Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 879
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'agente di riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento del 2024, unita agli atti interruttivi precedentemente intervenuti (notifiche di intimazioni di pagamento, istanze di definizione agevolata) e alla sospensione dei termini per l'emergenza Covid, ha impedito il decorso della prescrizione.

  • Inammissibile
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione della decadenza in quanto relativa agli atti presupposti, che dovevano essere impugnati autonomamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 879
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 879
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo