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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10022/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Pompeo Parte_1
Vito)
ricorrente
CONTRO
(Avv. Carlino Paolo) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 12/10/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 03/10/2022 a mezzo del quale l'ex direttore le intimava di corrispondergli, a titolo di indennità Controparte_1
sostitutiva del preavviso, l'importo di € 6.894,79; deduceva che tale indennità
veniva reclamata sulla base della diffida accertativa dell'Ispettorato del Lavoro di
Palermo del 23/08/2021 avverso la quale aveva già promosso un ricorso in via amministrativa rigettato il 03/08/2022; ribadiva che tanto la diffida accertativa quanto il rigetto del ricorso amministrativo per conseguirne l'annullamento dovevano reputarsi “viziati sia dal punto di vista formale che sostanziale”;
esternava perplessità circa la quantificazione dell'indennità sostitutiva operata dall'Ispettorato del Lavoro e precisava che l'amministrazione aveva omesso di considerare che il diritto all'indennità in questione costituiva l'oggetto di un diverso giudizio pendente innanzi a questo Giudice, iscritto al R.G. n. 8223/2020,
e che, ad ogni modo, all'epoca dei fatti non era possibile assicurare l'erogazione dello stipendio a tempo pieno a causa dei notevoli ritardi del Dipartimento della
Formazione Professionale nell'erogazione dei finanziamenti per le attività
didattiche. Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di volere “… In linea cautelare, … sospendere l'efficacia esecutiva delle diffide
accertative poste alla base dell'atto di precetto impugnato, sussistendo, in base
alle argomentazioni tutte sopra prospettate, sia il fumus boni iuris che il
periculum in mora;
nel merito, per i motivi sopra specificati, annullare e/o
disapplicare, con qualsiasi statuizione, la diffida accertativa degli ispettori del
lavoro del Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro di Palermo del 23/08/2021,
nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e ciò sulla base
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle argomentazioni tutte di cui in narrativa;
conseguentemente, dichiarare
nullo, annullare e/o disapplicare l'atto di precetto oggetto della presente
opposizione”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 27/03/2023, il resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza.
Accordata la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida in considerazione della pendenza del giudizio iscritto al R.G. 8223/2020 e preso atto, successivamente, della rinuncia del resistente al pagamento della indennità
sostitutiva del preavviso nell'ambito del medesimo, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte, viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
L'opposizione è infondata.
Premesso che, con l'ordinanza n. 23774/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto – nel merito deve osservarsi che risultano pacifiche, nel caso in esame, le circostanze relative all'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, alla durata dello stesso ed alle mansioni espletate dal ricorrente. Del pari, incontestata è la circostanza afferente al mancato pagamento delle retribuzioni nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019, circostanza,
quest'ultima, accertata pure nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. 8223/2020 e definito con la sentenza n. 1279/2023 versata in atti dal resistente in allegato alle note del 07/03/2025.
Alla luce degli elementi indicati è di solare evidenza la sussistenza della giusta
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro causa sottostante alle dimissioni rassegnate dalla parte resistente in data
11/02/2019. Ed invero, secondo un consolidato e condiviso orientamento della
Corte di Cassazione, il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa, esonerandolo dall'obbligo di preavviso (cfr.
Cass. n. 5146 del 23/05/1998) e, in tal caso, il lavoratore ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. Cass. n. 13782 del 07/11/2001; cfr.
anche Corte Appello Milano, sez. lav., 18/01/2019, n. 1788, secondo cui “il
lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso -
quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno
provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un
fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle
retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il
diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità
spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle
retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione,
tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al
datore di lavoro. Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il
lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso e
la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando
il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano”). Nel caso di specie, dunque, è proprio il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni ad aver legittimato il resistente a procedere al recesso per giusta causa, esonerandolo dall'obbligo di preavviso e, di conseguenza, configurando il diritto del medesimo a percepire lui stesso l'indennità sostitutiva del preavviso nei termini stabiliti dall'art. 57 del CCNL di settore in combinato con l'art. 2119 c.c..
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro E' bene precisare che il lamentato ritardo nell'erogazione dei finanziamenti per le relative attività didattiche da parte del Dipartimento della Formazione
Professionale non costituisce certamente circostanza idonea ad escludere la responsabilità della parte datoriale per la reiterata mancata corresponsione delle retribuzioni, potendo, tutt'al più, fondare circostanza legittimante - sussistendone i presupposti - una richiesta risarcitoria nei confronti dell'amministrazione pubblica.
Circa la quantificazione della detta indennità sostitutiva, operata dall'Ispettorato
del Lavoro conformemente a quanto disposto dalla contrattazione collettiva di riferimento (cfr. artt. 57 e 60 CCNL per la Formazione Professionale), non può che evidenziarsi la genericità e conseguente irrilevanza delle doglianze formulate sul punto dall' ricorrente. Pt_1
Respinto il ricorso, le spese sono liquidate secondo soccombenza tenuto conto dei valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore da euro
5.201,01 ad euro 26.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 01/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10022/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Pompeo Parte_1
Vito)
ricorrente
CONTRO
(Avv. Carlino Paolo) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 12/10/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 03/10/2022 a mezzo del quale l'ex direttore le intimava di corrispondergli, a titolo di indennità Controparte_1
sostitutiva del preavviso, l'importo di € 6.894,79; deduceva che tale indennità
veniva reclamata sulla base della diffida accertativa dell'Ispettorato del Lavoro di
Palermo del 23/08/2021 avverso la quale aveva già promosso un ricorso in via amministrativa rigettato il 03/08/2022; ribadiva che tanto la diffida accertativa quanto il rigetto del ricorso amministrativo per conseguirne l'annullamento dovevano reputarsi “viziati sia dal punto di vista formale che sostanziale”;
esternava perplessità circa la quantificazione dell'indennità sostitutiva operata dall'Ispettorato del Lavoro e precisava che l'amministrazione aveva omesso di considerare che il diritto all'indennità in questione costituiva l'oggetto di un diverso giudizio pendente innanzi a questo Giudice, iscritto al R.G. n. 8223/2020,
e che, ad ogni modo, all'epoca dei fatti non era possibile assicurare l'erogazione dello stipendio a tempo pieno a causa dei notevoli ritardi del Dipartimento della
Formazione Professionale nell'erogazione dei finanziamenti per le attività
didattiche. Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di volere “… In linea cautelare, … sospendere l'efficacia esecutiva delle diffide
accertative poste alla base dell'atto di precetto impugnato, sussistendo, in base
alle argomentazioni tutte sopra prospettate, sia il fumus boni iuris che il
periculum in mora;
nel merito, per i motivi sopra specificati, annullare e/o
disapplicare, con qualsiasi statuizione, la diffida accertativa degli ispettori del
lavoro del Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro di Palermo del 23/08/2021,
nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e ciò sulla base
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle argomentazioni tutte di cui in narrativa;
conseguentemente, dichiarare
nullo, annullare e/o disapplicare l'atto di precetto oggetto della presente
opposizione”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 27/03/2023, il resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza.
Accordata la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida in considerazione della pendenza del giudizio iscritto al R.G. 8223/2020 e preso atto, successivamente, della rinuncia del resistente al pagamento della indennità
sostitutiva del preavviso nell'ambito del medesimo, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte, viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
L'opposizione è infondata.
Premesso che, con l'ordinanza n. 23774/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto – nel merito deve osservarsi che risultano pacifiche, nel caso in esame, le circostanze relative all'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, alla durata dello stesso ed alle mansioni espletate dal ricorrente. Del pari, incontestata è la circostanza afferente al mancato pagamento delle retribuzioni nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019, circostanza,
quest'ultima, accertata pure nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. 8223/2020 e definito con la sentenza n. 1279/2023 versata in atti dal resistente in allegato alle note del 07/03/2025.
Alla luce degli elementi indicati è di solare evidenza la sussistenza della giusta
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro causa sottostante alle dimissioni rassegnate dalla parte resistente in data
11/02/2019. Ed invero, secondo un consolidato e condiviso orientamento della
Corte di Cassazione, il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa, esonerandolo dall'obbligo di preavviso (cfr.
Cass. n. 5146 del 23/05/1998) e, in tal caso, il lavoratore ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. Cass. n. 13782 del 07/11/2001; cfr.
anche Corte Appello Milano, sez. lav., 18/01/2019, n. 1788, secondo cui “il
lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso -
quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno
provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un
fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle
retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il
diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità
spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle
retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione,
tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al
datore di lavoro. Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il
lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso e
la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando
il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano”). Nel caso di specie, dunque, è proprio il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni ad aver legittimato il resistente a procedere al recesso per giusta causa, esonerandolo dall'obbligo di preavviso e, di conseguenza, configurando il diritto del medesimo a percepire lui stesso l'indennità sostitutiva del preavviso nei termini stabiliti dall'art. 57 del CCNL di settore in combinato con l'art. 2119 c.c..
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro E' bene precisare che il lamentato ritardo nell'erogazione dei finanziamenti per le relative attività didattiche da parte del Dipartimento della Formazione
Professionale non costituisce certamente circostanza idonea ad escludere la responsabilità della parte datoriale per la reiterata mancata corresponsione delle retribuzioni, potendo, tutt'al più, fondare circostanza legittimante - sussistendone i presupposti - una richiesta risarcitoria nei confronti dell'amministrazione pubblica.
Circa la quantificazione della detta indennità sostitutiva, operata dall'Ispettorato
del Lavoro conformemente a quanto disposto dalla contrattazione collettiva di riferimento (cfr. artt. 57 e 60 CCNL per la Formazione Professionale), non può che evidenziarsi la genericità e conseguente irrilevanza delle doglianze formulate sul punto dall' ricorrente. Pt_1
Respinto il ricorso, le spese sono liquidate secondo soccombenza tenuto conto dei valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore da euro
5.201,01 ad euro 26.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 01/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro