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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5826 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9933 / 2022 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. TURRISI AURELIO, giusta C.F._1
procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a SANT'ALFIO (CT) il 22/12/1961 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 13/06/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 22/07/2022 ha adìto questo Tribunale Parte_1
e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24/09/1986 a S. Alfio con (Atto N. Controparte_1
10 Parte II Serie A anno 1986).
Esponeva che dall'unione erano nate le figlie (il 21.8.1988), Per_1 Per_2
(23.3.1992) e (il 17.8.1994), maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_3
1 Precisava che la figlia , affetta da grave disabilità, era beneficiaria di Per_3
amministrazione di sostegno (nella persona dell'avv. Elisa Del Campo) ed attualmente ricoverata in regime di internato presso il CSR di Viagrande (che non richiedeva il pagamento di alcuna retta, essendo convenzionato con SSN); le entrate, costituite dalla pensione di invalidità e dall'assegno in favore dei disabili gravissimi, erano sufficienti a garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze della figlia.
Instauratosi il contraddittorio, non si è costituita parte resistente.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1
che regolarmente citata non ha curato di costituirsi in giudizio.
[...]
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. 554, emesso in data 1.7.2011, il Tribunale di Catania dichiarava la separazione personale dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/09/1986 a Sant'Alfio trascritto nei registri di detto Comune al N. 10 P. II S. A anno 1986.
Su nessuna altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi atteso che non vi sono figli minori da affidare né sono state formulate richieste economiche.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 9933 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e a Sant'Alfio Parte_1 Controparte_1
il 24.9.1986 trascritto nei registri di detto Comune al N. 10 Parte II Serie A anno
1986.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott. Massimo Escher
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9933 / 2022 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. TURRISI AURELIO, giusta C.F._1
procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a SANT'ALFIO (CT) il 22/12/1961 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 13/06/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 22/07/2022 ha adìto questo Tribunale Parte_1
e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24/09/1986 a S. Alfio con (Atto N. Controparte_1
10 Parte II Serie A anno 1986).
Esponeva che dall'unione erano nate le figlie (il 21.8.1988), Per_1 Per_2
(23.3.1992) e (il 17.8.1994), maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_3
1 Precisava che la figlia , affetta da grave disabilità, era beneficiaria di Per_3
amministrazione di sostegno (nella persona dell'avv. Elisa Del Campo) ed attualmente ricoverata in regime di internato presso il CSR di Viagrande (che non richiedeva il pagamento di alcuna retta, essendo convenzionato con SSN); le entrate, costituite dalla pensione di invalidità e dall'assegno in favore dei disabili gravissimi, erano sufficienti a garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze della figlia.
Instauratosi il contraddittorio, non si è costituita parte resistente.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1
che regolarmente citata non ha curato di costituirsi in giudizio.
[...]
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. 554, emesso in data 1.7.2011, il Tribunale di Catania dichiarava la separazione personale dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
2 Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/09/1986 a Sant'Alfio trascritto nei registri di detto Comune al N. 10 P. II S. A anno 1986.
Su nessuna altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi atteso che non vi sono figli minori da affidare né sono state formulate richieste economiche.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 9933 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e a Sant'Alfio Parte_1 Controparte_1
il 24.9.1986 trascritto nei registri di detto Comune al N. 10 Parte II Serie A anno
1986.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott. Massimo Escher
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