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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13976/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 29 novembre 2024 da e elettivamente domiciliati in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Cosseria, 2, presso lo studio dell'Avv. Marco Fusari, che li rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o
1 regolamentare contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e in particolare:
- quanto a per gli anni scolastici 2020/21 e 2012/22 dunque Parte_1 per un totale di € 1.000,00;
- quanto a , per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25 dunque per Parte_2 un totale di € 1.000,00; b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione dei ricorrenti la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 (ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa del seguente importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa:
- quanto ad € 1.000,00; Parte_1
- quanto a , € 1000,00; Parte_2 ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere ai ricorrenti le suddette somme a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero le diverse somme che risulteranno in corso di causa o che verranno ritenuta di giustizia e/o di equità; c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: 1) accertare e dichiarare la carenza di interesse a ricorrere di parte ricorrente l'infondatezza della domanda;
Parte_1
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
4) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
5) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
6) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 29 novembre 2024, e ricorrevano al Tribunale di Milano, in Parte_1 Parte_2 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del e dei suoi Controparte_1
Uffici periferici. Rilevavano i ricorrenti: a) di essere un docente precario attualmente disoccupato, Parte_1 inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2024/26 di Milano classi concorsuali A008, A016 e A017, con ultima sede di servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Mainardi di Vittuone con contratto fino al 31 agosto 2024 (doc. 2). aveva sottoscritto i seguenti contratti a tempo determinato Parte_1
(doc. 3):
- a.s. 2020/21: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Mainardi di Vittuone in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Discipline geometriche architettura design d'arredamento e scenotecnica-codice A008, posto comune, con decorrenza dal 28/11/2020 e cessazione al 30/06/2021, orario n. 9 ore settimanali su 18;
- a.s. 2021/22: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione
Superiore di Inveruno in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II° grado-codice A017, con decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario n. 14 ore settimanali su 18. b) di essere un docente precario attualmente in servizio nel Parte_2 corrente a.s. 2024/25 con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano con contratto fino al 30 giugno 2025.
aveva sottoscritto i seguenti contratti a tempo determinato (doc. Parte_2
5):
- a.s. 2023/24: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Scienze e tecnologie aeronautiche-codice A033, posto comune, con decorrenza dal 27/11/2023 e cessazione al 30/06/2024, orario pieno n. 18 ore settimanali;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Scienze e tecnologie aeronautiche-codice A033, posto comune, con decorrenza dal 11/10/2024 e cessazione al 30/06/2025, orario pieno n. 18 ore settimanali.
3 Nessuno dei due ricorrenti, con riferimento agli anni di precariato, aveva ricevuto il beneficio della c.d. carta del docente. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 17 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di e va accolto. Parte_1 Parte_2
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun a.s., può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto
4 del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di
5 esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. I ricorrenti provano per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
(docc. 3 fasc. ric.) Parte_1
- a.s. 2020/21: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Mainardi di Vittuone in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Discipline geometriche architettura design d'arredamento e scenotecnica, posto
6 comune, con decorrenza dal 28/11/2020 e cessazione al 30/06/2021, orario n. 9 ore settimanali su 18;
- a.s. 2021/22: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione
Superiore di Inveruno in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II° grado, con decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario n. 14 ore settimanali su 18.
(doc. 5 fasc. ric.): Parte_2
- a.s. 2023/24: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Scienze e tecnologie aeronautiche, posto comune, con decorrenza dal 27/11/2023 e cessazione al
30/06/2024, orario n. 18 ore settimanali;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Scienze e tecnologie aeronautiche, posto comune, con decorrenza dal 11/10/2024 e cessazione al 30/06/2025, orario pieno n. 18 ore settimanali. è inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze Parte_1
(GPS) 2024/26 di Milano classi concorsuali A008, A016 e A017, per quanto il suo ultimo contratto a tempo determinato sia scaduto il 31 agosto 2024 (docc. 2 e 14 fasc. ric.); è attualmente in servizio con un contratto a termine ed Parte_2
è pure iscritto nelle Graduatorie Provinciali (doc. 14 fasc. ric.).
Va quindi riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ( e per gli Parte_1 anni scolastici 2023/24 e 2024/25 ) per l'importo di € 500,00 Parte_2 annui, con conseguente condanna della parte convenuta (
[...]
) a mettere a disposizione della parte detta Controparte_1 carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di
7 euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché ha una supplenza solo fino al termine delle Parte_2 attività didattiche. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Essa regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quella di , il cui contratto viene a Parte_2 scadenza il 30 giugno 2025.
8 5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.030,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione delle parti ricorrenti la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ( e per gli anni Parte_1 scolastici 2023/24 e 2024/25 ( ) per poterne fruire nel rispetto dei Parte_2 vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Marco Fusari, antistatario,
[...] liquidate in € 1030,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 17 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 29 novembre 2024 da e elettivamente domiciliati in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Cosseria, 2, presso lo studio dell'Avv. Marco Fusari, che li rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o
1 regolamentare contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e in particolare:
- quanto a per gli anni scolastici 2020/21 e 2012/22 dunque Parte_1 per un totale di € 1.000,00;
- quanto a , per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25 dunque per Parte_2 un totale di € 1.000,00; b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione dei ricorrenti la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 (ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa del seguente importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa:
- quanto ad € 1.000,00; Parte_1
- quanto a , € 1000,00; Parte_2 ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere ai ricorrenti le suddette somme a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero le diverse somme che risulteranno in corso di causa o che verranno ritenuta di giustizia e/o di equità; c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: 1) accertare e dichiarare la carenza di interesse a ricorrere di parte ricorrente l'infondatezza della domanda;
Parte_1
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
4) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
5) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
6) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 29 novembre 2024, e ricorrevano al Tribunale di Milano, in Parte_1 Parte_2 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del e dei suoi Controparte_1
Uffici periferici. Rilevavano i ricorrenti: a) di essere un docente precario attualmente disoccupato, Parte_1 inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2024/26 di Milano classi concorsuali A008, A016 e A017, con ultima sede di servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Mainardi di Vittuone con contratto fino al 31 agosto 2024 (doc. 2). aveva sottoscritto i seguenti contratti a tempo determinato Parte_1
(doc. 3):
- a.s. 2020/21: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Mainardi di Vittuone in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Discipline geometriche architettura design d'arredamento e scenotecnica-codice A008, posto comune, con decorrenza dal 28/11/2020 e cessazione al 30/06/2021, orario n. 9 ore settimanali su 18;
- a.s. 2021/22: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione
Superiore di Inveruno in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II° grado-codice A017, con decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario n. 14 ore settimanali su 18. b) di essere un docente precario attualmente in servizio nel Parte_2 corrente a.s. 2024/25 con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano con contratto fino al 30 giugno 2025.
aveva sottoscritto i seguenti contratti a tempo determinato (doc. Parte_2
5):
- a.s. 2023/24: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Scienze e tecnologie aeronautiche-codice A033, posto comune, con decorrenza dal 27/11/2023 e cessazione al 30/06/2024, orario pieno n. 18 ore settimanali;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Scienze e tecnologie aeronautiche-codice A033, posto comune, con decorrenza dal 11/10/2024 e cessazione al 30/06/2025, orario pieno n. 18 ore settimanali.
3 Nessuno dei due ricorrenti, con riferimento agli anni di precariato, aveva ricevuto il beneficio della c.d. carta del docente. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 17 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di e va accolto. Parte_1 Parte_2
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun a.s., può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto
4 del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di
5 esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. I ricorrenti provano per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
(docc. 3 fasc. ric.) Parte_1
- a.s. 2020/21: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Mainardi di Vittuone in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Discipline geometriche architettura design d'arredamento e scenotecnica, posto
6 comune, con decorrenza dal 28/11/2020 e cessazione al 30/06/2021, orario n. 9 ore settimanali su 18;
- a.s. 2021/22: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione
Superiore di Inveruno in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II° grado, con decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario n. 14 ore settimanali su 18.
(doc. 5 fasc. ric.): Parte_2
- a.s. 2023/24: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Scienze e tecnologie aeronautiche, posto comune, con decorrenza dal 27/11/2023 e cessazione al
30/06/2024, orario n. 18 ore settimanali;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Maxwell di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento nella classe concorsuale Scienze e tecnologie aeronautiche, posto comune, con decorrenza dal 11/10/2024 e cessazione al 30/06/2025, orario pieno n. 18 ore settimanali. è inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze Parte_1
(GPS) 2024/26 di Milano classi concorsuali A008, A016 e A017, per quanto il suo ultimo contratto a tempo determinato sia scaduto il 31 agosto 2024 (docc. 2 e 14 fasc. ric.); è attualmente in servizio con un contratto a termine ed Parte_2
è pure iscritto nelle Graduatorie Provinciali (doc. 14 fasc. ric.).
Va quindi riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ( e per gli Parte_1 anni scolastici 2023/24 e 2024/25 ) per l'importo di € 500,00 Parte_2 annui, con conseguente condanna della parte convenuta (
[...]
) a mettere a disposizione della parte detta Controparte_1 carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di
7 euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché ha una supplenza solo fino al termine delle Parte_2 attività didattiche. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Essa regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quella di , il cui contratto viene a Parte_2 scadenza il 30 giugno 2025.
8 5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.030,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione delle parti ricorrenti la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ( e per gli anni Parte_1 scolastici 2023/24 e 2024/25 ( ) per poterne fruire nel rispetto dei Parte_2 vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Marco Fusari, antistatario,
[...] liquidate in € 1030,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 17 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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