Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, all'esito della udienza svoltasi ex art 127 ter cpc in data 27.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA MONOCRATICA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1525 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2018
TRA
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Agrigento, Via Bonfiglio n. 5, c.f.: elettivamente C.F._1 domiciliato in Via Mazzini n.44 bis presso lo studio dell'Avv. Olindo Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
(ATTORE)
CONTRO
, CF in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna via Stalingrado n 45, rappresentata e difesa dall'avv. L. Ciotta con studio in Licata C.so Umberto n 126, giusta procura in atti.
(CONVENUTO)
E
, nato a [...], il [...], (Cod. fisc. Controparte_2
), e nato a [...], il C.F._2 Controparte_3
11-2-199, (Cod. Fisc. ), residenti in [...]alla C.F._3
Via S. Vito n. 23, rappresentato e difesi dall'avv. Loredana Danile, con
R.G.N.
(TERZI)
OGGETTO: RISARCITORIO TERZO TRASPORTATO
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.05.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata della l'attore conveniva in giudizio la CP_1 società di assicurazione al fine di sentire dichiarare in via principale:
1°) Ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
nella causalità del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare CP_4 la convenuta in persona del rapp.te Controparte_1 legale pro-tempore, anche ai sensi dell'art. 141 C.d.A. private e dell'art. 2054 co 1 c.c., al risarcimento in favore dell'attore quale trasportato delle spese, degli esborsi e dei danni in narrativa specificati;
salvo migliore e/o diversa quantificazione all'esito di espletanda C.T.U. medico legale, oltre ogni altro possibile profilo di danno individuabile, da quantificarsi anche in via equitativa.
2°) Ovvero, condannare la convenuta al risarcimento dei danni minori o maggiori che verranno quantificati secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito anche in via equitativa, all'esito di disponenda CTU medico- legale.
Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
3°) Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Espone l'attore in fatto che in data 23.08.2015, alle ore 06:00 circa, in località San Leone (Ag), il , viaggiava regolarmente Parte_1 trasportato a bordo del motociclo Vespa tg. DJ74795, di proprietà del sig.
, assicurato (polizza n. 39635005133), Controparte_2 CP_1 condotto dal sig. , il quale, percorreva regolarmente il Controparte_3
Viale dei Giardini con direzione di marcia da via Cavaleri Magazzini verso
San Leone. Quando, giunto all'altezza del locale “Basilicò”, veniva improvvisamente urtato nel lato sinistro dall'autovettura Ford Kuga tg.
DW406PZ, di proprietà del sig. , assicurata Parte_2 CP_5
(polizza n. 076292951), condotta dal sig. , il quale con Controparte_4
R.G.N. imprudenza, imperizia ed in violazione delle norme che regolano il c.d.s., sopraggiungeva ad alta velocità dalla corsia opposta ed invadeva quella sulla quale transitava il motociclo, causando inevitabilmente l'impatto. A causa del sinistro, il Sig. riportava lesioni personali Parte_1 che rendevano necessario il suo ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, ove gli veniva diagnosticato: “Trauma ginocchio sinistro con flc”, con prognosi di giorni 8, che ha determinato un danno biologico da quantificarsi nella misura del 15%. L' attore si è dovuto sottoporre a numerose visite, cure, esami e indagini strumentali, riposo e cicli di fisioterapia, e porta i postumi delle lesioni riportate in occasione dell'occorso sinistro, con danni temporanei e permanenti, sia sotto il profilo biologico che sotto il profilo morale ed esistenziale, indicati dall'attore nella seguente misura:
- 15% per danno biologico;
- 8 giorni per inabilità temporanea totale al 100% 2
- 10 giorni per inabilità temporanea al 75%;
- 15 giorni per inabilità temporanea al 50%;
- 15 giorni per inabilità temporanea al 25%;
Il risarcimento dei danni subiti dall'attore veniva richiesto alla
[...]
quale compagnia che copre la responsabilità civile del Controparte_1 veicolo sul quale il terzo era trasportato, ma la stessa offriva € 4.000,00, somma ritenuta esigua rispetto al danno subito che veniva trattenuta in acconto sulla liquidazione definitiva.
L'attore articola le proprie argomentazioni in diritto in ordine alla responsabilità in re ipsa del conducente dell'autovettura Ford Kuga tg.
DW406 PZ stante che lo stesso procedeva a velocità sostenuta ed invadeva la corsia opposta causando inevitabilmente l'impatto.
In ogni caso assume sussistente la presunzione di responsabilità della società di assicurazione del mezzo vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A. private e dell'art. 2054 co 1 c.c.. Chiede pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali.
In data 30.07.2018 si è costituita la società Controparte_1 eccependo preliminarmente la disintegrità del contraddittorio nei confronti del , proprietario del veicolo con il quale si è verificato Controparte_2 il sinistro, in quanto l'assicurato è litisconsorte necessario nel giudizio
R.G.N. promosso direttamente contro l'assicuratore sia nel caso di cui all'art. 141
CdS.
Nel merito deduce di avere aperto il sinistro e ad esito di visita medico legale riscontrato un danno biologico del 3,5% con liquidazione della somma di € 4.000,00 oltre € 500,00 per spese legali, somme trattenute dall'attore a titolo di acconto. Eccepisce il concorso di colpa e contesta la quantificazione del danno fornita dall'attore. Chiede:
“-Ritenere congrua e satisfattiva la già liquidata somma di € 4.000,00 e conseguentemente in riferimento alle maggiori pretese, rigettare ogni altra domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché inveridica e non provata;
-in via gradata in ogni caso ridurre nel quantum le ulteriori pretese risarcitorie attrici perché oltremodo eccessive e sproprorzionate oltre che indimostrate.
-vinte o compensate le spese di lite.”
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile con ordinanza del 26.11.2020, in data 21.09.2021, depositando comparsa, si costituivano e , al fine Controparte_2 Controparte_3 di dedurre la nullità della citazione notificata agli odierni convenuti per violazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile in quanto è il soggetto danneggiante che ha causato il sinistro, ovvero tale , come da ricostruzione attorea. Controparte_4
Deduce nella sostanza il terzo che l'azione ex art 141 c.d.a. private ha esclusivamente come controparte la compagnia assicuratrice del vettore e non anche il vettore stesso e prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti, tanto che, in caso di condanna, l'impresa assicurativa può agire in rivalsa nei confronti del reale responsabile civile
(che nel caso di specie non è il vettore che trasportava l'attore, ma
[...]
). CP_4
Conclude il terzo chiedendo, verificata la disintegrità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile e dell'assicurazione , rigettare CP_5 ogni domanda attrice, come proposta da , perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto per i motivi suesposti con vittoria di spese e competenze tutte di causa;
ritenere e dichiarare che l' è tenuta a CP_1 garantire l'assicurato. Con distrazione in favore del difensore antistatario.
R.G.N. Intervenuto nelle more del giudizio il mutamento del Giudice, seguivano numerosi rinvii in dipendenza delle misure straordinarie adottate a causa della diffusione del virus Covid-19.
Ammessi i mezzi di prova con ordinanza del 15.07.2022, assunti i quali veniva nominato un primo consulente tecnico d'ufficio, il dott. Per_1
cui veniva sottoposto il seguente quesito: “al fine di valutare, alla
[...] luce della miglior scienza ed esperienza e della documentazione agli atti, se la dinamica descritta in atto introduttivo dall'attore possa essere collegata causalmente all'evento lesivo di cui si chiede il risarcimento e alle sue conseguenze;
in caso di esito positivo, quantifichi il CTI il danno subito nelle sue conseguenze patrimoniali e non patrimoniali.” Il nominato Ctu veniva revocato e sostituito per mancata accettazione. Il 15.2.12021 il dott depositava relazione di CTU. Fissata udienza di precisazione Per_2 delle conclusioni, la causa è stata rinviata ex art 281 sexies cpc e infine decisa, previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
Alla luce del compendio probatorio acquisito e della prova costituita in giudizio, l'azione si rivela fondata e, pertanto, la domanda va parzialmente accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
L'attore narra che in data 23.08.2015, alle ore 06:00 circa, in località San Leone (Ag), il sig. , viaggiava regolarmente Parte_1 trasportato a bordo del motociclo Vespa tg. DJ74795, di proprietà del sig.
, assicurato (polizza n. 39635005133), Controparte_2 CP_1 condotto dal sig. , il quale, percorreva regolarmente il Controparte_3
Viale dei Giardini con direzione di marcia da via Cavaleri Magazzini verso San Leone. Giunto all'altezza del locale “Basilicò”, veniva improvvisamente urtato nel lato sinistro dall'autovettura Ford Kuga tg.
DW406PZ, di proprietà del sig. , assicurata Parte_2 CP_5
(polizza n. 076292951), condotta dal sig. , il quale con Controparte_4 imprudenza, imperizia ed in violazione delle norme che regolano il c.d.s., sopraggiungeva ad alta velocità dalla corsia opposta ed invadeva quella sulla quale transitava il motociclo, causando inevitabilmente l'impatto.
La domanda attorea è volta a ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causalità del sinistro de quo e, Controparte_4 per l'effetto, condannare la convenuta in Controparte_1 persona del rapp.te legale pro-tempore, anche ai sensi dell'art. 141 C.d.A. private e dell'art. 2054 co 1 c.c., al risarcimento in favore dell'attore quale trasportato delle spese, degli esborsi e dei danni specificati.
R.G.N. Evoca l'attore in giudizio la sola compagnia di assicurazione CP_1 del vettore.
In relazione proprio alla vocatio in ius la compagnia convenuta ha lamentato la disintegrità del contraddittorio nei confronti del vettore;
il
Giudice ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
L'attore, a seguito di ordinanza del Giudicante di integrazione del contraddittorio, ha citato in giudizio i , proprietario e conducente CP_2 della vespa su cui era trasportato l'attore.
Onde valutare preliminarmente il corretto esercizio della integrazione del contraddittorio da parte attorea, si osserva che l'articolo 141 del Codice delle assicurazioni stabilisce che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”
Tale norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, che si affianca all'ordinaria azione diretta prevista dall'articolo 144, esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile del danno. Il trasportato (“terzo” rispetto ai conducenti) agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causa, e prescindendo invece dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Sul punto è costante l'indirizzo della Cassazione, confermato anche di recente con l'ordinanza n. 15637 del 5 giugno 2024, con cui la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dato continuità al predetto indirizzo giurisprudenziale, statuendo che «in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.L.vo n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso
CP_6 dell'assicuratore» (cfr., in generale: Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23706; Cass. civ., sez. VI- 3, 20 settembre 2017, n. 21896; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7755).
Con particolare riguardo all'azione, che occupa, proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 C.d.A., la Cassazione precisa che: “il proprietario del mezzo è litisconsorte necessario, siccome previsto dall'art. 144 C.d.A. Secondo la giurisprudenza (Cass. 17963/2021; Cass. 23706/2016), in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal d. lgs. 209/2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve poter pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende quindi dall'opportunità del contestuale accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo“.
Sono state le Sezioni Unite, con la sentenza n 35318 del 30 novembre
2022, a fare chiarezza sulla corretta portata e sulla effettiva applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 141 CdA statuendo che l'azione diretta prevista dall'art. 141 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Tuttavia, tale tutela rafforzata riconosciuta al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur
R.G.N. non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Bene ha fatto dunque l'attore, terzo trasportato, a convenire in giudizio il proprietario del veicolo, ovvero il motociclo Vespa tg. DJ74795, sig.
, assicurato (polizza n. 39635005133), Controparte_2 CP_1 unitamente al conducente, di fatto integrando il contraddittorio necessario al fine dell'esperimento dell'azione diretta ex art 141 CDA, conformemente a quanto statuito dalla ultima giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Ciò detto in punto di litisconsorzio, quanto alla prova dei fatti, è sufficiente la mera allegazione e prova del danno e del nesso di causa, “salvo prova del caso fortuito”. Secondo giurisprudenza consolidata tuttavia «l'attore trasportato non ha alcun onere della prova a riguardo, perché sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa, cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto;
è quindi il convenuto/assicuratore che ha l'onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito »; di conseguenza, secondo la Suprema Corte l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti» non va inteso «come se fosse il nucleo dirimente dell'art. 141, bensì deve essere coordinato con la prima parte della norma, e dunque letto nel senso che, se l'assicuratore del vettore non adempie all'onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell'evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto
l'assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato ». Cass. civ. 13/02/2019, n. 4147.
Esaminando la prova articolata in giudizio tutti in testi hanno confermato l'evento come descritto dall'attore. Ebbene, la dinamica è stata descritta dal teste la cui deposizione è stata assunta all'udienza del Testimone_1
18.11.2022 che ha riferito “io mi trovavo sulla mia moto;
liberty nero, die- tro la moto condotta da , vespa bianca, con Controparte_3 [...]
trasportato, quando all'altezza del punto ove oggi sono Parte_1 siti i locali “le baguette e il dollaro” un suv scuro, credo fosse una ford, che sopraggiungeva nella opposta direzione di marcia invadeva in parte la nostra corsia e urtava la moto di con il lato anteriore Controparte_3
R.G.N. sinistro. Non posso dire come si chiamasse il conducente dell'auto perché non lo conoscevo… so che gli hanno dato circa 20 punti.. posso dire di essere andato a trovarlo circa un paio di volte durante il periodo della convalescenza, che sarà durata circa un mese, periodo nel quale egli non ha potuto lavorare;
non so se poi il periodo di inattività si è prolungato ulteriormente;
preciso che prima dell'incidente lavorava quale barman”. Su domanda ha risposto “la moto guidata da pedalino procedeva a velocità regolare e nella propria corsia di marcia”. Precisava ancora che “il suv ha colpito la parte anteriore sinistra della vespa guidata dal pedalino” e che “ a seguito dell'impatto sono caduti entrambi dalla moto ma solo il
[...]
ha riportato le lesioni più gravi”. Parte_1
Anche il teste sig. , assunto nel corso delle medesima Testimone_2 udienza, confermava la dinamica dell'incidente descritto dall'attore, salvo qualche imprecisione, che può trovare giustificazione per il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti.
All'udienza successiva veniva assunta la deposizione di Testimone_3 ascoltato nella qualità di assistente capo coordinatore in servizio presso la questura di Agrigento squadra volante, che ha confermato l'intervento nei luoghi dell'incidente in squadra con un collega in via dei giardini all'angolo con via dei rododendri. Dichiara quanto segue “erano circa le 5,00 del mattino, è stata chiamata la sala operativa e poi siamo accorsi noi;
eravamo di servizio di volante;
quando siamo intervenuti abbiamo trovato il sig dolorante e disteso per terra con una ferita alla Parte_1 gamba sinistra. Non abbiamo potuto parlare con lui perché è arrivata l'ambulanza che ha trasportato il sig. in ospedale;
Persona_3 abbiamo cercato di capire la dinamica dell'incidente e di evidente non abbiamo rilevato nulla;
non vi erano tracce evidenti perché non vi erano pezzi di motore o macchina;
poi siamo andati in ospedale per interrogare il ed in quella circostanza ha riferito di essere stato vittima di Parte_1 incidente quale terzo trasportato di un ciclomotore… Interrogato sul punto il sig. questi aveva riferito che essendo stata una scivolata, il Parte_1 conducente nel sottovalutare l'incidente era andato via con il ciclomotore…. “ho trovato il molto dolorante in ospedale e Parte_1 ho visto la ferita sanguinante alla gamba sinistra sia sul luogo dell'incidente sia in ospedale”. Infine il teste riferisce “conosco il sig.
e posso dire di averlo visto non sui luoghi dell'incidente Controparte_4 bensì all'ingresso del pronto soccorso quando siamo andati a trovare il
[...]
, non posso dire se era lì per altri motivi o per l'incidente, ci Parte_1 siamo solo salutati”.
R.G.N. Alla luce della istruzione probatoria espletata nel corso del giudizio i cui esiti sono stati sommariamente descritti, conformemente alla interpretazione dell'onere della prova gravante sull'attore, quale terzo trasportato, l'an dell'azione può dirsi dimostrato, anche tenendo in considerazione le conclusioni della perizia.
Il dott ha infatti concluso rilevando il nesso causale tra la Per_2 dinamica dell'incidente descritta in atti e le conseguenze lesive: “il Periziando, a seguito del trauma della strada del 23.08.2015, ha riportato
“esiti di trauma contusivo al ginocchio sinistro con ferite lacero contuse”, ne è conseguito pertanto un periodo di invalidità temporanea totale al
100% di 8 (otto) giorni (dal 23.08.2015 al 31.08.2015), cui vanno aggiunti
10 (dieci) giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (dal 01.09.2015 al 09.09.2015), 15 (quindici) giorni di invalidità temporanea parziale al
50% (dal 10.09.2015 al 25.09.2015) e di ulteriori 15 (quindici) giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (dal 26.09.2015 al 10.10.2015). Gli esiti traumatici di cui al giudizio diagnostico, tenuto conto della loro definitiva emendabilità, configurano condizione di danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, sono valutabili nella misura del 6% della totale (G.U.R.I n. 211 del 11.09.2003 e successive modificazioni, Ministero della Salute) come segue:
- il trauma contusivo al ginocchio sinistro si individua con la descrizione tabellare di “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare”: 3%;
- gli esiti cicatriziali delle ferite lacero-contuse vanno individuati come
“pregiudizio estetico complessivo lieve”: 3%.
Conclude il CTU affermando quanto segue: Si ritiene pertanto che al Sig.
, a seguito del trauma della strada occorso il Parte_1
23.08.2015 in cui ha riportato “esiti di trauma contusivo al ginocchio sinistro con ferite lacero contuse”, possa essere riconosciuta un'invalidità temporanea totale al 100% di 8 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% di 15 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 25% di 15 giorni cui vanno associati i postumi permanenti invalidanti pari al 6% di danno biologico.
R.G.N. Il Tribunale ha ritenuto esauriente la perizia disposta d'ufficio, alle cui conclusioni aderisce nella quantificazione del danno.
Quanto al risarcimento deve osservarsi che sul piano del diritto positivo,
l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).
La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U.
11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza
24 settembre – 9 dicembre 2020, n. 28073
Pertanto, tornando al caso che occupa, il danno risarcibile in termini di danno biologico è circoscrivibile nella misura statuita dal consulente, non sussistendo invece prova alcuna di riflessi negativi apprezzabili sulla cenestesi lavorativa né sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, in considerazione della minima incidenza funzionale della menomazione riportata
Non può altresì riconoscersi all'attore alcuna personalizzazione del danno sulla scorta della giurisprudenza delle corti di merito che sul punto hanno
R.G.N. stabilito che: “In tema di personalizzazione del risarcimento del danno, deve ritenersi esclusa la possibilità di duplicazione delle poste di danno non patrimoniale. Ne consegue che, a fronte di una mancata dimostrazione della concreta e specifica personalizzazione del pregiudizio subito, non è possibile applicare un aumento rispetto all'importo già determinato a titolo di danno biologico. Infatti, ogni lesione del diritto alla salute comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze fisiche o psichiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.), che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente, con la conseguenza che per ottenere il risarcimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione è necessario provare un quid specifico per il soggetto danneggiato e non ricompreso nelle normali conseguenze del danno subito”. (ex plurimis Tribunale Udine, sez. I,
10/03/2018, n. 327).
Prova nel caso che occupa non fornita dall'attore.
Quanto al danno di natura patrimoniale, oltre alla risarcibilità delle sole spese mediche documentate trattandosi per lo più di prestazioni, quelle ricevute dall'attore, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, non destituita di fondamento appare la richiesta formulata dall'attore di ricomprendere tra le voci risarcibili le spese stragiudiziali, sulla scorta dei principi elaborati in materia dalla Corte di Cassazione secondo cui «in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, [..] sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica
e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l'art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali effettivamente necessarie».
Ed ancora «Le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, sì da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della legge n. 990 del 1969, che integra esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale
a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria» Tali spese giudiziali non vanno calcolate in base al valore residuale della pretesa giudiziale ma per l'intero ammontare
R.G.N. complessivamente riconosciuto in via stragiudiziale e giudiziale. In tal senso Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 4306 Anno 2019
Alla luce dei sopracitati principi giurisprudenziali , facendo applicazione delle tabelle di Milano, il danno risarcibile in termini di danno biologico accertato dal consulente tecnico d'ufficio è quantificabile in € 11.000,00, di cui € 9.131,00 per danno permanente, € 1.478,00 per invalidità temporanea, € 400,00 per spese mediche. Alla suddetta somma, vanno aggiunte le spese legali per la difesa della fase stragiudiziale, già soddisfatte in parte dalla assicurazione, che ha corrisposto la somma di € 500,00 e va detratta la cifra già corrisposta all'attore nella fase stragiudiziale.
All'accoglimento parziale della domanda consegue una parziale compensazione delle spese tra le parti principali del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, riconosciuto l'evento traumatico che ha coinvolto l'attore quale terzo trasportato sul motociclo Vespa tg. DJ74795, di proprietà del sig. , Controparte_2 assicurato (polizza n. 39635005133), condotto dal sig. CP_1 CP_3
[...]
condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore del risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito e pari ad € 11.400,00, cifra da cui detrarre la somma a tale titolo già corrisposta di € 3.924,00; condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore delle spese legali della fase stragiudiziale liquidate complessivamente in € 800,00, cifra da cui detrarre la somma a tale titolo già corrisposta di € 500,00; condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore del 60% delle spese legali del presente giudizio complessivamente quantificate in € 2500,00, oltre oneri e spese generali, da distrarsi in favore dell'avvocato che si è dichiarato antistatario;
compensa l'ulteriore 40%. Pone a carico di le spese di CTU. CP_1
Compensa le spese legali tra le altre parti.
Agrigento, 24.01.2025 Il G.O.P. Dott.ssa Sonia Spallitta
R.G.N.