Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 36
anno 2025
Oggetto: R E P U B B L I C A I T A L I A N A appello avverso In nome del popolo italiano la sentenza n. 384/2024 del L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Tribunale di Terni -giudice del
- S E Z I O N E L A V O R O - lavoro- regolazione spese composta dai magistrati: processuali
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All' udienza del giorno 5 marzo 2025 pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.165 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
- - residente a [...] C.F._1
Lungonera Savoia n. 76, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pietro Ferri;
Fax n. 06- C.F._2
86387042; Pec: ) e dall'Avv. Valeria Ferri Email_1
(CF Fax n. 06-86387042; Pec: C.F._3
) giusta procura a margine del ricorso di Email_2 primo grado ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Viale Libia n. 58.
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, C.F. , Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Mirella Arlotta (C.F. , Roberto Annovazzi (C.F. C.F._4
, Stefania Di Cato (C.F. , Giulia C.F._5 C.F._6
Renzetti (C.F. ) e Manuela Varani (C.F. C.F._7
) in virtù di procura alle liti rilasciata il 22.3.24 - rep. C.F._8
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( I suddetti difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria via fax al n. 0755037597 ovvero a mezzo posta elettronica E all'indirizzo di PEC: , Email_3 E ; Email_5 E ; Email_6 E ; Email_7
t;) Email_8
a p p e l l a t o-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 384/2024 del Tribunale di Terni - giudice del lavoro pubblicata il 3 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per quanto di interesse nel presente grado nei limiti del proposto appello, il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, adito da Parte_1
per ottenere la condanna dell' al pagamento dell'indennità di
[...] CP_1 accompagnamento spettante in ragione dell'accertato possesso, tramite precedente ricorso ad ATP, delle condizioni sanitarie e della successiva comunicazione all' dei requisiti socio economici, dichiarò cessata la Pt_2 materia del contendere prendendo atto, secondo quanto dedotto e documentato dal convenuto , della intervenuta costituzione del beneficio CP_1 disposta dall' con il riconoscimento dei ratei arretrati. CP_1
Regolando le spese processuali il primo giudice ravvisò gli estremi per la loro totale compensazione tra le parti valorizzando a tal fine “l'attivazione tempestiva dell' nel calcolare l'ammontare della prestazione e liquidare gli CP_1 arretrati spettanti alla parte ricorrente, sebbene la data valuta dell'importo sia di poco successiva al termine previsto di giorni 120 dal completamento amministrativo della pratica (invio da parte della ricorrente del modello AP70) tenuto conto che i 120 giorni scadevano in data 19.06.2024, il ricorso è stato depositato in data 9.07.2024 e già in data 10.07.2024 era stato pagato l'intero beneficio spettante all'istante compresi gli arretrati (come dimostra la documentazione depositata anche dalla parte istante”.
Contro il punto della sentenza relativo alle spese ha proposto appello che, tramite il suo difensore, ne ha denunciato l'erroneità e ne ha Parte_1 chiesto la riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“liquidare le spese di lite del primo grado condannando l' al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 1.865
o nella diversa somma di giustizia, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario. Con
Pag. 2 di 5 vittoria di spese e compenso professionale per il presente grado con il beneficio della distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. Fissata con decreto del presidente di sezione la data dell'udienza di discussione orale, si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione avversaria. In udienza i difensori delle parti si sono limitati a richiamare i rispettivi scritti di costituzione chiedendo che la causa venisse decisa. Questa Corte ha definito il giudizio, all'esito della camera di consiglio, pubblicando in PCT, nell'assenza delle parti al momento della sua lettura, il dispositivo che qui è riprodotto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza, in punto di regolazione delle spese processuali, evidenziando che- pacifica la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto riconoscimento da parte dell' del diritto CP_1 rivendicato dalla ricorrente- il provvedimento con cui l'Istituto aveva liquidato le competenze alla ricorrente era risalente a data successiva al deposito del ricorso e, comunque, la effettiva liquidazione era avvenuta solo successivamente alla notifica del ricorso, in data 1.8.2024. Il silenzio dell' , protratto oltre il termine dei 120 giorni dal momento Pt_2 in cui la donna aveva trasmesso all' la documentazione attestante la CP_1 sussistenza delle condizioni socio economiche, aveva dunque costretto la medesima a ricorrere in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della prestazione con i relativi arretrati. La soccombenza virtuale dovrebbe allora, secondo l'appellante, ascriversi esclusivamente all'Istituto e la regolazione delle spese processuali avrebbe dovuto tenere conto di tale circostanza.
2 L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso. a) A fronte del ricorso depositato nella cancelleria telematica del giudice del lavoro di Terni in data 9 luglio 2024, la successiva liquidazione da parte dell' del trattamento assistenziale rivendicato dalla ricorrente ha per certo CP_1 fatto venire meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia. b) Nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere, in assenza di accordo delle parti al riguardo è chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale. Nella fattispecie deve ritenersi incontestabile la soccombenza virtuale dell' CP_1 che non ha mai, infatti, contestato la propria debenza, limitandosi a documentare la tempistica con la quale la pretesa della assistita era stata “ lavorata” e definita con la liquidazione del trattamento comprensivo dei ratei arretrati.
Pag. 3 di 5 3. Si è ricordato nello storico di lite che precede quale sia stata l'argomentazione seguita dal Tribunale per addivenire, nonostante la soccombenza virtuale dell' , alla compensazione integrale delle spese, Pt_2 fondata in sostanza sul ritenuto minimo sforamento da parte dell' , Pt_2 rispetto alla data del 19 febbraio 2024 in cui l'assistita aveva trasmesso il cosiddetto “modello AP 70”, del termine di 120 giorni riconosciuto dall'ordinamento per definire le domande presentate in via amministrativa. a) Non sono condivise da questa Corte, le ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale delle spese tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c. Appare infatti erronea ( cfr. Cass.Sez. L. n. 14036/2024) la mancata valutazione ( del cui peso si dirà di seguito) da parte del Tribunale del cosiddetto principio di causalità (cfr. Corte Cost., sent. n. 135 del 1987)- nell'insorgere della lite, quindi della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo. b) Il provvedimento di liquidazione dell'indennità di accompagnamento CP_1 in favore di è datato 10 luglio 2024 – a fronte della data di Parte_1 deposito del ricorso del 9 luglio 2024- e non vi è prova che esso sia stato effettivamente portato a conoscenza della assistita ( a fronte della contestazione dell'appellante, non ne ha mai fornito la prova CP_1 documentale) prima della notifica del ricorso ( documentata come eseguita il 16 luglio 2024), mentre l'effettivo pagamento avvenne, come è pacifico e documentato, il 1°.
8.2024. Il deposito del ricorso è avvenuto dopo la scadenza del termine per provvedere di 120 giorni decorrenti dall'invio da parte dell'assistita del modello Ap 70: deve quindi ritenersi che l'azione giudiziaria sia stata giustificata proprio dalla ormai maturata scadenza del termine a provvedere su una prestazione di natura assistenziale, dunque di massima urgenza per l'istante, peraltro spettante già a decorrere dal giugno dell'anno 2023, per come documentato in atti. Non sussistevano, di conseguenza, ragioni per una compensazione totale delle spese processuali tra le parti. c)Piuttosto, proprio la riferita tempistica avrebbe consigliato, come ritiene corretto questo collegio, operare una compensazione parziale delle spese processuali tra le parti. E' una conclusione che a giudizio del collegio si rivela coerente con la parallela considerazione del mancato esercizio da parte dell'istante, vieppiù del suo difensore, prima del deposito del ricorso di un sollecito all'adempimento, che, sebbene non necessario ( ciò che ne esclude ogni incidenza sul richiamato principio di causalità), resta certamente rispondente ai criteri di correttezza e buona fede.
Pag. 4 di 5 4. Dalle argomentazioni che precedono segue la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Terni in punto di spese: sussistono le condizioni per cui le spese del primo grado siano compensate parzialmente tra le parti nella misura che qui si stima di un mezzo, la residua parte restando a carico dell' , virtualmente soccombente, che ne rifonderà l'importo in favore del CP_1 difensore della controparte, Avv. Pietro Ferri, che se ne è dichiarato antistatario. La liquidazione è stata fatta in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022 sulla scorta del valore originariamente controverso ed in relazione alle sole attività defensionali svolte, in coincidenza e rispetto del minimo di tariffa.
5 Anche le spese del presente grado, in ragione del solo parziale accoglimento dell'impugnazione, vanno compensate tra le parti nella medesima proporzione. Il soccombente ne rifonderà la residua parte in favore del difensore Pt_2 della controparte, Avv. Pietro Ferri, che se ne è parimenti dichiarato antistatario. La liquidazione è stata fatta in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022 sulla scorta del diverso valore nel grado controverso- corrispondente all'importo delle spese giudiziali richieste dalla parte- ed in relazione alle sole attività defensionali svolte, in coincidenza e rispetto del minimo di tariffa.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 384/2024 del giudice del lavoro di Terni, dichiara compensate tra le parti nella misura di un mezzo le spese processuali del primo grado, liquidate per l'intero in €. 1865,00 per compenso professionale, da maggiorarsi con rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e condanna a CP_1 rifonderne la residua metà all'appellante, già ricorrente, con distrazione in favore del difensore Avv. Pietro Ferri che se è dichiarato antistatario. Liquida le spese del presente grado di giudizio in €.970,00 per compenso professionale, da maggiorarsi con rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Dichiara compensate per metà tra le parti le spese del grado come appena liquidate per l'intero e condanna a rifonderne la residua metà CP_1 all'appellante con distrazione in favore del difensore Avv. Pietro Ferri che se è dichiarato antistatario. Così deciso a Perugia il giorno 5 marzo 2025
La consigliera est. Il Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Dr. Vincenzo Pio Baldi
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