Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8203
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Sentenza 30 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa civile in grado di appello promossa da una società (Parte_1), con sede in Roma, quale opponente, nei confronti di un'altra società (Controparte_1), con sede in Milano, quale opposta. L'opponente aveva contestato il decreto ingiuntivo n. 3086/2025, emesso dal Tribunale di Milano, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 17.940,48, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per forniture ed esecuzione di opere serramentistiche commissionate dall'opposta. L'opponente lamentava la non corretta esecuzione delle lavorazioni da parte dell'opposta e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. La società opposta si era costituita eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente e, nel merito, contestando la genericità delle deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione, ritenendo che la tardiva iscrizione a ruolo del procedimento da parte dell'opponente, avvenuta in data 6.06.2025 a fronte della notifica dell'atto di opposizione in data 19.03.2025, fosse equiparabile alla mancata proposizione dell'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il Giudice ha evidenziato che la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno della tempestività dell'iscrizione a ruolo mostrava un tentativo di iscrizione con esito negativo. Ha richiamato l'orientamento consolidato della Cassazione (Cass. civ., 26.01.2000, n.849 e successive conformi) che equipara la tardiva costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, con conseguente improseguibilità dell'opposizione e acquisto di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha altresì rilevato la mancata formulazione di un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. da parte dell'opponente. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese legali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8203
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 8203
    Data del deposito : 30 ottobre 2025

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