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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 7270/25 R.G. avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e ruolo decisa all'udienza del 3.6.25
TRA
(CF ) con sede in Portici, rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Piero Ferrara
-RICORRENTE -
E
, con sede in Roma, in Controparte_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Scarparo - RESISTENTE–
NONCHÉ
, con sede in Roma Controparte_2 in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Anna di Stefano in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_1
- RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite dei convenuti che si liquidano per ciascuna parte in €. 2697,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.3.25 il ricorrente esponeva che in data
12.2.25 gli aveva notificato Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90081734 64/000 relativa all'avviso di addebito n. 37120230005556054000 notificato il
28/11/2023, intimando il pagamento di complessivi € 47.187,24.
Rilevava che il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 889/2025 del
5/02/25 aveva accertato come “non dovute le somme richieste CP_ dall' con l'avviso di addebito n. 371 2023 00055560 54 000 per revoca delle agevolazioni contributive per gli anni 2016, 2017 e 2018”,
e residuando come dovute esclusivamente “le somme dovute per applicazione di aliquota contributiva inferiore al dovuto per il 2019 e per il 2020” che erano quantificate nella intimazione di pagamento per
€ 453,84 (comprensivo delle “somme successive”). Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, dell'ingiunzione di pagamento n. 071 2025 90081734 64/000, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, precedente
o successivo anche di data e estremi sconosciuti alla ricorrente, il tutto con vittoria spese distratte. L' si costituiva Controparte_2
tempestivamente in giudizio con memoria depositata in data 19.5.25 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento era inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art.
3-bis D.l. n. 146/2021;
- che aveva effettuato la sistemazione contabile e in data
17.04.2025 aveva potuto effettuare lo sgravio totale dell'AVA
37120230005556054000;
Cont
- che la ditta ricorrente in data 31.03.2025 aveva pagato con la somma di € 443,63 per regolarizzare le note di rettifica, comprese di sanzioni, per il periodo 9/2019 a 12/2020, come da sentenza 889/25 del 5.02.2025;
- che all' in data 24.04.2025 è stata Controparte_5 inviata la PEC per la conferma dello sgravio dell'AVA
37120230005556054000.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
si costituiva in giudizio con Controparte_3
memoria depositata in data 2.6.25 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo che l'avviso di addebito
37120230005556054000 risultava completamente sgravato alla data del 30.4.2025 con azzeramento dell'importo di € 46.170,65; esponeva che la procedura di sgravio rispondeva dall'istanza in autotutela presentata dal contribuente in data 12/2/2025, per cui l'agente della riscossione era stato efficiente perché, dopo attente verifiche, aveva accertato quali non dovute le somme a ruolo ed aveva prontamente provveduto a sgravarle;
chiedeva dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione di spese.
*****
La materia del contendere è cessata visto lo sgravio integrale.
Quanto alla soccombenza virtuale, il ricorso era inammissibile.
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art . 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis che prevede «4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Dunque l'estratto di ruolo ed avviso di addebito o cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); - per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
La ratio della norma specifica e precisa, con una presunzione iuris et de jure l'interesse ad agire e dunque anche i ricorsi notificati prima della predetta disposizione vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14073/2020) secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipi e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
Nella fattispecie che interessa l'istante afferma di impugnare una intimazione di pagamento, la quale ha notoriamente la funzione di riattivare la procedura esecutiva e non già direttamente il ruolo per cui avverso tale atto è non è ammissibile la presente opposizione. Invero non si tratta di intimazione di pagamento, bensì di preavviso di fermo amministrativo.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6034/17, cui per brevità espressamente ed integralmente si rimanda (unitamente a Cass.
20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016), ha statuito che “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli
a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa (cfr art 1, commi 537 a
543, della l. 228/12, n.d.r.) da rivolgere direttamente all'amministrazione nel termine a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
L'istante non ha presentato al concessionario, a fronte del preavviso di fermo di cui è causa che è atto cautelare della procedura di riscossione, l'istanza di sgravio di cui al predetto comma 537.
Ne deriva l'improponibilità del ricorso sulla scorta dell'indicato orientamento della cassazione, cui si rimanda e, dunque, la irrilevanza delle questioni relative al difetto del contraddittorio con il concessionario.
Detto orientamento trova conferma, da un punto di vista sistematico, nell'art 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che, pur riguardando la materia tributaria indica gli atti impugnabili, per ciò che qui interessa:
…
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
…
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
…
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212..
È ben vero che le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dal D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al
1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc)
e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto" ma dette disposizioni hanno una importanza sistematica e confermano il predetto orientamento della
Corte di cassazione confermando che la ammissibilità della tutela giurisdizionale necessita della previa fase amministrativa.
Le spese di lite sono integralmente compensate posto che, in ogni caso, l è stato del tutto indifferente alla Sentenza del Tribunale CP_2
di Napoli n. 889/2025 del 5/02/25 fino alla insaturazione del presente giudizio.
Napoli lì 3.6.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 7270/25 R.G. avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e ruolo decisa all'udienza del 3.6.25
TRA
(CF ) con sede in Portici, rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Piero Ferrara
-RICORRENTE -
E
, con sede in Roma, in Controparte_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Scarparo - RESISTENTE–
NONCHÉ
, con sede in Roma Controparte_2 in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Anna di Stefano in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_1
- RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite dei convenuti che si liquidano per ciascuna parte in €. 2697,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.3.25 il ricorrente esponeva che in data
12.2.25 gli aveva notificato Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90081734 64/000 relativa all'avviso di addebito n. 37120230005556054000 notificato il
28/11/2023, intimando il pagamento di complessivi € 47.187,24.
Rilevava che il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 889/2025 del
5/02/25 aveva accertato come “non dovute le somme richieste CP_ dall' con l'avviso di addebito n. 371 2023 00055560 54 000 per revoca delle agevolazioni contributive per gli anni 2016, 2017 e 2018”,
e residuando come dovute esclusivamente “le somme dovute per applicazione di aliquota contributiva inferiore al dovuto per il 2019 e per il 2020” che erano quantificate nella intimazione di pagamento per
€ 453,84 (comprensivo delle “somme successive”). Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, dell'ingiunzione di pagamento n. 071 2025 90081734 64/000, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, precedente
o successivo anche di data e estremi sconosciuti alla ricorrente, il tutto con vittoria spese distratte. L' si costituiva Controparte_2
tempestivamente in giudizio con memoria depositata in data 19.5.25 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento era inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art.
3-bis D.l. n. 146/2021;
- che aveva effettuato la sistemazione contabile e in data
17.04.2025 aveva potuto effettuare lo sgravio totale dell'AVA
37120230005556054000;
Cont
- che la ditta ricorrente in data 31.03.2025 aveva pagato con la somma di € 443,63 per regolarizzare le note di rettifica, comprese di sanzioni, per il periodo 9/2019 a 12/2020, come da sentenza 889/25 del 5.02.2025;
- che all' in data 24.04.2025 è stata Controparte_5 inviata la PEC per la conferma dello sgravio dell'AVA
37120230005556054000.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
si costituiva in giudizio con Controparte_3
memoria depositata in data 2.6.25 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo che l'avviso di addebito
37120230005556054000 risultava completamente sgravato alla data del 30.4.2025 con azzeramento dell'importo di € 46.170,65; esponeva che la procedura di sgravio rispondeva dall'istanza in autotutela presentata dal contribuente in data 12/2/2025, per cui l'agente della riscossione era stato efficiente perché, dopo attente verifiche, aveva accertato quali non dovute le somme a ruolo ed aveva prontamente provveduto a sgravarle;
chiedeva dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione di spese.
*****
La materia del contendere è cessata visto lo sgravio integrale.
Quanto alla soccombenza virtuale, il ricorso era inammissibile.
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art . 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis che prevede «4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Dunque l'estratto di ruolo ed avviso di addebito o cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); - per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
La ratio della norma specifica e precisa, con una presunzione iuris et de jure l'interesse ad agire e dunque anche i ricorsi notificati prima della predetta disposizione vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14073/2020) secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipi e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
Nella fattispecie che interessa l'istante afferma di impugnare una intimazione di pagamento, la quale ha notoriamente la funzione di riattivare la procedura esecutiva e non già direttamente il ruolo per cui avverso tale atto è non è ammissibile la presente opposizione. Invero non si tratta di intimazione di pagamento, bensì di preavviso di fermo amministrativo.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6034/17, cui per brevità espressamente ed integralmente si rimanda (unitamente a Cass.
20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016), ha statuito che “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli
a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa (cfr art 1, commi 537 a
543, della l. 228/12, n.d.r.) da rivolgere direttamente all'amministrazione nel termine a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
L'istante non ha presentato al concessionario, a fronte del preavviso di fermo di cui è causa che è atto cautelare della procedura di riscossione, l'istanza di sgravio di cui al predetto comma 537.
Ne deriva l'improponibilità del ricorso sulla scorta dell'indicato orientamento della cassazione, cui si rimanda e, dunque, la irrilevanza delle questioni relative al difetto del contraddittorio con il concessionario.
Detto orientamento trova conferma, da un punto di vista sistematico, nell'art 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che, pur riguardando la materia tributaria indica gli atti impugnabili, per ciò che qui interessa:
…
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
…
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
…
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212..
È ben vero che le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dal D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al
1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc)
e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto" ma dette disposizioni hanno una importanza sistematica e confermano il predetto orientamento della
Corte di cassazione confermando che la ammissibilità della tutela giurisdizionale necessita della previa fase amministrativa.
Le spese di lite sono integralmente compensate posto che, in ogni caso, l è stato del tutto indifferente alla Sentenza del Tribunale CP_2
di Napoli n. 889/2025 del 5/02/25 fino alla insaturazione del presente giudizio.
Napoli lì 3.6.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola