Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 02/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13469 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Rosario Iervolino presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Mariagrazia Pomposelli, presso la quale elettivamente domicilia;
convenuto
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dai funzionari delegati avv. Luciano Scafidi e
Dott.ssa Rossella Santoro, presso i quali elettivamente domicilia;
convenuto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto in data 18/05/2024 l'intimazione di pagamento n. 07120249014803068000 emessa dalla convenuta per un importo complessivo Controparte_4 pari ad €10.004,73 e riferita alle cartelle precisate in ricorso;
che in virtù dell'impugnata intimazione di pagamento -relativa alle cartelle e avvisi di addebito, presuntivamente notificati nell'anno 2018- risulterebbe essere debitore della somma complessiva di
€10.004,73, compresi diritti di notifica;
di non aver mai ricevuto alcuna notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento oggi impugnata e che, in ogni caso, dal 2018 -anno delle presunte notifiche- la convenuta , non ha notificato ulteriore atti . CP_1
Tanto premesso, rilevando la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti sottesi;
eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti e la decadenza della pretesa creditoria e tanto anche in ipotesi in cui le notifiche dedotte nell'intimazione di pagamento , risultassero correttamente eseguite;
evidenziando altresì la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ed in ogni caso l' inesistenza del credito/titolo esecutivo, ha concluso chiedendo “a)In via cautelare disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120249014803068000 notificato il
18/05/2024; b)Accertare e dichiarare illegittime le richieste di pagamento dei relativi contributi previdenziali e sanzioni per € 10.004,79 avanzate dall' Controparte_1
c) Accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità/annullabilità del
[...] dell'impugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione/decadenza quinquennale ed ordinandone l'immediato integrale sgravio- e relativa cancellazione del credito incorporato;
d)dichiarare la nullità del medesimo provvedimento per le motivazioni sopra esposte, nonché la nullità di tutti gli atti ad esso prodromici;
e)dichiarare l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa per decorso dei termini di legge ed inibire qualsiasi tipo di azione esecutiva da parte del concessionario in danno all'istante;f)dichiarare l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione/decadenza delle cartelle di pagamento indicate nell'atto e per intervenuta adesione alla rottamazione per le restanti, per le motivazioni esposte, e per l'effetto dichiarare nulla la pretesa creditoria e ordinare la cancellazione degli atti impugnati;
g)Nella denegata ipotesi, in cui l'ON.le Giudicante ritenesse legittima la pretesa creditoria avanzata dall'Ente Riscossore, ricalcolare gli importi realmente dovuti;
h)in via subordinata annullare le sanzioni e interessi applicati per insussistenza dei presupposti e in via ulteriormente subordinata e gradata ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
i) In conseguenza e per l'effetto, accertata la nullità/inefficacia, la prescrizione delle cartelle di pagamento sopra indicate sottese allatto impugnato, dichiarare la non debenza delle somme intimate nell'atto impugnato per tutti i motivi esposti, riconoscendo il contribuente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito azionata j)
Per l'effetto di quanto sopra, condannare le parti convenute, ognuna nella propria competenza, alla cancellazione delle cartelle di pagamento del ruolo esattoriale del concessionario, in uno allo sgravio/cancellazione del credito incorporato;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare ha rilevato l'incompetenza funzionale per materia del Giudice del Lavoro adito in favore del Giudice Ordinario;
ha poi dedotto l'inammissibilità dell'opposizione al sollecito o avviso di pagamento, successivo all'emissione di cartella esattoriale, dovendo l'opposizione essere rivolta unicamente contro il ruolo e la cartella esattoriale;
ha evidenziato l'inammissibilità della istanza di sospensione della intimazione di pagamento impugnata oltre che l'inammissibilità del giudizio di opposizione, non risultando rispettati i termini di legge per la proposizione dell'istanza in autotutela e, ancor più, per l'eventuale conseguimento dello sgravio;
ha poi rappresentato che la cartella esattoriale, posta alla base della intimazione di pagamento impugnata, risulta regolarmente notificata all'opponente in data 18.09.2015; che conseguentemente, è inammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo;
che in ogni caso l'avviso di addebito n. 37120180012516385000 è stato notificato in data 03.11.2018, come risulta dall'estratto di ruolo;
che alcuna prescrizione è intervenuta nel caso di specie stante la presenza di atti interruttivi e anche tenendo conto della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale da covid-19.
