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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI –
PROCEDIMENTO UNITARIO N. 111/2022
Il Tribunale di Torino in persona dei Sigg.ri Magistrati
dott. Stefano Demontis Presidente. dott.ssa Manuela Massino Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice delegato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/9/2025 e all'esito della camera di consiglio del 29/10/2025, ascoltato il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
proposto dalla (C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale Torino (TO), strada della Manta 24, in persona del legale rappresentante Pt_2
[...]
* * *
§1. Lo svolgimento del procedimento
§1.1. In accoglimento del ricorso presentato dalla (d'ora Parte_1 in avanti, per brevità, anche solo “ Società”), il Tribunale di Torino, con decreto del 16/11/2022, ha concesso alla Società il termine previsto dall'art. 44 CCII per la durata di 60 giorni (poi ulteriormente prorogato di 60 giorni con decreto del 18/1/2023, su istanza della Società), nominando Commissario Giudiziale il dott. Persona_1
In data 15/3/2023 la Società ha depositato domanda ex art. 40 CCII con richiesta di ammissione alla procedura di concordato in continuità aziendale indiretta ex artt. 84 e ss. CCII, corredata, tra il resto, dal piano concordatario, dalla relazione ex art. 87 c. 3 CCII del professionista indipendente e dai documenti richiesti dall'art. 39 CCII. In data 7/4/2023 il Commissario ha esposto nel proprio parere ex art. 47 CCII una serie di criticità in merito al piano di concordato. Preso atto dei rilievi solevvati dal Commissario, il 29/4/2023 la Società ha depositato un “Piano e Proposta Integrativa/Emendativa di Concordato Preventivo in ONinuità”. All'udienza del 16/5/2023 il Pubblico Ministero, dott.ssa Virginie Tedeschi, associandosi ai rilievi formulati dal Commissario e ritenendo che tali rilievi non fossero superati dal
1 nuovo atto depositato dalla Società, ha domandato che fosse dichiarata l'inammissibilità della proposta e ha formulato istanza di apertura della liquidazione giudiziale della Società ricorrente. Con decreto del 29/5/2023, il Tribunale, visto l'art. 47 CCII, ha dichiarato aperto il concordato preventivo della disponendo, tuttavia, “che la Parte_1 società proponente dia concreto adempimento alle manifestazioni di intenti espresse nella memoria 19.5.23, in particolare mediante: la costituzione di pegno sulla liquidità posta a disposizione in garanzia entro il termine del 20.6.2023 e secondo le modalità che saranno individuate dal commissario giudiziale;
l'integrazione della proposta transattiva avanzata con riferimento alle potenziali azioni di responsabilità verso gli amministratori”. Dopo aver ottenuto una serie di rinvii finalizzati alla costituzione del pegno a garanzia della liquidità posta a garanzia, in data 27/6/2023 la Società ha depositato una nuova proposta di concordato ed un nuovo piano, richiedendo la fissazione di un'udienza straordinaria “ai fini della individuazione di più idoneo assetto delle garanzie e per la demandata integrazione della proposta transattiva avanzata (con riferimento alle potenziali azioni di responsabilità verso gli amministratori) oltreché per la discussione delle tematiche connesse e propedeutiche alle autorizzande modificazioni/integrazioni al Piano e alla Proposta concordatari”. In data 7/7/2023 il Commissario Giudiziale ha depositato una relazione ex art. 106 CCII al fine di esporre una serie di rilievi che, a suo avviso, avrebbero giustificato la revoca del concordato preventivo. Nel corso dell'udienza del 14/9/2023, la Società, assistita da professionisti diversi da quelli che fino a quel momento l'avevano consigliata e rappresentata, ha chiesto un termine per il deposito di una nuova proposta concordataria che potesse essere valutata positivamente. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Tribunale ha concesso alla Società un ulteriore termine di 60 giorni per il deposito di una nuova proposta di concordato preventivo, successivamente prorogato sino al 14/2/2024. Con decreto del 30/11/2023 il Tribunale, preso atto che la Società ha rinunciato ex art. 43 CCII alla domanda di cui all'art. 40 CCII presentata in data 16/11/2022, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla domanda di concordato.
§1.2. In data 15/2/2024 la ha depositato un nuovo ricorso Parte_1 per l'apertura del concordato preventivo, proponendo una nuova proposta e un differente piano, sempre in continuità indiretta. Con decreto del 15/2/2024 il Tribunale di Torino, visto l'art. 47 CCII, ha dichiarato aperto il concordato preventivo della società confermando lo Parte_1 stesso Commissario Giudiziale, ed ha assegnato ai creditori il termine per il voto sulla proposta tra il 22 aprile al 6 maggio 2024 (termine poi differito dal 14 giugno al 28 giugno 2024). In data 29/4/2024 il Commissario ha depositato una seconda relazione ex art. 106 CCII, ritenendo sussistenti alcune criticità. In data 29/5/2024 la Società ha depositato una ulteriore proposta integrativa con modificazioni del piano di concordato. In occasione dell'udienza del 30/5/2024, il Tribunale ha rinviato il procedimento all'udienza del 13/6/2024, assegnando termine sino all'11/6/2024 per la formulazione
2 di motivato parere del Commissario Giudiziale sulla proposta e sul piano depositati, in ultimo, dalla Società. Con il parere depositato in data 10/6/2024 il Commissario giudiziale ha dato atto che le modifiche apportate dalla Società al piano e all'attestazione rispondevano ai rilievi precedentemente formulati. Con decreto del 13/6/2024 il Tribunale, visto l'art. 47 CCII, ha disposto la prosecuzione della procedura di concordato preventivo della e ha stabilito Parte_1 che i creditori esprimessero il voto sulla nuova proposta di concordato dal 16 al 23/9/2024, previa comunicazione ai creditori della proposta e del piano, oltre che delle relazioni del Commissario previste dagli artt. 105 e ss. CCII. Il Commissario ha trasmesso ai creditori e depositato nel fascicolo della procedura le relazioni ex artt. 105 e 107, comma 6, CCII nelle date rispettivamente del 29/7/2024 e del 9/9/2024 e, terminate le operazioni di voto, il 24/9/2024 ha trasmesso la relazione prevista dall'art. 110 CCII, con la quale ha dato atto che non erano state raggiunte le maggioranze per l'approvazione della proposta concordataria. In data 1/10/2024 la Società ha domandato al Tribunale di omologare il concordato preventivo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), e 111 CCII. Il Tribunale, convocate le parti e il Commissario giudiziale all'udienza del 30/10/2024, poi anticipata al giorno precedente, ed acquisito il motivato parere del Commissario sulla sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 112, comma 2 ,lett. d), CCII, con sentenza n. 447/2024 del 31/10/2024 pubblicata in data 11/11/2024 ha omologato il concordato preventivo proposto dalla ONroparte_2
§1.3. La sentenza di omologazione del concordato è stata oggetto di impugnazione da parte dell , creditrice della ONroparte_3 Parte_1
La Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del reclamo, rilevato in particolare un difetto del contraddittorio nella fase di omologa del concordato, con sentenza del 15/4/2025 ha revocato la sentenza di omologa del 31/10/2024, rimettendo parti e causa davanti al Tribunale di Torino per la prosecuzione del giudizio di omologazione. In data 26/6/2025 la ha proposto al Tribunale una Parte_1 comparsa di riassunzione ex art. 354 comma 2, c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. Con decreto del 22/7/2025 il Tribunale, in diversa composizione, ha disposto la fissazione dell'udienza per l'omologazione il 25/9/2025, richiedendo al Commissario giudiziale di depositare il parere previsto dall'art. art. 48, comma 2, CCII. In data 10/9/2025 l si è costituita nel procedimento di omologa, ONroparte_3 opponendosi al ricorso della Società. In data 19/9/2025 il Commissario giudiziale ha depositato il parere richiesto e in data 23/9/2025 la Società ha depositato una memoria difensiva. All'udienza del 25/9/2025 le parti hanno insistito per le rispettive domande e opposizioni e il Commissario e il Pubblico Ministero si sono rimessi alla decisione del Tribunale, il quale si è riservato di provvedere.
§2. Sintesi del contenuto del piano concordatario Come sopra riportato, in seguito alla rinuncia ex art. 43 CCII alla precedente domanda di concordato preventivo presentata in data 16/11/2022, la ricorrente
[...] ha provveduto con ricorso del 14/2/2024 al deposito di una Parte_1 domanda di concordato preventivo, fondata su una nuova proposta e piano in continuità
3 indiretta, che poggia, in sintesi, sui seguenti presupposti, tutti sospensivamente condizionati all'omologa del concordato:
1. durata degli impegni assunti con la proposta concordataria circoscritta a mesi sei dalla data di eventuale omologa;
2. offerta d'acquisto irrevocabile dell'azienda da parte della
[...]
(d'ora in avanti “ ”) a fronte ONroparte_4 CP_4 del versamento di una somma pari a euro 2.000.000,00 oltre alle somme oggetto di accollo per una somma pari a euro 590.000,00 oltre euro 17.585,20 per l'acquisto del 40% del capitale sociale della aggiudicata alla CP_5 [...]
Parte_1
3. consegna da parte della al Notaio , in deposito CP_4 Persona_2 fiduciario, della predetta somma di euro 2.000.000 in assegni circolari intestati alla contestualmente al deposito della proposta e Parte_1 successivo versamento di tale somma sul conto della procedura entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Cancelleria dell'eventuale provvedimento di omologa;
4. accollo liberatorio dell'intero debito portato dall'ipoteca giudiziale iscritta da CP_6 attualmente gravante sull'immobile sito in Torino, alla Strada della Manta
[...]
n. 23; e) accollo integrale delle spese dei professionisti e dell'attestatore in prededuzione relative alla procedura di concordato preventivo rinunciato, ad eccezione del compenso del commissario giudiziale, e accollo integrale del compenso del professionista indipendente di cui all'art. 2 comma 1, lett. o CCII e dei professionisti del nuovo concordato;
5. rilievo della dai seguenti impegni fideiussori da Parte_1 parte della : ONroparte_7
i) impegno fideiussorio assunto nei confronti della in CP_8 concordato preventivo per euro 2.340.000; ii) impegno fideiussorio assunto a garanzia del debito di nei CP_5 confronti della in concordato preventivo per euro 200.000 CP_8 per somme dovute a titolo di transazione;
iii) impegno fideiussorio assunto a garanzia del debito di nei CP_5 confronti della in concordato preventivo pari ad euro CP_8
500.000 oltre iva per somme dovute a titolo di saldo del prezzo di aggiudicazione dei beni di proprietà di CP_8
6. accollo integrale da parte di del debito assunto nei confronti della CP_4 CP_8
in concordato preventivo quale prezzo di aggiudicazione della partecipazione
[...] pari al 40% del Capitale Sociale di dovuto da CP_5 Parte_1
unitamente all'acquisto della proprietà.
[...]
