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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Rossi, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Arezzo, Via Ristoro d'Arezzo, n. 48,
PARTE ATTRICE contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gionata Giannini e dall'Avv. Leonardo Giannini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Stia (AR), Via Roma n. 9,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisone
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, rappresentando che, in qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale Linea Effe di Cesaroni Ivano, con sede in Chitignano (AR), dal 23.08.1999 al 30.03.2018 aveva intrattenuto con l'istituto di credito un rapporto di conto corrente con affidamento, contraddistinto dal n. 260009020338 - 65, categoria “Apertura di credito in conto corrente” ed un conto
“salvo buon fine (sbf)” collegato.
Parte attrice ha dedotto che nel corso dell'intero rapporto sono stati addebitati dalla tassi CP_1
d'interesse ultralegali, commissioni di massimo scoperto e interessi anatocistici illeciti come comprovato dalla relazione tecnica di parte allegata (doc. 3 redatta dal Dott. . Persona_1
In specie, ha dedotto che all'esito del ricalcolo del dare - avere tra le parti il consulente di parte ha determinato che la convenuta ha percepito indebitamente un importo pari a € 21.758.69. Ha CP_1 rappresentato di aver chiesto il pagamento di quanto indicato stragiudizialmente ricevendo, tuttavia, il rifiuto della stessa (docc. 4-5), e di aver introdotto il procedimento di mediazione, conclusosi CP_1 con esito negativo (doc. 6).
pagina 1 di 6 Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo
Tribunale adito, in accoglimento delle presenti domande, contrariis rejectis, 1) accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente contraddistinto col n. 260009020338 -65, categoria “Apertura di credito in conto corrente” ed un conto “salvo buon fine” collegato, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di tali importi pari ad €.21.759,69, salvo la somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio.”
Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente le avverse deduzioni e pretese.
In primo luogo, parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte le somme pagate da controparte a qualunque titolo addebitate anteriormente al 26.04.2012 (in quanto il decorso della prescrizione decennale è stata interrotta in data 26.04.2022 con la notifica della raccomandata a/r inviata dal correntista alla - doc. 4 attore). Parte convenuta ha poi contestato nel merito le CP_1 avverse deduzioni evidenziando che non sono stati applicati interessi anatocistici non dovuti, specificando che dal 01.04.2000 la ha provveduto a riconoscere la pari periodicità trimestrale nel CP_1 conteggio degli interessi debitori e creditori richiesta dalla legge, e che tale adeguamento è stato pubblicato nella G.U. del 03.07.2000, Foglio delle inserzioni n. 153 (cfr. doc. 1, all. 2), ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR del 09.02.2000. Ha rilevato che controparte non ha mai mosso contestazioni sugli estratti conto inviati regolarmente dalla pertanto, ai sensi dell'art. 1832 c.c. è decaduta dal CP_1 diritto di impugnare gli estratti conto non contestati, che costituiscono piena prova del credito dell'Istituto di credito. Ha rilevato altresì l'infondatezza delle contestazioni circa l'applicazione della commissione di massimo scoperto, che risulta contrattualmente prevista e determinata. Parte convenuta ha poi allegato l'infondatezza delle deduzioni attoree relative al superamento del tasso soglia usura, rilevando l'insussistenza di tassi d'interesse usurari nel contratto.
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione in data 20.09.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Entrambe le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate rispettivamente nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e devono pertanto essere rigettate.
Qualificata la domanda attorea in termini di azione di ripetizione di indebito, ne vanno esaminate le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di pagina 2 di 6 prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice, innanzitutto, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”; Cass. n. 33009/19 “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, CP_1 commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
pagina 3 di 6 Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata - nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 - il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni -
e non più in sessanta - il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Nella specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio in questione, non avendo prodotto alcun estratto conto, pur risultando dalla lettura della perizia prodotta (doc.
3- pag. 3) che la parte e il suo consulente fossero in possesso degli estratti conto. Invero, il consulente di parte ha dato atto di aver eseguito la propria analisi sulla base degli estratti conto dei quali quindi aveva la disponibilità.
Pertanto, appare chiaro che parte attrice era in possesso degli estratti conto, ma non li ha prodotti, con la conseguenza che l'ordine di esibizione richiesto già nell'atto di citazione – peraltro in modo del tutto generico – non può essere disposto. A tal proposito, occorre rilevare che il rimedio di cui all'art. 210
c.p.c., “non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 8
pagina 4 di 6 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1° aprile 2019, n. 9020; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504)” (Cass. ordinanza n. 23861/2022).
Anche di recente la Corte regolatrice, con sentenza n. 12774 del 11/05/2023, ha avuto occasione di affermare che: “l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante, è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto
(Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, n.31251; Cass. Civ. 22196/2010)”.
Inoltre va ricordato che per il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23861 del 01.08.2022); “il cliente può, se lo ritiene, e se, come si è appena osservato, ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca,
e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile… Quanto precede non sta
a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'articolo 119, ultimo comma;
non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'articolo 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c.”
(cfr. Cass. 24641/21 in motivazione).
Ciò posto, prima di richiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., parte attrice avrebbe dovuto formulare istanza ex art. 119 TUB.
In mancanza di documentate richieste stragiudiziali, va rilevato che quanto contenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio non è interpretabile come richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB alla
Banca convenuta, trattandosi di richiesta formulata non nei confronti della Banca al fine di ottenere la consegna degli estratti conto, ma di richiesta nei confronti del Tribunale di emettere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: “ordinare l'esibizione e l'acquisizione di tutta la documentazione in possesso della relativa al Controparte_1 rapporto di conto corrente n. 260009020338 -65, categoria “Apertura di credito in conto corrente” ed un conto “salvo buon fine” collegato”, tra l'altro genericamente formulata e senza uno specifico riferimento agli estratti conto.
pagina 5 di 6 Si ritiene, pertanto, di dover confermare l'ordinanza istruttoria con la quale non è stata accolta l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice in quanto da un lato avente ad oggetto dei documenti che risultano già nella sua disponibilità (cfr. perizia parte pagina 3) e dall'altro lato perché non preceduta dall'istanza ex art. 119TUB; in ogni caso in quanto formulata genericamente.
Ritiene, dunque, il Tribunale che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Ora, l'inadempimento dell'onere probatorio accennato non consente di accertare la sussistenza degli addebiti illegittimi contestati da parte attrice a titolo di CMS, interessi ultra-legali, interessi anatocistici.
Invero, anche qualora dovesse essere esclusa la validità degli addebiti in questione (profilo assorbito), la rideterminazione del saldo del conto dovrebbe necessariamente avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, ricostruzione che in mancanza degli estratti conto non è possibile effettuare.
Le domande devono pertanto essere integralmente rigettate, risultando assorbito l'esame degli ulteriori profili di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.201,00 - 26.000,00, parametri medi per fasi studio e introduttiva e riduzione 50 % fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in
€ 3.390,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 04/02/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Rossi, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Arezzo, Via Ristoro d'Arezzo, n. 48,
PARTE ATTRICE contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gionata Giannini e dall'Avv. Leonardo Giannini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Stia (AR), Via Roma n. 9,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisone
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, rappresentando che, in qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale Linea Effe di Cesaroni Ivano, con sede in Chitignano (AR), dal 23.08.1999 al 30.03.2018 aveva intrattenuto con l'istituto di credito un rapporto di conto corrente con affidamento, contraddistinto dal n. 260009020338 - 65, categoria “Apertura di credito in conto corrente” ed un conto
“salvo buon fine (sbf)” collegato.
Parte attrice ha dedotto che nel corso dell'intero rapporto sono stati addebitati dalla tassi CP_1
d'interesse ultralegali, commissioni di massimo scoperto e interessi anatocistici illeciti come comprovato dalla relazione tecnica di parte allegata (doc. 3 redatta dal Dott. . Persona_1
In specie, ha dedotto che all'esito del ricalcolo del dare - avere tra le parti il consulente di parte ha determinato che la convenuta ha percepito indebitamente un importo pari a € 21.758.69. Ha CP_1 rappresentato di aver chiesto il pagamento di quanto indicato stragiudizialmente ricevendo, tuttavia, il rifiuto della stessa (docc. 4-5), e di aver introdotto il procedimento di mediazione, conclusosi CP_1 con esito negativo (doc. 6).
pagina 1 di 6 Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo
Tribunale adito, in accoglimento delle presenti domande, contrariis rejectis, 1) accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente contraddistinto col n. 260009020338 -65, categoria “Apertura di credito in conto corrente” ed un conto “salvo buon fine” collegato, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di tali importi pari ad €.21.759,69, salvo la somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio.”
Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente le avverse deduzioni e pretese.
In primo luogo, parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte le somme pagate da controparte a qualunque titolo addebitate anteriormente al 26.04.2012 (in quanto il decorso della prescrizione decennale è stata interrotta in data 26.04.2022 con la notifica della raccomandata a/r inviata dal correntista alla - doc. 4 attore). Parte convenuta ha poi contestato nel merito le CP_1 avverse deduzioni evidenziando che non sono stati applicati interessi anatocistici non dovuti, specificando che dal 01.04.2000 la ha provveduto a riconoscere la pari periodicità trimestrale nel CP_1 conteggio degli interessi debitori e creditori richiesta dalla legge, e che tale adeguamento è stato pubblicato nella G.U. del 03.07.2000, Foglio delle inserzioni n. 153 (cfr. doc. 1, all. 2), ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR del 09.02.2000. Ha rilevato che controparte non ha mai mosso contestazioni sugli estratti conto inviati regolarmente dalla pertanto, ai sensi dell'art. 1832 c.c. è decaduta dal CP_1 diritto di impugnare gli estratti conto non contestati, che costituiscono piena prova del credito dell'Istituto di credito. Ha rilevato altresì l'infondatezza delle contestazioni circa l'applicazione della commissione di massimo scoperto, che risulta contrattualmente prevista e determinata. Parte convenuta ha poi allegato l'infondatezza delle deduzioni attoree relative al superamento del tasso soglia usura, rilevando l'insussistenza di tassi d'interesse usurari nel contratto.
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione in data 20.09.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Entrambe le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate rispettivamente nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e devono pertanto essere rigettate.
Qualificata la domanda attorea in termini di azione di ripetizione di indebito, ne vanno esaminate le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di pagina 2 di 6 prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice, innanzitutto, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”; Cass. n. 33009/19 “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, CP_1 commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
pagina 3 di 6 Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata - nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 - il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni -
e non più in sessanta - il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Nella specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio in questione, non avendo prodotto alcun estratto conto, pur risultando dalla lettura della perizia prodotta (doc.
3- pag. 3) che la parte e il suo consulente fossero in possesso degli estratti conto. Invero, il consulente di parte ha dato atto di aver eseguito la propria analisi sulla base degli estratti conto dei quali quindi aveva la disponibilità.
Pertanto, appare chiaro che parte attrice era in possesso degli estratti conto, ma non li ha prodotti, con la conseguenza che l'ordine di esibizione richiesto già nell'atto di citazione – peraltro in modo del tutto generico – non può essere disposto. A tal proposito, occorre rilevare che il rimedio di cui all'art. 210
c.p.c., “non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 8
pagina 4 di 6 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1° aprile 2019, n. 9020; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504)” (Cass. ordinanza n. 23861/2022).
Anche di recente la Corte regolatrice, con sentenza n. 12774 del 11/05/2023, ha avuto occasione di affermare che: “l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante, è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto
(Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, n.31251; Cass. Civ. 22196/2010)”.
Inoltre va ricordato che per il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23861 del 01.08.2022); “il cliente può, se lo ritiene, e se, come si è appena osservato, ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca,
e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile… Quanto precede non sta
a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'articolo 119, ultimo comma;
non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'articolo 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c.”
(cfr. Cass. 24641/21 in motivazione).
Ciò posto, prima di richiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., parte attrice avrebbe dovuto formulare istanza ex art. 119 TUB.
In mancanza di documentate richieste stragiudiziali, va rilevato che quanto contenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio non è interpretabile come richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB alla
Banca convenuta, trattandosi di richiesta formulata non nei confronti della Banca al fine di ottenere la consegna degli estratti conto, ma di richiesta nei confronti del Tribunale di emettere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: “ordinare l'esibizione e l'acquisizione di tutta la documentazione in possesso della relativa al Controparte_1 rapporto di conto corrente n. 260009020338 -65, categoria “Apertura di credito in conto corrente” ed un conto “salvo buon fine” collegato”, tra l'altro genericamente formulata e senza uno specifico riferimento agli estratti conto.
pagina 5 di 6 Si ritiene, pertanto, di dover confermare l'ordinanza istruttoria con la quale non è stata accolta l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice in quanto da un lato avente ad oggetto dei documenti che risultano già nella sua disponibilità (cfr. perizia parte pagina 3) e dall'altro lato perché non preceduta dall'istanza ex art. 119TUB; in ogni caso in quanto formulata genericamente.
Ritiene, dunque, il Tribunale che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Ora, l'inadempimento dell'onere probatorio accennato non consente di accertare la sussistenza degli addebiti illegittimi contestati da parte attrice a titolo di CMS, interessi ultra-legali, interessi anatocistici.
Invero, anche qualora dovesse essere esclusa la validità degli addebiti in questione (profilo assorbito), la rideterminazione del saldo del conto dovrebbe necessariamente avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, ricostruzione che in mancanza degli estratti conto non è possibile effettuare.
Le domande devono pertanto essere integralmente rigettate, risultando assorbito l'esame degli ulteriori profili di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.201,00 - 26.000,00, parametri medi per fasi studio e introduttiva e riduzione 50 % fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in
€ 3.390,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 04/02/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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