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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
AN OJ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1913/2024 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Amedeo ROSBOCH ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale in atti;
attore contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante , corrente in Settimo Torinese (TO), via Leinì CP_2
n. 139, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Mia Callegari e Lorenzo
NO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via
Susa 35, come da procura in atti;
convenuta
oggetto: Opposizione all'esecuzione mobiliare
CONCLUSIONI
Per l'opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, nel merito, in riforma dell'ordinanza collegiale Tribunale di IVREA n.
3811/2024, emessa in data 8 luglio 2024, e in accoglimento dell'opposizione ex artt. 615 e/o 617 c.p.c. presentata dal sig. Parte_1 accertare la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di
[...]
Pag. 1 a 7 precetto e del successivo atto di pignoramento nei confronti del sig.
e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e/o Parte_1 inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del pignoramento eseguito da dichiarare inesistente e/o nullo il procedimento Controparte_1 esecutivo, dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_1 restituzione al sig. dell'importo che avrà ricevuto a Parte_1 seguito della vendita della quota pignorata e/o alla restituzione della quota che dovesse essere stata assegnata, con ogni consequenziale provvedimento, compresa la cancellazione del pignoramento della quota dal registro delle imprese;
in via istruttoria:
Nel denegato caso di ammissione anche parziale dei capi di prova orali avversi, ammettere quale teste in prova contraria sig.ra Testimone_1
, residente in [...]di Monaco.
[...] in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre ad IVA, CPA
e rimborso forfettario
Per l'opposto
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione,
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre nei modi e termini di legge, Respinta ogni avversaria istanza ed eccezione,
Previa acquisizione dei fascicoli relativi ai procedimenti R.G.E. 2289/2022
e 2289/2022-1 (fase esecutiva), nonché R.G. 1487/2024 (reclamo)
Previa ammissione delle prove per interpello e testi sui capitoli di prova formulati con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. in data 16 gennaio
2025, sub nn. da 1 a 17 e i testi ivi indicati, riservata la facoltà di integrare entrambi nei termini di legge,
Previa assunzione degli opportuni mezzi istruttori,
In via principale Respingere integralmente le domande attoree poiché inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti, anche in ragione di quanto accertato dall'Ill.mo Tribunale di Ivrea con ordinanza n. 3811/2024 in data 8 luglio 2024, all'esito del procedimento di reclamo ex art. 669- terdecies, c.p.c. (R.G. 1487/2024). Per l'effetto, confermare la piena legittimità ed efficacia del procedimento esecutivo promosso dalla creditrice Controparte_1 nei confronti del debitore signor rubricato al n. R.G.E. Parte_1
2289/2022, ad oggi estinto con ordinanza del G.E. in data 13/11/2023 a seguito del perfezionamento della vendita del compendio pignorato e contestuale soddisfazione delle ragioni di credito della procedente, in
Pag. 2 a 7 conto del maggior credito vantato. Con vittoria di spese e onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014, rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Motivi della decisione
La società ha avviato un procedimento esecutivo Controparte_1 mobiliare (R.G.E. 2289/2022) nei confronti di in qualità di Parte_1 erede della debitrice, , sottoponendo a pignoramento le Controparte_3 quote sociali della medesima società.
Il procedimento esecutivo è stato definito con l'ordinanza del 13.11.2023 con cui il giudice, preso atto dell'avvenuto trasferimento delle quote pignorate a favore del creditore tramite l'esperto incaricato, ha dichiarato l'estinzione della procedura.
Con ricorso del 9.01.2024, il debitore esecutato, ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione facendo valere il vizio di nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento e ha domandato in via preliminare la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. ed ha formulato nel merito le seguenti conclusioni: in accoglimento della presente opposizione, accertare la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento nei confronti del sig. e Parte_1 conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e/o inesistenza e/o nullità
e/o inefficacia del pignoramento eseguito da Controparte_1 dichiarare inesistente e/o nullo il procedimento esecutivo, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione al sig. Controparte_1 dell'importo che avrà ricevuto a seguito della vendita Parte_1 della quota pignorata e/o alla restituzione della quota che dovesse essere stata assegnata, con ogni consequenziale provvedimento, compresa la cancellazione del pignoramento della quota dal registro delle imprese.
Nella sede sommaria avanti a sé, il Giudice dell'Esecuzione ha concesso la sospensione del processo esecutivo, concedendo il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
La società ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies Controparte_1
c.p.c. contro l'ordinanza di sospensione, il quale è stato integralmente
Pag. 3 a 7 accolto da Codesto Tribunale con ordinanza decisoria n. 3811/2024 del 8 luglio 2024.
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 5/07/2024, il ha introdotto il presente giudizio di merito riproponendo il Parte_1 vizio di nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento e chiedendo la declaratoria di inesistenza e/o nullità del procedimento esecutivo.
La società convenuta, costituitasi nel giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività dell'opposizione ex adverso proposta e la violazione degli artt. 615 e 617
c. p. c. ed ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 01.10.2025.
***
Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono stati respinti i mezzi istruttori formulati dall'opponente stante la natura documentale della causa.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Anzitutto, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dal momento che il vizio fatto valere è relativo alla notificazione dell'atto di precetto e del pignoramento (cfr. sulla qualificazione del vizio, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33466 del 17/12/2019).
Come noto, l'opposizione agli atti esecutivi è soggetta, ex art. 617 c.p.c., al termine decadenziale di 20 giorni dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato
(Cass. Sez. 6 - 3, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19932 del 19/07/2024).
Nella specie, il termine è iniziato a decorrere in data 11 settembre 2023, ossia nel momento in cui la cancelleria ha accolto l'istanza di visibilità temporanea del fascicolo del procedimento esecutivo (R.G.E. 2289/2022), presentata dal debitore opponente mediante un patrocinatore (cfr. in f. conv. doc. 1,2).
Pag. 4 a 7 Non può negarsi, invero, che l'opponente abbia acquisito conoscenza degli atti del procedimento esecutivo tramite l'accesso temporaneo al fascicolo telematico.
Da ciò deve discendere che l'opposizione agli atti esecutivi, proposta al
G.E. soltanto in data 10 gennaio 2024, deve essere dichiarata tardiva e come tale è inammissibile.
Tale conclusione non è smentita dalla deduzione dell'opponente secondo cui il vizio, essendo qualificabile come inesistenza (e non nullità) della notificazione, non sarebbe stato sanato per effetto della conoscenza degli atti del procedimento.
Si rammenta, in linea generale, che la differenza tra nullità e inesistenza della notificazione è oramai pacifica in giurisprudenza.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione “l'inesistenza della notificazione [...] è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente individuabile il potere esercitato;
b) nella fase della consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento ( in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita) restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U. sentenza n. 14916 del 20/07/2016; ordinanza n.13771 del 2.5.2022)”.
L'inesistenza, quindi, è una categoria residuale configurabile solo nel caso della totale mancanza materiale dell'atto ovvero nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere l'atto riconoscibile come tale.
Pag. 5 a 7 In altri termini, per escludere l'inesistenza occorre un “atto” riconoscibile come “notificazione” i cui elementi imprescindibili sono rappresentati da un'attività di trasmissione e da un'attività di consegna (da escludersi qualora, ad esempio, l'avviso sia restituito incompleto con la dicitura
“restituito al mittente”).
Nella fattispecie, si reputa giuridicamente configurabile un “atto di notificazione” in quanto tale, dal momento che la notificazione dell'atto di precetto e quella del pignoramento nei confronti di Parte_1 intraprese dal procuratore legale dell'odierna convenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 54/1993, si sono regolarmente scandite nel compimento di un'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e di un'attività di (tentata) consegna del plico al destinatario indicato sull'avviso di ricevimento presso la residenza anagrafica.
Tanto premesso sulla qualificazione del vizio come nullità e sulla tardività dell'opposizione, la censura appare in ogni caso infondata.
