Decreto presidenziale 9 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02711/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5092 del 2025, proposto da Laboratorio Analisi Aeclanum di G. Guarino & C. S.a.s., Ara Iani Centro Diagnostico di E. Romano & C. S.n.c., Clemi S.r.l. del Dott. Antonio Maione, Medical Control Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., Micron S.r.l., Diagnostica Biomolecolare San Modestino S.r.l., Ultrabios S.r.l., Centro Diagnostico Varone S.r.l., Centro di Diagnostica Clinica e Microbiologica “Dott. Giovanbattista Cucci” di Di Piano IC & C. S.a.s., Poliambulatorio Medico Diagnostico Biostudio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Zammiello, Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale PO, domiciliataria ex lege in PO, via Diaz 11;
Regione AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Santa Lucia n. 81;
per l'annullamento
previa sospensione,
A) in parte qua, della delibera di giunta regionale della AN (“DGRC”) 26 giugno 2025, n. 423, avente a oggetto “Riordino ed efficientamento della rete laboratoristica della Regione AN”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 47 del 7 luglio 2025; B) se e in quanto occorra, della nota della Giunta Regionale della AN - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale del 26 settembre 2025, con oggetto “D.G.R.C. n. 423/2025. Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati della regione AN”; C) se e in quanto occorra, della DGRC 29 settembre 2025, n. 647, recante “Deliberazione di Giunta n. 423 del 30.06.2025. Riordino ed efficientamento della rete laboratoristica della Regione AN. Integrazioni e modifiche alla rete privata accreditata”; D) se e in quanto occorra, della nota della prot. 0484442/2025 del 29 settembre 2025, Giunta Regionale della AN - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale del 26 settembre 2025, “D.G.R.C. n. 423/2025. Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati della regione AN. Differimento termine dal 30.09.2025 al 31.10.2025”; E) se e in quanto occorra, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021, recante “Ripartizione dell’incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale”, laddove interpretato nel senso di avere portata precettiva rispetto alla nozione di soglia minima di efficienza e di escludere i prelievi dal computo della soglia minima di efficienza delle strutture di laboratorio; 3 F) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi delle società ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AL Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato, parte della delibera di giunta regionale della AN 26 giugno 2025, n. 423, avente a oggetto “Riordino ed efficientamento della rete laboratoristica della Regione AN”.
Espongono in fatto:
- di gestire strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica in Regione AN;
- che con la delibera impugnata sono state dettate indicazioni operative per la definitiva entrata a regime del piano di riassetto della rete dei laboratori, avviato dalla Regione AN alla fine del 2013;
- che l’Accordo Stato Regioni 23 marzo 2011, partendo dalla premessa che le Regioni, tra i criteri di accreditamento, devono prevedere una soglia minima di attività che viene proposta in “un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service” da raggiungere in tre anni “partendo da un volume minimo di 100.000 esami”, reputa possibile che la riorganizzazione della rete possa realizzarsi “attivando meccanismi di aggregazione fra strutture di laboratorio, volte non tanto alla sopravvivenza delle stesse, ma ad un reale progetto di miglioramento della qualità complessiva”;
- che il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, con decreto 18 novembre 2013, n. 109, ha approvato il piano di riassetto della rete dei laboratori privati, aderendo al modello di cui al predetto Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2011;
- che l’art. 29 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto degli incentivi per favorire la definizione dei processi di riorganizzazione della rete dei laboratori;
- che originariamente la norma prevedeva la possibilità per le Regioni di concedere dei contributi alle strutture che si fossero adeguate a tali standard entro il 31 dicembre 2022, termine prorogato di anno in anno fino al 31 dicembre 2025;
- che i criteri di ripartizione sono stati dettati con decreto interministeriale 30 dicembre 2021;
- che con DGRC 20 marzo 2025, n. 127, recante “Approvazione documento tecnico di uscita dal Piano di Rientro”, la Regione AN ha recepito in modo integrale e definitivo le prescrizioni formulate dai Ministeri affiancanti per conseguire tale obiettivo;
- che con DGRC 423/2025 la Regione AN ha approvato il documento “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati della regione AN”, che per la rete dei laboratori, stabilisce: “ In virtù della normativa vigente, tutte le strutture private accreditate che erogano prestazioni di laboratorio - laboratori singoli o aggregazioni - devono garantire il raggiungimento della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni/anno (al netto dei prelievi) ”;
- che le predette linee guida prevedono anche dei termini per adeguarsi alle prescrizioni in esse contenute e, in caso di non raggiungimento delle soglie minime, per l’aggregazione con altre strutture ai fini del mantenimento dell’accreditamento;
- che nel paragrafo “Rapporti Aggregazione-ASL/Regione e Flussi informativi”, è precisato che le prestazioni erogate in regime privatistico che saranno valutate ai fini delle verifiche sul possesso della soglia minima di efficienza sono quelle caricate sul cd. File C;
- che con DGRC 29 settembre 2025, n. 647, la Regione ha stabilito di prorogare al 31 ottobre il termine, originariamente fissato al 30 settembre, assegnato alle strutture che nel 2024 si sono trovate, come le ricorrenti, al di sotto della soglia minima di efficienza per la presentazione delle comunicazioni di impegno alla costituzione di un’aggregazione che rispetti il predetto criterio.