Nel costituirsi in giudizio l ha rappresentato l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza CP_3
in fatto ed in diritto della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha preliminarmente rilevato la tardività della proposta opposizione stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito, che, pertanto, sono divenuti definitivi;
ha depositato documentazione attestante la regolare notifica dell' avviso di addebito in questione;
ha rappresentato inoltre che è onere del convenuto dimostrare di avere poi successivamente interrotto CP_5
fruttuosamente i termini prescrizionali tenendo conto che i termini di prescrizione sono stati sospesi dalle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni;
che in ogni caso i contributi risultano non prescritti al momento della consegna del ruolo all' . Controparte_6
Nel costituirsi in giudizio l ha rilevato in via Controparte_7 preliminare l'Incompetenza tabellare del Giudice adito in favore del Giudice ordinario;
ha poi evidenziato l' inammissibilità della domanda nei suoi confronti considerato che l'ordinanza ingiunzione messa a ruolo, risulta correttamente notificata, come emergente dalla documentazione allegata;
ha inoltre rappresentato che Il provvedimento non è più impugnabile, non essendo stato esperito, nei trenta giorni dalla sua notifica, il ricorso ex art. 6 Dlgs 150/2011; ha infine rilevato che eventuali difetti di notifica della cartella e della successiva intimazione, ove sussistenti, riguarderebbero unicamente l'attività ricadente in capo al convenuto agente della riscossione, concludendo per il rigetto della domanda.
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Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che il presente giudizio ha ad oggetto unicamente il credito preteso dall' per contributi da versare alla CP_3
“Gestione artigiani” riportato nell' avviso di addebito n. 37120180012516385000
Occorre a questo punto esaminare le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva di e quello di carenza di interesse ad agire e quindi di inammissibilità della domanda CP_8 per la tardività dell'azione intrapresa.
In questa sede si controverte di un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento e, quindi ,avverso un atto successivo alla notifica degli avvisi d'addebito in essa riportati – che nel caso di specie è stata negata dal ricorrente - , secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , CP_8
in quanto il ricorrente, al fine di eccepire la prescrizione del credito relativo agli anni 2014, e dal 2016 al 2018, ha dedotto di non aver ricevuto l'avviso d'addebito, né alcun atto interruttivo prima della notifica dell'intimazione in questione.
Pertanto, sebbene l'opposizione riguardi essenzialmente l'asserita prescrizione del credito, rilievo che, afferendo al merito della questione ( estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità ( cfr Cass.7514/2022) tuttavia nel caso di specie non si è al cospetto di CP_8 un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SU citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'stratto di ruolo' ottenuto dal concessionario- , bensì di un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento, che è atto formato e notificato unicamente da , CP_8
incaricata della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del DPR 602/73 e del Dlgs 46/99. L'eccezione risulta pertanto infondata.
Avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – può essere inquadrata sia come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 dello stesso decreto legislativo, dal momento che parte ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito;
che nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 e quindi all'art. 615 c.p.c, dal momento che la ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito anche nell'ipotesi in cui vi fosse prova della notifica dell'avviso di addebito.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di cassazione ha in particolare statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
Ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso (ora intimazione di pagamento), e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Chiarisce la Corte Suprema come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), e che
"laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
In definitiva “…A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019)” ( cfr in motivazione Cass 18256/2020; nonché Cass. 24506/2016 conf Cass 7156/2023).
Con il ricorso in esame la ricorrente ha proposto con ogni evidenza entrambe le azioni
Come si evince agevolmente dell'atto introduttivo ( cfr pag VIII) in cui il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito sia nel caso in cui il termine estintivo si faccia decorrere dalla maturazione delle pretese contributive, fino al giorno in cui l'intimazione di pagamento, notificata il 18.5.2024, sia dalla notifica dell'avviso di addebito, prodromico all'intimazione di pagamento, ove sia data prova dell'effettiva e legittima notifica dell'avviso di addebito– circostanza in via preliminare negata-
Ne consegue che la prima domanda, proposta in funzione 'recuperatoria' è astrattamente ammissibile non essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, perfezionata il 18.5.2024, alla data del deposito del ricorso giudiziale,
07.06.2024.
Tuttavia l ha allegato e provato di aver notificato al ricorrente l'avviso d'addebito, con CP_3
Co raccomandata postale con - il cui numero identificativo appostovi corrisponde a quello leggibile sotto il 'codice a barre' indicato sul corrispondente titolo (68953106947-9) - ( cfr documenti nella prod ). CP_3
Quanto all'idoneità e ritualità della notifica del titolo ( avviso d'addebito) a mezzo servizio postale, si rinvia alle motivazioni di Cassazione n. 9866/2024; n. 1686/2023, n. 2339/21, n.
12083/2016.
Ne consegue che nella fattispecie trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (d.m. 9 aprile 2001) ,che non contempla la relata di notifica prevista dalla legge n. 890 del 1982 per la notifica dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta.
Quando la notifica viene effettuata senza l'intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale dell'ufficio finanziario), si parla infatti di notificazione "diretta" e la norma generale di riferimento in materia è costituita dall'art. 14,
L. n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 della Legge n. 146 del 1998.
In definitiva la notifica di cartella esattoriale (qui dell'avviso d'addebito) effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, poggia sulla distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018).
Ne consegue che risulta confutata per tabulas l'asserzione del ricorrente circa la mancata notifica dell'avviso di addebito, con la conseguente preclusione processuale di proporre l'eccezione di prescrizione del credito tra la data di maturazione dello stesso e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, che la parte avrebbe potuto sollevare – per quanto di ragione – solo con l'opposizione ex art 24 cit. Acclarata quindi la rituale notifica del titolo, da cui conseguono da un lato l'infondatezza dell'omessa/illegittima notifica dell'avviso d'addebito, dall'altro, in parte qua, l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ai sensi del citato art 24, occorre esaminare il capo di domanda avente ad oggetto l'opposizione ex art 615 cpc, fondata sulla prescrizione del credito, per decorso di un quinquennio dalla notifica del titolo esecutivo perfezionatasi il 3.11.2018 ( cfr timbro postale sull'AR).
Nella fattispecie trova applicazione, ratione temporis, la normativa sull'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha significativamente inciso sulla sospensione della prescrizione.
In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla data della notifica dell'avviso di addebito (3.11.2018) il termine quinquennale era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale, che trova quindi applicazione.
Pertanto dovendosi aggiungere all'ordinario termine quinquennale ulteriori 311 giorni, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata ( 18.05.2024) il termine (
3.11.2018 / 3.11.2023 + 311 gg di sospensione ) non era affatto decorso.
Conclusivamente il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ma tenuto conto del distinto ruolo difensivo e del differenziato apporto documentale dei due soggetti convenuti in giudizio, vanno compensate per metà tra il ricorrente e , tenuto conto anche dello CP_8 stralcio disposto, come da separato e contestuale provvedimento di questo Giudicante, dell'opposizione afferente alla cartella di pagamento n. 07120150028901639000 ( ente creditore Direzione Provinciale di . CP_2 CP_2
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione c) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.697,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell' CP_3
e, previa compensazione per metà, in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge in favore di CP_8
Napoli 02.04.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio