Articolo 18 della Legge 25 febbraio 1963, n. 289
Articolo 17Articolo 19
Versione
11 aprile 1963
Art. 18.
L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purche' siano trascorsi almeno 10 anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento delle annualita' di contributo personale obbligatorio gia' versate. Nel caso che non sia decorso il predetto termine di 10 anni, verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza alcun interesse.
In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avra' alcun effetto, tranne nei casi di accertata cancellazione per casi di forza maggiore.
All'iscritto cancellato per radiazione dagli Albi professionali, anche se pronunziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate d'ufficio le somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio senza interessi.
Entrata in vigore il 11 aprile 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente