TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8203 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 22338/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22338 del Registro Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(P.I./C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Guidubaldo del Monte n. 61, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pomponio Leto n. 2, presso lo studio dell'Avv. Claudio Stronati del
Foro di Roma, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(P.IVA , con sede legale in Milano, Foro Controparte_1 P.IVA_2
Bonaparte n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
DE SA e dall'Avv. Domenico Tambasco del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Milano, Via Besana n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3086/2025 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2025, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3086/2025, emesso, su ricorso della società
[...]
dal Tribunale di Milano in data 14.02.2025 (pubblicato in data 24.02.2025 e Controparte_1 notificato in pari data), con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro 17.940,48 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), quale corrispettivo per forniture ed esecuzione di opere serramentistiche commissionate da presso i Parte_1 negozi e IWC di Milano, in via Montenapoleone. Controparte_2
Parte opponente, in particolare, eccepiva la non corretta esecuzione delle lavorazioni ad opera dell'opposta e, pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiararsi la nullità e/o revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per la tardiva costituzione di parte opponente e, quanto al merito, contestando la genericità di quanto dedotto ed eccepito da controparte;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 14.10.2025, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo chiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo la causa di pronta soluzione, e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, ove la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso, l'opposizione risulta tardivamente proposta e deve quindi essere dichiarata improcedibile.
Infatti, dall'esame degli atti di causa, si evince che l'atto di opposizione è stato notificato all'opposta in data 19.03.2025, mentre la causa è stata iscritta a ruolo solamente in data 6.06.2025, ben oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c..
Nella prima memoria integrativa del 17.07.2025, assumeva di aver Parte_1 iscritto a ruolo il procedimento in data 19.03.2025, senza allegare e produrre tempestivamente nulla al riguardo.
La documentazione allegata dall'opponente con le note conclusive del 20.10.2025, oltre a essere tardiva, conferma che non vi è stata rituale iscrizione a ruolo della opposizione, trattandosi di una schermata di computer da cui risulterebbe, in data 19.03.2025, solo un tentativo di iscrizione a ruolo con “esito negativo accettazione” e quindi rifiutato.
Sotto questo profilo, l'art. 647 c.p.c. equipara la tardiva iscrizione a ruolo dell' attore in opposizione alla mancata proposizione dell'opposizione. Detti inadempimenti sono sanzionati entrambi con l'acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e conseguente improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta.
Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto fin dalla decisione Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo”.
Dal paradigma interpretativo così delineato discende, poi, quale ineludibile conseguenza processuale, che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione dell'inammissibilità od improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, ha carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione .. e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e quindi anche dalla Corte di
Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva più essere proseguita” (cfr. sul punto Cass. 849/2000 Cass 10116/2004; Cass.
15727/2006).
In tal caso, peraltro, non risulta neppure essere stata tempestivamente formulata l'istanza di rimessione nei termini ex art. 153 c.p.c., che avrebbe potuto essere proposta immediatamente nel momento della pur tardiva iscrizione al ruolo in data 6.06.2025.
Nel caso in esame, l'odierno opponente non ha tempestivamente formulato istanza di rimessione nei termini all'atto della tardiva iscrizione al ruolo e la stessa non risulta proposta nemmeno in sede di prima udienza, per cui deve ritenersi che l'opposizione tardivamente proposta debba essere dichiarata definitivamente improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che viene quindi dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022, considerato il valore del credito ingiunto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3086/2025 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) NA l'opponente al rimborso, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Milano, 28 ottobre 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22338 del Registro Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(P.I./C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Guidubaldo del Monte n. 61, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pomponio Leto n. 2, presso lo studio dell'Avv. Claudio Stronati del
Foro di Roma, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(P.IVA , con sede legale in Milano, Foro Controparte_1 P.IVA_2
Bonaparte n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
DE SA e dall'Avv. Domenico Tambasco del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Milano, Via Besana n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3086/2025 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2025, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3086/2025, emesso, su ricorso della società
[...]
dal Tribunale di Milano in data 14.02.2025 (pubblicato in data 24.02.2025 e Controparte_1 notificato in pari data), con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro 17.940,48 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), quale corrispettivo per forniture ed esecuzione di opere serramentistiche commissionate da presso i Parte_1 negozi e IWC di Milano, in via Montenapoleone. Controparte_2
Parte opponente, in particolare, eccepiva la non corretta esecuzione delle lavorazioni ad opera dell'opposta e, pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiararsi la nullità e/o revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per la tardiva costituzione di parte opponente e, quanto al merito, contestando la genericità di quanto dedotto ed eccepito da controparte;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 14.10.2025, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo chiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo la causa di pronta soluzione, e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, ove la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso, l'opposizione risulta tardivamente proposta e deve quindi essere dichiarata improcedibile.
Infatti, dall'esame degli atti di causa, si evince che l'atto di opposizione è stato notificato all'opposta in data 19.03.2025, mentre la causa è stata iscritta a ruolo solamente in data 6.06.2025, ben oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c..
Nella prima memoria integrativa del 17.07.2025, assumeva di aver Parte_1 iscritto a ruolo il procedimento in data 19.03.2025, senza allegare e produrre tempestivamente nulla al riguardo.
La documentazione allegata dall'opponente con le note conclusive del 20.10.2025, oltre a essere tardiva, conferma che non vi è stata rituale iscrizione a ruolo della opposizione, trattandosi di una schermata di computer da cui risulterebbe, in data 19.03.2025, solo un tentativo di iscrizione a ruolo con “esito negativo accettazione” e quindi rifiutato.
Sotto questo profilo, l'art. 647 c.p.c. equipara la tardiva iscrizione a ruolo dell' attore in opposizione alla mancata proposizione dell'opposizione. Detti inadempimenti sono sanzionati entrambi con l'acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e conseguente improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta.
Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto fin dalla decisione Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo”.
Dal paradigma interpretativo così delineato discende, poi, quale ineludibile conseguenza processuale, che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione dell'inammissibilità od improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, ha carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione .. e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e quindi anche dalla Corte di
Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva più essere proseguita” (cfr. sul punto Cass. 849/2000 Cass 10116/2004; Cass.
15727/2006).
In tal caso, peraltro, non risulta neppure essere stata tempestivamente formulata l'istanza di rimessione nei termini ex art. 153 c.p.c., che avrebbe potuto essere proposta immediatamente nel momento della pur tardiva iscrizione al ruolo in data 6.06.2025.
Nel caso in esame, l'odierno opponente non ha tempestivamente formulato istanza di rimessione nei termini all'atto della tardiva iscrizione al ruolo e la stessa non risulta proposta nemmeno in sede di prima udienza, per cui deve ritenersi che l'opposizione tardivamente proposta debba essere dichiarata definitivamente improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che viene quindi dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022, considerato il valore del credito ingiunto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3086/2025 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) NA l'opponente al rimborso, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Milano, 28 ottobre 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale