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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1973/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4590/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665881060 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.2.2025 alla Società_1 e al Comune di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 166588/1060, notificato in data 11/1/2025, avente ad oggetto richiesta di pagamento IMU anno 2019 per un totale pari ad euro 840,00 accertata per l'immobile di Indirizzo_1. La ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione dell'imposta trattandosi di abitazione principale ove ha la residenza e dimora abituale sin dal 2018 oltre alla decadenza e prescrizione del credito tributario.
Si è costituito il Comune di Napoli eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio.
Si è costituita la società MUNICIPIA S.p.a. contestando le eccezioni proposte.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 6.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 166588/1060, notificato in data 11/1/2025, avente ad oggetto richiesta di pagamento IMU anno 2019 per un totale pari ad euro 840,00.
La ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione dell'imposta trattandosi di abitazione principale ove ha la residenza e dimora abituale sin dal 2018 pertanto ha diritto alla esenzione
IMU, ha inoltre eccepito la decadenza e la prescrizione del credito tributario.
Si è costituito il Comune di Napoli eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio ha in particolare ribadito che l'unico soggetto legittimato è il Concessionario della Riscossione, ritualmente citato in giudizio ovvero la Società_1 s.r.l. Quanto al primo motivo di impugnazione parte ricorrente ha documentato la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dal pagamento dell'IMU, pertanto, ritenuti in esso assorbiti gli altri motivi di impugnazione accoglie il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le resistenti al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori che si liquidano in euro 300,00 oltre CUT in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4590/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665881060 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.2.2025 alla Società_1 e al Comune di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 166588/1060, notificato in data 11/1/2025, avente ad oggetto richiesta di pagamento IMU anno 2019 per un totale pari ad euro 840,00 accertata per l'immobile di Indirizzo_1. La ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione dell'imposta trattandosi di abitazione principale ove ha la residenza e dimora abituale sin dal 2018 oltre alla decadenza e prescrizione del credito tributario.
Si è costituito il Comune di Napoli eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio.
Si è costituita la società MUNICIPIA S.p.a. contestando le eccezioni proposte.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 6.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 166588/1060, notificato in data 11/1/2025, avente ad oggetto richiesta di pagamento IMU anno 2019 per un totale pari ad euro 840,00.
La ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione dell'imposta trattandosi di abitazione principale ove ha la residenza e dimora abituale sin dal 2018 pertanto ha diritto alla esenzione
IMU, ha inoltre eccepito la decadenza e la prescrizione del credito tributario.
Si è costituito il Comune di Napoli eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio ha in particolare ribadito che l'unico soggetto legittimato è il Concessionario della Riscossione, ritualmente citato in giudizio ovvero la Società_1 s.r.l. Quanto al primo motivo di impugnazione parte ricorrente ha documentato la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dal pagamento dell'IMU, pertanto, ritenuti in esso assorbiti gli altri motivi di impugnazione accoglie il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le resistenti al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori che si liquidano in euro 300,00 oltre CUT in favore del difensore dichiaratosi antistatario.