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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2506/2024 r.g., introdotta da
Parte 1 (FEDERAZIONE RUSSA, 15/03/1983
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELE
ALESSANDRO; CP 1 (ROMA (RM), 03/02/1967 C.F. 2
con il patrocinio dell'avv. ROITER FEDERICA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il figlio minore _1 (nato a [...], il [...]) resterà
collocato presso la madre in Russia 109117, Mosca, Via Zhigulevskaya 12/4,
int. 25 e, in ragione delle gravi condizioni di salute in cui versa il sig. CP_1
sarà affidato in via super esclusiva alla madre con facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore.
3. La sig.ra Pt_1 si impegna a garantire costanti contatti telefonici,
anche tramite videochiamate, tra il padre e il figlio.
4. La sig.ra Pt_1 si adopererà, per quanto le sarà possibile secondo le sue risorse e disponibilità, di far incontrare il padre e il figlio almeno una volta l'anno in Italia, ma con incontro da tenersi sempre alla presenza della madre.
5. Il sig. CP 1 continuerà a versare alla sig.ra Pt 1 a titolo di
contributo al mantenimento del figlio _1 , l'importo mensile pari a
200,00 euro (duecento/00 euro) tramite bonifico bancario sul conto corrente,
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma a condizione che le stesse siano state previamente concordate.
6. Le parti si danno reciproco consenso al rinnovo dei passaporti e il padre offre consenso per il rinnovo dei documenti di identità e passaporto del proprio figlio.
7. I coniugi dichiarano di mantenersi autonomamente ognuno per suo conto e di non avere pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 16/09/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2506/2024 R.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gorizia in data
16/09/2016 tra Parte 1 (FEDERAZIONE Pt 2 ,
15/03/1983) e CP 1 ROMA (RM), 03/02/1967) trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di in Gorizia, atto n. 104, parte
2, serie C, anno 2016, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi