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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 811/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 811/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
Appellante contro
Controparte_1
Appellato
Avverso e per la riforma della sentenza n. 1323/2023 pubblicata il 12/05/2023, resa inter partes, dal Tribunale di Foggia, Sez. II civile con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante ha così deciso:
“...- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e condanna la al pagamento in favore del dell'indennità di Parte_1 Controparte_1 occupazione a far data dal 14 febbraio 2018, determinata ai sensi dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione del canone di spazi ed aree pubbliche nella misura del doppio del canone che sarebbe stato applicato se l'occupazione fosse stata autorizzata, facendo applicazione degli indici pagina 1 di 6 previsti nel detto regolamento. - Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano € 12.827,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali...”. (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 46, oggetto dell'odierno giudizio, il ha Controparte_1 intimato a di pagare la somma di €. 648.008,71 a titolo di indennizzo per l'occupazione Parte_1 del terreno di proprietà comunale, in ct. alla particella n. 1364. Pa Ha reagito all'ingiunzione l , presentando l'opposizione con cui ha chiesto di:
“…
- in via preliminare: sospendere, ex artt. 32 e 5 d.lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 46 del 20/02/2020;
- nel merito: 1) accertare e dichiarare prescritti gli importi richiesti fino al 19/02/2015; 2) accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'ordinanza per le ragioni di cui in Pa premessa;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per gli importi richiesti sino al 14/02/2018; 4) dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'annullamento e comunque l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 46 del 20/02/2020 per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
…” (cfr. conclusioni atto di opposizione).
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'opposizione (e della sospensiva Controparte_1 dell'ordinanza opposta), la conferma dell'ordinanza, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi portate e con vittoria delle spese di lite.
2. L'opposizione è stata parzialmente accolta e la società opponente è stata condannata al pagamento delle somme dovute al per l'occupazione del suolo in contesa, a far Controparte_1
CP_ data dalla cessione del ramo di azienda da parte di;
è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
pagina 2 di 6 Pa L è insorta contro la decisione proponendo il gravame in scrutinio (affidato a tre motivi) con cui ha contestato anzitutto la statuizione sulle spese processuali, incompatibile con il parziale accoglimento dell'opposizione.
Poi ha dissentito con la decisione del Tribunale nella parte in cui ha annullato l'ordinanza opposta condannando comunque la società al pagamento degli importi per l'occupazione abusiva, liquidati secondo l'art. 15 del Regolamento Comunale, senza coerentemente seguire lo statuto del bene occupato (ritenuto del patrimonio disponibile del . CP_1
Ha infine censurato la decisione dal momento che il non ha fornito elementi Controparte_1 per quantificare l'indennità e comunque in considerazione della mancanza di motivazione sul punto. Ha anche criticato l'applicazione al caso di specie della prescrizione decennale.
Con comparsa del 25.10.2023, si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto con conferma della sentenza di prime cure e vittoria di spese e competenze del grado.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è solo parzialmente fondato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha
“…quantificato l'ammontare dell'indennita' dovuta da al comune di per Parte_1 CP_1
l'occupazione del terreno oggetto di causa senza che sia stata fornita dallo stesso comune, che ne aveva l'onere, idonea prova dell'ammontare. inoltre il tribunale, anche in mancanza di una norma apposita nel regolamento comunale, ha applicato, anche contraddittoriamente, illogicamente e senza motivazione, l'art. 15 del regolamento comunale: in pratica, pur annullando l'ingiunzione opposta, emessa sul presupposto che il terreno avesse natura di bene indisponibile o demaniale, natura poi smentita dall'istruttoria, ha applicato, per la quantificazione dell'indennita' di occupazione lo stesso criterio previsto per l' occupazione di beni indisponibili o demaniali”.
Col secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui “… ha erroneamente attribuito nel caso di specie al diritto all'indennita' di occupazione una prescrizione decennale” (cfr. testualmente dall'atto di gravame).
Entrambi i motivi sono infondati ed essendo connessi tra loro si analizzano congiuntamente. pagina 3 di 6 Prima dello scrutinio, va immediatamente chiarito che le censure che conducono alle conclusioni del gravame sub nr. 1), 3) e 4)1 sono inammissibili per carenza di interesse all'impugnazione: la sentenza impugnata già riconosce come dovuti gli importi a partire dal febbraio 2018, data di Pa cessione del ramo di azienda da parte di verso . Quindi non v'è motivo di discettare CP_2 sulla prescrizione degli importi per il periodo precedente a tale data (sino al 19.02.2015). Per Pa analoghe ragioni neppure appare utile scrutinare la dedotta carenza di legittimazione della sino al 14.02.2018 perché come già detto è a partire da tale data che si è accertata la debenza;
come pure è inutile pronunziare l'annullamento della ordinanza opposta che è stata già annullata e a cui è seguito il riconoscimento in favore dell'appellato di somme di gran lunga inferiori a quelle in essa incorporate.
L'unica conclusione scrutinabile, con riferimento ai due motivi di gravame in esame, pertanto, resta quella sub nr. 2) delle conclusioni dell'atto di appello, segnatamente quella con cui si chiede di accertare che nessuna somma sia dovuta all'ente appellato.
Ebbene, l'appellante sostiene che nulla è dovuto al di per l'occupazione del suolo CP_1 CP_1 di che trattasi. Il Tribunale avrebbe infatti errato nel quantificare l'indennizzo dovuto applicando il parametro previsto dall'art. 15 del Regolamento comunale visto che, a suo dire, detto parametro sarebbe previsto per l'indennità di occupazione dei beni appartenenti al 'patrimonio indisponibile e/o dei beni demaniali' e non sarebbe applicabile all'occupazione di un bene che si appartiene al
'patrimonio disponibile'.
L'assunto non è condivisibile.
La riscontrata occupazione senza titolo del suolo questione, sebbene appartenente al patrimonio disponibile, non preclude all'Ente proprietario di far ricorso dell'accertamento della sua arbitraria occupazione e di sanzionarla. L'occupazione di detto terreno, in quanto non autorizzata, determina la debenza di una somma a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento del danno. Ne deriva che, correttamente, il Tribunale, accertata l'occupazione abusiva, in quanto priva di titolo, CP_ da parte della , prima, e della , poi, ha riconosciuto il diritto dell'ente di percepire Parte_1 un indennizzo per l'occupazione abusiva coi limiti temporali sopra detti. E ciò ha fatto 1 Cfr. “1) accertare e dichiarare prescritti gli importi richiesti fino al 19/02/2015;…omissis…3) accertare e dichiarare Pa la carenza di legittimazione passiva di per gli importi richiesti sino al 14/02/2018; 4) dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'annullamento e comunque l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 46 del 20/02/2020 per tutti i motivi dedotti in narrativa” (cfr. testualmente dall'atto di appello). pagina 4 di 6 analizzando i criteri per liquidare la detta indennità. Ha chiarito che, pacifico essendo il debito Pa della , a far data dalla cessione del ramo di azienda da parte della risalente al 14 CP_2
Pa febbraio 2018, in quanto la ha proseguito nella indebita occupazione del suolo comunale di che trattasi, occorreva individuare il criterio per liquidare il dovuto all'ente comunale. Ha quindi individuato come parametro per la liquidazione la norma di cui all'art. 15 del regolamento comunale che indica il canone dovuto per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche.
Ne deriva che il Tribunale non ha applicato la detta norma includendo il bene nello statuto di quelli indisponibili o demaniali ma ciò ha fatto adoperando un criterio oggettivo per sanzionare Pa l'occupazione sine titulo del bene comunale detenuto da e, in considerazione del periodo preso a riferimento, appare persino superfluo quantificare il dovuto quale indennità o risarcimento (che farebbe scattare una prescrizione diversa), visto che la richiesta contenuta nell'ordinanza opposta è tempestiva sia se si consideri il termine decennale, sia se si consideri il termine quinquennale di prescrizione.
I sopra indicati motivi sono pertanto respinti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4. Col terzo motivo di appello si censura la legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la al pagamento delle spese processuali e, inoltre, nella parte in cui Parte_1 avrebbe rigettato l'eccezione di usucapione che “non è mai stata sollevata da o dai suoi Parte_1 difensori nel corso del giudizio di primo grado”.
In disparte la obiettata usucapione, di cui vi sono plurime tracce negli scritti difensivi di
[...]
, il motivo, limitatamente alle spese processuali come liquidate in prime cure, appare Pt_1 fondato.
Ed infatti, come già osservato nell'ordinanza concessiva dell'inibitoria, la sentenza appellata vede l'attrice/appellante parzialmente vittoriosa rispetto al principale capo di domanda e, pertanto, essa non poteva essere condannata, neppure parzialmente, al pagamento delle spese di lite, visto l'orientamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, secondo cui, “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della pagina 5 di 6 domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell'appello, ha correttamente valutato l'esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all'accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l'attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto)” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 – 01 e, poi, cfr. in termini simili Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Di conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione con annullamento dell'ordinanza ingiunzione e condanna dell'opponente al pagamento di una parte del debito vantato dall'ente convenuto, avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite attesa la soccombenza reciproca ma giammai avrebbe potuto giustificare la condanna al pagamento integrale delle spese in favore dell'opposto visto che tale statuizione, come detto, è possibile solo in caso di totale CP_1 soccombenza.
Ne deriva che, attesa la soccombenza reciproca, sia sulle domande proposte in prime cure e sia sul gravame, parzialmente accolto, le spese del doppio grado andranno integralmente compensate tra le parti.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione prima civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1323/2023 pubblicata il 12/05/2023 Controparte_1
e resa inter partes dal Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) conferma nel resto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Maria MITOLA
Il consigliere estensore
Maria Grazia CASERTA pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 811/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
Appellante contro
Controparte_1
Appellato
Avverso e per la riforma della sentenza n. 1323/2023 pubblicata il 12/05/2023, resa inter partes, dal Tribunale di Foggia, Sez. II civile con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante ha così deciso:
“...- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e condanna la al pagamento in favore del dell'indennità di Parte_1 Controparte_1 occupazione a far data dal 14 febbraio 2018, determinata ai sensi dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione del canone di spazi ed aree pubbliche nella misura del doppio del canone che sarebbe stato applicato se l'occupazione fosse stata autorizzata, facendo applicazione degli indici pagina 1 di 6 previsti nel detto regolamento. - Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano € 12.827,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali...”. (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 46, oggetto dell'odierno giudizio, il ha Controparte_1 intimato a di pagare la somma di €. 648.008,71 a titolo di indennizzo per l'occupazione Parte_1 del terreno di proprietà comunale, in ct. alla particella n. 1364. Pa Ha reagito all'ingiunzione l , presentando l'opposizione con cui ha chiesto di:
“…
- in via preliminare: sospendere, ex artt. 32 e 5 d.lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 46 del 20/02/2020;
- nel merito: 1) accertare e dichiarare prescritti gli importi richiesti fino al 19/02/2015; 2) accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'ordinanza per le ragioni di cui in Pa premessa;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per gli importi richiesti sino al 14/02/2018; 4) dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'annullamento e comunque l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 46 del 20/02/2020 per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
…” (cfr. conclusioni atto di opposizione).
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'opposizione (e della sospensiva Controparte_1 dell'ordinanza opposta), la conferma dell'ordinanza, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi portate e con vittoria delle spese di lite.
2. L'opposizione è stata parzialmente accolta e la società opponente è stata condannata al pagamento delle somme dovute al per l'occupazione del suolo in contesa, a far Controparte_1
CP_ data dalla cessione del ramo di azienda da parte di;
è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
pagina 2 di 6 Pa L è insorta contro la decisione proponendo il gravame in scrutinio (affidato a tre motivi) con cui ha contestato anzitutto la statuizione sulle spese processuali, incompatibile con il parziale accoglimento dell'opposizione.
Poi ha dissentito con la decisione del Tribunale nella parte in cui ha annullato l'ordinanza opposta condannando comunque la società al pagamento degli importi per l'occupazione abusiva, liquidati secondo l'art. 15 del Regolamento Comunale, senza coerentemente seguire lo statuto del bene occupato (ritenuto del patrimonio disponibile del . CP_1
Ha infine censurato la decisione dal momento che il non ha fornito elementi Controparte_1 per quantificare l'indennità e comunque in considerazione della mancanza di motivazione sul punto. Ha anche criticato l'applicazione al caso di specie della prescrizione decennale.
Con comparsa del 25.10.2023, si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto con conferma della sentenza di prime cure e vittoria di spese e competenze del grado.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è solo parzialmente fondato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha
“…quantificato l'ammontare dell'indennita' dovuta da al comune di per Parte_1 CP_1
l'occupazione del terreno oggetto di causa senza che sia stata fornita dallo stesso comune, che ne aveva l'onere, idonea prova dell'ammontare. inoltre il tribunale, anche in mancanza di una norma apposita nel regolamento comunale, ha applicato, anche contraddittoriamente, illogicamente e senza motivazione, l'art. 15 del regolamento comunale: in pratica, pur annullando l'ingiunzione opposta, emessa sul presupposto che il terreno avesse natura di bene indisponibile o demaniale, natura poi smentita dall'istruttoria, ha applicato, per la quantificazione dell'indennita' di occupazione lo stesso criterio previsto per l' occupazione di beni indisponibili o demaniali”.
Col secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui “… ha erroneamente attribuito nel caso di specie al diritto all'indennita' di occupazione una prescrizione decennale” (cfr. testualmente dall'atto di gravame).
Entrambi i motivi sono infondati ed essendo connessi tra loro si analizzano congiuntamente. pagina 3 di 6 Prima dello scrutinio, va immediatamente chiarito che le censure che conducono alle conclusioni del gravame sub nr. 1), 3) e 4)1 sono inammissibili per carenza di interesse all'impugnazione: la sentenza impugnata già riconosce come dovuti gli importi a partire dal febbraio 2018, data di Pa cessione del ramo di azienda da parte di verso . Quindi non v'è motivo di discettare CP_2 sulla prescrizione degli importi per il periodo precedente a tale data (sino al 19.02.2015). Per Pa analoghe ragioni neppure appare utile scrutinare la dedotta carenza di legittimazione della sino al 14.02.2018 perché come già detto è a partire da tale data che si è accertata la debenza;
come pure è inutile pronunziare l'annullamento della ordinanza opposta che è stata già annullata e a cui è seguito il riconoscimento in favore dell'appellato di somme di gran lunga inferiori a quelle in essa incorporate.
L'unica conclusione scrutinabile, con riferimento ai due motivi di gravame in esame, pertanto, resta quella sub nr. 2) delle conclusioni dell'atto di appello, segnatamente quella con cui si chiede di accertare che nessuna somma sia dovuta all'ente appellato.
Ebbene, l'appellante sostiene che nulla è dovuto al di per l'occupazione del suolo CP_1 CP_1 di che trattasi. Il Tribunale avrebbe infatti errato nel quantificare l'indennizzo dovuto applicando il parametro previsto dall'art. 15 del Regolamento comunale visto che, a suo dire, detto parametro sarebbe previsto per l'indennità di occupazione dei beni appartenenti al 'patrimonio indisponibile e/o dei beni demaniali' e non sarebbe applicabile all'occupazione di un bene che si appartiene al
'patrimonio disponibile'.
L'assunto non è condivisibile.
La riscontrata occupazione senza titolo del suolo questione, sebbene appartenente al patrimonio disponibile, non preclude all'Ente proprietario di far ricorso dell'accertamento della sua arbitraria occupazione e di sanzionarla. L'occupazione di detto terreno, in quanto non autorizzata, determina la debenza di una somma a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento del danno. Ne deriva che, correttamente, il Tribunale, accertata l'occupazione abusiva, in quanto priva di titolo, CP_ da parte della , prima, e della , poi, ha riconosciuto il diritto dell'ente di percepire Parte_1 un indennizzo per l'occupazione abusiva coi limiti temporali sopra detti. E ciò ha fatto 1 Cfr. “1) accertare e dichiarare prescritti gli importi richiesti fino al 19/02/2015;…omissis…3) accertare e dichiarare Pa la carenza di legittimazione passiva di per gli importi richiesti sino al 14/02/2018; 4) dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'annullamento e comunque l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 46 del 20/02/2020 per tutti i motivi dedotti in narrativa” (cfr. testualmente dall'atto di appello). pagina 4 di 6 analizzando i criteri per liquidare la detta indennità. Ha chiarito che, pacifico essendo il debito Pa della , a far data dalla cessione del ramo di azienda da parte della risalente al 14 CP_2
Pa febbraio 2018, in quanto la ha proseguito nella indebita occupazione del suolo comunale di che trattasi, occorreva individuare il criterio per liquidare il dovuto all'ente comunale. Ha quindi individuato come parametro per la liquidazione la norma di cui all'art. 15 del regolamento comunale che indica il canone dovuto per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche.
Ne deriva che il Tribunale non ha applicato la detta norma includendo il bene nello statuto di quelli indisponibili o demaniali ma ciò ha fatto adoperando un criterio oggettivo per sanzionare Pa l'occupazione sine titulo del bene comunale detenuto da e, in considerazione del periodo preso a riferimento, appare persino superfluo quantificare il dovuto quale indennità o risarcimento (che farebbe scattare una prescrizione diversa), visto che la richiesta contenuta nell'ordinanza opposta è tempestiva sia se si consideri il termine decennale, sia se si consideri il termine quinquennale di prescrizione.
I sopra indicati motivi sono pertanto respinti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4. Col terzo motivo di appello si censura la legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la al pagamento delle spese processuali e, inoltre, nella parte in cui Parte_1 avrebbe rigettato l'eccezione di usucapione che “non è mai stata sollevata da o dai suoi Parte_1 difensori nel corso del giudizio di primo grado”.
In disparte la obiettata usucapione, di cui vi sono plurime tracce negli scritti difensivi di
[...]
, il motivo, limitatamente alle spese processuali come liquidate in prime cure, appare Pt_1 fondato.
Ed infatti, come già osservato nell'ordinanza concessiva dell'inibitoria, la sentenza appellata vede l'attrice/appellante parzialmente vittoriosa rispetto al principale capo di domanda e, pertanto, essa non poteva essere condannata, neppure parzialmente, al pagamento delle spese di lite, visto l'orientamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, secondo cui, “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della pagina 5 di 6 domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell'appello, ha correttamente valutato l'esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all'accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l'attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto)” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 – 01 e, poi, cfr. in termini simili Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Di conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione con annullamento dell'ordinanza ingiunzione e condanna dell'opponente al pagamento di una parte del debito vantato dall'ente convenuto, avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite attesa la soccombenza reciproca ma giammai avrebbe potuto giustificare la condanna al pagamento integrale delle spese in favore dell'opposto visto che tale statuizione, come detto, è possibile solo in caso di totale CP_1 soccombenza.
Ne deriva che, attesa la soccombenza reciproca, sia sulle domande proposte in prime cure e sia sul gravame, parzialmente accolto, le spese del doppio grado andranno integralmente compensate tra le parti.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione prima civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1323/2023 pubblicata il 12/05/2023 Controparte_1
e resa inter partes dal Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) conferma nel resto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Maria MITOLA
Il consigliere estensore
Maria Grazia CASERTA pagina 6 di 6