Art. 9.
Per le valutazioni delle norme stabilite dalla presente legge in materia di tassa di bollo e di tasse sulle concessioni governative si applicano le sanzioni di cui alle vigenti leggi delle tasse di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Vito dei Normanni,
addi' 6 febbraio 1912-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - PAVOLINI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Per le valutazioni delle norme stabilite dalla presente legge in materia di tassa di bollo e di tasse sulle concessioni governative si applicano le sanzioni di cui alle vigenti leggi delle tasse di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Vito dei Normanni,
addi' 6 febbraio 1912-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - PAVOLINI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI