TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 26188 del 2024, vertente tra
- , nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppina Liburdi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Ennio Calbi, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 01.04.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario con la SI in data 08.09.1996 nel Comune di Roma (trascritto CP_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, Anno 1996 Atto 01027 Parte 2 Serie A02), e dalla unione erano nate le figlie (14.05.1998) e (07.08.2007); nel tempo l'unione, Per_1 R_ all'inizio felice, era entrata progressivamente in una crisi irreversibile, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
con sentenza n. 4566/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 40727/2017 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione delle parti, determinava un assegno di mantenimento per la moglie a suo carico di € 500 mensili, affidava la figlia minore ad entrambi, collocandola con la madre nella casa familiare R_
(sita in Roma Via dei Quinzi n. 5) che veniva assegnata alla SI , determinava altresì un CP_1 contributo paterno per il mantenimento di entrambe le figlie e di complessivi € 900 Per_1 R_ mensili (€ 450 per ciascuna figlia). Tanto premesso, decorsi i termini di legge, il ricorrente, evidenziando il mutamento della propria situazione reddituale, a far data dall'intervenuto pensionamento nel mese di settembre 2023, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fossero confermate le statuizioni separative sull'affidamento della figlia minore e il suo collocamento presso la ex casa R_ familiare (sita in Roma Via dei Quinzi n. 5), assegnata alla Seguino, fosse rideterminato l'assegno di mantenimento in favore della moglie e delle figlie, avuto riguardo alla modificata condizione economica. Si costituiva in giudizio la SI la quale, aderendo alla domanda di divorzio nonché alla CP_1 domanda di affidamento e collocamento della figlia minore così come formulate dal marito, R_ contestando di contro tutto quanto dedotto ex adverso, esponendo in particolare che il sig. Pt_1 non aveva dato prova della propria situazione reddituale, riferendo esclusivamente l'importo pensionistico percepito, non documentando i redditi percepiti negli anni 2023 e 2024, nonché la quota di TFS percepita nel periodo successivo alla sua collocazione a riposo. Tanto premesso, la SI
chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento per sé di € 540,40 e per le due figlie di CP_1 complessivi € 1.056,68, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 01.04.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, sull'affidamento della figlia minore nonché sulle ulteriori domande formulate, segnatamente quelle relative all'assegno divorzile R_ richiesto dalla moglie e al contributo per il mantenimento delle figlie ancora minorenne, e R_
, maggiorenne non economicamente autonoma. Per_1
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuato dall'ordinanza presidenziale del 09.12.2017 emessa nel procedimento RG n. 40727/2017 concluso con sentenza n. 4566/2022 pubbl. il 23/03/2022 del Tribunale di Roma. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il
Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Le figlie Le parti sono genitori di (di quasi 27 anni) e (tra pochi mesi maggiorenne), entrambe Per_1 R_ conviventi con la madre nella ex casa familiare sita in Roma Via dei Quinzi n. 5, di proprietà esclusiva della SI . CP_1
Con riguardo a , la ragazza, terminato il percorso universitario conseguendo la laurea in Per_1 giurisprudenza, ad oggi ha iniziato il tirocinio professionale (come praticante avvocato) presso uno studio legale, con l'intenzione di diventare avvocato. Come espressamente riferito all'udienza del 01.04.2025 dal sig. non ha alcun rapporto con il padre. Pt_1 Per_1
invece, che diverrà maggiorenne tra qualche mese, soffre di DSA (cfr. certificato Ospedale R_ Gemelli, dove le è stato diagnosticato un disturbo misto dell'apprendimento e dell'attenzione) e sta frequentando il quarto anno di liceo di Scienze Umane. Dalle dichiarazioni delle parti, concordi nel chiedere di confermare il regime attuale di affidamento, avuto riguardo all'età della ragazza prossima a divenire maggiorenne, deve ritenersi che non vi siano ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso - con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Il Collegio, confermando il collocamento di presso la madre, garantendo continuità delle sue R_ abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla SI . CP_1 Con riguardo alla frequentazione padre figlia, il Collegio dispone, tenuto conto dell'età della ragazza (ad agosto maggiorenne), che la frequentazione sia rimessa agli accordi con il padre, regolandosi annualmente con alternanza tra un genitore e l'altro le vacanze estive e quelle invernali, nonché le ulteriori festività.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascuno.
Parte ricorrente aveva chiesto in generale una rideterminazione del contributo allo stesso spettante per il mantenimento di entrambe le figlie, avuto riguardo della propria mutata situazione economica.
Al contrario, invece, parte resistente aveva chiesto la conferma delle statuizioni separative così come rivalutate negli anni, ossia di complessivi € 1.056,68, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie.
Con riguardo alla situazione delle parti è emerso quanto segue.
Il sig. ex dipendente in pensione della Polizia di Stato, ha dichiarato in udienza un reddito Pt_1 mensile netto di € 2.123,26. Tuttavia, non ha provveduto a depositare documentazione comprovante la propria situazione economica. Invero risultano depositati in atti estratti di conto corrente con riferimento alle annualità 2020-2021-2022, nonché una sola dichiarazione dei redditi con riguardo all'annualità 2021. Non vi è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né le dichiarazioni degli anni successivi. la SI , invece, -come risulta dalla documentazione reddituale e patrimoniale in atti- ha CP_1 rappresentato di non percepire alcun tipo di reddito, mantenendosi grazie all'assegno di mantenimento corrispostole dal marito (ad oggi di € 540,40). La SI non ha mai lavorato e si è sempre occupata della crescita, cura e accudimento delle figlie.
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle esigenze di vita di entrambe le figlie e conviventi con la madre, che provvede Per_1 R_ per intero alle loro esigenze abitative, avuto altresì riguardo ai tempi di cura delle ragazze presso ciascun genitore, il Tribunale dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di complessivi € 1000 mensili (€ 500 per ciascuna figlia), con decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, ripartendo tra le parti le spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Assegno divorzile
Con riguardo alla domanda formulata dalla SI di vedersi riconosciuto un assegno CP_1 divorzile nella somma oggi pari a € 540,40, il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. È opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà
e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari … Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (ex multis: conformi cfr. Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale, “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi,
a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01). Con riguardo alla fattispecie in esame, il Collegio osserva che, nonostante quanto dedotto da parte ricorrente con riguardo al proprio decremento reddituale a seguito del pensionamento avvenuto nel settembre del 2023, il sig. non ha debitamente dato prova di quanto riferito all'udienza del Pt_1
01.04.2025, non depositando alcuna dichiarazione sostituiva di atto notorio, né modelli reddituali aggiornati (riferibili alle annualità 2022-2023-2024). La domanda proposta in udienza di produrre modello fiscale 2025 non vale a supplire alla carente produzione di tutte le annualità pregresse, come richiesta già nel decreto di fissazione di udienza. Difatti, il signore si è limitato da offrire un quadro generico e quanto mai inconferente del proprio stato economico, riportando estratti conto risalenti nel tempo, una dichiarazione dei redditi del 2022 (per l'annualità 2021), tacendo infine sulle somme percepite o da percepire a titolo di TFS a seguito del suo pensionamento nel settembre 2023.
Il ricorrente, pur eccependo la tardività della costituzione di parte resistente, ha in ogni modo chiesto una “rideterminazione” degli importi da corrispondere, confermando indirettamente la necessità di riconoscere quanto meno la componente assistenziale dell'assegno divorzile, che non è soggetta a decadenze.
Di contro, invece, la SI , nonostante la tardività della propria costituzione, che comporta CP_1 la decadenza dalla richiesta dell'assegno divorzile nella sua componente “compensativa” può sempre chiedere la componente “assistenziale”, che le è dovuta, non disponendo di alcun reddito per essersi sempre occupata della casa e della crescita delle due figlie.
Pertanto, visto il complesso degli elementi acquisiti, la situazione economico patrimoniale delle parti e la durata del matrimonio (quasi trentennale), deve ritenersi sussistente il presupposto di natura assistenziale dell'assegno divorzile in capo alla parte resistente, che si quantifica in € 200 mensili a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermi i provvedimenti vigenti.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26188/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
04.08.1963 ( ), e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ), contratto in data 08.09.1996 nel Comune di Roma;
C.F._2
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (Anno 1996 Atto 01027 Parte 2 Serie A02);
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità R_ genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre a cui assegna la casa familiare;
- dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata secondo le modalità indicate in motivazione;
- determina in complessivi € 1000 (€ 500 per ciascuna figlia) il contributo mensile dovuto da
[...] per il mantenimento di entrambe le figlie e da corrispondere a Pt_1 Per_1 R_ CP_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie in favore delle figlie siano ripartite al 50% tra le parti;
- dispone che corrisponda a un assegno divorzile dell'importo di € 200 Parte_1 CP_1 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese successivo della pubblicazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 26188 del 2024, vertente tra
- , nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppina Liburdi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Ennio Calbi, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 01.04.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario con la SI in data 08.09.1996 nel Comune di Roma (trascritto CP_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, Anno 1996 Atto 01027 Parte 2 Serie A02), e dalla unione erano nate le figlie (14.05.1998) e (07.08.2007); nel tempo l'unione, Per_1 R_ all'inizio felice, era entrata progressivamente in una crisi irreversibile, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
con sentenza n. 4566/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 40727/2017 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione delle parti, determinava un assegno di mantenimento per la moglie a suo carico di € 500 mensili, affidava la figlia minore ad entrambi, collocandola con la madre nella casa familiare R_
(sita in Roma Via dei Quinzi n. 5) che veniva assegnata alla SI , determinava altresì un CP_1 contributo paterno per il mantenimento di entrambe le figlie e di complessivi € 900 Per_1 R_ mensili (€ 450 per ciascuna figlia). Tanto premesso, decorsi i termini di legge, il ricorrente, evidenziando il mutamento della propria situazione reddituale, a far data dall'intervenuto pensionamento nel mese di settembre 2023, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fossero confermate le statuizioni separative sull'affidamento della figlia minore e il suo collocamento presso la ex casa R_ familiare (sita in Roma Via dei Quinzi n. 5), assegnata alla Seguino, fosse rideterminato l'assegno di mantenimento in favore della moglie e delle figlie, avuto riguardo alla modificata condizione economica. Si costituiva in giudizio la SI la quale, aderendo alla domanda di divorzio nonché alla CP_1 domanda di affidamento e collocamento della figlia minore così come formulate dal marito, R_ contestando di contro tutto quanto dedotto ex adverso, esponendo in particolare che il sig. Pt_1 non aveva dato prova della propria situazione reddituale, riferendo esclusivamente l'importo pensionistico percepito, non documentando i redditi percepiti negli anni 2023 e 2024, nonché la quota di TFS percepita nel periodo successivo alla sua collocazione a riposo. Tanto premesso, la SI
chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento per sé di € 540,40 e per le due figlie di CP_1 complessivi € 1.056,68, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 01.04.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, sull'affidamento della figlia minore nonché sulle ulteriori domande formulate, segnatamente quelle relative all'assegno divorzile R_ richiesto dalla moglie e al contributo per il mantenimento delle figlie ancora minorenne, e R_
, maggiorenne non economicamente autonoma. Per_1
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuato dall'ordinanza presidenziale del 09.12.2017 emessa nel procedimento RG n. 40727/2017 concluso con sentenza n. 4566/2022 pubbl. il 23/03/2022 del Tribunale di Roma. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il
Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Le figlie Le parti sono genitori di (di quasi 27 anni) e (tra pochi mesi maggiorenne), entrambe Per_1 R_ conviventi con la madre nella ex casa familiare sita in Roma Via dei Quinzi n. 5, di proprietà esclusiva della SI . CP_1
Con riguardo a , la ragazza, terminato il percorso universitario conseguendo la laurea in Per_1 giurisprudenza, ad oggi ha iniziato il tirocinio professionale (come praticante avvocato) presso uno studio legale, con l'intenzione di diventare avvocato. Come espressamente riferito all'udienza del 01.04.2025 dal sig. non ha alcun rapporto con il padre. Pt_1 Per_1
invece, che diverrà maggiorenne tra qualche mese, soffre di DSA (cfr. certificato Ospedale R_ Gemelli, dove le è stato diagnosticato un disturbo misto dell'apprendimento e dell'attenzione) e sta frequentando il quarto anno di liceo di Scienze Umane. Dalle dichiarazioni delle parti, concordi nel chiedere di confermare il regime attuale di affidamento, avuto riguardo all'età della ragazza prossima a divenire maggiorenne, deve ritenersi che non vi siano ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso - con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Il Collegio, confermando il collocamento di presso la madre, garantendo continuità delle sue R_ abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla SI . CP_1 Con riguardo alla frequentazione padre figlia, il Collegio dispone, tenuto conto dell'età della ragazza (ad agosto maggiorenne), che la frequentazione sia rimessa agli accordi con il padre, regolandosi annualmente con alternanza tra un genitore e l'altro le vacanze estive e quelle invernali, nonché le ulteriori festività.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascuno.
Parte ricorrente aveva chiesto in generale una rideterminazione del contributo allo stesso spettante per il mantenimento di entrambe le figlie, avuto riguardo della propria mutata situazione economica.
Al contrario, invece, parte resistente aveva chiesto la conferma delle statuizioni separative così come rivalutate negli anni, ossia di complessivi € 1.056,68, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie.
Con riguardo alla situazione delle parti è emerso quanto segue.
Il sig. ex dipendente in pensione della Polizia di Stato, ha dichiarato in udienza un reddito Pt_1 mensile netto di € 2.123,26. Tuttavia, non ha provveduto a depositare documentazione comprovante la propria situazione economica. Invero risultano depositati in atti estratti di conto corrente con riferimento alle annualità 2020-2021-2022, nonché una sola dichiarazione dei redditi con riguardo all'annualità 2021. Non vi è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né le dichiarazioni degli anni successivi. la SI , invece, -come risulta dalla documentazione reddituale e patrimoniale in atti- ha CP_1 rappresentato di non percepire alcun tipo di reddito, mantenendosi grazie all'assegno di mantenimento corrispostole dal marito (ad oggi di € 540,40). La SI non ha mai lavorato e si è sempre occupata della crescita, cura e accudimento delle figlie.
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle esigenze di vita di entrambe le figlie e conviventi con la madre, che provvede Per_1 R_ per intero alle loro esigenze abitative, avuto altresì riguardo ai tempi di cura delle ragazze presso ciascun genitore, il Tribunale dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di complessivi € 1000 mensili (€ 500 per ciascuna figlia), con decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, ripartendo tra le parti le spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Assegno divorzile
Con riguardo alla domanda formulata dalla SI di vedersi riconosciuto un assegno CP_1 divorzile nella somma oggi pari a € 540,40, il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. È opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà
e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari … Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (ex multis: conformi cfr. Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale, “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi,
a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01). Con riguardo alla fattispecie in esame, il Collegio osserva che, nonostante quanto dedotto da parte ricorrente con riguardo al proprio decremento reddituale a seguito del pensionamento avvenuto nel settembre del 2023, il sig. non ha debitamente dato prova di quanto riferito all'udienza del Pt_1
01.04.2025, non depositando alcuna dichiarazione sostituiva di atto notorio, né modelli reddituali aggiornati (riferibili alle annualità 2022-2023-2024). La domanda proposta in udienza di produrre modello fiscale 2025 non vale a supplire alla carente produzione di tutte le annualità pregresse, come richiesta già nel decreto di fissazione di udienza. Difatti, il signore si è limitato da offrire un quadro generico e quanto mai inconferente del proprio stato economico, riportando estratti conto risalenti nel tempo, una dichiarazione dei redditi del 2022 (per l'annualità 2021), tacendo infine sulle somme percepite o da percepire a titolo di TFS a seguito del suo pensionamento nel settembre 2023.
Il ricorrente, pur eccependo la tardività della costituzione di parte resistente, ha in ogni modo chiesto una “rideterminazione” degli importi da corrispondere, confermando indirettamente la necessità di riconoscere quanto meno la componente assistenziale dell'assegno divorzile, che non è soggetta a decadenze.
Di contro, invece, la SI , nonostante la tardività della propria costituzione, che comporta CP_1 la decadenza dalla richiesta dell'assegno divorzile nella sua componente “compensativa” può sempre chiedere la componente “assistenziale”, che le è dovuta, non disponendo di alcun reddito per essersi sempre occupata della casa e della crescita delle due figlie.
Pertanto, visto il complesso degli elementi acquisiti, la situazione economico patrimoniale delle parti e la durata del matrimonio (quasi trentennale), deve ritenersi sussistente il presupposto di natura assistenziale dell'assegno divorzile in capo alla parte resistente, che si quantifica in € 200 mensili a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermi i provvedimenti vigenti.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26188/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
04.08.1963 ( ), e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ), contratto in data 08.09.1996 nel Comune di Roma;
C.F._2
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (Anno 1996 Atto 01027 Parte 2 Serie A02);
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità R_ genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre a cui assegna la casa familiare;
- dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata secondo le modalità indicate in motivazione;
- determina in complessivi € 1000 (€ 500 per ciascuna figlia) il contributo mensile dovuto da
[...] per il mantenimento di entrambe le figlie e da corrispondere a Pt_1 Per_1 R_ CP_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie in favore delle figlie siano ripartite al 50% tra le parti;
- dispone che corrisponda a un assegno divorzile dell'importo di € 200 Parte_1 CP_1 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese successivo della pubblicazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi