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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 10661/2022 promossa da:
(P.Iva ), elettivamente domiciliata in NO, Via Parte_1 P.IVA_1
Mercanti n. 2, presso lo studio dell'avv. Lorenza Viarengo, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giustino Di Cecco ( ); Email_1 attore;
contro
(Cf. ) e Controparte_1 P.IVA_2
” (Cf. Controparte_2
), rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura dello Stato di NO P.IVA_3
( ; Email_2 convenuta.
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… in via principale: b) accertare l'avvenuta fornitura da parte di
[...] del servizio di telefonia a favore del l Parte_1 [...]
e l'esistenza del relativo credito nei Controparte_2 confronti di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il medesimo al pagamento in favore di
della somma complessiva di Euro 35.835,57 (in virtù delle fatture di seguito Pt_1 elencate), oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, per le causali meglio indicate in narrativa:
02/11/2016 AG15877660 10.564,27 14/09/2016 AG12893264 3.271,64
18/07/2016 AG09518884 3.888,42
1 21/05/2016 AG06183660 3.806,39
22/03/2016 AG03244875 3.891,83 20/01/2016 AF19166192 3.867,90
24/11/2015 AF15945794 1.664,50
23/09/2015 AF12777673 4.880,62 TOT. 35.835,57 in via subordinata: c) accertare il perfetto adempimento, da parte di Parte_1
del rapporto contrattuale intrattenuto con il l
[...] [...]
nonché l'esistenza e l'ammontare del Controparte_2 conseguente credito nei con-fronti dello stesso e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito a favore di , il tutto per le causali meglio indicate in Pt_1 narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutte le fasi e tutti i gradi del presente giudizio”.
Convenute: “Revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni pretesa creditoria della . Parte_1
Con vittoria di onorari e spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha origine dall'opposizione dispiegata dal
[...]
e dall' Controparte_1 Controparte_2
” avverso il decreto ingiuntivo n. 21101/2017, emesso dal Tribunale di Milano
[...] il 2/09/2017, con il quale è stato ingiunto al predetto di pagare alla Controparte_2
la somma di € 35.835,57 (oltre interessi e spese della procedura), a Parte_1 saldo di 8 fatture emesse dalla per i servizi di telefonia e trasmissione Parte_1 dati forniti all' in forza del contratto del 7/05/2015 e delle relative condizioni Controparte_2 generali.
A fondamento dell'opposizione, il Controparte_1
e l -difese
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Milano (competente ex art. 11, secondo comma, del Regio
Decreto n. 1611/1933)- hanno articolato i seguenti motivi:
- incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di
NO, quale foro erariale ex art. 25 Cpc (avente carattere funzionale ed inderogabile), ovvero il Tribunale di Napoli, quale forum contractus, tenuto conto che il contratto azionato dalla è stato stipulato ad Atripalda;
Parte_1
- difetto assoluto di legittimazione processuale dell' nei cui confronti Controparte_3
è stato richiesto, emesso e notificato il decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di una mera 2 articolazione periferica del (a cui è Controparte_1 imputabile il rapporto sostanziale dedotto in giudizio);
- nel merito, infondatezza della domanda di pagamento avanzata dalla Parte_1
avendo l' :
[...] Controparte_3
✓ validamente esercitato la facoltà di recesso dal contratto del 7/05/2015, con raccomandata del 23/09/2025, in conformità a quanto stabilito dall'art.
8.2 delle condizioni generali di contratto, sicché le “pretese relative ai periodi successivi a tale momento sono infondate”; inoltre, “sia le schede SIM che gli apparecchi telefonici non stati mai utilizzati e sono stati resi alla controparte, pertanto i pagamenti richiesti attengono a servizi di cui l'Amministrazione non ha mai fruito” (cfr. all. B fasc. att., atto di citazione, p. 6, 7);
✓ e pagato la fattura n. AF12777673 in data 28/07/2017; dunque nulla sarebbe dovuto
(quantomeno) rispetto a tale fattura;
e non avendo la fornito idonea prova dell'esistenza e Parte_1 dell'ammontare del credito azionato.
Si è costituita la : dichiarando di prestare adesione all'eccezione di Parte_1 incompetenza sollevata dagli opponenti;
sostenendo la sussistenza di legittimazione in capo all' negando il Controparte_2 valido esercizio del recesso da parte di quest'ultimo; e richiamando i documenti allegati al ricorso monitorio, quale prova dell'esistenza del credito azionato.
Con sentenza n. 9507 del 27/09/2018, il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di NO o alternativamente di Napoli ed ha revocato il decreto ingiuntivo n. 21101/2017 emesso dal Tribunale di Milano, assegnando termine per la riassunzione del giudizio e compensando le spese di lite (cfr. all. B fasc. att., sentenza).
La ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
NO, notificando l'atto di riassunzione all'Avvocatura dello Stato di Milano e chiedendo di condannare l al Controparte_2
pagamento di € 35.833,57, a saldo delle 8 fatture precedentemente azionate in via monitoria dinanzi al Tribunale di Milano, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo.
Il e l Controparte_1 [...]
(convenuti in riassunzione) non si Controparte_2 sono costituiti nel giudizio riassunto (Nrg 28035/2018 Trib. NO), il quale è stato definito con la sentenza n. 73 del 9/01/2020, che ha:
3 - rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'
[...]
Controparte_2
- accolto la domanda di pagamento della , ritenendo Parte_1 documentalmente provato il credito azionato e inefficacie la comunicazione di recesso dell'Istituto Superiore del 23/09/2025 in quanto difforme dalla previsione contenuta nell'art.
8.2 delle condizioni generali contrattuali;
- condannato l Controparte_2 al rimborso delle spese di lite in favore della .
[...] Parte_1
Il e l Controparte_1 [...]
-con l'Avvocatura dello Stato di Controparte_2
NO (competente ex art. 11, secondo comma, del Regio Decreto n. 1611/1933)- hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 73/2020, contestandone la nullità stante la pregressa nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione per violazione dell'art. 11 c. 2 Rd 1611/1933 (a norma del quale “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale … devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa … a pena di nullità da pronunciarsi anche
d'ufficio”.)
Si è costituita la chiedendo una pronuncia di inammissibilità Parte_1 dell'appello e, in via subordinata, di rigetto, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 11 c. 2 Rd
1611/1933, dovendo operare il combinato disposto degli artt. 125 disp. att e 170 Cpc, a mente dei quali, dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni e le comunicazioni devono essere eseguite al procuratore costituito.
Il giudizio d'appello (Nrg 101/2020 Cda NO) è stato definitivo con sentenza pubblicata il 4/03/2022, con la quale la Corte d'appello di NO ha dichiarato la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado Nrg 28035/2018 Trib. NO, con conseguente nullità della sentenza impugnata Trib. NO n. 73/2020 e rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di NO.
Con atto di citazione notificato in data 31/05/2022, la ha riassunto Parte_1 il giudizio dinanzi al Tribunale di NO -incardinando il presente procedimento-, insistendo nella domanda di condanna dell Controparte_2 al pagamento di € 35.833,57, oltre interessi moratori dalle singole scadenze
[...] delle fatture azionate al saldo.
Si sono costituiti il e l Controparte_1 [...]
[...] -con l'Avvocatura dello Controparte_4
Stato di NO- chiedendo il rigetto della domanda attorea, rappresentando:
- che la domanda di pagamento formulata dalla è stata azionata Parte_1 sulla base del contratto del 7/05/2015, rispetto al quale l'Istituto Superiore non ha mai utilizzato le relative 80 schede ed ha validamente esercitato la facoltà di recesso con raccomandata del 23/09/2015 (cfr. doc. 2 fasc. conv.), prima dell'emissione delle fatture azionate e in conformità alle “condizioni di adesione alle offerte promozionali per abbonamento”, rispetto alle quali è stata formulata istanza ex art. 210 Cpc;
- che, in realtà, le fatture azionante “più probabilmente si riferiscono a una diversa fornitura” (cfr. comp. risp. p. 5) rispetto a quella di cui al contratto azionato (del 7/05/2015)
e cioè a 18 schede telefoniche già in uso ai dipendenti della scuola ed oggetto di migrazione da Telecom a come risulta dallo scritto di cui al doc. 5 fasc. conv. datato 8/05/2015 Pt_1
Co
– “trasferimento di utenze da a MAI AUTORIZZATO dall'Istituto scolastico né, Pt_1 tantomeno, dal Dirigente scolastico” (“unico soggetto avente poteri di sottoscrizione di contratti dai quali può derivare una obbligazione e, conseguentemente, una spesa per
l'Amministrazione”) che ne ha espressamente disconosciuto la sottoscrizione (cfr. comp. risp. p. 5 e doc. 6 fasc. conv.).
All'esito della prima udienza (9/11/2022), sono stati concessi i termini ex art. 183 c. 6
Cpc e, con ordinanza in data 14/11/2023, è stata accolta l'istanza dei convenuti ex art. 210
Cpc ed ammessa la prova orale dagli stessi articolata, poi assunta ex art. 203 Cpc dinanzi al Tribunale di Avellino in data 10/04/2024.
Da ultimo, con ordinanza in data 12/09/2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. In punto di diritto, con riferimento all'onere della prova, va premesso che il creditore che agisce per l'adempimento (così come per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento) deve provare la fonte del suo diritto (e l'eventuale termine di scadenza) ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere a sé non imputabile (cfr. Cass. Su
13533/2001).
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
5 3. Nel caso di specie, la ha allegato il mancato pagamento di 8 Parte_1 fatture scadute (la n. AG15877660 scaduta il 2/11/2016; la n. AG12893264 scaduta il
14/09/2016; la n. AG09518884 scaduta il 18/07/2016; la n. AG06183660 scaduta il
21/05/2016; la n. AG03244875 scaduta il 22/03/2016; la n. AF19166192 scaduta il
20/01/2016; la n. AF15945794 scaduta il 24/11/2015; la n. AF12777673 scaduta il
23/09/2015) e ha indicato, quale titolo negoziale, il contratto per i servizi di telefonia e trasmissione dati del 7/05/2015, che tuttavia non è stato prodotto nel presente giudizio, così come non sono state prodotte le fatture.
Le convenute, nel presente giudizio, non hanno contestato l'esistenza del contratto del
7/05/2015 (di cui hanno prodotto l'allegato 1, contenente un'informativa tecnica ed economica – cfr. doc. 1 fasc. conv.), né hanno contestato il mancato pagamento delle 8 fatture azionate, ma hanno comunque negato la debenza degli importi richiesti:
- in primo luogo, eccependo la non riconducibilità delle 8 fatture succitate -e dei relativi consumi ivi indicati- al contratto azionato (del 7/05/2015), sostenendo che le 80 schede telefoniche di cui al contratto del 7/05/2015 non sarebbero mai state utilizzate, essendo
“rimaste nel cassetto della segreteria scolastica sino alla loro restituzione” (cfr. mem. conv. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc), sicché il traffico telefonico indicato nelle fatture azionate non potrebbe derivare dalle citate 80 schede;
- in secondo luogo, sostenendo di avere, comunque, validamente esercitato la facoltà di recesso dal contratto del 7/05/2015, mediante raccomandata del 23/09/2015, con conseguente infondatezza delle pretese relative ai periodi successivi.
La , a fronte di tali difese, ha negato la validità/efficacia del recesso Parte_1 esercitato dall'Istituto Scolastico il 23/09/2015 e ha richiamando i documenti prodotti nell'originario fascicolo monitorio (fatture insolute comprensive di dettaglio del traffico voce e/o dati, l'estratto autentico delle scritture contabili e moduli contrattuali sottoscritti dalle parti), quale prova dell'esistenza del credito azionato.
Ritiene il Tribunale che la difesa dei convenuti concernente la non riconducibilità delle fatture azionate al titolo contrattuale invocato dall'attrice debba essere accolta, atteso che i testimoni escussi -Dirigente scolastico della scuola- e - Testimone_1 Testimone_2 dipendente della scuola-) hanno confermato che le schede di cui al contratto del 7/05/2015 Par non sono mai state utilizzate in quanto mai ritirate né dagli insegnanti né dal personale , essendo rimaste nella disponibilità della Segreteria (cfr. verbale udienza 10/04/2024), il che esclude la riferibilità del traffico telefonico e dati indicato nelle fatture azionate alle citate 80
6 schede, non potendo il Tribunale operare alcun controllo documentale non avendo l'attrice prodotto né il contratto né le fatture e i relativi allegati.
Restano assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti in ordine alla validità/efficacia del recesso del 23/09/2015, nonché in ordine alle 18 schede telefoniche oggetto di migrazione da Telecom a nel maggio 2015 (titolo negoziale diverso Pt_1 rispetto a quello azionato, introdotto dai convenuti e che parte attrice non ha invocato).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm
147/2022 (scaglione da a € 26.000,00 a 52.000,01)- nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 1.701,00;
per la fase introduttiva € 1.204,00;
per la fase istruttoria € 1.806,00;
per la fase decisionale € 1.453,00;
per complessivi € 6.164,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
RIGETTA le domande avanzate dalla;
Parte_1
CONDANNA la a rimborsare al Parte_1 [...]
e all Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite che liquida in € 6.164,00 per compensi, oltre al rimborso
[...] delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
NO, 16/12/2025. Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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