Il piano di concordato si fonda essenzialmente sulla cessione degli asset aziendali e di altri beni a favore di in forza di una proposta di acquisto del 13/5/2024, CP_4 allegata al piano (cfr. doc. 35), che consentirà la realizzazione di un attivo complessivo di € 2.647.585,00. Il prezzo incassato dalla unitamente alla cassa (€ CP_4
291.350,00, all'incasso di crediti verso (€ 87.040) e alla gestione corrente al CP_4 netto delle imposte (€ 106.540,00) consentirà la realizzazione di un attivo concordatario ammontante in totale ad € 3.114.670,00. La proposta concordataria prevede il seguente criterio di soddisfazione dei creditori:
4 - pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis nn. 1 e 2 (totale € 1.754.149,17) entro 30 giorni dall'omologa;
- pagamento di € 1.360.530,04 entro sei mesi dall'omologa, a soddisfazione parziale degli altri creditori, suddivisi in 10 classi votanti:
• Classe 1: crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 5 c.c., artigiani e cooperative, soddisfatti parzialmente con una percentuale del 39,6% in base al criterio dell'absolute priority rule;
• Classe 2: crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 5 c.c., soddisfatti parzialmente con una percentuale del 10,6% in base al criterio della relative priority rule;
• Classe 3: crediti relativi alla restituzione dei bonus VI assistiti dal privilegio ex art. 9 D.lgs. 123/98, soddisfatti parzialmente con una percentuale del 9,6% in base al criterio della relative priority rule;
• Classe 4: crediti privilegiati ex artt. 2753, 2749 e 2778 n. 1 c.c., crediti previdenziali Inps, soddisfatti parzialmente con una percentuale del 9,5%, in base al criterio della relative priority rule;
• Classe 5: crediti privilegiati ex art. 2758 c.c., inerenti la sola Iva di rivalsa, soddisfatti parzialmente con una percentuale del 9,4%, in base al criterio della relative priority rule;
• Classe 6: crediti privilegiati ex artt. 2754, 2749 e 2778 n. 8 c.c., crediti assicurativi Inail, soddisfatti parzialmente con una percentuale del 9,3%, in base al criterio della relative priority rule;
• Classe 7: crediti erariali privilegiati ex artt. 2752, comma 1, 2749 e 2778 n. 18 c.c., soddisfatti parzialmente con una percentuale del 9,2%, in base al criterio della relative priority rule;
• Classe 8: crediti erariali privilegiati ex artt. 2752, comma 2, 2749 e 2778 n. 19 c.c., soddisfatti parzialmente con una percentuale del 9,1%, in base al criterio della relative priority rule;
• Classe 9: crediti privilegiati ex artt. 2752, comma 3, e 2778 n. 20 c.c., crediti degli enti locali, soddisfatti parzialmente con una percentuale del 9%, in base al criterio della relative priority rule;
• Classe 10: crediti chirografi ab origine, verso fornitori e istituti di credito, soddisfatti parzialmente con una percentuale del 6%, in base al criterio della relative priority rule.
§3. L'esito delle operazioni di voto La proposta concordataria formulata dalla prevede la Parte_1 suddivisione in dieci classi di creditori votanti, le quali, nei termini assegnati dal Tribunale, hanno espresso il proprio voto come segue:
5 All'esito delle operazioni di voto, pertanto, non risultano essere state raggiunto le maggioranze richieste dall'art. 109, comma 5, CCII per l'approvazione del concordato, avendo solo cinque classi aderito alla proposta di concordato, ed essendosi invece dichiarate contrarie alla stessa altre cinque classi di creditori. Per tale ragione la Società ha chiesto che il Tribunale omologhi il concordato applicando il disposto dell'art. 112, comma 2, lett. d) CCII o, in subordine, attraverso il cd. cram down fiscale e contributivo, meccanismo idoneo a superare il voto contrario espresso dall'Agenzie delle Entrate e dall'INPS.
§4. L'opposizione all'omologa dell' ONroparte_3
Si è già ricordato che il Tribunale, in diversa composizione, in accoglimento della domanda della Società, ha omologato il concordato preventivo con sentenza del 31/10/2024, e che tale sentenza è stata annullata dalla Corte di Appello su reclamo dell , con rinvio al Tribunale per la prosecuzione del procedimento ONroparte_3 di omologa. È importante notare fin d'ora che la Corte d'Appello ha maturato la decisione per aver riscontrato un difetto nell'instaurazione del contraddittorio – non essendo lo stesso stato instaurato correttamente nei confronti dell - ma non ONroparte_3
è entrata nel merito della decisione. Dopo aver ottenuto l'annullamento della sentenza, l ha proposto ONroparte_3 opposizione all'omologa per i seguenti motivi:
1) inammissibilità del ricorso, corretta configurazione come concordato liquidatorio per inesistenza dei rami d'azienda, inapplicabilità dell'art. 112, comma 2, CCII;
2) inammissibilità del ricorso per alterazione dell'ordine dei privilegi, rapporti di
[...] con e inapplicabilità dell'art. 112, comma Parte_1 Parte_3
2, CCII;
3) assenza di convenienza specifica della proposta concordataria e possibile abuso dello strumento di regolazione della crisi;
4) errata valorizzazione e potenziale occultamento dell'attivo;
5) incongruenza fra i dati di bilancio e le cause della crisi addotte dalla società. retrodatazione della crisi di impresa e profili di responsabilità dell'amministratore;
6) convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta concordataria. Questo Tribunale ritiene che nessuno di questi motivi di opposizione risultino fondati, per le ragioni che di seguito verranno esposte.
§4.1. Con il primo motivo di opposizione l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che “l'intero piano concordatario fa perno sulla cessione degli asset aziendali (specie con riferimento
6 all'immobile sito in Torino, Strada della Manta) a , ma in assenza della prova di CP_4 una reale consistenza dei rami aziendali (inteso come organizzazione autonoma idonea ad esercitare attività di impresa), il concordato in continuità proposto da deve Pt_1 essere ricondotto, in maggior aderenza al disposto normativo, nel perimetro del concordato liquidatorio. Come noto, però, l'art. 84, comma 4, CCII richiede che la proposta di concordato liquidatorio assicuri il soddisfacimento di almeno il 20% dei crediti chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza. Le percentuali di soddisfacimento previste dal piano concordatario di sono decisamente inferiori Pt_1
a quelle previste dalla legge e per questo motivo la domanda di concordato risulta inammissibile. Ancora, la qualificazione del concordato proposto da come Pt_1 liquidatorio comporterebbe il venir meno del presupposto per l'applicabilità di qualunque forma di omologa forzosa e, dunque, anche del cross class cram down previsto dall'art. 11, comma 2, lett. d), CCII” (cfr. pagg. 10 e 11 atto di opposizione). Prima dell'opposizione all'omologa, e dunque durante tutta la fase procedimentale dipanatasi fino all'udienza di omologazione, non è mai stato revocato in dubbio che almeno uno dei due rami di azienda che la ha ceduto alla Parte_1
(quello dei teatri di posa) sia attivo e che, dunque, al piano di concordato si CP_4 applichino le regole relativi alle ipotesi di continuità aziendale indiretta. L , nel suo atto di opposizione, sembra fare riferimento ai rilievi ONroparte_3 che il Commissario giudiziale ed il Legale della procedura avevano sollevato nella relazione ex art. 106 CCII del marzo 2023, i quali, però, non risultano più attuali: tali rilievi attenevano, infatti, al piano di concordato che è stato rinunciato dalla Società il 16/11/2023. Con il piano di concordato proposto nel febbraio 2024 – oggetto dell'odierno scrutinio – i dubbi sulla capacità produttiva dei rami di azienda della Società ricorrente, risultano essere stati dissipati: è infatti stato precisato che la ha riassunto sei dipendenti CP_4 destinati all'esercizio dell'attività propria del ramo di azienda avente ad oggetto il teatro di posa ed ha effettuato una serie di investimenti finalizzato al recupero funzionale delle sale del teatro. La circostanza che il ramo di azienda in parola fosse attivo al momento dell'omologa risulta essere stata confermata, oltre che dall'assenza di rilievi in proposito da parte del Commissario nell'ultima relazione ex art. 105 CCII depositata nell'aprile 2024, anche dai risultati della gestione operativa del 2024 e dei primi sei mesi del 2025, emergenti dal conto economico prodotto in allegato alla comparsa, non contestato dalla parte opponente o da altri creditori (cfr. docc. 8 e 9). La capacità operatività di almeno uno dei due rami di azienda ceduto consente di qualificare il concordato proposto dalla come in continuità, Parte_1 indipendentemente da qualsiasi valutazione in merito alla sorte dell'altro ramo dell'azienda ceduto dalla Società ricorrente alla l'art. 84, comma 3, CCII CP_4 individua, infatti, la caratteristica connotante il concordato in continuità aziendale nel fatto che “i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”. Da ciò discende che è corretto che la Società abbia costruito il piano e la proposta concordataria sottoposta al voto dei creditori seguendo le regole proprie del concordato in continuità aziendale e non quelle, per certi versi più stringenti, del concordato liquidatorio.
7 §4.2. Con il secondo motivo di opposizione l ha sostenuto una ONroparte_3
“possibile alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione con riferimento al creditore ” : se, infatti, “si accertasse il legame tra la e la Parte_3 Pt_1
, ipotizzato dallo stesso Commissario, ricorrendo i presupposti per Parte_3 la qualificazione del credito come infragruppo, dunque postergato rispetto alla massa dei creditori, la collocazione ed il trattamento del credito di dovrebbero Pt_3 necessariamente essere deteriori rispetto al trattamento del credito erariale. Conseguentemente, il trattamento previsto nel piano configurerebbe un'ipotesi di pagamento preferenziale, in violazione e contrasto dell'art. 85 C.C.I.I. con conseguente inammissibilità del concordato proposto”. Secondo l'opponente, il legame tra le due società emergerebbe da questi fatti: da un lato, sarebbero stati rilevati anche dal Commissario “legami molto stretti tra il presidente della ( Parte_3 Pt_3 Per_3
e le società del “gruppo Gorgilli”, tra cui , tanto da indurre lo stesso
[...] Pt_1
Commissario a ipotizzare, nella citata relazione ex art. 106 CCII del 7 luglio 2023, che la fosse addirittura sottoposta a direzione e coordinamento da Parte_3 parte di ”; dall'altro, “il sig. che dalle indagini svolte durante la prima Pt_1 Per_3 procedura risultava beneficiario e titolare di veicoli in leasing, la cui fatturazione era completamente a carico di , si presenta al pubblico con il ruolo di manager di Pt_1
, di e certamente di come risulta dal profilo Pt_1 ONroparte_4 Pt_3
Linkedin del medesimo” (cfr. pag. 11 atto di opposizione). Anche questo motivo di opposizione non appare accoglibile, per due ordini di considerazioni. Da un lato, non è emersa nessuna prova o sufficienti elementi di prova da cui desumersi o presumersi l'esistenza di un collegamento infragruppo tra la Parte_1
e la e/o la copertura da parte del sig. di un ruolo
[...] Parte_3 Per_3 nell'amministrazione occulta della prima: i fatti che secondo l ONroparte_3 deporrebbero in tal senso rappresentano, allo stato, meri indizi che, nel loro insieme, non risultano dotati di gravità, precisione e concordanza idonei a fondare il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2729 c.c. e, dunque, appaiono insufficienti ad inferire l'esistenza di rapporti di direzione e coordinamento tra le due società. Non è quindi riscontrabile alcun motivo per il quale il credito della Parte_3 vada postergato rispetto agli altri. Quanto alla collocazione del credito della , sulla base dei documenti Parte_3 prodotti risulta che il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. sia stato correttamente riconosciuto. Come confermato anche dal Commissario giudiziale, “la visura camerale evidenzia l'iscrizione in data 15.10.2012 al n. A224248 all'Albo Società Cooperative – Sezione cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seg. – Categoria cooperative di prodizione e lavoro;
la ha prodotto Attestato di Revisione per il Pt_3 biennio 2023/2024 del 14 maggio 2024, dal quale risulta che in base alle risultanze delle verifiche svolte dall'ente di vigilanza (Confcooperative Piemonte) in data 28 febbraio 2024, deve considerarsi cooperativa “a mutualità prevalente” (cfr. Pt_3 pag. 24 parere Commissario del 19/9/2025). Inoltre consta che lo stesso grado di privilegio sia stato riconosciuto anche in altre procedure Parte_3 concorsuali che l'ha vista coinvolta come creditore, nelle quali, dunque, sono stati riconosciuti come esistente il presupposto della mutualità prevalente.
8 §4.3. Con il terzo motivo di opposizione l , dopo aver censurato il ONroparte_3 pregresso comportamento della Società ricorrente, che ha “sistematicamente e continuativamente omesso il versamento delle imposte sin dalla sua costituzione”, ponendo in essere condotte di rilievo anche penale e inserendosi in un contesto – quello del cd “gruppo Gorgilli” - che ha maturato debiti fiscali per oltre 15 milioni di euro, ha sostenuto che la proposta di concordato non comporterebbe alcuna utilità per l'Erario, in quanto “i debiti già iscritti a ruolo che ha con l'Erario ONroparte_9
(€ 1.485.024,79) risultano (non solo) superiori alle somme offerte in pagamento per conto della (€ 605.612,49), ma sono talmente elevati da Parte_1 rappresentare circa il 75% del corrispettivo previsto nel piano di concordato per l'acquisto del compendio aziendale. In altre parole, la proposta concordataria di
[...]
per l'Erario, costituisce soltanto una mera partita di giro con utilità Parte_1 nulla, poiché è evidente che per le casse erariali è priva di concreta utilità economica una proposta concordataria in cui le risorse utilizzate per la soddisfazione del credito erariale, peraltro in percentuale estremamente ridotta, provengano e siano immesse da un altro soggetto, , che ha reperito quelle risorse proprio grazie al mancato CP_4 versamento delle imposte dovute”. Queste considerazioni appaiono irrilevanti ai fini della decisione. Va, infatti, osservato, da un lato, che il Tribunale in questa sede deve limitarsi a valutare se ricorrano i presupposti per l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla Società, e, dall'altro, che da questo tipo di valutazione esulano considerazioni sia in merito alla pregressa condotta dei soggetti coinvolti, sia la situazione debitoria di soggetti terzi, salvo che abbiano ricadute sulle prospettive di tenuta e di fattibilità giuridica del piano. Nel caso di specie pare potersi escludere anche questa seconda circostanza, dal momento che le somme necessarie al pagamento del prezzo sono già state depositate fiduciariamente dalla al Notaio . CP_10 Persona_2
§4.4. Con il quarto motivo di opposizione l delle Entrate ha rilevato che “il CP_3 contratto di affitto di ramo d'azienda concesso ab origine a prevede infatti un CP_4 corrispettivo pari a € 140.000,00/anno, mentre i contratti d'affitto del ramo d'azienda concesso dapprima a e successivamente a prevedono un corrispettivo Pt_3 CP_4 pari a € 164.000,00/anno. Ora, considerando gli incassi degli ultimi otto mesi e prendendo come dies a quo la data di deposito della domanda di concordato (15/02/2024), tali due contratti avrebbero dovuto generare incassi per: € 108.800,00
– ramo ab origine concesso a (€140.000,00/12 x8mesi); € 93.333,33 – ramo CP_4 concesso dapprima a (€164.000,00/12x8mesi). Le somme in questione Pt_3 ammonterebbero a oltre € 200.000,00, che, in aggiunta alle disponibilità liquide per € 305.000,00, generano un attivo di oltre € 500.000,00, di cui non si trova traccia negli atti successivi alla proposta integrativa né nella sentenza di omologazione” (cfr. pagg. 17 e 18). Anche in merito a questo motivo di opposizione vanno svolte due distinte considerazioni che ne comportano il rigetto. In primo luogo, va considerato che i canoni incassati dalla Parte_1 nel corso della procedura sono stati accreditati sul conto corrente e costituiscono, quindi, parte della liquidità di cassa indicata nel piano (€ 305.000) (cfr. pag. 24 parere Commissario del 19/9/2025).
9 In secondo luogo, deve osservarsi che in questa sede il Tribunale è chiamato a valutare le condizioni per l'omologa del concordato preventivo fondato sul piano e sulla proposta depositati a febbraio 2024, su cui si sono espressi il Commissario giudiziale con le proprie relazioni e i creditori con il voto. Esula, invece, dal perimetro dell'indagine qualsiasi valutazione circa gli sviluppi successivi. Se così non fosse, in seguito all'accoglimento del reclamo da parte della Corte d'Appello si sarebbe dovuto richiedere ed ottenere una nuova modifica o integrazione del piano e della proposta concordatari e della relativa attestazione affinché tengano conto degli sviluppi intercorsi nell'ultimo anno, e sarebbe stato necessario sottoporre nuovamente tali atti all'esame del Commissario giudiziale e, nel caso in cui fossero state riscontrate modifiche sostanziali rispetto al concordato già sottoposto al voto dei creditori, chiedere che questi si esprimano sulla nuova proposta. Il che condurrebbe in una spirale di aggiornamenti e all'impossibilità di definire il procedimento. In ogni caso, anche la censura dell'omesso pagamento da parte della dei canoni CP_4 di affitto successivi alla sentenza di omologa poi revocata risulta di fatto superata per effetto della prova dell'intervenuto deposito fiduciario della somma di € 181.000, pari alla somma dei canoni dovuti e non pagati, effettuato dalla in data 23/9/2025 CP_4
a mani del Notaio . Tale deposito garantisce ulteriormente la tenuta Persona_2 del piano.
§4.5. Con il quinto motivo di ricorso l espone una serie di ONroparte_3 valutazioni in base alle quali è giunta alla conclusione che “le cause della crisi possono essere ricondotte ad un periodo precedente rispetto a quanto indicato dalla società nel ricorso, come confermato anche dalla relazione del Commissario ex art. 106 C.C.I.I. redatta in occasione della prima domanda di concordato e richiamata dalle relazioni commissariali ex artt. 105 e 106 C.C.I.I. relative al piano omologato”. (cfr. pag. 19 atto di opposizione). Valgono, anche per questo motivo, le ragioni esposte nel paragrafo §4.3, che si intendono richiamate: la collocazione nel tempo dell'insorgenza delle cause della crisi non rileva di per sé ai fini del presente giudizio, né un eventuale errore nell'individuazione di tale momento ha incidenza diretta sulla tenuta del piano di concordato. Esso, al più, può riverberarsi sul piano dell'accertamento delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, che, tuttavia, nel caso di specie, non incidono sull'assetto del piano del concordato, per le ragioni che verranno ribadite nel paragrafo seguente.
§4.6. Infine l sostiene che “le risorse ritraibili dall'esperimento di ONroparte_3 azioni di responsabilità potrebbero essere maggiori rispetto a quelle prospettate dall'attestatore” e che, dunque, l'alternativa liquidatoria, in cui tali azioni sarebbero esperibili, sia più conveniente rispetto alla proposta concordataria. La considerazione dell risulta smentita dagli accertamenti condotti ONroparte_3 nel lungo iter procedimentale da parte del Commissario giudiziale e del Legale della procedura, i quali hanno ripetutamente preso posizione sul punto, confermando – da ultimo nel parere ex art. 48 CCII – che le azioni nei confronti degli organi di amministrazione e controllo della quand'anche aventi Parte_1 esito favorevole, verosimilmente non potrebbero comportare alcun incremento dell'attivo ripartibile ai creditori.
10 §5. L'omologa del concordato ai sensi dell'art. 112 comma 2 lett. d) CCII
§5.1. Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo proposto dal debitore, il Tribunale è tenuto a verificare, in primo luogo, che sussistano i presupposti elencati all'art. 112, comma 1, CCII. Tale norma positivizza il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Tribunale, al momento dell'omologa, è chiamato innanzi tutto a reiterare il vaglio di ammissibilità già compiuto al momento dell'apertura della procedura, anche alla luce degli accertamenti effettuati dal Commissario Giudiziale ai sensi e per gli effetti degli artt. 105 e 106 CCII, “posto che il decreto reso ex art. 47 CCII non esclude affatto che un identico controllo sia eseguito in occasione dell'omologazione” […]” (tra le tante, cfr. Trib. Milano, 11.5.2023 e Trib. Torino 2/8/2024 e 30/4/2025). Le verifiche prescritte dall'art. 112 CCII riguardano la regolarità del procedimento, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe e l'ammissibilità della proposta, intesa come conformità della stessa al paradigma normativo e idoneità del piano a garantire il risanamento dell'impresa e la realizzazione di flussi finanziari sufficienti a soddisfare i creditori nelle percentuali promesse. Il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti fin qui elencati, sui quali, per ragioni di economia processuale, ci si limita a richiamare integralmente il contenuto del decreto di apertura della procedura, con le sole precisazioni contenute nel §4, originate dalla necessità di assumere una posizione sull'opposizione proposta dall CP_3 [...]
: successivamente a tale data non sono, infatti, emersi elementi di novità idonei CP_3 ad incidere negativamente sul giudizio di ammissibilità del concordato preventivo proposto dalla Parte_1
§5.2. Non essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 109 CCII, deve quindi passarsi all'esame dei presupposti indicati nell'art. 112, comma 2, lett. a)- d), onde verificarsi se possa procedersi all'omologazione c.d. trasversale forzosa del concordato proposto (c.d. cross class cram down), richiesta in via principale dalla Società ricorrente. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore […] omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. Sull'analisi dei presupposti richiesti dall'art. 112, comma 2, CCII il Tribunale, in diversa composizione, ha preso posizione nella sentenza annullata dalla Corte d'Appello, con
11 una diffusa motivazione che risulta corretta e ben articolata in ogni passaggio, e che, d'altro canto, non è stata né smentita dal Giudice dell'impugnazione, né criticata dalla parte opponente: si ricorda, infatti, ulteriormente che la sentenza è annullata per omessa integrazione del contraddittorio, ma non è stata censurata nel merito della decisione. Dal momento che le motivazioni esposte dal Tribunale sono condivise anche da questo diverso Collegio e che nessun motivo di opposizione è stato rivolto a smentirne il contenuto, per ragioni di economia processuale ci si limita a riportare integralmente e a fare proprio il testo di quella sentenza, con un'unica precisazione terminologica, comunque inidonea ad influire sulla coerenza della motivazione e sul contenuto della decisione: alla luce degli sviluppi normativi e interpretativi, si ritiene superato il riferimento al concetto di classe “maltrattata” − più volte evocato nella motivazione citata unitamente a quello di classe “interessata” − risultando, invece, più corretto riferirsi solo a quello di classe “interessata”.
“Occorre verificare, ai fini dell'omologa forzosa, ai sensi del novellato art.112 c.2 CC.II., se nel caso del Concordato ricorrono, congiuntamente, tutte le condizioni Pt_1 previste dal comma 2. Quanto alla lettera a) il Commissario giudiziale, nel parere conclusivo, ha affermato che l'importo stabilito quale valore di liquidazione (€ 1.605.000) viene distribuito, nella proposta concordataria, secondo l'ordine dei privilegi. La Società in concordato e l'Attestatore fissavano il valore di liquidazione in € 1.604.605,23; su tale base numerica veniva poi ipotizzata la distribuzione nel rispetto delle cause legittime di prelazione (vedasi pag. 34 della Relazione giurata ex art. 87 CCII del 24.05.2024 e pag. 41 e ss. della Relazione ex art. 105 CCII). Quanto alla lettera b) il Commissario giudiziale ha riscontrato che il valore eccedente il valore di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento leggermente più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore. Il rispetto di tale condizione trova una rappresentazione numerica nella tabella di pagina 36 della Relazione ex art. 105 CCII del Commissario giudiziale dalla quale si evince che avevano espresso voto negativo 5 classi di creditori (riferibili alle agenzie fiscali ed agli enti previdenziali) le quali dovrebbero ricevere un trattamento pari a quelli con lo stesso grado di privilegio e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore. Quanto alla lettera c) il Commissario giudiziale ha osservato che nessun creditore percepisce un importo superiore al proprio credito;
il dato è rilevabile dalle tabelle a pagina 35-36 della Relazione ex art. 105 CCII del Commissario giudiziale. Passando a valutare il requisito indicato dall'art. 112 comma 2 lettera d), va rilevato che nel caso in esame –in cui 5 classi su 10 hanno votato sfavorevolmente– non può trovare applicazione né il criterio dell'unanimità delle classi, né il criterio subordinato della maggioranza delle classi (in cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione). Occorre allora indagare se è possibile applicare al concordato UP la regola residuale dettata dall'art. 112 2 comma lettera d) secondo periodo, secondo cui in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
12 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Mentre il requisito di cui al numero 1) di cui sopra appare immediatamente comprensibile, occorre svolgere alcuni approfondimenti per meglio individuare i contenuti di cui al requisito numero 2). Sul piano interpretativo il Collegio richiama la motivazione espressa dal Tribunale di Bergamo con la Sentenza 11 aprile 2023 Pres. Rel. De Simone (in sito internet ilcaso.it), ove si chiarisce che il voto determinante per ottenere l'omologa forzosa del concordato (ai sensi dell'art. 112 comma II lett d seconda parte) deve provenire da una classe di creditori che sarebbe pregiudicata nei propri interessi dall'applicazione, in ambito concordatario, della regola del relative priority rule (RPR) in luogo della absolute priority rule (APR), sul valore eccedente quello di liquidazione (c.d. surplus concordatario o valore di ristrutturazione). Come è noto la APR è la regola secondo la quale ciascun grado di privilegio può essere soddisfatto solo se quello antecedente è stato integralmente pagato mentre la RPR consente invece il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che dunque il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l'ordine delle prelazioni. Per individuare l'ambito di applicazione dei due richiamati principi (RPR e APR), all'interno del concordato preventivo in continuità (anche indiretta), occorre effettuare una scomposizione astratta del patrimonio in un “prima” (il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale) e in un “dopo” (il c.d. “surplus da continuità” o “plusvalore da continuità”), rispetto all'attuazione del piano concordatario. Mentre il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale deve sottostare necessariamente alla regola della APR, il surplus da continuità può essere distribuito secondo la regola dell'RPR. Orbene, tornando ad analizzare il significato dell'art. 112 comma 2, lett. d), secondo periodo, CCII si può ritenere che il concordato in continuità possa essere omologato (forzosamente) quando almeno una classe di creditori muniti di diritto di prelazione abbia votato in maniera sfavorevole ai propri interessi (trattasi della c.d. classe "maltrattata" ovvero secondo altra parte degli interpreti c.d. classe "interessata" alla prosecuzione dell'attività di impresa facente capo alla società in concordato). La disciplina normativa è ispirata alla ratio legis di favorire la continuità aziendale, riammettendo l'impresa in crisi nel mercato e salvaguardando i livelli occupazionali in essa impiegati. Tale situazione si realizza quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta economicamente strategica dell'imprenditore, venga distribuito secondo le regola del RPR piuttosto che del APR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall'applicazione della regola dell'APR anche con riferimento al surplus concordatario. Dunque, venendo al caso di specie, occorre che il Commissario Giudiziale, al fine di accertare l'avveramento del requisito di cui sopra (e cioè il n. 2 della lettera d), predisponga un calcolo ad hoc in cui:
13 a) in primo luogo sommi il valore presunto di liquidazione giudiziale e il surplus concordatario;
b) secondariamente simuli una distribuzione di tutto l'attivo concordatario secondo la regola dell'APR; c) da ultimo verifichi se, applicando il criterio dell'APR, vi sia una classe di creditori privilegiati che avrebbe potuto, con l'utilizzo di questo criterio (APR), incassare una somma maggiore rispetto a quanto riconosciuto nel piano concordatario basato (per ciò che attiene al surplus concordatario) sulla regola del RPR e che, nonostante ciò, abbia votato favorevolmente a tale piano concordatario, subendo così un trattamento deteriore (trattasi della c.d. classe "maltrattata"). La citata disposizione richiede cioè di operare una comparazione tra una proposta concordataria “reale” e un contesto puramente ipotetico o virtuale, poiché l'applicazione alternativa non riguarda l'effettivo scenario della liquidazione giudiziale ma solo quello ipotetico, comprensivo anche del valore di ristrutturazione che non sussisterebbe in caso di liquidazione giudiziale e non verrebbe realmente attribuito alla classe di creditori
“svantaggiata”. Secondo la relazione illustrativa del decreto correttivo, la ristrutturazione trasversale è possibile se la proposta di concordato è approvata da una classe di creditori non integralmente soddisfatti in base a tale proposta i quali, in caso di soddisfazione secondo la regola dell'APR, troverebbero soddisfacimento anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Deve cioè trattarsi di una classe di creditori che ricevono, per effetto della proposta, parziale soddisfazione dei propri crediti e subiscono un pregiudizio;
i creditori della classe (variamente denominata “interessata”, “svantaggiata” o “golden class” ) che ricevono dalla proposta concordataria il pagamento ridotto del proprio credito devono aver votato favorevolmente, nonostante il loro interesse (teorico) alla completa applicazione dell'APR. Premesse tali considerazioni e verificata positivamente (per quanto sopra detto) la contemporanea ricorrenza dei requisiti di cui alle lettere a, b e c è necessario valutare se nell'ambito del concordato sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 112 Pt_1 comma 2, lett. d) n. 2 CCII, come novellata dal D.Lgs 13/9/24 n. 136. A tal fine, il Commissario giudiziale nel proprio parere ha preliminarmente esaminato la composizione dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, identificando il Valore di Liquidazione e il surplus concordatario, costituito dai Flussi generati dalla continuità e dagli Accolli previsti dalla proposta. L'attivo, pari complessivamente a € 3.115.000, è così formato:
Valore di Liquidazione 1.605.000 Flussi generati dalla 920.000 continuità Accolli (finanza esterna) 590.000 Totale 3.115.000
Il piano concordatario prevede la distribuzione dell'attivo secondo il seguente schema:
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Dunque: A) Gli (€ 590.000) sono destinati a pagare i professionisti che hanno assistito Pt_4 la Società nel primo e nel secondo concordato, l'attestatore e il creditore ON OT;
B) Il Valore di Liquidazione (€ 1.605.000), distribuito nell'ordine dei privilegi, consente di pagare i. I creditori prededucibili al 100% ii. I creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 1 al 100% iii. I creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 2 al 100% iv. I creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 5 al 39,6% (inseriti nella classe 1) C) Il Residuo Attivo (€ 918.000 arrotondato in € 920.000) è stato distribuito a favore dei creditori riportati nella tabella che segue;
i creditori sono stati inseriti nelle classi indicate nell'ultima colonna:
creditori assistiti da priv. 2751 bis n.5 71.000,00 classe 2
creditori assistiti da priv.art. 9 co 5 Dlgs 123/98 3.000,00 classe 3
creditori assistiti da priv. 3753 cc 9 grado 63.000,00 classe 4
creditori assistiti da priv. 15° 2758 cc 39.000,00 classe 5
creditori assistiti da priv. 16° 2754 cc 2.000,00 classe 6
creditori assistiti da priv. 26° 2752 co 1 cc 357.000,00 classe 7
creditori assistiti da priv. 27° 2752 2° co cc 248.000,00 classe 8
creditori assistiti da priv. 28° 2752 3° co cc 22.000,00 classe 9 chirografari 91.000,00 classe 10 passività potenziali chirografarie 22.000,00
918.000,00
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Il Commissario ha quindi elaborato, nella tabella che segue, la distribuzione dell'attivo secondo la proposta concordataria e la soddisfazione che i creditori otterrebbero nel caso in cui anche il surplus concordatario fosse distribuito seguendo l'ordine dei privilegi.
Percentuale Importo
Importo di
Importo del distribuito nella Percentuale di distribuito soddisfazione debito in proposta soddisfazione APR+RPR Classi Categorie di creditori APR+RPR
Voto migliaia di concordataria in nella proposta secondo secondo euro miglia di euro concordataria ordine ordine APR+RPR privilegi privilegi creditori prededucibili 861 861 100,0 861 100,0 crditore OT 103 103 100,0 103 100,0 creditori assistiti da priv. 2751 bis n.1 360 360 100,0 360 100,0 creditori assistiti da priv. 2751 bis n.2 185 185 100,0 185 100,0
1a e 2a creditori assistiti da priv. 2751 classe bis n.5 1.111 511 46,0 1.111 100,0 Favorevole creditori assistiti da priv.art. 9
3a classe co 5 Dlgs 123/98 34 3 9,6 34 100,0 ONrario creditori assistiti da priv. 2753 cc
4a classe 9 grado 665 63 9,5 215 32,3 ONrario creditori assistiti da priv. 15°
5a classe 2758 cc 417 39 9,4 Favorevole creditori assistiti da priv. 16°
6a classe 2754 cc 26 2 9,3 ONrario creditori assistiti da priv. 26°
7a classe 2752 co 1 cc 3.893 357 9,2 ONrario creditori assistiti da priv. 27°
8a classe 2752 2° co cc 2.735 248 9,1 ONrario creditori assistiti da priv. 28°
9a classe 2752 3° co cc 249 22 9,0 Favorevole
10a classe chirografari 1.521 91 6,0 Favorevole fondo rischi contenzioso tributario (privilegio) 206 206 100,0 206 100,00 fondo contenziosi (privilegio) 40 40 100,0 40 100,00 passività potenziali chirografarie 372 22 6,0
Totale 12.778 3.113 3.115
Osservando la tabella, occorre concentrare l'attenzione sulle classi che nel ricorso presentato dalla Società vengono identificate come classi “maltrattate” (in rosso), ovvero che avrebbero nella proposta concordataria un ristoro inferiore rispetto a quanto potrebbero ottenere nel caso in cui il valore eccedente quello di liquidazione venisse distribuito nel rispetto dell'ordine dei privilegi. Si tratta dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (inseriti nella 1° e 2° classe); dei creditori assistiti da privilegio ex art. 9 co.5 D.Lgs 123/98 (inseriti nella 3° classe) e dai creditori muniti di privilegio ex art. 2753 c.c. (inseriti nella 4° classe). I creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n. 5, inseriti nelle classi 1 e 2 hanno espresso con larga maggioranza (88,53%) voto favorevole al concordato, mentre i creditori inseriti nelle classi 3 e 4 hanno espresso voto contrario.
16 Da tali risultanze emerge che può ritenersi soddisfatta la condizione prevista dal comma 2 lett. d) dell'art. 112 CCII, riscontrandosi il voto favorevole di una classe “maltrattata” (cfr, parere del Commissario pagg.3-6). Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi all'omologa forzosa prevista dall'art. 112 comma II CCII, attuando così la c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti (e cioè il “cross class cram down” previsto dall'art. 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 2019/1023 c.d. Direttiva Insolvency), disposta dal Tribunale in sostituzione della volontà dei creditori”.
§5.3. L'accoglimento della domanda principale esime il Tribunale dalla valutazione della domanda subordinata di omologa forzosa del concordato, cioè mediante cram down fiscale e contributivo. Il Tribunale ritiene che non sia necessario nominare un liquidatore, vista la natura del concordato in continuità indiretta e atteso che l'esecuzione del concordato non dovrebbe comportare particolari complessità operative.
P. Q. M.
visto l' art. 112 CC.II. omologa il concordato preventivo proposto dalla (C.F. Parte_1
, con sede legale in Torino, Strada della Manta n. 24, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante sig. Parte_2 nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
conferma il dott. quale Commissario Giudiziale;
Persona_1 dispone quanto segue:
1. la Società invierà al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione del concordato;
2. più in generale l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
3. il Commissario Giudiziale predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art.130 c.9 CC.II. e, al ricevimento del visto del Giudice Delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata;
4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art.104 CC.II. di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt.119,120 CC.II.;
5. il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
6. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale, che provvederà ad eseguire pagamenti dal conto corrente intestato la Procedura;
17 7. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;
8. le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
9. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
10. eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
11. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
ordina la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 CC.II.. e sul sito internet del Tribunale.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Giudice Delegato. Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Stefano Demontis)
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