Con lettera del 19.08.2025, l'Ambasciata presso il Principato di Monaco ha comunicato di aver proceduto a notificare l'atto al destinatario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che la raccomandata è stata restituita al mittente dopo il periodo legale di giacenza (docc. 4 e 5 parte convenuta).
Priva di rilevanza è la circostanza, valorizzata dall'opponente, per cui l'indirizzo di residenza anagrafica (a cui è stato spedito il plico) sarebbe diverso da quello risultante dalla carta di soggiorno che il Principato di
Monaco gli ha rilasciato in data 17 gennaio 2022, dove egli avrebbe effettiva dimora (cfr. doc. 4 parte attrice).
Infatti, i dati emergenti dalla carta di soggiorno non costituiscono un'indicazione valida a superare in termini di certezza quelli emergenti da un regolare certificato di residenza, atteso che essi derivano dalla mera dichiarazione di parte e non sono assistiti da alcuna forma pubblicità nei confronti dei terzi per cui essi sono sottratti alla sfera di materiale conoscibilità del soggetto notificante.
In particolare, dall'esame delle risultanze anagrafiche risulta che l'indirizzo di residenza (Monaco, Avenue Henry Dunant n. 1) di sia Parte_1
Pag. 6 a 7 rimasto invariato sino al 2024 (quindi anche dopo il rilascio del richiamato permesso di soggiorno).
Si noti, ancora, che l'indirizzo anagrafico di residenza (ossia 1 Avenue
Henry Dunant, 78000, Monaco (MO)) risulta essere stato riportato dall'opponente anche nella stessa nota di iscrizione a ruolo depositata nel fascicolo della presente causa.
Per tutte le ragioni sopra addotte, pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
§ Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), determinato il valore della causa sulla base dell'importo del credito fatto valere dal pignorante, odierno convenuto (scaglione tariffario € 1.101,00 - a € 5.200,00), liquidato in base ai valori medi. Non è riconosciuta la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55/2014 dal momento che il collegamento non risulta funzionante.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante il n. 1913/2024 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.550,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri legali accessori.
Ivrea, 12.11.2025.
Il Giudice
(dott.ssa AN OJ)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
AN OJ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1913/2024 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Amedeo ROSBOCH ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale in atti;
attore contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante , corrente in Settimo Torinese (TO), via Leinì CP_2
n. 139, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Mia Callegari e Lorenzo
NO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via
Susa 35, come da procura in atti;
convenuta
oggetto: Opposizione all'esecuzione mobiliare
CONCLUSIONI
Per l'opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, nel merito, in riforma dell'ordinanza collegiale Tribunale di IVREA n.
3811/2024, emessa in data 8 luglio 2024, e in accoglimento dell'opposizione ex artt. 615 e/o 617 c.p.c. presentata dal sig. Parte_1 accertare la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di
[...]
Pag. 1 a 7 precetto e del successivo atto di pignoramento nei confronti del sig.
e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e/o Parte_1 inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del pignoramento eseguito da dichiarare inesistente e/o nullo il procedimento Controparte_1 esecutivo, dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_1 restituzione al sig. dell'importo che avrà ricevuto a Parte_1 seguito della vendita della quota pignorata e/o alla restituzione della quota che dovesse essere stata assegnata, con ogni consequenziale provvedimento, compresa la cancellazione del pignoramento della quota dal registro delle imprese;
in via istruttoria:
Nel denegato caso di ammissione anche parziale dei capi di prova orali avversi, ammettere quale teste in prova contraria sig.ra Testimone_1
, residente in [...]di Monaco.
[...] in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre ad IVA, CPA
e rimborso forfettario
Per l'opposto
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione,
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre nei modi e termini di legge, Respinta ogni avversaria istanza ed eccezione,
Previa acquisizione dei fascicoli relativi ai procedimenti R.G.E. 2289/2022
e 2289/2022-1 (fase esecutiva), nonché R.G. 1487/2024 (reclamo)
Previa ammissione delle prove per interpello e testi sui capitoli di prova formulati con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. in data 16 gennaio
2025, sub nn. da 1 a 17 e i testi ivi indicati, riservata la facoltà di integrare entrambi nei termini di legge,
Previa assunzione degli opportuni mezzi istruttori,
In via principale Respingere integralmente le domande attoree poiché inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti, anche in ragione di quanto accertato dall'Ill.mo Tribunale di Ivrea con ordinanza n. 3811/2024 in data 8 luglio 2024, all'esito del procedimento di reclamo ex art. 669- terdecies, c.p.c. (R.G. 1487/2024). Per l'effetto, confermare la piena legittimità ed efficacia del procedimento esecutivo promosso dalla creditrice Controparte_1 nei confronti del debitore signor rubricato al n. R.G.E. Parte_1
2289/2022, ad oggi estinto con ordinanza del G.E. in data 13/11/2023 a seguito del perfezionamento della vendita del compendio pignorato e contestuale soddisfazione delle ragioni di credito della procedente, in
Pag. 2 a 7 conto del maggior credito vantato. Con vittoria di spese e onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014, rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Motivi della decisione
La società ha avviato un procedimento esecutivo Controparte_1 mobiliare (R.G.E. 2289/2022) nei confronti di in qualità di Parte_1 erede della debitrice, , sottoponendo a pignoramento le Controparte_3 quote sociali della medesima società.
Il procedimento esecutivo è stato definito con l'ordinanza del 13.11.2023 con cui il giudice, preso atto dell'avvenuto trasferimento delle quote pignorate a favore del creditore tramite l'esperto incaricato, ha dichiarato l'estinzione della procedura.
Con ricorso del 9.01.2024, il debitore esecutato, ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione facendo valere il vizio di nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento e ha domandato in via preliminare la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. ed ha formulato nel merito le seguenti conclusioni: in accoglimento della presente opposizione, accertare la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento nei confronti del sig. e Parte_1 conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e/o inesistenza e/o nullità
e/o inefficacia del pignoramento eseguito da Controparte_1 dichiarare inesistente e/o nullo il procedimento esecutivo, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione al sig. Controparte_1 dell'importo che avrà ricevuto a seguito della vendita Parte_1 della quota pignorata e/o alla restituzione della quota che dovesse essere stata assegnata, con ogni consequenziale provvedimento, compresa la cancellazione del pignoramento della quota dal registro delle imprese.
Nella sede sommaria avanti a sé, il Giudice dell'Esecuzione ha concesso la sospensione del processo esecutivo, concedendo il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
La società ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies Controparte_1
c.p.c. contro l'ordinanza di sospensione, il quale è stato integralmente
Pag. 3 a 7 accolto da Codesto Tribunale con ordinanza decisoria n. 3811/2024 del 8 luglio 2024.
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 5/07/2024, il ha introdotto il presente giudizio di merito riproponendo il Parte_1 vizio di nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento e chiedendo la declaratoria di inesistenza e/o nullità del procedimento esecutivo.
La società convenuta, costituitasi nel giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività dell'opposizione ex adverso proposta e la violazione degli artt. 615 e 617
c. p. c. ed ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 01.10.2025.
***
Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono stati respinti i mezzi istruttori formulati dall'opponente stante la natura documentale della causa.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Anzitutto, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dal momento che il vizio fatto valere è relativo alla notificazione dell'atto di precetto e del pignoramento (cfr. sulla qualificazione del vizio, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33466 del 17/12/2019).
Come noto, l'opposizione agli atti esecutivi è soggetta, ex art. 617 c.p.c., al termine decadenziale di 20 giorni dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato
(Cass. Sez. 6 - 3, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19932 del 19/07/2024).
Nella specie, il termine è iniziato a decorrere in data 11 settembre 2023, ossia nel momento in cui la cancelleria ha accolto l'istanza di visibilità temporanea del fascicolo del procedimento esecutivo (R.G.E. 2289/2022), presentata dal debitore opponente mediante un patrocinatore (cfr. in f. conv. doc. 1,2).
Pag. 4 a 7 Non può negarsi, invero, che l'opponente abbia acquisito conoscenza degli atti del procedimento esecutivo tramite l'accesso temporaneo al fascicolo telematico.
Da ciò deve discendere che l'opposizione agli atti esecutivi, proposta al
G.E. soltanto in data 10 gennaio 2024, deve essere dichiarata tardiva e come tale è inammissibile.
Tale conclusione non è smentita dalla deduzione dell'opponente secondo cui il vizio, essendo qualificabile come inesistenza (e non nullità) della notificazione, non sarebbe stato sanato per effetto della conoscenza degli atti del procedimento.
Si rammenta, in linea generale, che la differenza tra nullità e inesistenza della notificazione è oramai pacifica in giurisprudenza.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione “l'inesistenza della notificazione [...] è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente individuabile il potere esercitato;
b) nella fase della consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento ( in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita) restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U. sentenza n. 14916 del 20/07/2016; ordinanza n.13771 del 2.5.2022)”.
L'inesistenza, quindi, è una categoria residuale configurabile solo nel caso della totale mancanza materiale dell'atto ovvero nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere l'atto riconoscibile come tale.
Pag. 5 a 7 In altri termini, per escludere l'inesistenza occorre un “atto” riconoscibile come “notificazione” i cui elementi imprescindibili sono rappresentati da un'attività di trasmissione e da un'attività di consegna (da escludersi qualora, ad esempio, l'avviso sia restituito incompleto con la dicitura
“restituito al mittente”).
Nella fattispecie, si reputa giuridicamente configurabile un “atto di notificazione” in quanto tale, dal momento che la notificazione dell'atto di precetto e quella del pignoramento nei confronti di Parte_1 intraprese dal procuratore legale dell'odierna convenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 54/1993, si sono regolarmente scandite nel compimento di un'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e di un'attività di (tentata) consegna del plico al destinatario indicato sull'avviso di ricevimento presso la residenza anagrafica.
Tanto premesso sulla qualificazione del vizio come nullità e sulla tardività dell'opposizione, la censura appare in ogni caso infondata.
Con lettera del 19.08.2025, l'Ambasciata presso il Principato di Monaco ha comunicato di aver proceduto a notificare l'atto al destinatario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che la raccomandata è stata restituita al mittente dopo il periodo legale di giacenza (docc. 4 e 5 parte convenuta).
Priva di rilevanza è la circostanza, valorizzata dall'opponente, per cui l'indirizzo di residenza anagrafica (a cui è stato spedito il plico) sarebbe diverso da quello risultante dalla carta di soggiorno che il Principato di
Monaco gli ha rilasciato in data 17 gennaio 2022, dove egli avrebbe effettiva dimora (cfr. doc. 4 parte attrice).
Infatti, i dati emergenti dalla carta di soggiorno non costituiscono un'indicazione valida a superare in termini di certezza quelli emergenti da un regolare certificato di residenza, atteso che essi derivano dalla mera dichiarazione di parte e non sono assistiti da alcuna forma pubblicità nei confronti dei terzi per cui essi sono sottratti alla sfera di materiale conoscibilità del soggetto notificante.
In particolare, dall'esame delle risultanze anagrafiche risulta che l'indirizzo di residenza (Monaco, Avenue Henry Dunant n. 1) di sia Parte_1
Pag. 6 a 7 rimasto invariato sino al 2024 (quindi anche dopo il rilascio del richiamato permesso di soggiorno).
Si noti, ancora, che l'indirizzo anagrafico di residenza (ossia 1 Avenue
Henry Dunant, 78000, Monaco (MO)) risulta essere stato riportato dall'opponente anche nella stessa nota di iscrizione a ruolo depositata nel fascicolo della presente causa.
Per tutte le ragioni sopra addotte, pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
§ Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), determinato il valore della causa sulla base dell'importo del credito fatto valere dal pignorante, odierno convenuto (scaglione tariffario € 1.101,00 - a € 5.200,00), liquidato in base ai valori medi. Non è riconosciuta la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55/2014 dal momento che il collegamento non risulta funzionante.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante il n. 1913/2024 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.550,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri legali accessori.
Ivrea, 12.11.2025.
Il Giudice
(dott.ssa AN OJ)
Pag. 7 a 7