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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/09/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 9/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Teglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via Piermarini n. 16, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
13.10.1975 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Marchionni unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimiliano
Romagnoli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Foligno, Via Cipriano
Piccolpasso n. 4/A, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 7 =Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto con il quale gli intimava il pagamento della Controparte_1
somma di €.4.033,28, di cui €.2.661,42 a titolo di arretrati per il mancato adeguamento
ISTAT dell'assegno di mantenimento del figlio, maturati nel periodo da agosto 2015 ad agosto 2020, ed €.1.174,88 a saldo dell'importo dell'assegno versato nel periodo da settembre 2020 ad aprile 2021.
A fondamento dell'opposizione l'attore contestava la correttezza del calcolo degli arretrati, allegando una propria CTP con l'indicazione dei calcoli ritenuti corretti.
Deduceva, inoltre, che nessuna somma era dovuta per il periodo da settembre 2020 ad agosto 2021, essendosi le parti accordate per una riduzione dell'assegno in ragione delle difficoltà economiche in cui versava l'opponente.
In conformità delle deduzioni svolte l'opponente chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse dichiarato che nulla era dovuto dall'opponente per le causali di cui al precetto, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in €.1.000,00 o in via equitativa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa 10.09.2021 si costituiva contestando integralmente Controparte_1
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, domandandone il pagina 2 di 7 rigetto, oltre la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 18.06.2023; quindi il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 741/2023, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Sull'erronea determinazione delle somme richieste con l'atto di precetto”.
La sentenza viene censurata nella parte in cui il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che le somme indicate nell'atto di precetto sono corrette in quanto dovute per legge.
Sostiene l'appellante che il precetto opposto non specifica il metodo di calcolo delle somme di cui è stato intimato il pagamento, tanto più che dalla perizia di parte prodotta in primo grado si può ricavare l'errore commesso nel calcolo dell'adeguamento Istat e,
dunque, l'incongruenza della somma richiesta con il precetto.
Deduce che dal 01.01.2015 al 01.10.2020 ha versato all'appellata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di complessivi €.28.000,00 e che secondo i calcoli del proprio CTP, in detto periodo la somma rivalutata è di complessivi € 28.442,94, con una differenza di soli €.442,92 rispetto alla diversa somma a tale titolo precettata di
€.2.661,42.
Sostiene, inoltre, che per il periodo da settembre 2020 ad agosto 2021 nessuna maggior somma sia dovuta, essendosi le parti volontariamente accordate per la riduzione dell'assegno di mantenimento ad €.300,00 mensili.
Del resto già nel diverso giudizio instaurato per la modifica delle condizioni di divorzio
(Tribunale di Spoleto R.g. n. 481/2020) l'appellata, in via riconvenzionale, aveva domandato il pagamento della somma di €.2.661,42 (la stessa intimata con l'atto di pagina 3 di 7 precetto opposto) e tale domanda era stata rigettata dal Tribunale, con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello (Rg. n. 792/2020).
2) “In merito all'accordo di riduzione dell'assegno di mantenimento concordato dalle
parti”
La sentenza è impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che non è stato formalizzato tra le parti alcun accordo relativo alla riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento del figlio.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, con mail del 3.04.2020 il procuratore dell'appellata aveva confermato la disponibilità della sua assistita ad accettare la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad € 300,00
con decorrenza da aprile 2020, per tutta la durata del periodo di cassa integrazione del
Pt_1
Deduce, inoltre, di versare in precarie condizioni di salute e che il figlio della coppia ha intrapreso un'attività lavorativa, onde l'appellata ha acconsentito all'appellante di sospendere la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
In ragione dei motivi dedotti, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di CTU al fine di determinare l'esatto importo dell'assegno rivalutato dal 2015 al 2020.
Con comparsa di risposta 12.04.2024 si è costituita che ha contestato Controparte_1
integralmente l'appello avversario chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado.
Con ordinanza 15.05.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. pagina 4 di 7 In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale di Spoleto si sarebbe limitato ad affermare la correttezza delle somme precettate, senza tener conto dei diversi calcoli e importi indicati nella perizia di parte prodotta in atti.
Il motivo non coglie nel segno.
L'infondatezza della censura emerge dalla stessa premessa, laddove parte appellante considera quale base di calcolo per la rivalutazione dell'assegno di mantenimento nel periodo dal 2015 al 2020 l'importo di €.400,00 stabilito con la sentenza di divorzio del
Tribunale di Perugia n.405/2009 (cfr. doc. 1 in fascicolo di primo grado dell'appellata),
anziché quella attualizzata di €.448,86, dichiarata dal Tribunale di Spoleto con il decreto di rigetto (17.11.2020) del ricorso proposto dal per la modifica delle condizioni Pt_1
di divorzio (cfr. Doc. 4 in fascicolo di primo grado di parte appellata), pure confermato da questa Corte con l'ordinanza 08.02.2021 di rigetto del reclamo: “… l'attuale ammontare
dell'assegno di mantenimento per il figlio è pari ad € 446,86, dovendosi calcolare Per_1
sull'importo di €.400,00 la rivalutazione sulla base degli indici ISTAT … ciò non
determina alcuna nuova e diversa valutazione dell'importo del suddetto mantenimento,
bensì una mera conseguenza di legge”;
Privi di rilievo appaiono, pertanto, i calcoli riportati nella perizia prodotta in atti dall'appellante (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) di cui è errata pagina 5 di 7 la premessa, avendo il tecnico di parte considerato l'importo dell'assegno non attualizzato
(€ 400,00 anziché 446,86), ed utilizzando per ciò un'erronea base di calcolo.
