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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/09/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1887 / 2024
promossa da
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FLORINDA SAIEVA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: incompatibilità tra prestazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.06.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo che venisse annullato il provvedimento adottato il 22.09.2023 con cui l'ente previdenziale ha comunicato la reiezione della domanda relativa all'erogazione dell'assegno di invalidità civile, riconosciuta a seguito di decreto di omologa del 20.07.2023
emessa dal Tribunale di Agrigento, per incompatibilità con la rendita di cui il CP_2 Pt_1 risultava già titolare;
chiedeva, pertanto, di condannare l' alla corresponsione in suo CP_1
favore dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. 118/71 fin dalla data di riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, ovvero fin dalla visita di revisione del 04.04.2022 e, conseguentemente, di annullare il provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' contestando variamente la fondatezza del ricorso, di cui CP_1
chiedeva il rigetto, con condanna alle spese.
Mutato il giudicante, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso va rigettato.
Il testo dell'art. 3 L. n. 407/90, nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal con prestazioni a carattere diretto, Controparte_3
concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra o di lavoro (come nel caso della rendita ), ha previsto che fanno eccezione alla regola - e sono, dunque, cumulabili - le CP_2
prestazioni pensionistiche erogate dal ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi CP_3
totali.
Segnatamente, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. 10 febbraio 2011, n. 3240; Cass.
11 marzo 2016, n. 4868), “il testo normativo è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità
delle prestazioni pensionistiche erogate dal con prestazioni a carattere diretto, Controparte_3
concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, ovvero (come nel caso della rendita
vitalizia erogata dall' ) contratte per causa di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette CP_2
di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori
dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola – e sono, dunque, cumulabili le prestazioni
pensionistiche erogate dal ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali. Ne consegue CP_3
che, mentre vanno senz'altro escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la
pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la
pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui alla L. n. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non
reversibile dal D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del 1980), ricade, invece,
nella previsione di incompatibilità (e, perciò stesso di incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza
previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia”,
indipendentemente dalla identità o meno degli eventi invalidanti.
Inoltre, sempre ad avviso della superiore giurisprudenza, “il ripetuto regime di incompatibilità
non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma
soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e
specificamente indicate, tra le quali la rendita in quanto prestazione a carattere diretto CP_2
concessa a seguito di invalidità contratte a causa di lavoro (vedi Cass. 10/2/2011 n. 3240). Detto
principio è stato ribadito in ulteriori approdi di questa Corte secondo cui "in tema di prestazioni per
inabilità lavorativa, la norma di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1 (nel testo modificato
dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni
pensionistiche erogate dal - con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai Controparte_3
sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità
contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare
per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede
all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per
il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto
necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente,
essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto
riconoscimento di uno soltanto di essi" (Cass. 21/9/2011 n. 19226)".
Nel caso di specie, il ricorrente è invalido parziale nella misura del 74 /; pertanto, il relativo assegno diviene incumulabile.
Egli può beneficiare del diritto di opzione che, tuttavia, non è oggetto di domanda giudiziale.
Il ricorso va, quindi, rigettato, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite stante la presenza agli atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Agrigento, il 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1887 / 2024
promossa da
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FLORINDA SAIEVA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: incompatibilità tra prestazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.06.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo che venisse annullato il provvedimento adottato il 22.09.2023 con cui l'ente previdenziale ha comunicato la reiezione della domanda relativa all'erogazione dell'assegno di invalidità civile, riconosciuta a seguito di decreto di omologa del 20.07.2023
emessa dal Tribunale di Agrigento, per incompatibilità con la rendita di cui il CP_2 Pt_1 risultava già titolare;
chiedeva, pertanto, di condannare l' alla corresponsione in suo CP_1
favore dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. 118/71 fin dalla data di riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, ovvero fin dalla visita di revisione del 04.04.2022 e, conseguentemente, di annullare il provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' contestando variamente la fondatezza del ricorso, di cui CP_1
chiedeva il rigetto, con condanna alle spese.
Mutato il giudicante, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso va rigettato.
Il testo dell'art. 3 L. n. 407/90, nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal con prestazioni a carattere diretto, Controparte_3
concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra o di lavoro (come nel caso della rendita ), ha previsto che fanno eccezione alla regola - e sono, dunque, cumulabili - le CP_2
prestazioni pensionistiche erogate dal ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi CP_3
totali.
Segnatamente, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. 10 febbraio 2011, n. 3240; Cass.
11 marzo 2016, n. 4868), “il testo normativo è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità
delle prestazioni pensionistiche erogate dal con prestazioni a carattere diretto, Controparte_3
concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, ovvero (come nel caso della rendita
vitalizia erogata dall' ) contratte per causa di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette CP_2
di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori
dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola – e sono, dunque, cumulabili le prestazioni
pensionistiche erogate dal ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali. Ne consegue CP_3
che, mentre vanno senz'altro escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la
pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la
pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui alla L. n. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non
reversibile dal D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del 1980), ricade, invece,
nella previsione di incompatibilità (e, perciò stesso di incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza
previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia”,
indipendentemente dalla identità o meno degli eventi invalidanti.
Inoltre, sempre ad avviso della superiore giurisprudenza, “il ripetuto regime di incompatibilità
non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma
soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e
specificamente indicate, tra le quali la rendita in quanto prestazione a carattere diretto CP_2
concessa a seguito di invalidità contratte a causa di lavoro (vedi Cass. 10/2/2011 n. 3240). Detto
principio è stato ribadito in ulteriori approdi di questa Corte secondo cui "in tema di prestazioni per
inabilità lavorativa, la norma di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1 (nel testo modificato
dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni
pensionistiche erogate dal - con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai Controparte_3
sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità
contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare
per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede
all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per
il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto
necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente,
essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto
riconoscimento di uno soltanto di essi" (Cass. 21/9/2011 n. 19226)".
Nel caso di specie, il ricorrente è invalido parziale nella misura del 74 /; pertanto, il relativo assegno diviene incumulabile.
Egli può beneficiare del diritto di opzione che, tuttavia, non è oggetto di domanda giudiziale.
Il ricorso va, quindi, rigettato, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite stante la presenza agli atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Agrigento, il 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo