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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca RI SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2600 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale Pt_1 alle liti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Roma alla
Via Cesare Beccaria 29
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Konstantin Mamontov e dall'avv. CP_1
RI UK, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, alla
Via Tasso 147.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n.
4080/2023 depositata il 20.4.2023,
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il Tribunale di Roma, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto al riconoscimento CP_1 dell'assegno temporaneo di cui all'art. 1 del Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, per le due figlie minori per il periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022 o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 all'erogazione della prestazione richiesta nonché al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.680,00 o della diversa somma dovuta che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
A sostegno delle richieste la ricorrente premetteva di essere residente regolarmente in Roma (doc. 2 – certificato storico di residenza e certificato stato di famiglia) assieme al marito (doc. 3 – passaporto, permesso di soggiorno, Parte_2 certificato di stato civile e certificato storico di residenza) e alle due figlie minori:
(doc. 4 – passaporto, permesso di soggiorno, certificato di Parte_3 nascita e certificato storico di residenza) e (doc. 5 – passaporto, Parte_4 permesso di soggiorno, certificato di nascita e certificato storico di residenza); di aver presentato, il 15.07.2021, domanda di erogazione dell'assegno temporaneo per le figlie minori di cui all'art. 1 del Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112 (doc.
6 - ricevuta e riepilogo domanda); che nessun provvedimento era stato adottato dall'Istituto.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_1
Con la sentenza gravata il Tribunale accoglieva il ricorso condannando l' a Pt_1 corrispondere alla ricorrente € 1.183,67 a titolo di assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 01.07.2021 al 16.10.2021, oltre interessi legali come per legge, e compensava tra le parti per metà le spese di lite e poneva l'altra metà a carico dell' Pt_1
L'Istituto impugnava la sentenza di primo grado sostenendone l'erroneità chiedendo la reizione dell'avverso ricorso.
Si è costituita resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale. Parte appellante fonda il proprio ricorso su due motivi.
L'appellata non sarebbe titolare di un permesso di soggiorno idoneo alla percezione dell'assegno temporaneo;
per accedere alla prestazione in argomento, “tra i requisiti richiesti – come per l'assegno sociale - vi è la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Secondo l' il Tribunale avrebbe confuso il requisito della residenza da almeno Pt_1 due anni nel territorio nazionale e pacificamente posseduto dall'appellata con quello previsto dall'essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, non posseduto dall'appellata.
I due requisiti devono essere posseduti “cumulativamente”.
L'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto-legge n. 79/2021, prevede, per quanto interessa, che il richiedente debba essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
Nel caso di specie, l'appellata era in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato in data 20/03/2021, con scadenza
14/01/2024.
Il requisito della residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni in
Italia non si applica all'assegno temporaneo per figli minori, come correttamente rilevato dal primo giudice, costituendo requisito per l'assegno sociale (cfr. sentenza gravata “l'assunto non trova alcun fondamento normativo atteso che, con riferimento alla residenza, l'art. 1, comma 1, lettera a), punto 4), del decreto-legge n. 79/2021, richiede esclusivamente la residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, documentata dalla ricorrente mediante la produzione del certificato storico di residenza (doc. 2)”
Conclusivamente l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
delle spese del grado che si liquidano in € 1.980,00 oltre al rimborso spese
[...] forfettarie iva e cpa da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca RI SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2600 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale Pt_1 alle liti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Roma alla
Via Cesare Beccaria 29
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Konstantin Mamontov e dall'avv. CP_1
RI UK, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, alla
Via Tasso 147.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n.
4080/2023 depositata il 20.4.2023,
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il Tribunale di Roma, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto al riconoscimento CP_1 dell'assegno temporaneo di cui all'art. 1 del Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, per le due figlie minori per il periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022 o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 all'erogazione della prestazione richiesta nonché al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.680,00 o della diversa somma dovuta che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre a interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
A sostegno delle richieste la ricorrente premetteva di essere residente regolarmente in Roma (doc. 2 – certificato storico di residenza e certificato stato di famiglia) assieme al marito (doc. 3 – passaporto, permesso di soggiorno, Parte_2 certificato di stato civile e certificato storico di residenza) e alle due figlie minori:
(doc. 4 – passaporto, permesso di soggiorno, certificato di Parte_3 nascita e certificato storico di residenza) e (doc. 5 – passaporto, Parte_4 permesso di soggiorno, certificato di nascita e certificato storico di residenza); di aver presentato, il 15.07.2021, domanda di erogazione dell'assegno temporaneo per le figlie minori di cui all'art. 1 del Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112 (doc.
6 - ricevuta e riepilogo domanda); che nessun provvedimento era stato adottato dall'Istituto.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_1
Con la sentenza gravata il Tribunale accoglieva il ricorso condannando l' a Pt_1 corrispondere alla ricorrente € 1.183,67 a titolo di assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 01.07.2021 al 16.10.2021, oltre interessi legali come per legge, e compensava tra le parti per metà le spese di lite e poneva l'altra metà a carico dell' Pt_1
L'Istituto impugnava la sentenza di primo grado sostenendone l'erroneità chiedendo la reizione dell'avverso ricorso.
Si è costituita resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale. Parte appellante fonda il proprio ricorso su due motivi.
L'appellata non sarebbe titolare di un permesso di soggiorno idoneo alla percezione dell'assegno temporaneo;
per accedere alla prestazione in argomento, “tra i requisiti richiesti – come per l'assegno sociale - vi è la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Secondo l' il Tribunale avrebbe confuso il requisito della residenza da almeno Pt_1 due anni nel territorio nazionale e pacificamente posseduto dall'appellata con quello previsto dall'essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, non posseduto dall'appellata.
I due requisiti devono essere posseduti “cumulativamente”.
L'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto-legge n. 79/2021, prevede, per quanto interessa, che il richiedente debba essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
Nel caso di specie, l'appellata era in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato in data 20/03/2021, con scadenza
14/01/2024.
Il requisito della residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni in
Italia non si applica all'assegno temporaneo per figli minori, come correttamente rilevato dal primo giudice, costituendo requisito per l'assegno sociale (cfr. sentenza gravata “l'assunto non trova alcun fondamento normativo atteso che, con riferimento alla residenza, l'art. 1, comma 1, lettera a), punto 4), del decreto-legge n. 79/2021, richiede esclusivamente la residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, documentata dalla ricorrente mediante la produzione del certificato storico di residenza (doc. 2)”
Conclusivamente l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
delle spese del grado che si liquidano in € 1.980,00 oltre al rimborso spese
[...] forfettarie iva e cpa da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa