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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 879/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031183861 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nelle difese e nell'eccezione di rpescrizione di interessi e sanzioni.
L'Ufficio si riporta alle difese segnalando la prescrizione decennale dei tributi erariali.
Nessuno è resente per ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 10.01.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 3861, che impugnava in relazione alle somme richieste nelle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella con numeri finali 1105 relativa al mancato pagamento di Irap, Irpef e Iva per l'anno 2004, per l'importo di Euro 19.728,75.
- cartella con numeri finali 0774, relativa al mancato pagamento di Irap, Irpef e Iva per l'anno 2006, per l'importo di Euro 13.600,78.
Per un importo totale pari ad Euro 33.329,53.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la prescrizione, la decadenza.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle in oggetto;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di
Covid; chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
depositava alcune intimazioni di pagamento con la relata di notifica e due istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente, in relazione alle cartelle in oggetto.
All'odierna udienza parte ricorrente insisteva in particolare per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni e agli interessi.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, delle due cartelle in oggetto:
cartella 1105 notificata in data 14.07.2008 personalmente a mani dell'interessato; cartella 0774, notificata in data 27.12.2010 ai sensi dell'art. 139 cpc per assenza temporanea, con deposito alla Casa Comunale ed il successivo invio della prescritta raccomandata di avviso.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione delle stesse cartelle, in particolare la decadenza.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, anche quella quinquennale prevista per sanzioni ed interessi, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 15.10.2024, e dei seguenti atti interruttivi:
Per la Cartella n. 29320080054391105000 notificata il 14/07/2008: in data 16/06/2014 la notifica dell'intimaz. di pagamento n. 29320149000408428000;
in data 28/03/2017 la presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 225/2016.
Per la cartella n. 29620100029300774000 notificata in data 27/12/2010 in data 16/06/2014 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320149000409539000;
in data 20/06/2023 la presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022;
in data 28/03/2017 la presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 225/2016
in data 20/06/2023 la presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022.
Deve altresì tenersi conto della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 1.500,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali;
ed in favore dell'Agenzia delle Entrate nella somma di e 1.200,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr.ssa Rosaria Maria Castorina
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031183861 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nelle difese e nell'eccezione di rpescrizione di interessi e sanzioni.
L'Ufficio si riporta alle difese segnalando la prescrizione decennale dei tributi erariali.
Nessuno è resente per ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 10.01.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 15.10.2024, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 3861, che impugnava in relazione alle somme richieste nelle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella con numeri finali 1105 relativa al mancato pagamento di Irap, Irpef e Iva per l'anno 2004, per l'importo di Euro 19.728,75.
- cartella con numeri finali 0774, relativa al mancato pagamento di Irap, Irpef e Iva per l'anno 2006, per l'importo di Euro 13.600,78.
Per un importo totale pari ad Euro 33.329,53.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la prescrizione, la decadenza.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle in oggetto;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di
Covid; chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
depositava alcune intimazioni di pagamento con la relata di notifica e due istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente, in relazione alle cartelle in oggetto.
All'odierna udienza parte ricorrente insisteva in particolare per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni e agli interessi.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, delle due cartelle in oggetto:
cartella 1105 notificata in data 14.07.2008 personalmente a mani dell'interessato; cartella 0774, notificata in data 27.12.2010 ai sensi dell'art. 139 cpc per assenza temporanea, con deposito alla Casa Comunale ed il successivo invio della prescritta raccomandata di avviso.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione delle stesse cartelle, in particolare la decadenza.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, anche quella quinquennale prevista per sanzioni ed interessi, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 15.10.2024, e dei seguenti atti interruttivi:
Per la Cartella n. 29320080054391105000 notificata il 14/07/2008: in data 16/06/2014 la notifica dell'intimaz. di pagamento n. 29320149000408428000;
in data 28/03/2017 la presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 225/2016.
Per la cartella n. 29620100029300774000 notificata in data 27/12/2010 in data 16/06/2014 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320149000409539000;
in data 20/06/2023 la presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022;
in data 28/03/2017 la presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 225/2016
in data 20/06/2023 la presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022.
Deve altresì tenersi conto della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 1.500,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali;
ed in favore dell'Agenzia delle Entrate nella somma di e 1.200,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr.ssa Rosaria Maria Castorina