Né la determinazione dell'importo dell'assegno rivalutato e dei relativi arretrati necessita di consulenza tecnica, essendo l'adeguamento previsto per legge in base agli indici ISTAT
periodicamente rilevati e pubblicati.
La richiesta in tal senso avanzata dall'appellante va, dunque, rigettata.
Da quanto esposto deriva che il primo motivo di impugnazione non possa trovare accoglimento.
****
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti per la riduzione dell'importo dell'assegno ad
€.300,00 mensili, di cui alla mail del 03.04.2020, prodotta in atti.
Al proposito osserva questa Corte che l'odierno appellante non ha dato prova che le trattative intercorse siano sfociate in un accordo formale.
Nella predetta mail, infatti, l'allora procuratore dell'appellata confermava la disponibilità
della propria assistita alla temporanea riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento del figlio (“…dopo aver conferito telefonicamente con la mia Assistita,
confermo la disponibilità alla riduzione del mantenimento del figlio a €.300,00 Per_1
mensili, a decorrere dal mese di aprile 2020 e solo per i mesi in cui il si troverà Pt_1
in cassa integrazione …” – cfr. fascicolo di primo grado di parte appellante),
disponibilità che, tuttavia, non è stata mai formalizzata in un successivo accordo avente efficacia negoziale tra le parti.
Sul punto la Corte rileva, altresì, l'inconferenza della giurisprudenza citata dall'appellante
(Cass. 24621/2015) riferita al diverso caso in cui esisteva un accordo sottoscritto tra coniugi, nella fattispecie mancante. pagina 6 di 7 Il motivo di appello anche in questo caso è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €.
1.101 ad €.5.200)
e dell'assai limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di , contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 741/2023
emessa dal Tribunale di Spoleto il 09.10.2023);
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata che Parte_1
liquida in €.1.458,00 per compensi (secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 9/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Teglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via Piermarini n. 16, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
13.10.1975 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Marchionni unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimiliano
Romagnoli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Foligno, Via Cipriano
Piccolpasso n. 4/A, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 7 =Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto con il quale gli intimava il pagamento della Controparte_1
somma di €.4.033,28, di cui €.2.661,42 a titolo di arretrati per il mancato adeguamento
ISTAT dell'assegno di mantenimento del figlio, maturati nel periodo da agosto 2015 ad agosto 2020, ed €.1.174,88 a saldo dell'importo dell'assegno versato nel periodo da settembre 2020 ad aprile 2021.
A fondamento dell'opposizione l'attore contestava la correttezza del calcolo degli arretrati, allegando una propria CTP con l'indicazione dei calcoli ritenuti corretti.
Deduceva, inoltre, che nessuna somma era dovuta per il periodo da settembre 2020 ad agosto 2021, essendosi le parti accordate per una riduzione dell'assegno in ragione delle difficoltà economiche in cui versava l'opponente.
In conformità delle deduzioni svolte l'opponente chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse dichiarato che nulla era dovuto dall'opponente per le causali di cui al precetto, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in €.1.000,00 o in via equitativa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa 10.09.2021 si costituiva contestando integralmente Controparte_1
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, domandandone il pagina 2 di 7 rigetto, oltre la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 18.06.2023; quindi il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 741/2023, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Sull'erronea determinazione delle somme richieste con l'atto di precetto”.
La sentenza viene censurata nella parte in cui il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che le somme indicate nell'atto di precetto sono corrette in quanto dovute per legge.
Sostiene l'appellante che il precetto opposto non specifica il metodo di calcolo delle somme di cui è stato intimato il pagamento, tanto più che dalla perizia di parte prodotta in primo grado si può ricavare l'errore commesso nel calcolo dell'adeguamento Istat e,
dunque, l'incongruenza della somma richiesta con il precetto.
Deduce che dal 01.01.2015 al 01.10.2020 ha versato all'appellata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di complessivi €.28.000,00 e che secondo i calcoli del proprio CTP, in detto periodo la somma rivalutata è di complessivi € 28.442,94, con una differenza di soli €.442,92 rispetto alla diversa somma a tale titolo precettata di
€.2.661,42.
Sostiene, inoltre, che per il periodo da settembre 2020 ad agosto 2021 nessuna maggior somma sia dovuta, essendosi le parti volontariamente accordate per la riduzione dell'assegno di mantenimento ad €.300,00 mensili.
Del resto già nel diverso giudizio instaurato per la modifica delle condizioni di divorzio
(Tribunale di Spoleto R.g. n. 481/2020) l'appellata, in via riconvenzionale, aveva domandato il pagamento della somma di €.2.661,42 (la stessa intimata con l'atto di pagina 3 di 7 precetto opposto) e tale domanda era stata rigettata dal Tribunale, con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello (Rg. n. 792/2020).
2) “In merito all'accordo di riduzione dell'assegno di mantenimento concordato dalle
parti”
La sentenza è impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che non è stato formalizzato tra le parti alcun accordo relativo alla riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento del figlio.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, con mail del 3.04.2020 il procuratore dell'appellata aveva confermato la disponibilità della sua assistita ad accettare la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad € 300,00
con decorrenza da aprile 2020, per tutta la durata del periodo di cassa integrazione del
Pt_1
Deduce, inoltre, di versare in precarie condizioni di salute e che il figlio della coppia ha intrapreso un'attività lavorativa, onde l'appellata ha acconsentito all'appellante di sospendere la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
In ragione dei motivi dedotti, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di CTU al fine di determinare l'esatto importo dell'assegno rivalutato dal 2015 al 2020.
Con comparsa di risposta 12.04.2024 si è costituita che ha contestato Controparte_1
integralmente l'appello avversario chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado.
Con ordinanza 15.05.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. pagina 4 di 7 In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale di Spoleto si sarebbe limitato ad affermare la correttezza delle somme precettate, senza tener conto dei diversi calcoli e importi indicati nella perizia di parte prodotta in atti.
Il motivo non coglie nel segno.
L'infondatezza della censura emerge dalla stessa premessa, laddove parte appellante considera quale base di calcolo per la rivalutazione dell'assegno di mantenimento nel periodo dal 2015 al 2020 l'importo di €.400,00 stabilito con la sentenza di divorzio del
Tribunale di Perugia n.405/2009 (cfr. doc. 1 in fascicolo di primo grado dell'appellata),
anziché quella attualizzata di €.448,86, dichiarata dal Tribunale di Spoleto con il decreto di rigetto (17.11.2020) del ricorso proposto dal per la modifica delle condizioni Pt_1
di divorzio (cfr. Doc. 4 in fascicolo di primo grado di parte appellata), pure confermato da questa Corte con l'ordinanza 08.02.2021 di rigetto del reclamo: “… l'attuale ammontare
dell'assegno di mantenimento per il figlio è pari ad € 446,86, dovendosi calcolare Per_1
sull'importo di €.400,00 la rivalutazione sulla base degli indici ISTAT … ciò non
determina alcuna nuova e diversa valutazione dell'importo del suddetto mantenimento,
bensì una mera conseguenza di legge”;
Privi di rilievo appaiono, pertanto, i calcoli riportati nella perizia prodotta in atti dall'appellante (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) di cui è errata pagina 5 di 7 la premessa, avendo il tecnico di parte considerato l'importo dell'assegno non attualizzato
(€ 400,00 anziché 446,86), ed utilizzando per ciò un'erronea base di calcolo.
Né la determinazione dell'importo dell'assegno rivalutato e dei relativi arretrati necessita di consulenza tecnica, essendo l'adeguamento previsto per legge in base agli indici ISTAT
periodicamente rilevati e pubblicati.
La richiesta in tal senso avanzata dall'appellante va, dunque, rigettata.
Da quanto esposto deriva che il primo motivo di impugnazione non possa trovare accoglimento.
****
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti per la riduzione dell'importo dell'assegno ad
€.300,00 mensili, di cui alla mail del 03.04.2020, prodotta in atti.
Al proposito osserva questa Corte che l'odierno appellante non ha dato prova che le trattative intercorse siano sfociate in un accordo formale.
Nella predetta mail, infatti, l'allora procuratore dell'appellata confermava la disponibilità
della propria assistita alla temporanea riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento del figlio (“…dopo aver conferito telefonicamente con la mia Assistita,
confermo la disponibilità alla riduzione del mantenimento del figlio a €.300,00 Per_1
mensili, a decorrere dal mese di aprile 2020 e solo per i mesi in cui il si troverà Pt_1
in cassa integrazione …” – cfr. fascicolo di primo grado di parte appellante),
disponibilità che, tuttavia, non è stata mai formalizzata in un successivo accordo avente efficacia negoziale tra le parti.
Sul punto la Corte rileva, altresì, l'inconferenza della giurisprudenza citata dall'appellante
(Cass. 24621/2015) riferita al diverso caso in cui esisteva un accordo sottoscritto tra coniugi, nella fattispecie mancante. pagina 6 di 7 Il motivo di appello anche in questo caso è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €.
1.101 ad €.5.200)
e dell'assai limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di , contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 741/2023
emessa dal Tribunale di Spoleto il 09.10.2023);
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata che Parte_1
liquida in €.1.458,00 per compensi (secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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