Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 85/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LEO MORABITO Parte_1
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA ACETI
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. , dedotto di aver Parte_1 lavorato con mansioni di collaboratore amministrativo professionale (livello D CCNL Sanità) alle dipendenze della convenuta fino al Controparte_1
1° febbraio 2022 (data di collocamento in quiescenza) deduceva di aver chiesto al datore di lavoro di poter fruire delle ferie residue (50 giorni) nel periodo 23.11.2021/01.02.2022 e lamentava che la domanda di ferie era stata respinta con la seguente motivazione: “stante l'assoluta mancanza di personale si rinvia”. Aggiungeva che detto provvedimento di “rinvio” gli aveva impedito di godere delle ferie spettanti per legge. Concludeva chiedendo al Tribunale di “condannare la resistente –in persona del Suo L.R.P.T.- al pagamento in favore dell'istante della somma di € 4.150,50 (ovvero somma diversa che risulterà dagli atti di causa) a titolo di emolumenti come in atti descritti e precisati, il tutto previa CTU contabile in caso di contestazione ed 1
aggiungeva che i giorni di congedo non goduti sono pari a 45 e non a 50, atteso che il lavoratore aveva erroneamente calcolato anche le festività soppresse;
esponeva, infine, che alla data di collocamento in quiescenza il lavoratore riportava un debito orario pari ad ore 11.06 “che andrebbero decurtate”. E' stata fissata per la decisione all'udienza del 16.04.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni. Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento. E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui” Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute” (Sez. L. n. 29844/2022). Ancora, “…Secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in
2 applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»; la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 – qui, peraltro, non applicabile ratione temporis - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi;
Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati;
nel medesimo senso, questa S.C. ha già
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ritenuto che
«il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022)” (Sez. L. n. 26034/2022). Nello stesso senso Cass. Sez. L. n. 21780/2022: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente
- e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. Ebbene, nel caso di specie non è dato sapere (in difetto di ogni allegazione in tal senso) quali superiori esigenze organizzative abbiano impedito all' di concedere la fruizione del congedo né è dato sapere Controparte_1 se il ricorrente sia stato mai formalmente invitato a fruirne prima della richiesta di ferie pervenuta all'amministrazione in data 22.12.2021, quindi tardivamente rispetto alla possibilità di fruire dei 50 giorni di ferie residue,
4 ma comunque respinta con una motivazione generica, “assoluta mancanza di personale”, che è stata di ostacolo al godimento dei giorni di ferie a quel punto fruibili. Si osserva, inoltre, che dalla “Relazione su Ricorso ” Persona_1
(allegato 3 alla memoria) risulta che “Alla data del 31.12.2021 risultavano in servizio, presso il Distretto di San Giovanni in Fiore (al quale il ricorrente era assegnato) n° 08 unità lavorative afferenti (con diversi profili) al ruolo amministrativo”; il che smentisce la causale posta a base del rifiuto di concedere le ferie, vale a dire “l'assoluta mancanza di personale amministrativo”. In tale situazione, pertanto, aderendo agli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia Europea, la domanda non può che trovare accoglimento. Il computo del dovuto è stato correttamente effettuato su 50 giorni e non su 45, essendo state considerate anche le festività soppresse. Anche sul punto, infatti, è intervenuta la S. C. che, con la recente sentenza n, 8926/2024, ha stabilito che “L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. In conformità a tale principio deve ritenersi dovuta anche l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008CE regolante le ferie annuali. In altri termini per le previste giornate di riposo per festività soppresse, essendo le stesse sostanzialmente assimilabili alle ferie, non possono non
5 trovare applicazione le medesime regole valevoli per queste ultime (in questo senso Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4226/2024). La somma spettante al ricorrente, euro 4.150,50, non oggetto di contestazione, è corretta perché calcolata sulla base dei parametri del CCNL Comparto Sanità (art. 49). Quanto un debito orario pari ad ore 11.06 “che andrebbero decurtate”, è appena il caso di rilevare che tale debito orario non è stato quantificato e che, per contro, la parte convenuta avrebbe dovuto (previa, appunto, la relativa quantificazione) proporre eccezione di compensazione. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di euro 4.150,50, oltre accessori dal dovuto al soddisfo. Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Cosenza, 17/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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