Articolo 70 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 agosto 1931
Art. 70.

L'importo delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per le scuole agrarie medie, per gli istituti tecnici e per quelli nautici, nell'esercizio precedente a quello in cui viene disposta la trasformazione delle scuole e degli istituti medesimi, sara', con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale, trasportato dai rispettivi capitoli a quelli dai quali debbono essere prelevati i contributi dello Stato per le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica.

Dalla somma, di cui al precedente comma, sara', pero', detratto l'importo complessivo delle tasse scolastiche riscosse dallo Stato per gli istituti tecnici e nautici nell'anno scolastico precedente l'esercizio finanziario in cui viene disposta la trasformazione degli istituti stessi, e tale importo verra' portato in economia col consuntivo dell'esercizio finanziario in cui avviene la detrazione.
Entrata in vigore il 1 agosto 1931