I ricorrenti contestano, anzitutto, il riferimento temporale in base al quale è stata calcolata, in via preliminare, la soglia minima di efficienza, parametrata alle prestazioni erogate nel 2024 nonostante a partire da gennaio 2025 siano entrati in vigore il nuovo tariffario e il nuovo nomenclatore regionale, che avrebbero determinato uno stravolgimento dei criteri di erogazione degli esami di laboratorio. Contestano, inoltre, l’esclusione dal novero delle prestazioni valutabili ai fini del raggiungimento della soglia minima di efficienza, sia i prelievi e sia le prestazioni erogate in regime privatistico che non presentano un codice funzionale alla loro registrazione sul file C (si pensi, ad esempio, ai tamponi COVID).
Avverso la delibera impugnata, hanno articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Manifeste illogicità e irragionevolezza. perplessità. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’Accordo Stato Regioni 23 marzo 2011.
Le Linee di indirizzo, come modificate dalla DGRC 647/2025, impongono alle strutture che nel corso del 2024 hanno erogato un numero di prestazioni inferiore alla soglia di 200.000, al netto dei prelievi, di presentare “apposita comunicazione con cui si impegnano a unirsi ad aggregazione esistente ovvero a costituirne una ex novo, con il dettaglio del modello operativo dell’aggregazione”. Il parametro temporale di riferimento, tuttavia, non terrebbe in alcun conto l’entrata in vigore, a partire dal 30 dicembre 2024, del nuovo tariffario nazionale, approvato con decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2024, e l’approvazione delle tariffe del nomenclatore regionale e del relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, da ultimo con DGRC 26 novembre 2024, n. 660. Di talché, secondo le strutture ricorrenti, sarebbe incongruo e violativo del principio di proporzionalità collegare ai risultati del 2024 – maturati in vigenza di un differente nomenclatore tariffario – e non a quelli del 2025 la verifica sul rispetto della soglia minima di efficienza, correlativamente imponendo alle strutture che in quell’anno finanziario hanno erogato meno di 200.000 prestazioni l’obbligo, entro il 31 ottobre 2025, di creare un’aggregazione o di aderire a una esistente.
2. Manifeste illogicità e irragionevolezza. Perplessità. difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, del d.m. 30 dicembre 2021 e dell’art. 8-quater, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Illegittimità del d.m. 30 dicembre 2021, laddove interpretato nel senso di avere portata precettiva rispetto alla nozione di soglia minima di efficienza e nel senso di escludere i prelievi dal computo della soglia minima di efficienza delle strutture di laboratorio, per violazione dell’art. 29 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, e falso presupposto in relazione all’accordo stato regioni 23 marzo 2011.
Secondo le strutture ricorrenti, l’art. 29 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, nello stabilire che la soglia minima di efficienza vada individuata in “200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche”, avrebbe incluso anche le prestazioni specialistiche ancillari agli esami, ovvero i prelievi, con la conseguenziale erroneità della legge regionale che, invece, escluderebbe i prelievi da siffatto computo. Anche il d.m. 30 dicembre 2021, che secondo le Linee guida prevederebbe la predetta esclusione in esecuzione dell’art. 29, comma 2, del d.l. 73/2021, secondo le strutture ricorrenti non prevederebbe tale limitazione, in quanto il riferimento all’esclusione dei prelievi sarebbe contenuto solo nel preambolo e in nessuna altra parte delle disposizioni.
Comunque, secondo le strutture ricorrenti, il d.m. 30 dicembre 2021 non avrebbe alcuna funzione precettiva rispetto alla qualificazione di soglia minima di efficienza ai fini del piano di riassetto della rete dei laboratori, avendo la distinta funzione di ripartire tra le Regioni gli incentivi di cui all’art. 29 del d.l. 73/2021. Infine la scelta della Regione di escludere i prelievi dal computo dei 200.000 esami sarebbe macroscopicamente irragionevole, tenuto conto che i prelievi sarebbero prestazioni a fronte della cui erogazione i laboratori ricevono una remunerazione che contribuisce alla struttura di ricavi e considerato che l’Accordo Stato Regioni 23 marzo 2011 non stabilirebbe che la soglia dei 200.000 prestazioni debba essere computata al netto dei prelievi.
3. Manifeste illogicità e irragionevolezza. perplessità. difetto di istruttoria. violazione e falsa applicazione dell’art. 8-quater, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Le Linee di indirizzo sarebbero illegittime e irragionevoli anche nella parte in cui includerebbero, nel computo degli esami utili al calcolo della soglia minima di efficienza, solo quelli caricati tramite file C, impedendo, dunque, di valutare le prestazioni erogate in regime privatistico che non presenterebbero un codice funzionale alla loro registrazione. Sarebbe, in tal modo, frustrata la ratio sottesa al concetto di soglia minima di efficienza di cui all’art. 8-quater, comma 3, del d. lgs. 502/1992, che è quella di esigere che un laboratorio abbia una struttura di ricavi sufficiente a sopportare i costi di un’organizzazione efficiente, tale da garantire il rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici necessari richiesti a una struttura accreditata.
2. Si è costituito il Ministero della Salute.
3. La Regione, con memoria di costituzione del 18.10.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per la natura meramente confermativa delle disposizioni impugnate di atti già adottati per la riorganizzazione delle reti laboratoriali. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
4. Con ordinanza n. 2519/2025, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4224/2025, è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dalle strutture ricorrenti.
5. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, in vista della quale le strutture ricorrenti hanno depositato memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. Il ricorso è infondato.
2. Le strutture ricorrenti contestano, anzitutto, il riferimento temporale in base al quale è stata individuata, in via preliminare, la soglia minima di efficienza per il mantenimento dell’accreditamento individuale, parametrata alle prestazioni erogate nel 2024. Contestano, inoltre, l’esclusione dal novero delle prestazioni valutabili ai fini del raggiungimento della predetta soglia minima di efficienza sia dei prelievi sia delle prestazioni erogate in regime privatistico che non presenterebbero un codice funzionale alla loro registrazione sul file C.
Per quanto riguarda l’esclusione dei prelievi, assumono che le Linee Guida si baserebbero su un presupposto erroneo, cioè che l’Accordo Stato Regioni 23 marzo 2011 avrebbe previsto tale limitazione. Per quanto riguarda l’individuazione, al fine del raggiungimento della soglia minima, delle sole prestazioni caricabili sul file C, censurano il fatto che ciò non sarebbe in linea con l’intento dichiarato di razionalizzare la rete, in quanto verrebbero esclusi moltissimi esami che non avrebbero un codice ma che contribuirebbero significativamente all’efficienza dei laboratori.
Tali censure non possono essere valutate positivamente.
3. Preliminarmente è opportuno ripercorrere le coordinate normative che regolano la fattispecie in esame.
L’art.1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), affidava alle Regioni il compito di approvare entro il 28 febbraio 2007 un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private eroganti in regime di accreditamento prestazioni specialistiche e di laboratorio.
La legge 133/2008, integrando il d.lgs. 502/92, ha introdotto nell'art. 8 quater, comma 3 lettera b), tra i criteri generali per l'accesso all'accreditamento istituzionale, “ il criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie ”.
Il 23 marzo 2011 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sanciva l’Accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 281/1997, approvando il documento di indirizzo elaborato dal Ministero della Salute e denominato “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”.
Successivamente, con DCA 109/2013, sono stati definiti i criteri e il relativo cronoprogramma di attuazione.
Il Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel riprendere quanto statuito nell'Accordo sancito nella conferenza Stato Regione 2011 in merito al riordino dei laboratori, ha, poi, prescritto che i criteri della riorganizzazione da seguirsi nel processo di riordino e di aggregazione, “ prevedono il raggiungimento della soglia minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al netto dei prelievi), sulla base della quota di produzione resa dalle singole strutture di laboratorio. ”
Con DGRC 20 marzo 2025, n. 127, recante “Approvazione documento tecnico di uscita dal Piano di Rientro”, la Regione AN ha recepito in modo integrale le prescrizioni formulate dai Ministeri affiancanti, tra le quali quella di “ porre in essere le azioni volte all’efficientamento della rete laboratoristica privata, tra cui la definizione delle linee di indirizzo per la riorganizzazione della stessa, in relazione a quanto previsto dal DL 73/2021 e ssmmii ”. Pertanto la Regione AN si è determinata “ a adottare il provvedimento definitivo di riordino ed efficientamento della rete laboratoristica privata entro e non oltre il 30/06/2025, prevedendo l’aggregazione delle strutture che non raggiungono la soglia di efficienza delle 200.000 prestazioni/anno ”.
Con DGRC 423/2025, infine, la Regione AN ha approvato il documento “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati della Regione AN”, con il quale, tra l’altro, si prescrivono le modalità di computo numerico delle prestazioni per il raggiungimento della soglia minima di efficienza operativa “di 200.000 prestazioni al netto dei prelievi” (così come precisato nel decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 e ribadito nella nota ministeriale n.000058 del 20/05/2025).
4. Dall’analisi della normativa sopra citata è opportuno rilevare che, secondo l’accordo Stato – Regioni del 23.03.2011 (per come allegato dalla stessa parte ricorrente, violato dalla Regione, secondo la prima), « nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l’idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno ».
Con nota n. 58 del 20.05.2025 il Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rappresentato quanto segue: “ Allo stato, come già rappresentato anche dal Comitato LEA in occasione dei monitoraggi del processo di efficientamento delle reti laboratoristiche ai sensi del decreto-legge n. 73/2021 e s.m.i. - in coerenza con il vigente quadro normativo di cui, da ultimo, alle previsioni dell'articolo 29 del predetto decreto-legge n. 73/2021 e dalla relativa disciplina applicativa di cui al DM 30/12/2021 - l'applicazione della soglia di 200.000 prestazioni - al fine di beneficiare dell’incentivo previsto dal predetto decreto legge - è da intendersi con riferimento all'attività (fase analitica) di ciascuna struttura sanitaria erogante prestazioni di diagnostica di laboratorio. Nel predetto DM, infatti, si chiarisce espressamente che i criteri della riorganizzazione di cui all’Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2011 “prevedono il raggiungimento della soglia minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al netto dei prelievi), sulla base della quota di produzione resa dalle singole strutture di laboratorio, sia rendicontate in proprio che fornite in Service”. Il medesimo DM specifica all’articolo 2 che per “produzione di una struttura pubblica o privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)” deve intendersi “il volume di esami analizzati, sia rendicontati in proprio che forniti in Service, comprensiva anche di esami erogati in regime privatistico e non posti a carico del SSN ”.
Come ha condivisibilmente evidenziato la difesa della Regione, la ratio della nota con cui il Ministero ha fornito la ricostruzione delle finalità del D.M. 30.12.2021 nei termini sopraesposti, trova il proprio fondamento nella distinzione netta tra le attività svolte nella fase pre e post analitica (tra cui appunto il prelievo) da quelle svolte nella fase analitica (le prestazioni di analisi), le sole da computare come riferimento per l’applicazione della soglia di efficienza.
Dalla lettura del DM 30 dicembre 2021 non può pervenirsi alla ricostruzione operata da parte ricorrente che ritiene che il predetto D.M. non prescriva l’esclusione dei prelievi dal computo delle 200.000 prestazioni annuali. E ciò in quanto il preambolo delle linee Guida prevede espressamente “…il raggiungimento della soglia minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al netto dei prelievi)…” mentre la circostanza che, successivamente, faccia riferimento alla mancata distinzione tra i prelievi e gli esami di laboratorio (che i ricorrenti vorrebbero indice della asserita inclusione dei prelievi nel calcolo del totale delle prestazioni) si riferisce, invece solo alle criticità rilevate del modello di rilevazione STS21, antefatto propedeutico alla “ specifica rilevazione presso le singole regioni e province autonome... ” espressa nel Preambolo del D.M. 31 dicembre 2021 di cui si discute.
È, peraltro, ragionevole ritenere che l’esclusione dei prelievi dal conteggio di tali esami non si ponga in contrasto con la disposizione contenuta nell’accordo Stato – Regioni né si rivela manifestamente irragionevole, in considerazione della circostanza che ogni esame di laboratorio deve necessariamente essere preceduto da un prelievo, sicché il conteggio anche di quest’ultimo potrebbe costituire una mera duplicazione.
Di talché il sindacato del Giudice amministrativo deve arrestarsi dinanzi all’ampia latitudine del potere discrezionale esercitato dall’amministrazione nel valutare le diverse soluzioni per soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della popolazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2/05/2019, n. 2843).
Non vi son ragioni, dunque, per ritenere l’esclusione dei prelievi dal computo delle 200.000 prestazioni necessarie per mantenere l’accreditamento in forma individuale illegittima o illogica, con conseguente infondatezza delle censure sollevate in merito.
5. Anche la censura delle strutture ricorrenti riguardante l’asserita irragionevolezza dell’esclusione delle prestazioni non caricabili su File C da quelle concorrenti per il raggiungimento della soglia minima ai fini del mantenimento dell’accreditamento è infondata.
La scelta di valutare i soli dati del File C - e non altri – deriva, come osservato dalla difesa della Regione, dall’obbligo di rispettare la validità (anche legale) del contenuto informativo dei Flussi integrativi di out of pocket, che vengono trasmessi al Ministero e ad Agenas, quali l’identificazione delle prestazioni erogate tramite codifica LEA (in vigore nel periodo di riferimento) e l’identificazione del soggetto cui viene erogata la prestazione (ossia la codificazione - corretta e valida - del CF dell’Assistito). Consentire il caricamento anche delle prestazioni erogate in regime privatistico senza codice di riferimento comporterebbe, verosimilmente, come rilevato dall’Amministrazione, l’elusione dei parametri previsti dalla normativa, perché non consentirebbe l’individuazione delle prestazioni caricate né dei soggetti destinatari delle stesse.
6. Infine, per quanto riguarda l’asserita irragionevolezza del periodo temporale di riferimento per l’individuazione del raggiungimento o meno della soglia minima di prestazioni per il mantenimento dell’accreditamento in forma individuale, come già evidenziato nell’ordinanza n. 2519/2025, confermata con ordinanza n. 4224/2025 del Consiglio di Stato, la scelta dell’Amministrazione di fissare l’arco temporale per la verifica dei requisiti nell’anno 2024 non è affetta da macroscopici vizi che giustificherebbero un sindacato di questo giudice del corretto uso della propria discrezionalità, tenuto conto della necessità di riordino della rete laboratoristica come condizione necessaria per la fuoriuscita della Regione dal Piano di Rientro. Tra l’altro le strutture ricorrenti, nel censurare la circostanza che ciò equivarrebbe ad accettare “che il riassetto della rete avvenga sulla base di dati certamente inattendibili” “pur di consentire alla Regione AN il formale raggiungimento dell’obiettivo funzionale alla fuoriuscita dal piano di rientro” (p. 5 mem. del 6.02.2026) non adducono alcun elemento di prova relativo al fatto che, applicando il nuovo nomenclatore, nell’anno 2025 avrebbero raggiunto la soglia minima di prestazioni per il mantenimento dell’accreditamento in forma individuale.
7. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000, 00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL EL Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
AL Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AL Vallefuoco | EL EL Di PO |
IL SEGRETARIO