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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 6920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6920 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7687/'24 del ruolo generale,
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Parte_1
MB e BR IN, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44 elettivamente domicilia
C O N T R O
in persona del leg rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dagli avv.ti F. Castiglione e M.R. Messina, elettivamente domiciliato in Napoli, via Carducci n. 92
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.3.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dalla dal 23.2.2015, con mansioni di impiegato di Controparte_1 livello 2B livello del CCNL Trasporto Aereo – Sezione Handlers;
che durante i periodi di fruizione delle ferie non ha percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta dalla società nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha mai ricompreso nel calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a)
“indennità giornaliera” di cui all'art. H19 del CCNL di settore;
b) “indennità di turno” di cui all'art. H20; c) “indennità di campo” di cui all'art. H21. Tanto premesso, ha affermato il proprio diritto all'inclusione delle indicate indennità nella base di calcolo delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessata. Ha richiamato, in proposito, la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Ha quindi concluso per sentire: “I. accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità di eventuali contratti integrativi aziendali confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva delle voci “indennità giornaliera”,
“indennità di turno” ed “indennità di campo”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza, con conseguente inclusione nella base di calcolo della retribuzione imponibile (in misura totale); II. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere in favore del sig. le differenze Parte_1 retributive dirette ed indirette già maturate, nei limiti della prescrizione, e maturande, e, in particolare, l'indennità di ferie inclusiva delle “indennità giornaliera”,
“indennità di turno” ed “indennità di campo”, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, il tutto da quantificarsi in separato giudizio;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c”. Si è costituita che Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che la giurisprudenza eurounitaria è da interpretarsi nel senso di escludere che vi possa essere un diritto alla assoluta parità della retribuzione percepita durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante l'attività lavorativa, sussistendo solo il diritto ad una retribuzione feriale che sia semmai paragonabile a quella ordinaria;
ha dedotto, inoltre, che le indennità reclamate sono legate all'effettiva presenza fisica in servizio e rientranti nella retribuzione variabile, pertanto non idonee ad essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie;
ha contestato l'assunto secondo il quale la mancata corresponsione delle indennità richieste per le giornate di ferie possa produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle stesse, ritenendo esigua l'incidenza di tale voci sulla retribuzione ordinaria giornaliera. Con riferimento alla indennità giornaliera, ha evidenziato inoltre che, in applicazione della nuova previsione contrattuale dettata dal CCNL sottoscritto il 25.10.2023, essa società a decorrere dall'1.1.2024 ha incluso l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie, con conseguente cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti l'emolumento in questione, corrisposto nel rispetto della norma contrattuale vigente, peraltro mai contestata dalla lavoratrice. Ha eccepito, infine, la prescrizione di tutti i crediti retributivi vantati da parte ricorrente fino al 21.6.2019. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Osserva il Tribunale che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011 (causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo Per_1 feriale potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589 e, più recentemente, Cass. n. 25840 del 27.09.2024; Cass. 26/06/2023 n. 18160).
Esposti i principi espressi in ambito eurounitario e ribaditi dai giudici di legittimità della Suprema Corte, occorre esaminare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alle indennità di turno e di campo.
In merito alla prima, il CCNL (nella versione dell'11.12.2015, vigente ratione temporis) prevede all' art. H20 che “Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di euro 0,26 per ciascuna giornata di presenza”.
Quanto all'indennità di campo, l'art. H21 del citato CCNL stabilisce che “Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure: – ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, euro 0,21 giornaliere;
– ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, euro 0,26 giornaliere”.
Dalle previsioni contrattuali appare evidente che trattasi di indennità intrinsecamente connesse e collegate all'espletamento delle mansioni e alle modalità che il lavoratore è tenuto ad osservare in forma del suo contratto di lavoro.
Si tratta, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, ma sono intrinsecamente connesse alle ordinarie modalità lavorative del singolo dipendente e che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), non può che concludersi che le indennità di turno e di campo siano senza dubbio collegate all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere al lavoratore che ne gode ordinariamente, anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Nel caso in esame, è pacifico, in quanto mai contestato dalla datrice di lavoro, che il ricorrente abbia svolto la sua prestazione lavorativa secondo turni avvicendati, articolati nell'ambito delle 16/24 ore, come ricavabile dalle buste paga in atti;
altresì, che abbia prestato la sua attività presso la sede di lavoro coincidente con l'aeroporto di Capodichino;
che abbia percepito in busta paga, per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, tanto l'indennità di turno quanto quella di campo.
Sulla base della previsione di cui all'articolo 7 della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che tali indennità, intrinsecamente connesse con l'espletamento delle mansioni lavorative, siano da ricomprendere nel computo della retribuzione da corrispondere anche in relazione al periodo delle ferie.
Ed invero, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe determinare, nonostante il lieve importo economico delle stesse, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione vuole scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza CP_2 complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente.
Occorre quindi esaminare l'ulteriore voce richiesta, l'indennità giornaliera.
In ordine alla richiesta pronuncia della cessata materia del contendere con riferimento a detto capo di domanda, occorre osservare che, a seguito del rinnovo contrattuale intervenuto nel 25.10.2023, con inclusione della stessa nella base di calcolo della retribuzione per la giornata di ferie, la società ha provveduto a corrispondere quanto dovuto a detto titolo, come risulta dalle buste paga depositate in atti. Deve concludersi per il rigetto della domanda sul punto.
e che risulta correttamente applicato dalla società convenuta, dunque non può dirsi esservi alcuna cessazione della materia del contendere, quanto piuttosto di rigetto della domanda sul punto per il periodo da gennaio 2024. In conclusione, in applicazione dei riportati principi, disapplicate le clausole contrattuali in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, va dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento degli importi dovuti a titolo di
“indennità giornaliera”, di “indennità di campo” e di “indennità di turno”, nel calcolo della retribuzione utile per la determinazione del compenso nei giorni di ferie con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive, a tale titolo maturate, nel periodo dalla assunzione sino al dicembre 2023, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo.
Quanto all'eccepita prescrizione, si rileva che il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022 Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nella specie, essendo il rapporto ancora in corso, l'eccezione risulta infondata.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'“indennità giornaliera”, dell'“indennità di turno” e dell'“indennità di campo” e per l'effetto condannarsi la società convenuta a corrispondere in favore del lavoratore le differenze retributive maturate a tale titolo fino al deposito del ricorso, da quantificarsi in separato giudizio;
Le spese seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell'“indennità giornaliera”, dell'“indennità di turno” e dell'“indennità di campo” e per l'effetto condanna la società convenuta a corrispondere in favore di le differenze retributive maturate a tale Parte_1 titolo fino al deposito del ricorso, da quantificarsi in separato giudizio;
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 650,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti.
Napoli, il 3.10.2025
Il Giudice del lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7687/'24 del ruolo generale,
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Parte_1
MB e BR IN, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44 elettivamente domicilia
C O N T R O
in persona del leg rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dagli avv.ti F. Castiglione e M.R. Messina, elettivamente domiciliato in Napoli, via Carducci n. 92
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.3.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dalla dal 23.2.2015, con mansioni di impiegato di Controparte_1 livello 2B livello del CCNL Trasporto Aereo – Sezione Handlers;
che durante i periodi di fruizione delle ferie non ha percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta dalla società nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha mai ricompreso nel calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a)
“indennità giornaliera” di cui all'art. H19 del CCNL di settore;
b) “indennità di turno” di cui all'art. H20; c) “indennità di campo” di cui all'art. H21. Tanto premesso, ha affermato il proprio diritto all'inclusione delle indicate indennità nella base di calcolo delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessata. Ha richiamato, in proposito, la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Ha quindi concluso per sentire: “I. accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità di eventuali contratti integrativi aziendali confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva delle voci “indennità giornaliera”,
“indennità di turno” ed “indennità di campo”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza, con conseguente inclusione nella base di calcolo della retribuzione imponibile (in misura totale); II. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere in favore del sig. le differenze Parte_1 retributive dirette ed indirette già maturate, nei limiti della prescrizione, e maturande, e, in particolare, l'indennità di ferie inclusiva delle “indennità giornaliera”,
“indennità di turno” ed “indennità di campo”, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, il tutto da quantificarsi in separato giudizio;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c”. Si è costituita che Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che la giurisprudenza eurounitaria è da interpretarsi nel senso di escludere che vi possa essere un diritto alla assoluta parità della retribuzione percepita durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante l'attività lavorativa, sussistendo solo il diritto ad una retribuzione feriale che sia semmai paragonabile a quella ordinaria;
ha dedotto, inoltre, che le indennità reclamate sono legate all'effettiva presenza fisica in servizio e rientranti nella retribuzione variabile, pertanto non idonee ad essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie;
ha contestato l'assunto secondo il quale la mancata corresponsione delle indennità richieste per le giornate di ferie possa produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle stesse, ritenendo esigua l'incidenza di tale voci sulla retribuzione ordinaria giornaliera. Con riferimento alla indennità giornaliera, ha evidenziato inoltre che, in applicazione della nuova previsione contrattuale dettata dal CCNL sottoscritto il 25.10.2023, essa società a decorrere dall'1.1.2024 ha incluso l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie, con conseguente cessazione della materia del contendere quanto alle pretese inerenti l'emolumento in questione, corrisposto nel rispetto della norma contrattuale vigente, peraltro mai contestata dalla lavoratrice. Ha eccepito, infine, la prescrizione di tutti i crediti retributivi vantati da parte ricorrente fino al 21.6.2019. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Osserva il Tribunale che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011 (causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo Per_1 feriale potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589 e, più recentemente, Cass. n. 25840 del 27.09.2024; Cass. 26/06/2023 n. 18160).
Esposti i principi espressi in ambito eurounitario e ribaditi dai giudici di legittimità della Suprema Corte, occorre esaminare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alle indennità di turno e di campo.
In merito alla prima, il CCNL (nella versione dell'11.12.2015, vigente ratione temporis) prevede all' art. H20 che “Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di euro 0,26 per ciascuna giornata di presenza”.
Quanto all'indennità di campo, l'art. H21 del citato CCNL stabilisce che “Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure: – ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, euro 0,21 giornaliere;
– ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, euro 0,26 giornaliere”.
Dalle previsioni contrattuali appare evidente che trattasi di indennità intrinsecamente connesse e collegate all'espletamento delle mansioni e alle modalità che il lavoratore è tenuto ad osservare in forma del suo contratto di lavoro.
Si tratta, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, ma sono intrinsecamente connesse alle ordinarie modalità lavorative del singolo dipendente e che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), non può che concludersi che le indennità di turno e di campo siano senza dubbio collegate all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere al lavoratore che ne gode ordinariamente, anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Nel caso in esame, è pacifico, in quanto mai contestato dalla datrice di lavoro, che il ricorrente abbia svolto la sua prestazione lavorativa secondo turni avvicendati, articolati nell'ambito delle 16/24 ore, come ricavabile dalle buste paga in atti;
altresì, che abbia prestato la sua attività presso la sede di lavoro coincidente con l'aeroporto di Capodichino;
che abbia percepito in busta paga, per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, tanto l'indennità di turno quanto quella di campo.
Sulla base della previsione di cui all'articolo 7 della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che tali indennità, intrinsecamente connesse con l'espletamento delle mansioni lavorative, siano da ricomprendere nel computo della retribuzione da corrispondere anche in relazione al periodo delle ferie.
Ed invero, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe determinare, nonostante il lieve importo economico delle stesse, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione vuole scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza CP_2 complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente.
Occorre quindi esaminare l'ulteriore voce richiesta, l'indennità giornaliera.
In ordine alla richiesta pronuncia della cessata materia del contendere con riferimento a detto capo di domanda, occorre osservare che, a seguito del rinnovo contrattuale intervenuto nel 25.10.2023, con inclusione della stessa nella base di calcolo della retribuzione per la giornata di ferie, la società ha provveduto a corrispondere quanto dovuto a detto titolo, come risulta dalle buste paga depositate in atti. Deve concludersi per il rigetto della domanda sul punto.
e che risulta correttamente applicato dalla società convenuta, dunque non può dirsi esservi alcuna cessazione della materia del contendere, quanto piuttosto di rigetto della domanda sul punto per il periodo da gennaio 2024. In conclusione, in applicazione dei riportati principi, disapplicate le clausole contrattuali in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, va dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento degli importi dovuti a titolo di
“indennità giornaliera”, di “indennità di campo” e di “indennità di turno”, nel calcolo della retribuzione utile per la determinazione del compenso nei giorni di ferie con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive, a tale titolo maturate, nel periodo dalla assunzione sino al dicembre 2023, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo.
Quanto all'eccepita prescrizione, si rileva che il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022 Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nella specie, essendo il rapporto ancora in corso, l'eccezione risulta infondata.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'“indennità giornaliera”, dell'“indennità di turno” e dell'“indennità di campo” e per l'effetto condannarsi la società convenuta a corrispondere in favore del lavoratore le differenze retributive maturate a tale titolo fino al deposito del ricorso, da quantificarsi in separato giudizio;
Le spese seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell'“indennità giornaliera”, dell'“indennità di turno” e dell'“indennità di campo” e per l'effetto condanna la società convenuta a corrispondere in favore di le differenze retributive maturate a tale Parte_1 titolo fino al deposito del ricorso, da quantificarsi in separato giudizio;
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 650,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti.
Napoli, il 3.10.2025
Il Giudice del lavoro