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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2024, n. 12217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12217 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AR nato il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIBUNALE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG O Ve P.L.° 2.-13 cAA CA Userr0 .1215$ O v Att2-t* gAiLt C2344192` s C T OW ( Ge4:1)V)3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12217 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 giugno 2023 il Tribunale di Pavia - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di AC EL, la revoca della sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza emessa il 25 maggio 2012 dal GIP del Tribunale di Vigevano, irrevocabile il 18 luglio 2012). In motivazione si evidenzia che in data 6 febbraio 2020 è divenuta irrevocabile la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 21 maggio 2018 per fatti commessi in data 21 e 30 marzo 2013 (pena pari anni due e mesi sei di reclusione per lesioni personali ed altro). Vi è pertanto motivo di revoca ai sensi dell'art.168 comma 1 n.1 cod.pen., posto che entro cinque anni dal passaggio in giudicato della prima decisione (contenente il beneficio) è stato commesso altro delitto comportante la pena detentiva. Quanto alla contestazione difensiva (basata sulla intervenuta prescrizione della pena inflitta con la prima decisione) il GIP - richiamando Sez. U 2014 Malore/la - osserva che la prescrizione non è maturata, essendo iniziata a decorrere solo dal momento del passaggio in giudicato (6 febbraio 2020) della decisione che costituisce il presupposto della revoca del beneficio. 2. Avverso detta ordinanza sono stati proposti, nell'interesse di AC EL, due atti di ricorso per cassazione. 2.1 D primo atto, a firma del difensore avv. Fabio E. Santopietro, deduce erronea applicazione di legge. Si evidenzia che tra la data del passaggio in giudicato della prima sentenza (contenente il beneficio) e quella della seconda sentenza sono trascorsi più di cinque anni, così come sono trascorsi dieci anni dal momento del fatto commesso. La revoca del beneficio sarebbe pertanto contraria al dettato normativo ed allo stesso principio del finalismo rieducativo della pena. 2.2 Il secondo atto, a firma del difensore RA DE VA, deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa, in questo atto, afferma che la decisione delle Sezioni Unite del 2014, richiamata dal giudice della esecuzione, andrebbe rivisitata nei suoi contenuti, come il caso specifico starebbe a dimostrare. Si sostiene che ai particolari fini di cui all'art. 172 comma 5 il momento in cui 2 si verifica la 'condizione risolutiva' - ed in cui inizia a decorrere la prescrizione della pena - andrebbe identificato nel momento di commissione del fatto di reato posteriore alla concessione della pena sospesa (dunque al marzo 2013) e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo ha accertato (febbraio 2020). Ove decorra un lasso temporale così ampio (qui circa sette anni) tra i due momenti 'incidenti' sulla revoca del beneficio, ancorare la decorrenza della prescrizione al secondo momento (passaggio in giudicato) significa consentire l'esecuzione di una pena non più utile a promuovere alcun percorso rieducativo, il che contrasta con i principi costituzionali. In tal senso, si afferma che un 'superamento' dell'arresto Sez. U Ma/ore//a si porrebbe in linea con l'evoluzione giurisprudenziale in tema di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio e utilità della pena. Si rimprovera al giudice della esecuzione di non aver argomentato circa i contenuti della memoria difensiva, in diritto, su questi argomenti. 2.3 E' stata depositata memoria difensiva in data 20 novembre 2023, con cui si ribadiscono le doglianze difensive. 3. Il ricorso (valutati in modo unitario i diversi atti) è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 n Collegio non ritiene di discostarsi dai principi di diritto espressi da Sez. U 2014 Malore/la, secondo cui nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio. La decisione citata è intervenuta in tema di indulto, ma il meccanismo giuridico sotteso alla fattispecie di cui all'art. 168 comma 1 numero 1 cod.pen. è del tutto analogo. (.. Ry 2.4-fl Sf -) Come è stato ben precisato da Sez. Fer.Ìn sede di interpretazione dell'art. 447 172 comma 5 cod.pen. in rapporto alla causa di revoca della sospensione condizionale ... il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca. 3 3.2 Nessun profilo di contraddizione si intravede in simile principio, per le ragioni che seguono. E' vero che ciò che rileva, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale (art. 168 comma 1 n.1) è la «commissione» del fatto di reato 'nuovo', all'interno del periodo di prova, dunque nei cinque anni che vanno a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che contiene la statuizione favorevole. Ma è altrettanto vero che la «commissione» del delitto se naturalisticamente è fenomeno che coincide con la condotta tenuta dal reo, sul piano giuridico può dirsi «certa» solo con la definitività della condanna. E' pertanto una essenziale ragione di garanzia - per rispondere ai contenuti del ricorso - quella sottesa alla affermazione per cui la revoca della pena sospesa per fatto 'posteriore' non può avvenire sulla base della sola decisione di primo grado, dovendosi attendere il giudicato. Ma se, per un principio di garanzia, deve attendersi il giudicato sul fatto implicante la revoca (che in questo caso conferisce certezza alla avvenuta commissione del fatto in 'quella data' naturalisticamente intesa) è ovvio che sino a tale momento non si 'concretizza' la condizione risolutiva cui l'art. 172 comma 5 / ancora la decorrenza della prescrizione. Il prodursi del giudicato sul fatto 'posteriore' da un lato è il presupposto che rende idoneo detto fatto a integrare la condizione per la revoca del beneficio, dall'altro è il dies a quo della prescrizione della pena, per espresso dettato legislativo (art. 172 comma 5 cod.pen.). 3.3 Non vi è dubbio che casi come quello oggetto di trattazione - con il decorso di sette anni tra commissione del delitto importante la revoca del beneficio e definitività della sentenza che lo accerta - evidenziano una criticità in termini di effettività e utilità della risposta punitiva, ma al di là della considerazione per cui trattasi di un profilo di mero fatto, la risposta non può essere quella suggerita dalla difesa del ricorrente, in virtù della esattezza del principio di diritto prima ricordato. La prognosi di assenza di recidiva, su cui si basa la concessione della pena sospesa, è stata obiettivamente contraddetta dalla commissione del 'nuovo reato' e ciò non può che comportare la revoca del beneficio (nei termini sopra ricordati). Del resto, la possibilità di accesso alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, in rapporto alla attuale eseguibilità della pena, rappresenta una valvola di sicurezza lì dove sussistano condizioni personali tali da consentire una esecuzione non detentiva, il che rassicura circa la tenuta dei principi costituzionali evocati negli atti di ricorso. 4 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG O Ve P.L.° 2.-13 cAA CA Userr0 .1215$ O v Att2-t* gAiLt C2344192` s C T OW ( Ge4:1)V)3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12217 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 giugno 2023 il Tribunale di Pavia - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di AC EL, la revoca della sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza emessa il 25 maggio 2012 dal GIP del Tribunale di Vigevano, irrevocabile il 18 luglio 2012). In motivazione si evidenzia che in data 6 febbraio 2020 è divenuta irrevocabile la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 21 maggio 2018 per fatti commessi in data 21 e 30 marzo 2013 (pena pari anni due e mesi sei di reclusione per lesioni personali ed altro). Vi è pertanto motivo di revoca ai sensi dell'art.168 comma 1 n.1 cod.pen., posto che entro cinque anni dal passaggio in giudicato della prima decisione (contenente il beneficio) è stato commesso altro delitto comportante la pena detentiva. Quanto alla contestazione difensiva (basata sulla intervenuta prescrizione della pena inflitta con la prima decisione) il GIP - richiamando Sez. U 2014 Malore/la - osserva che la prescrizione non è maturata, essendo iniziata a decorrere solo dal momento del passaggio in giudicato (6 febbraio 2020) della decisione che costituisce il presupposto della revoca del beneficio. 2. Avverso detta ordinanza sono stati proposti, nell'interesse di AC EL, due atti di ricorso per cassazione. 2.1 D primo atto, a firma del difensore avv. Fabio E. Santopietro, deduce erronea applicazione di legge. Si evidenzia che tra la data del passaggio in giudicato della prima sentenza (contenente il beneficio) e quella della seconda sentenza sono trascorsi più di cinque anni, così come sono trascorsi dieci anni dal momento del fatto commesso. La revoca del beneficio sarebbe pertanto contraria al dettato normativo ed allo stesso principio del finalismo rieducativo della pena. 2.2 Il secondo atto, a firma del difensore RA DE VA, deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa, in questo atto, afferma che la decisione delle Sezioni Unite del 2014, richiamata dal giudice della esecuzione, andrebbe rivisitata nei suoi contenuti, come il caso specifico starebbe a dimostrare. Si sostiene che ai particolari fini di cui all'art. 172 comma 5 il momento in cui 2 si verifica la 'condizione risolutiva' - ed in cui inizia a decorrere la prescrizione della pena - andrebbe identificato nel momento di commissione del fatto di reato posteriore alla concessione della pena sospesa (dunque al marzo 2013) e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo ha accertato (febbraio 2020). Ove decorra un lasso temporale così ampio (qui circa sette anni) tra i due momenti 'incidenti' sulla revoca del beneficio, ancorare la decorrenza della prescrizione al secondo momento (passaggio in giudicato) significa consentire l'esecuzione di una pena non più utile a promuovere alcun percorso rieducativo, il che contrasta con i principi costituzionali. In tal senso, si afferma che un 'superamento' dell'arresto Sez. U Ma/ore//a si porrebbe in linea con l'evoluzione giurisprudenziale in tema di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio e utilità della pena. Si rimprovera al giudice della esecuzione di non aver argomentato circa i contenuti della memoria difensiva, in diritto, su questi argomenti. 2.3 E' stata depositata memoria difensiva in data 20 novembre 2023, con cui si ribadiscono le doglianze difensive. 3. Il ricorso (valutati in modo unitario i diversi atti) è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 n Collegio non ritiene di discostarsi dai principi di diritto espressi da Sez. U 2014 Malore/la, secondo cui nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio. La decisione citata è intervenuta in tema di indulto, ma il meccanismo giuridico sotteso alla fattispecie di cui all'art. 168 comma 1 numero 1 cod.pen. è del tutto analogo. (.. Ry 2.4-fl Sf -) Come è stato ben precisato da Sez. Fer.Ìn sede di interpretazione dell'art. 447 172 comma 5 cod.pen. in rapporto alla causa di revoca della sospensione condizionale ... il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca. 3 3.2 Nessun profilo di contraddizione si intravede in simile principio, per le ragioni che seguono. E' vero che ciò che rileva, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale (art. 168 comma 1 n.1) è la «commissione» del fatto di reato 'nuovo', all'interno del periodo di prova, dunque nei cinque anni che vanno a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che contiene la statuizione favorevole. Ma è altrettanto vero che la «commissione» del delitto se naturalisticamente è fenomeno che coincide con la condotta tenuta dal reo, sul piano giuridico può dirsi «certa» solo con la definitività della condanna. E' pertanto una essenziale ragione di garanzia - per rispondere ai contenuti del ricorso - quella sottesa alla affermazione per cui la revoca della pena sospesa per fatto 'posteriore' non può avvenire sulla base della sola decisione di primo grado, dovendosi attendere il giudicato. Ma se, per un principio di garanzia, deve attendersi il giudicato sul fatto implicante la revoca (che in questo caso conferisce certezza alla avvenuta commissione del fatto in 'quella data' naturalisticamente intesa) è ovvio che sino a tale momento non si 'concretizza' la condizione risolutiva cui l'art. 172 comma 5 / ancora la decorrenza della prescrizione. Il prodursi del giudicato sul fatto 'posteriore' da un lato è il presupposto che rende idoneo detto fatto a integrare la condizione per la revoca del beneficio, dall'altro è il dies a quo della prescrizione della pena, per espresso dettato legislativo (art. 172 comma 5 cod.pen.). 3.3 Non vi è dubbio che casi come quello oggetto di trattazione - con il decorso di sette anni tra commissione del delitto importante la revoca del beneficio e definitività della sentenza che lo accerta - evidenziano una criticità in termini di effettività e utilità della risposta punitiva, ma al di là della considerazione per cui trattasi di un profilo di mero fatto, la risposta non può essere quella suggerita dalla difesa del ricorrente, in virtù della esattezza del principio di diritto prima ricordato. La prognosi di assenza di recidiva, su cui si basa la concessione della pena sospesa, è stata obiettivamente contraddetta dalla commissione del 'nuovo reato' e ciò non può che comportare la revoca del beneficio (nei termini sopra ricordati). Del resto, la possibilità di accesso alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, in rapporto alla attuale eseguibilità della pena, rappresenta una valvola di sicurezza lì dove sussistano condizioni personali tali da consentire una esecuzione non detentiva, il che rassicura circa la tenuta dei principi costituzionali evocati negli atti di ricorso. 4 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente