TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 30.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3195 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Convenuto
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento dopo omologa.
*******
Con ricorso depositato il 6.3.2025 premetteva che, con Parte_1
decreto di omologa del Tribunale di Bari, emesso in data 2.7.2024, aveva visto accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Esponeva che, tuttavia, decorsi 120 giorni dalla richiesta di liquidazione della prestazione, l' convenuto non vi aveva ancora provveduto. CP_2 Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, rimarcando di CP_1
aver liquidato la prestazione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha provveduto a CP_1
liquidare le spettanze oggetto di domanda giudiziale.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' , CP_1
Pag. 2 di 3
considerato che
, con probabilità prossima alla certezza, la domanda sarebbe stata accolta se non fosse sopravvenuta la corresponsione delle somme.
E' opportuno, in particolare, rimarcare che la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione (ivi compreso il mod. AP70) veniva inoltrata dalla parte ricorrente già nel mese di ottobre 2024. Peraltro, non risulta agli atti che l'esecuzione del decreto di omologa fosse stata impedita dalla erronea indicazione dei dati necessari ad opera dell'assistibile, se solo si considera che le coordinate bancarie specificate in occasione del secondo invio erano perfettamente coincidenti a quelle già trasmesse.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori minimi (stante l'assenza di complessità delle questioni trattate) previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3195 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1
in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi
Euro 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 30.5.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 3 di 3