Sentenza 6 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/10/2022, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2022
N. 01541/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2022, proposto da
AC Olimpica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;
contro
Comune di Tricase, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
AC TR IO & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
AC DI delle Dott.sse Maria Gabriella e Daria Metrangolo S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1075 pubblicata il 5 luglio 2021 e notificata il 1° settembre 2021, passata in giudicato, con la quale il T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Seconda ha accolto il ricorso n. 1003/2019 proposto dalla odierna ricorrente contro il Comune di Tricase, nonché nei confronti della AC TR IO & C. s.n.c. e della AC DI delle dott.sse Maria Gabriella e Daria Metrangolo s.n.c., annullando la deliberazione G.M. n. 91 del 26 maggio 2020, di “Definizione aree di riferimento Farmacie” (P.O. 2020).
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: AC TR IO & C. S.n.c. e AC DI delle dott.sse Maria Gabriella e Daria Metrangolo S.n.c.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to P. Quinto, avv.to P. Nicolardi, avv.to G. Portaluri e avv.to P.L. Portaluri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La AC ricorrente espone quanto segue.
Con ricorso n. 1003/2019 ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Tricase n. 107 del 15 maggio 2019 contenente la proposta della suddivisione del territorio comunale nelle zone di riferimento (c.d. pianta organica) e successivamente, con motivi aggiunti, la deliberazione di G.M. del medesimo Comune n. 91 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “ Definizione aree di riferimentoFarmacie ”.
Con sentenza n. 1075 del 5 luglio 2021, questo Tribunale ha accolto le censure fatte valere dalla ricorrente nei motivi aggiunti, rilevando la illegittimità della suindicata delibera di G.M. n. 91 del 26.05.2020 per carenza di adeguata istruttoria motivante le ragioni della definizione delle aree di riferimento delle sedi farmaceutiche nel territorio comunale, così come deliberate, precisando che “ non è detto che la perimetrazione comunale debba rispondere ai desiderata della ricorrente e che il parametro di legge di 3.300 abitanti è funzionale all’individuazione di quante farmacie possono esservi sul territorio ” e annullando la deliberazione giuntale impugnata perché non dà atto “ dell’attività istruttoria e dei motivi per cui si è ritenuto di dover sostanzialmente confermare il risalente assetto della distribuzione territoriale delle sedi, a fronte della inesistenza di una precedente pianta organica e della istituzione della nuova sede della ricorrente ”.
1.1. Con il ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente chiede l’esecuzione della citata sentenza di questo Tribunale n. 1075/2021, precisando di averla regolarmente notificata all’Amministrazione resistente ed ai controinteressati in data 1 settembre 2021 e che, in assenza di impugnazione, la stessa è passata in giudicato.
1.2. Con memoria depositata il 15.07.2022, la AC ricorrente ha depositato in giudizio la sopravenuta delibera di G.M. n. 137 del 12.07.2022 con la quale il Comune di Tricase ha (dichiaratamente) provveduto ad ottemperare alla sentenza di questo Tribunale n. 1075/2021, procedendo alla definizione delle aree di riferimento delle cinque Farmacie presenti sul territorio comunale (P.O. 2022), pur confermando la perimetrazione precedentemente disposta, deducendo che “l a omessa acquisizione del parere dell’Ordine così come l’omessa attività istruttoria, da farsi in relazione alle questioni poste nel ricorso, si risolvono non in “meri” vizi di legittimità della nuova deliberazione ma pongono l’operato del Comune in aperto contrasto, rectius in violazione, del giudicato. Da qui la necessità di procedere con la nomina di un Commissario ad Acta che, in sostituzione del Comune inadempiente, dia piena attuazione al dictum del Giudice ”.
1.3. All’udienza in Camera di Consiglio del 19 luglio 2022, su invito del Presidente in tal senso, parte ricorrente ha chiesto “ un rinvio per poter notificare la richiesta di nullità della delibera adottata dal comune per violazione del giudicato ”, sicchè il Presidente di questa Sezione, preso atto, ha disposto “ il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2022 ”.
Rispettivamente, l’8.8.2022 e il 7.09.2022 si sono costituite in giudizio le controinteressate AC TR IO & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore e la AC DI delle dott.sse Maria Gabriella e Daria Metrangolo S.n.c., eccependo la inammissibilità del ricorso per ottemperanza per la mancata notifica dello stesso presso il domicilio reale dei controinteressati, l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza e il rigetto delle domande proposte con la memoria (notificata) depositata il 15.07.2022.
Il Comune di Tricase non si è costituito in giudizio.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 28 settembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.In limine, quanto alla eccepita inammissibilità del ricorso di ottemperanza per la mancata notifica dello stesso presso il domicilio reale del Comune di Tricase e dei controinteressati, osserva questo Tribunale che parte ricorrente in data 22 luglio 2022 ha notificato a tutte le parti del giudizio di ottemperanza la memoria depositata il 15.7.2022 e il ricorso per l’ottemperanza introduttivo del giudizio, sia presso il domicilio reale che presso i difensori costituiti nel giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza della quale si chiede l’esecuzione.
Da tanto consegue, condividendo sul punto la tesi della ricorrente, che il vizio relativo alla individuazione del luogo della notificazione del ricorso di ottemperanza risulta sanato (ex tunc) per raggiungimento dello scopo.
In proposito, le SS UU. della Corte di Cassazione (nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016) hanno chiarito che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell’atto; da tanto consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l’inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell’ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, oppure in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
3.Ciò premesso, il ricorso di ottemperanza introduttivo del giudizio, debitamente notificato alle controparti e depositato in giudizio con l’osservanza del dimezzamento dei termini ex art. 87 terzo comma c.p.a., è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune di Tricase provveduto, nelle more del giudizio di ottemperanza, a dare esecuzione alla menzionata sentenza n.1075/2021 (passata in giudicato).
4. Sono, invece, da respingere le domande espresse dalla AC ricorrente con la memoria depositata il 15 luglio 2022 (ritualmente notificata all’Amministrazione Comunale e ai controinteressati il 22 luglio 2022) con le quale viene dedotta la nullità per elusione del giudicato della delibera di G.M. n.137/2022 del Comune di Tricase.
4.1.Osserva, il Tribunale, che, secondo quieti principi giurisprudenziali, nel processo amministrativo, perché sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito; al contrario è necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione o elusione del giudicato (Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2018, n. 541).
In particolare, in caso di adozione di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l'afflizione dell'attività provvedimentale della P.A. da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione od elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione/decisione contrastante con le statuizioni in esso contenute; invece qualora i dedotti vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'Autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano (eventuali) vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 luglio 2015 n. 3592).
In particolare, solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza o nell'ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità (c.d. spazi bianchi), in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza (passata in giudicato) e gli atti successivamente emanati dall'Amministrazione, pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (così, ancora, Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 maggio 2013 n. 2899).
4.2. In considerazione delle suindicate coordinate ermeneutiche, ritiene il Tribunale che la sentenza n.1075/2021 (passata in giudicato) del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce non conteneva un precetto puntuale ed espresso così determinato da circoscrive l'esercizio del potere del Comune di Tricase nei termini indicati dalla ricorrente in ottemperanza.
4.2.1.In particolare, quanto alla dedotta violazione/elusione del giudicato, avendo il Comune di Tricase omesso di adempiere ad un dictum della sentenza e cioè all’acquisizione del parere dell’Ordine dei Farmacisti, osserva il Tribunale che la sentenza n.1075/2021 citata aveva ritenuto la illegittima della delibera di Giunta Municipale n. 91 del 26 maggio 2020, in quanto “a prescindere dalla necessità o meno della acquisizione dei suddetti pareri in tema di revisione della pianta organica, va rilevato che, nel caso di specie, il Comune si era autovincolato alla acquisizione dei pareri dell’ASL e dell’Ordine dei farmacisti, come si desume chiaramente dalla proposta di delimitazione di cui alla delibera di giunta n. 107 del 15 maggio 2019, nella quale si era deciso “di comunicare, previo parere della ASL di competenza e dell’ordine di farmacisti di Lecce, alla Regione Puglia la suddivisione del territorio comunale …”
Premesso che non è in contestazione (in questa sede) la mancanza del parere della A.S.L., avendo sotto tale profilo la sentenza citata rigettato la relativa censura, quanto al parere del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti, la sentenza n.1075/2021:
- ha premesso che “ con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato la delibera di giunta n. 107 del 15 maggio 2019, con cui, sulla base dell’obbligo di provvedere dichiarato dalla cit. sentenza n. 416/2019, si deliberava “di comunicare, previo parere della ASL di competenza e dell’ordine di farmacisti di Lecce, alla Regione Puglia la suddivisione del territorio comunale nelle (…) zone di riferimento” indicate in quella delibera in relazione alle cinque farmacie”,-ha poi rilevato che “A prescindere dalla necessità o meno della acquisizione dei suddetti pareri in tema di revisione della pianta organica, va rilevato che, nel caso di specie, il Comune si era autovincolato alla acquisizione dei pareri dell’ASL e dell’Ordine dei farmacisti, come si desume chiaramente dalla proposta di delimitazione di cui alla delibera di giunta n. 107 del 15 maggio 2019, nella quale si era deciso “di comunicare, previo parere della ASL di competenza e dell’ordine di farmacisti di Lecce, alla Regione Puglia la suddivisione del territorio comunale …”;
- ha accolto il motivo di censura formulato dalla ricorrente “… posto che, nella delibera n. 91 del 26 maggio 2020, non si dà atto di alcun superamento, nemmeno tramite integrazione documentale (e diversamente da quanto accaduto nei confronti della ASL), della nota dell’Ordine prot. n. 1061 del 1° luglio 2019 (parimenti citata in delibera), con cui era stato segnalato che la documentazione era carente. Da questo punto di vista la delibera n. 91 del 26 maggio 2020 è illegittima, perché nella stessa non si dà atto di come il Comune abbia ritenuto di superare i rilievi dell’Ordine dei farmacisti, non risultando nemmeno che il Comune abbia trasmesso all’Ordine la documentazione integrativa (come invece avvenuto nei confronti dell’ASL, v. supra § 3.4)”.
Appare evidente che il citato parere dell’Ordine dei Farmacisti si collocava unicamente nel contesto fattuale (avuto riguardo ai rilievi espressi dall’Ordine dei Farmacisti in tale contesto procedimentale e all’autovincolo impresso dal Comune di Tricase nella delibera di proposta della G.M.n.107/2019 ) e temporale preso in esame (ossia la P.O. del precedente biennio 2020)), in assenza di alcuna statuizione in ordine alla necessità dello stesso “in tema di revisione della pianta organica” in generale e per i contesti temporali successivi.
Sotto tale profilo e nel ristretto ambito del giudizio di nullità in esame, in disparte ogni questione attinente alla legittimità della delibera di G.M. n.137/2022 (estranea alla cognizione del presente giudizio di ottemperanza), ritiene il Collegio che non sussista la dedotta elusione/violazione del giudicato in esame, in assenza di uno sviamento manifesto dell’attività amministrativa del Comune intimato e tenuto conto che con la predetta delibera G.M. n. 137/2022 si è operata la revisione della P.O. delle Farmacie per il 2022 (risultando, quindi, oramai superato l’autovincolo ad acquisire il parere dell’Ordine dei Farmacisti assunto per la revisione della P.O. del 2020 con la deliberazione giuntale di proposta n. 102/2019).
4.2.2. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla doglianza, espressa dalla ricorrente con la memoria integrativa (ritualmente notificata a tutte le parti del giudizio) del 15 luglio 2022, con la quale si assume che “ sotto altro profilo, pur essendo quanto sin’ora dedotto già assorbente, devesi evidenziare che la Giunta Comunale non ha neppure svolto alcuna “attività istruttoria”, così recuperando quella carenza che ha portato alla sentenza n. 1075/2021” e che “nessuna attività istruttoria è stata svolta, laddove, per “attività istruttoria”, si deve fare riferimento agli elementi da considerare in occasione della perimetrazione delle zone farmaceutiche ed in primis la dislocazione della popolazione sul territorio ”.
Osserva il Tribunale che, quanto alla regola iuris posta dalla sentenza n. 1075/2021 pronunciata da questo Tribunale, “ con riferimento a quanto denunciato nella seconda censura (con cui si sostiene, sostanzialmente, che la nuova planimetria continuerebbe a favorire le altre due farmacie TR e DI)” , la stessa precisava che “ posto che non è detto che la perimetrazione comunale debba rispondere ai desiderata della ricorrente e che il parametro di legge di 3.300 abitanti (riducibile, peraltro, alla metà più uno, ex art. 1, commi 2 e 3, L. n. 475/1968) è funzionale all’individuazione di quante farmacie possono esservi sul territorio, va rilevato che non si dà atto, nella delibera impugnata, dell’attività istruttoria e dei motivi per cui si è ritenuto di dover sostanzialmente confermare il risalente assetto della distribuzione territoriale delle sedi, a fronte della inesistenza di una precedente pianta organica e della istituzione della nuova sede della ricorrente ”.
Il Collegio ritiene che la delibera di G.M. n.137/2022 (in disparte ogni eventuale profilo di illegittimità che, si ribadisce, non costituisce oggetto del presente giudizio di ottemperanza) non abbia trasgredito la regula iuris individuata dal giudicato, in quanto il Comune di Tricase, nella riedizione del potere ampiamente discrezionale ad esso spettante in subiecta materia, ha compiuto una nuova istruttoria su tutti i profili rilevanti ai fini della distribuzione cittadina dei presidi farmaceutici, rilevando che: “n el capoluogo insistono tre farmacie ed ad ognuna occorre assegnare un’area di riferimento adeguata che garantisca la giusta correlazione tra l’interesse pubblico all'accessibilità del servizio farmaceutico, soprattutto per i residenti in aree periferiche e/o scarsamente abitate, e l’interesse privato alla sostenibilità economica dell’attività produttiva del titolare della AC; la presenza storica di due sole farmacie nell’abitato, allocate entrambe in centro e l’insediamento di una terza solo con decorrenza 2016, comunque già effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2020: popolazione residente; popolazione fluttuante; opere di urbanizzazione primaria, in particolare, la viabilità; opere di urbanizzazione secondaria, in particolare, impiantisca a servizio del territorio; piani di fabbricazione e sviluppo; accessibilità all’approvvigionamento dei servizi farmaceutici. In ordine al fattore “popolazione fluttuante”, che per Tricase ha un valore significativo, dall’analisi della geografia urbana, si può dedurre che l’intero abitato è ugualmente interessato dal fenomeno: il centro cittadino in quanto tale, perché dotato di una importante rete commerciale al dettaglio e perché sede dei più importanti servizi amministrativi; le aree periferiche in quanto sede della media e grande distribuzione, sede degli istituti scolastici superiori (liceo scientifico-classico-linguistico-sportivo-socioeconomico- ecc. istituto professionale della moda- aereonautico-navale-odontoiatrico-ecc.). Relativamente all’urbanizzazione primaria non vi è alcun dubbio che il centro cittadino è fortemente penalizzato; frutto, come tutte le piccole e grandi città italiane, di secoli di stratificazioni, è caratterizzato da strade strette, penuria di parcheggi, traffico intenso, presenza di ZTL (zone a traffico limitato) quasi totale assenza di direttrici, ecc. Al contrario le aree periferiche, compresa quella a Ovest dove insiste una delle tre farmacie [la ricorrente: n.d.r.], sono dotate di grandi direttrici, strade di servizio larghe ed adeguate ad una moderna mobilità, disponibilità di parcheggi e quant’altro l’attuale legislazione in tema di pianificazione urbanistica prevede ed impone. Ciò significa che le farmacie allocate nel centro cittadino, nelle due aree di riferimento di cui alla citata delibera di giunta n. 91/2020, pur potendo, teoricamente, contare su un bacino di utenza più vasto rispetto alla terza allocata più recentemente, sono fortemente penalizzate dalla carenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria. Circa le opere di urbanizzazione secondaria ed in particolare l’impiantistica al servizio della città, dall’esame del territorio emerge chiaramente che, dai mercati rionali alle scuole dell’obbligo, dai servizi per l’infanzia (scuole materne) alle area a verde attrezzate, dai luoghi di culto ai centri sportivi di quartiere, ecc., è equamente e razionalmente presente in ogni parte della città, dal centro alle periferie; con un’unica eccezione, gli impianti sportivi a rilevanza cittadina, che sono tutti concentrati in una specifica area posta nella periferia ovest (via Olimpica/Provinciale per Specchia) al di là della massicciata ferroviaria che attualmente rappresenta il limite dell’area di riferimento della farmacia di ultima istituzione. Si tratta di una vera e propria cittadella dello sport dove sono attivi e funzionanti lo Stadio Comunale, la pista di atletica leggera, il Circolo Tennis cittadino, il Palazzetto dello Sport e la piscina coperta semi olimpionica. Il tutto, ovviamente, non può non tradursi in un significativo potenziale commerciale. I piani di fabbricazione e sviluppo per definizione hanno riguardo, essenzialmente, alle zone periferiche e tra queste la periferia ovest è quella con maggiore potenziale di sviluppo. Sono presenti infatti due vaste aree di espansione edilizia con destinazione d’uso abitativa, commercio ed uffici/servizi. Resta il parametro della facile accessibilità all’approvvigionamento dei servizi farmaceutici da parte del maggior numero possibile di cittadini […]. Alla luce delle su esposte considerazioni l’area posta ad ovest della massicciata ferroviaria deve essere individuata come una delle tre aree di competenza del capoluogo. Per le restanti due, una suddivisione grosso modo paritaria del resto dell’abitato ben risponde ai criteri posti in premessa ”.
Appare, dunque, evidente come il Comune di Tricase, nel riformulare l’istruttoria, abbia esaminato e valutato la popolazione residente, la popolazione fluttuante, le opere di urbanizzazione primaria (fra cui la viabilità, le opere di urbanizzazione secondaria (fra cui impiantistica a servizio del territorio), i piani di fabbricazione e sviluppo e l’accessibilità all’approvvigionamento dei servizi farmaceutici”, esternando le ragioni della conferma della suddivisione del territorio comunale con quelle zone di riferimento e di conferma del risalente assetto della distribuzione territoriale delle sedi farmaceutiche.
Quanto alla dedotta elusione del giudicato, non avendo il Comune di Tricase preso in esame la dislocazione della popolazione sul territorio, osserva il Tribunale che la sentenza n.1075/2021 (passata in giudicato) non conteneva alcuna statuizione specifica vincolante in proposito, peraltro escludendo “ che la perimetrazione comunale debba rispondere ai desiderata della ricorrente” e precisando che “ il parametro di legge di 3.300 abitanti (riducibile, peraltro, alla metà più uno, ex art. 1, commi 2 e 3, L. n. 475/1968) è funzionale all’individuazione di quante farmacie possono esservi sul territorio ”, ossia ad uno dei parametri presi in esame dal Comune di Tricase nel riesercizio della sua funzione basata sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione.
5.In definitiva, il Tribunale ritiene insussistente la dedotta violazione/elusione del giudicato, in assenza di un’attività contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni stabilite con il giudicato (Consiglio di. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5250) di cui si chiede l’esecuzione, non contenendo la sentenza n.1075/2021 del T.A.R. Puglia-Lecce un precetto puntuale ed espresso così determinato da circoscrive l'esercizio del potere del Comune di Tricase nei termini indicati dalla parte ricorrente in ottemperanza.
Invero, in caso di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l'afflizione dell'attività da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione od elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; invece qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria (cfr. Consiglio di Stato, VI, 10 settembre 2020, n. 5425), non dedotti nella presente controversia.
In tali ultime ipotesi può provvedersi alla conversione dell'azione, a condizione - però - che la contestazione svolta in sede di ottemperanza rispetti le norme processuali riguardanti la domanda di annullamento ex artt. 29 e 41 c.p.a. (non proposta nel presente giudizio).
Pertanto, il Collegio deve limitarsi a statuire sulle domande di ottemperanza, pervenendo al loro rigetto, non sussistendo condotte o atti violativi o elusivi del giudicato formatosi sulla sentenza de qua.
6.In definitiva: il ricorso di ottemperanza introduttivo del giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune di Tricase ottemperato alla regula iuri posta da questo Tribunale con la citata sentenza n.1075/2021, nel mentre la domanda di nullità della sopravvenuta delibera di G.M. del Comune di Tricase n.137/2022 è infondata e deve essere rigettata.
6.1. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza di cui in epigrafe:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- rigetta la domanda di nullità proposta con la memoria (notificata) del 15.07.2022;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO