Articolo 9 della Legge 6 febbraio 1942, n. 95
Articolo 8
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20 marzo 1942
Art. 9.

Per le valutazioni delle norme stabilite dalla presente legge in materia di tassa di bollo e di tasse sulle concessioni governative si applicano le sanzioni di cui alle vigenti leggi delle tasse di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Vito dei Normanni,

addi' 6 febbraio 1912-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - PAVOLINI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 20 marzo 1942