Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
1 settembre 2021
>
Versione
28 settembre 2024
28 settembre 2024
Art. 107. Voto dei creditori 1. Il voto dei creditori e' espresso con modalita' telematiche.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con ((comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati)) . Alla relazione e' allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
8. Il voto e' espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale ((.)) Tutti i dati sono di proprieta' del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 .
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con ((comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati)) . Alla relazione e' allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
8. Il voto e' espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale ((.)) Tutti i dati sono di proprieta' del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 .
Commentari • 60
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 15897 del 08https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15897 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MOCCI Mauro – Presidente – Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere – Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere – Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31715-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; – …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 150
- 1. CGUE, n. T-715/21, Sentenza del Tribunale, Cellnex Telecom, SA e Retevisión I, SA contro Commissione europea, 02/07/2025Provvedimento: DOCUMENTO DI LAVORO SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata) 2 luglio 2025 (*) « Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto per la diffusione della TNT nelle zone remote e meno urbanizzate (eccetto Castiglia-La Mancia) – Decisione che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno – Decisione di avviare il procedimento di esame formale – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 – Diritti procedurali delle parti interessate – Diritti della difesa – Selettività – Onere della prova » Nella causa T-715/21, EX TE, SA, con sede a Madrid (Spagna), IS I, SA, con sede a Madrid, rappresentate dagli avv.ti A. Lamadrid de Pablo e N. Bayón …Leggi di più...
- neutralità tecnologica·
- recupero aiuti·
- TNT·
- aiuti di Stato·
- diritti procedurali·
- selettività·
- mercato interno·
- regolamento (UE) 2015/1589·
- articolo 107 TFUE·
- zone remote·
- articolo 108 TFUE·
- televisione digitale·
- onere della prova·
- diritti della difesa·
- motivazione decisione