Art. 14. Compilazione dei moduli 1. Per la compilazione dei moduli 1, 2, 3 e 4 le parti possono utilizzare stampati o copie predisposte a cura degli interessati o delle associazioni di categoria.
2. Tali copie o stampati devono riprodurre fedelmente i modelli allegati al presente decreto, senza alcuna modificazione nei testi o nella impostazione grafica.
3. Se il produttore conduce piu' di una azienda agricola, nella compilazione dei moduli deve essere indicata la SAU complessiva, riportando l'indirizzo dell'azienda di maggiore dimensione nelle caselle "indirizzo azienda".
4. Ove il produttore non risieda in azienda, deve essere indicato il domicilio del titolare nelle caselle "indirizzo azienda".
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ed e' applicabile dal 1 luglio 1990 per mais e sorgo e dal 1 giugno 1990 per gli altri cereali." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 23 maggio 1991 (in G.U. 27/05/1991, n. 122) nel modificare il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' revocato l' art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 nella parte in cui abroga il decreto ministeriale n. 242/89 , del quale si conferma la vigenza, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto ministeriale n. 228/90 ".
2. Tali copie o stampati devono riprodurre fedelmente i modelli allegati al presente decreto, senza alcuna modificazione nei testi o nella impostazione grafica.
3. Se il produttore conduce piu' di una azienda agricola, nella compilazione dei moduli deve essere indicata la SAU complessiva, riportando l'indirizzo dell'azienda di maggiore dimensione nelle caselle "indirizzo azienda".
4. Ove il produttore non risieda in azienda, deve essere indicato il domicilio del titolare nelle caselle "indirizzo azienda".
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ed e' applicabile dal 1 luglio 1990 per mais e sorgo e dal 1 giugno 1990 per gli altri cereali." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 23 maggio 1991 (in G.U. 27/05/1991, n. 122) nel modificare il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' revocato l' art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 nella parte in cui abroga il decreto ministeriale n. 242/89 , del quale si conferma la vigenza, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto ministeriale n. 228/90 ".