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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1758/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 1758/2024 avente ad oggetto disattivazione utenza gas promossa da DA con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Barbaro e dell'Avv. Parte_1
Luigi Tinuzzo, come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies Parte_1
c.p.c, chiedendo l'accertamento del diritto ad accedere al contatore del gas installato presso l'abitazione del convenuto in Savigliano, via Don Nicola Controparte_1
Benso 47, per procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 00881403966003, in ragione della morosità del convenuto. Rappresenta la ricorrente che, a seguito del d.lgs. 164/2000, che nel liberalizzare il mercato del gas, è stata distinta la attività di vendita da quella di distribuzione;
la ricorrente, in quanto distributore del gas in via esclusiva nel comune di residenza del convenuto, è proprietaria delle infrastrutture di rete e di tutte le attrezzature funzionali al servizio di distribuzione, gestione e manutenzione degli impianti, provvedendo altresì a tutte le necessarie attività comprese quelle relative alla chiusura del punto di prelievo del gas.
1.1. Secondo la disciplina di settore contenuta nel Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), nei casi di sospensione della fornitura per la morosità del cliente finale, da parte del venditore, quest'ultimo può richiedere al distributore la chiusura del punto di riconsegna (PDR); l'art. 13 del TIMG prevede che la società di vendita del gas attivi il
1 distributore per la cessazione amministrativa dell'utenza per morosità. Nel dettaglio, nei casi di morosità del cliente finale, a seguito della interruzione della fornitura da parte del venditore, è prevista l'attivazione del servizio di default, disciplinato dal Testo integrato delle attività di vendita (TIVG), quale servizio di erogazione temporanea fino alla disalimentazione del PDR e, nei casi in cui la disalimentazione non sia stata possibile, il distributore è tenuto ad agire giudizialmente per ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ai sensi dell'art. 13 bis TIMG e artt. 35.5 e 40.2 TIVG;
fino al momento della disalimentazione, il distributore è tenuto a versare alla cassa conguagli una penale, prevista dall'art. 43.1 TIVG, mentre la resistente continua a godere della fornitura del gas, erogata dal fornitore di default.
2. Nel caso di specie, la ricorrente espone che la società di vendita, con cui il convenuto aveva un contratto di fornitura del gas, aveva richiesto la chiusura del punto di riconsegna per la sospensione della fornitura stante la morosità del convenuto, in conseguenza della quale è stata quindi attivata la procedura di interruzione dell'alimentazione del gas naturale, in ossequio alla normativa di settore, in particolare, al Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). In considerazione della impossibilità, per la ricorrente, di effettuare la chiusura del PDR, a seguito di numerosi e infruttuosi tentativi di accesso, è stato pertanto introdotto il presente procedimento. Nelle more tra la comunicazione del decreto di fissazione udienza e l'udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia all'azione, stante la sopravvenuta modifica dell'art. 13 bis del TIMG, che ha innalzato il valore minimo del consumo annuo per procedere ad azioni giudiziarie per la disalimentazione dei PDR a 5000 mc/anno. La causa è stata quindi rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Restano ferme le premesse in ordine al servizio di default, che opera quando nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali si verificano situazioni in cui il cliente resta privo del proprio venditore, come nei casi di risoluzione del contratto di fornitura per morosità dell'utente finale, posto che il servizio di default, introdotto dal d.lgs. 93/2011, regola i rapporti che si instaurano, di fatto, tra il distributore e cliente finale, che rimane allacciato alla rete e che continua ad usufruire del servizio, pur nella persistente morosità. Si deve dare tuttavia atto che, per quanto allegato e documentato da parte ricorrente, con deliberazione n. 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, l'ARERA, , è intervenuta a Controparte_2 modificare l'art. 13 bis del TIGM, che disciplina i presupposti per procedere in via giudiziale per la disalimentazione del punto di riconsegna nei casi di morosità dell'utente finale, sostanzialmente innalzando la soglia del valore minimo del consumo annuo, per consentire l'introduzione delle predette azioni giudiziarie, a 5.000 mc annui. Per l'effetto, rientrando il presente giudizio nella precedente soglia, inferiore ai 5.000 mc/anno, sono venuti meno i presupposti per coltivare il ricorso, con conseguente rinuncia all'azione da parte della ricorrente. A ciò consegue la declaratoria di cessata materia del contendere, 3.1. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi
2 aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa”, (Cass. Sent. n. 12844/2003). La cessazione della materia del contendere, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, costituisce pertanto fattispecie terminativa del giudizio ordinario creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quante volte non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (in tal senso, C. Civ. n. 26849/2023; C. Civ., 4167/2020 e, tra le pronunce di merito, Trib. Bari n. 3500/2018). La circostanza della peculiare sopravvenienza della ragione posta a fondamento della rinuncia all'azione da parte della ricorrente e la mancata costituzione in giudizio del convenuto inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le odierne parti del giudizio;
spese integralmente compensate. Cuneo, 19 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 1758/2024 avente ad oggetto disattivazione utenza gas promossa da DA con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Barbaro e dell'Avv. Parte_1
Luigi Tinuzzo, come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies Parte_1
c.p.c, chiedendo l'accertamento del diritto ad accedere al contatore del gas installato presso l'abitazione del convenuto in Savigliano, via Don Nicola Controparte_1
Benso 47, per procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 00881403966003, in ragione della morosità del convenuto. Rappresenta la ricorrente che, a seguito del d.lgs. 164/2000, che nel liberalizzare il mercato del gas, è stata distinta la attività di vendita da quella di distribuzione;
la ricorrente, in quanto distributore del gas in via esclusiva nel comune di residenza del convenuto, è proprietaria delle infrastrutture di rete e di tutte le attrezzature funzionali al servizio di distribuzione, gestione e manutenzione degli impianti, provvedendo altresì a tutte le necessarie attività comprese quelle relative alla chiusura del punto di prelievo del gas.
1.1. Secondo la disciplina di settore contenuta nel Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), nei casi di sospensione della fornitura per la morosità del cliente finale, da parte del venditore, quest'ultimo può richiedere al distributore la chiusura del punto di riconsegna (PDR); l'art. 13 del TIMG prevede che la società di vendita del gas attivi il
1 distributore per la cessazione amministrativa dell'utenza per morosità. Nel dettaglio, nei casi di morosità del cliente finale, a seguito della interruzione della fornitura da parte del venditore, è prevista l'attivazione del servizio di default, disciplinato dal Testo integrato delle attività di vendita (TIVG), quale servizio di erogazione temporanea fino alla disalimentazione del PDR e, nei casi in cui la disalimentazione non sia stata possibile, il distributore è tenuto ad agire giudizialmente per ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ai sensi dell'art. 13 bis TIMG e artt. 35.5 e 40.2 TIVG;
fino al momento della disalimentazione, il distributore è tenuto a versare alla cassa conguagli una penale, prevista dall'art. 43.1 TIVG, mentre la resistente continua a godere della fornitura del gas, erogata dal fornitore di default.
2. Nel caso di specie, la ricorrente espone che la società di vendita, con cui il convenuto aveva un contratto di fornitura del gas, aveva richiesto la chiusura del punto di riconsegna per la sospensione della fornitura stante la morosità del convenuto, in conseguenza della quale è stata quindi attivata la procedura di interruzione dell'alimentazione del gas naturale, in ossequio alla normativa di settore, in particolare, al Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). In considerazione della impossibilità, per la ricorrente, di effettuare la chiusura del PDR, a seguito di numerosi e infruttuosi tentativi di accesso, è stato pertanto introdotto il presente procedimento. Nelle more tra la comunicazione del decreto di fissazione udienza e l'udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia all'azione, stante la sopravvenuta modifica dell'art. 13 bis del TIMG, che ha innalzato il valore minimo del consumo annuo per procedere ad azioni giudiziarie per la disalimentazione dei PDR a 5000 mc/anno. La causa è stata quindi rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Restano ferme le premesse in ordine al servizio di default, che opera quando nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali si verificano situazioni in cui il cliente resta privo del proprio venditore, come nei casi di risoluzione del contratto di fornitura per morosità dell'utente finale, posto che il servizio di default, introdotto dal d.lgs. 93/2011, regola i rapporti che si instaurano, di fatto, tra il distributore e cliente finale, che rimane allacciato alla rete e che continua ad usufruire del servizio, pur nella persistente morosità. Si deve dare tuttavia atto che, per quanto allegato e documentato da parte ricorrente, con deliberazione n. 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, l'ARERA, , è intervenuta a Controparte_2 modificare l'art. 13 bis del TIGM, che disciplina i presupposti per procedere in via giudiziale per la disalimentazione del punto di riconsegna nei casi di morosità dell'utente finale, sostanzialmente innalzando la soglia del valore minimo del consumo annuo, per consentire l'introduzione delle predette azioni giudiziarie, a 5.000 mc annui. Per l'effetto, rientrando il presente giudizio nella precedente soglia, inferiore ai 5.000 mc/anno, sono venuti meno i presupposti per coltivare il ricorso, con conseguente rinuncia all'azione da parte della ricorrente. A ciò consegue la declaratoria di cessata materia del contendere, 3.1. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi
2 aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa”, (Cass. Sent. n. 12844/2003). La cessazione della materia del contendere, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, costituisce pertanto fattispecie terminativa del giudizio ordinario creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quante volte non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (in tal senso, C. Civ. n. 26849/2023; C. Civ., 4167/2020 e, tra le pronunce di merito, Trib. Bari n. 3500/2018). La circostanza della peculiare sopravvenienza della ragione posta a fondamento della rinuncia all'azione da parte della ricorrente e la mancata costituzione in giudizio del convenuto inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le odierne parti del giudizio;
spese integralmente compensate. Cuneo, 19 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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