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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.5.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 10959/2024 RG Lavoro TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Stefania C.F._1
Angelone e Giovanni Giordano, con cui elettivamente domicilia in Benevento alla piazza Leonida Bissolati n. 8 (comunicazioni alle PEC: - Email_1
Email_2
-ricorrente-
E
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Pasquale
Allocca e Imperia Tagliaferro, con cui elett.te domicilia in Napoli al corso Garibaldi 387
(comunicazioni alla PEC: Email_3
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per lavoro straordinario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
“accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera costante e continuativa, per dieci anni consecutivi, nel periodo 01/01/2014 –
31/12/2023, eccedono il limite massimo fissato dagli articoli 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e Cont 28 comma 2 28/11/2015, in violazione di tali Controparte_2 norme – applicabili 'ratione temporis' – e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ., e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice adìto ;
- per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente del Controparte_1
CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo dirisarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo complessivo di € 4 2.197,28 – risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente accertato e liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., o tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
- condannare la società resistente, in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio e al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari” Per parte convenuta
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate;
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione del credito, ex art.2947 c.c., relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso dal
01.01.2014 al mese di novembre 2019 ovvero dichiarare la prescrizione del credito, ex art.
2946 c.c., relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso dal
01.01.2014 al mese di novembre 2014; C) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno nella somma di €4.742,52 in conformità al criterio equitativo della maggiorazione percentuale della retribuzione base ordinaria/oraria prevista dal CCNL di riferimento del 10%/30% e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa;
D) in via ulteriormente subordinata, riconoscere la misura del risarcimento del danno nella percentuale del 15% dell'importo in virtù dell'Accordo Aziendale dell'11/03/2024, quantificando il danno subito in € 5.645,07 e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.5.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze dell' in Controparte_1 virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal 01/05/1991 al 30/04/2024 – data di collocamento in quiescenza –, con la qualifica di operatore qualificato parametro 160 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL;
- di essere stato assunto dalla alla quale è Controparte_4 succeduta, dal 21/03/2005, la società, quest'ultima, Controparte_5 incorporata dall' far data dal 27/12/2012; CP_6
- di avere sempre prestato nel corso del rapporto lavorativo lavoro straordinario diurno e notturno in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Mobilità–TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016). Controparte_2
Precisava che nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2023 aveva prestato le seguenti ore di lavoro straordinario: nell'anno 2014 n. 461,45 ore di straordinario (diurno e notturno); nell'anno 2015 n. 579,18 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 573,37 ore;
nell'anno 2017 n. 488,31 ore;
nell'anno 2018 n. 478,77 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 821 ore;
nell'anno
2020 n. 697,31 ore;
nell'anno 2021 n. 676,67 ore;
nell'anno 2022 n. 630,19 ore;
nell'anno 2023 n. 601,67 ore, per un totale di n. 6.007,92 ore di straordinario, a cui andavano sottratte le massime 250 ore annue consentite fino al 31.12.2015 dall'art. 5 co.3 D.Lgs 66/2003 e le massime 300 ore annue consentite a far data dal 1.1.2016 dal CCNL, per un totale di n.
3.107,92 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto.
Lamentava la violazione della normativa disciplinante la materia e il conseguente danno da usura psico-fisica, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Contr Si è tempestivamente costituita in giudizio che, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
Ha eccepito la sussistenza delle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Da ultimo ha dettagliatamente contestato i conteggi formulati dal ricorrente.
La causa veniva da ultimo rinviata per discussione alla udienza del 6.5.2025, con termine per il deposito di note illustrative.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** La domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa risarcitoria, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. L'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta. Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico- fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che il ricorrente assume in virtù dell'eccessivo lavoro straordinario espletato dal 1.1.2014 al 31.12.2023. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che
“la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è, quindi, sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”).
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione
“di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 del CCNL. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha prestato la Pt_1 propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa.
A questo riguardo - condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto
Tribunale (vd. sentenza Giud. Cardellicchio n. 7748/2024 pubbl. il 14/11/2024), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. -, deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto.
Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo Contr dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , , CP_7 CP_8
e , versato in atti da entrambe le parti. CP_9 CP_10 CP_11 Cont Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL del 28/11/2015. Controparte_2
Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel 2023 per il lavoro straordinario (come indicato da entrambe le parti in causa negli allegati conteggi), pari a € 14,05, si determina un importo orario addizionale di
€ 2,10 (15% di € 14,05). Ai fini della quantificazione, occorre considerare la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Pertanto, considerato il valore interruttivo della diffida stragiudiziale inoltrata dai difensori del ricorrente con pec del 22.4.2014, il risarcimento del danno andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel periodo dal 23.4.2014 al 31.12.2023. Considerando che dalle n. 3.107,92 ore di straordinario svolte nel periodo dal 1.1.2014 al
31.12.2023 vanno detratte le ore in eccesso prestate sino al 22.4.2014 (pari a n. 52,86), il risarcimento del danno va rapportato a un totale di ore pari a n. 3.055,06 e può essere quantificato nella misura di Euro 6.415,62 (3.055,06 x euro 2,10 l'ora).
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di oltre tremila ore di straordinario nell'arco di 10 anni. Trattandosi di un importo già attualizzato alla retribuzione in godimento nel 2023, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del carattere seriale della controversia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico del convenuto soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 9.5.2024 da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_12
a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.415,62 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali a far data dal deposito del presente provvedimento;
b) Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del
[...] ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e rimborso Contributo Unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Napoli 22.5.2025
Il Giudice dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.5.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 10959/2024 RG Lavoro TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Stefania C.F._1
Angelone e Giovanni Giordano, con cui elettivamente domicilia in Benevento alla piazza Leonida Bissolati n. 8 (comunicazioni alle PEC: - Email_1
Email_2
-ricorrente-
E
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Pasquale
Allocca e Imperia Tagliaferro, con cui elett.te domicilia in Napoli al corso Garibaldi 387
(comunicazioni alla PEC: Email_3
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per lavoro straordinario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
“accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera costante e continuativa, per dieci anni consecutivi, nel periodo 01/01/2014 –
31/12/2023, eccedono il limite massimo fissato dagli articoli 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e Cont 28 comma 2 28/11/2015, in violazione di tali Controparte_2 norme – applicabili 'ratione temporis' – e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ., e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice adìto ;
- per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente del Controparte_1
CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo dirisarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo complessivo di € 4 2.197,28 – risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente accertato e liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., o tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
- condannare la società resistente, in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio e al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari” Per parte convenuta
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate;
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione del credito, ex art.2947 c.c., relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso dal
01.01.2014 al mese di novembre 2019 ovvero dichiarare la prescrizione del credito, ex art.
2946 c.c., relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso dal
01.01.2014 al mese di novembre 2014; C) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno nella somma di €4.742,52 in conformità al criterio equitativo della maggiorazione percentuale della retribuzione base ordinaria/oraria prevista dal CCNL di riferimento del 10%/30% e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa;
D) in via ulteriormente subordinata, riconoscere la misura del risarcimento del danno nella percentuale del 15% dell'importo in virtù dell'Accordo Aziendale dell'11/03/2024, quantificando il danno subito in € 5.645,07 e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.5.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze dell' in Controparte_1 virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal 01/05/1991 al 30/04/2024 – data di collocamento in quiescenza –, con la qualifica di operatore qualificato parametro 160 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL;
- di essere stato assunto dalla alla quale è Controparte_4 succeduta, dal 21/03/2005, la società, quest'ultima, Controparte_5 incorporata dall' far data dal 27/12/2012; CP_6
- di avere sempre prestato nel corso del rapporto lavorativo lavoro straordinario diurno e notturno in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Mobilità–TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016). Controparte_2
Precisava che nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2023 aveva prestato le seguenti ore di lavoro straordinario: nell'anno 2014 n. 461,45 ore di straordinario (diurno e notturno); nell'anno 2015 n. 579,18 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 573,37 ore;
nell'anno 2017 n. 488,31 ore;
nell'anno 2018 n. 478,77 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 821 ore;
nell'anno
2020 n. 697,31 ore;
nell'anno 2021 n. 676,67 ore;
nell'anno 2022 n. 630,19 ore;
nell'anno 2023 n. 601,67 ore, per un totale di n. 6.007,92 ore di straordinario, a cui andavano sottratte le massime 250 ore annue consentite fino al 31.12.2015 dall'art. 5 co.3 D.Lgs 66/2003 e le massime 300 ore annue consentite a far data dal 1.1.2016 dal CCNL, per un totale di n.
3.107,92 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto.
Lamentava la violazione della normativa disciplinante la materia e il conseguente danno da usura psico-fisica, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Contr Si è tempestivamente costituita in giudizio che, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
Ha eccepito la sussistenza delle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Da ultimo ha dettagliatamente contestato i conteggi formulati dal ricorrente.
La causa veniva da ultimo rinviata per discussione alla udienza del 6.5.2025, con termine per il deposito di note illustrative.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** La domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa risarcitoria, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. L'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta. Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico- fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che il ricorrente assume in virtù dell'eccessivo lavoro straordinario espletato dal 1.1.2014 al 31.12.2023. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che
“la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è, quindi, sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”).
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione
“di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 del CCNL. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha prestato la Pt_1 propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa.
A questo riguardo - condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto
Tribunale (vd. sentenza Giud. Cardellicchio n. 7748/2024 pubbl. il 14/11/2024), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. -, deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto.
Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo Contr dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , , CP_7 CP_8
e , versato in atti da entrambe le parti. CP_9 CP_10 CP_11 Cont Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL del 28/11/2015. Controparte_2
Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel 2023 per il lavoro straordinario (come indicato da entrambe le parti in causa negli allegati conteggi), pari a € 14,05, si determina un importo orario addizionale di
€ 2,10 (15% di € 14,05). Ai fini della quantificazione, occorre considerare la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Pertanto, considerato il valore interruttivo della diffida stragiudiziale inoltrata dai difensori del ricorrente con pec del 22.4.2014, il risarcimento del danno andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel periodo dal 23.4.2014 al 31.12.2023. Considerando che dalle n. 3.107,92 ore di straordinario svolte nel periodo dal 1.1.2014 al
31.12.2023 vanno detratte le ore in eccesso prestate sino al 22.4.2014 (pari a n. 52,86), il risarcimento del danno va rapportato a un totale di ore pari a n. 3.055,06 e può essere quantificato nella misura di Euro 6.415,62 (3.055,06 x euro 2,10 l'ora).
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di oltre tremila ore di straordinario nell'arco di 10 anni. Trattandosi di un importo già attualizzato alla retribuzione in godimento nel 2023, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del carattere seriale della controversia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico del convenuto soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 9.5.2024 da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_12
a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.415,62 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali a far data dal deposito del presente provvedimento;
b) Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del
[...] ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e rimborso Contributo Unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Napoli 22.5.2025
Il Giudice dott. Federico Bile