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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1872/2024 R.G. promossa da
), assistita PartitaIVA_1
e difesa dall'Avvocato domiciliatario MARIAROSA BALLADORE, con studio in VIA GIUSEPPE VERDI n. 14, ROVIGO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e proseguita contro Controparte_1 C.F._1
) e CP_2 C.F._2 CP_3
), eredi di assistite e difese C.F._3 Controparte_1 dall'Avvocato domiciliatario LUIGI SCLEBIN, con studio in VIA ALEARDI
n. 18, JESOLO-LIDO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
18.4.2024, n. 2516
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in accoglimento del proposto gravame ed in totale riforma della sentenza n. 2516/2023 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Venezia dr.ssa Quota e pubblicata il 18.4.2024: In via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva sentenza impugnata n. 2516/2023 ed altresì del procedimento esecutivo n. 624/2024 Tribunale di Rovigo. Nel merito: I -
In via principale, dichiararsi nullo e/o revocarsi il D.I. n. 2185/2021 R.g.
Ing. emesso il 23.9.2021 dal G. M. del Tribunale di Venezia per indeterminatezza della pretesa creditoria azionata. II - In via subordinata, dichiararsi illegittimo e/o inefficace e/o revocarsi il D.I. n.
2185/2021 R.g. Ing. emesso il 23.9.2021 dal G. M. del Tribunale di
Venezia per infondatezza della pretesa creditoria azionata. III – In via riconvenzionale, condannarsi al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 2.630,00, maggiorata Controparte_4 degli interessi legali dalla data della domanda al saldo. IV – In via riconvenzionale subordinata, operarsi la compensazione, in tutto o in parte, fra la somma di € 2.630,00, versata in eccedenza dall'opponente, con le eventuali somme che si accertassero dovute in favore di CP_1
e condannarsi la stessa al pagamento della somma che
[...] residuerà eventualmente dovuta all'appellante. V – In ogni caso con condanna di al rimborso delle somme percepite in Controparte_1 forza del D.I. n. 2185/2021 R.g. e della sentenza n. 2516/2023 del
Tribunale di Venezia e con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, In via pregiudiziale di rito: dichiarare il presente appello inammissibile per avvenuta decorrenza dei termini di impugnazione In via principale, nel merito: respingere l'appello, in una ad ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare pag. 2/16 integralmente la sentenza impugnata.- condannare l'opponente- appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'opposta da liquidarsi secondo l'equo apprezzamento della Corte. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e/o di annullamento o revoca del decreto opposto, condannare l'opponente-appellante al pagamento della somma di € 6.665,06, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in premessa. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del doppio grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2516/2023 il Tribunale di Venezia ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2185/21, con cui Controparte_4 era stata condannata al pagamento “della somma di euro 6.665,08, a titolo di canoni di locazione, indennità di occupazione e spese di ripristino, oltre agli interessi moratori dal dovuto, spese e compensi della procedura monitoria” (v. sentenza appellata, pag. 1) quale debito residuo connesso al contratto locazione 13 maggio 2015 di un immobile adibito ad ambulatorio medico. La domanda riconvenzionale formulata con la comparsa di costituzione e risposta dalla locatrice CP_1 di pagamento anche di una penale è stata ritenuta
[...] inammissibile per la sua tardività, non dipendendo dalle domande della ricorrente.
1.1 La locatrice aveva sostenuto che la società conduttrice aveva rilasciato i locali il 21 gennaio 2021, in ritardo rispetto alla scadenza del
15 novembre 2020 comunicata con la lettera di recesso 15 maggio
2020, come risultava dalla dichiarazione sottoscritta di riconsegna delle pag. 3/16 chiavi, e di essere a creditrice della somma di euro 6.238,06 a titolo di canoni di locazione ed indennità di occupazione e di euro 427,00 per spese di rimozione delle insegne e delle vetrofanie. L'art. 1 del contratto prevedeva l'obbligo per il conduttore di restituire l'immobile nello stesso stato in cui si trovava all'inizio della locazione, salvo il normale deperimento d'uso. La società conduttrice aveva omesso di rimuovere le insegne installate all'esterno dei locali e le vetrofanie applicate sulle vetrate. Le somme dovute erano sostanzialmente confermate anche dai conteggi della società conduttrice al netto del fatto che quest'ultima pretendeva di imputare ai canoni di locazione commerciale la somma di euro 5.000,00, versata, invece, nel 2015, per una distinta locazione di un appartamento ad uso foresteria per il periodo 1.06.2015 –
30.09.2015. Detraendo euro 5.000,00 dalla somma indicata come corrisposta di euro 109.630,00, la conduttrice aveva versato euro
104.630,00. Dato che la conduttrice riconosceva come importo complessivamente dovuto la somma di euro 107.000,00 sino al
15.11.2020, residuava un debito della conduttrice per canoni di euro
2.370,00 (euro 107.000,00 – euro 104.630,00 = euro 2.370,00). Al debito per canoni, doveva aggiungersi l'indennizzo per 67 giorni di occupazione dal 15.11.2020 al 21.1.2021, indennizzo che, calcolato in proporzione al canone trimestrale, ammontava a euro 3.722,00.
1.2 Secondo il Tribunale la locatrice aveva provato documentalmente
(cfr. docc. 2 e 3 – contratto di locazione sottoscritto dalle parti e ricevuta di registrazione) il titolo in base al quale aveva correttamente imputato una parte dei pagamenti ricevuti nel 2015 dalla conduttrice all'estinzione di un credito diverso, relativo all'immobile a uso foresteria.
I conteggi della conduttrice, provati dai suoi doc. da 4 a 9, corrispondevano esattamente a quelli posti dalla locatrice a fondamento pag. 4/16 del proprio credito, una volta tenuto conto della corretta imputazione.
Le chiavi dell'immobile erano state restituite solo il 21.1.2021. All'atto della riconsegna, inoltre, il legale rappresentante della società, Parte_1
, aveva riconosciuto un debito residuo della conduttrice a titolo
[...] di canoni di locazione, da saldare entro 7 giorni. L'obbligo di risarcire i costi di ripristino risultava dall'art. 1 del contratto e dal preventivo emesso per i lavori da parte di una terza impresa.
2. L'appellante chiede che, in riforma Controparte_4 della sentenza, sia revocato il decreto ingiuntivo e la condanna della locatrice al pagamento della somma di euro 2.630,00. Con ordinanza
23.12.2024 la causa è stata interrotta per morte della parte appellata. È stata riassunta dalla società appellante con ricorso 27.1.2025, notificato il 13.2.2025 impersonalmente e collettivamente agli eredi di CP_1
premette che l'udienza di
[...] Controparte_4 discussione risale al 2.11.2023 ma che “la sentenza a verbale … è stata inserita a PCT il 18.4.2024 e in pari data è stata inviata all'Agenzia delle
Entrate per la registrazione, come si evince dallo storico del fascicolo …
Ed in effetti la sentenza veniva comunicata il 18.4.2024”. L'appellante lamenta:
2.1 l'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della somma ingiunta, non risultando indicati né le mensilità pretese per canoni locativi né i criteri di calcolo della richiesta indennità di occupazione. La specificazione delle somme richieste era avvenuta solo con la comparsa di costituzione e risposta, che non sanava a ritroso la nullità, con la conseguenza della revoca del decreto e il venir meno delle spese del procedimento monitorio;
pag. 5/16 2.2 che non è stato considerato, da un lato, che la conduttrice aveva provato il pagamento della “cauzione” di euro 5.000,00 per la clausola
14 del contratto (doc. 1 e 4 ric.) e che, dall'altro, la locatrice si era limitata a provare la conclusione di un altro contratto di locazione a uso foresteria e la relativa registrazione (doc. 2 e 3 res.) e non che il pagamento del 15.5.2015 si riferisse al canone del secondo immobile.
Dalla clausola sul corrispettivo di questo secondo contratto si desume che il pagamento del complessivo canone locativo di euro 5.000,00 dovesse avvenire in misura frazionata entro il giorno 15 di ogni mese e, dunque, con scadenza il 15/06, il 15/07, il 15/08 ed il 15/09. Posto che il bonifico 15.5.2015 non riporta una causale, il giudice avrebbe dovuto far applicazione dell'art. 1193 c.c. e rilevare che il pagamento della cauzione del contratto ad uso ambulatorio era scaduto il 13.5.2015 (alla firma del contratto) e che quello relativo al pagamento del contratto di locazione di immobile ad uso foresteria avrebbe avuto scadenza frazionata a partire dal 15.06.2015 e che, per l'effetto, la rimessa della somma di euro 5.000,00 si riferiva al contratto di locazione dell'ambulatorio. Nella dichiarazione rilasciata il 21.1.2021 il legale rappresentante della società si era impegnato solo a verificare eventuali canoni scaduti e non pagati;
2.3 l'omessa motivazione sulle somme dovute a titolo d'indennità di occupazione in quanto con l'opposizione la conduttrice aveva allegato che la locatrice aveva la disponibilità dell'immobile sin dalla data di cessazione del contratto (15.11.2020) e nel mese di gennaio
(21.1.2021) era avvenuta solo la ricognizione dell'immobile. Anche ipotizzando che la dichiarazione a firma di Controparte_4 in data 21.1.2021 attesti il godimento dell'immobile sino ad allora (si tratta in realtà di un'attestazione a posteriori di avvenuta consegna di pag. 6/16 tutte le chiavi dell'immobile e di avvenuta liberazione), il giudice non aveva valutato correttamente la fonte dell'obbligazione;
2.4 l'indebita applicazione della rivalutazione monetaria. Nel giudizio di opposizione la locatrice aveva precisato che era dovuta la somma di euro 2.370,00 a titolo di canoni di locazione e la somma di euro
3.722,00 a titolo di indennità di occupazione per un totale di euro
6.092,00. Detto importo era però stato aumentato sino a euro 6.238,06 per effetto degli aumenti ISTAT nel frattempo intervenuti, nonostante fosse stato eccepito che la locatrice non avesse chiesto il relativo aggiornamento;
2.5 che non erano dovuti danni per costi di ripristino. Con riferimento ai costi di ripristino il doc. 5 avversario costituiva un mero preventivo che non provava né l'esecuzione del lavoro né l'esborso sostenuto. La fattura n. 473/PA del 15.9.2021 di era stata emessa a CP_5 nome di un soggetto diverso Controparte_6 dalla locatrice e per un immobile sito in Piazza Marconi e non in via
Mameli n. 13-15.
3. Le eredi di e hanno chiesto Controparte_1 CP_2 CP_3 la conferma della sentenza impugnata. Hanno eccepito pregiudizialmente che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il
3.4.2024 alle ore 18:48, con la conseguenza che il termine semestrale è decorso il 4.11.2024 e che il ricorso in appello dell'11.4.2024 è tardivo.
Oltre a richiamare le argomentazioni del primo giudice, le appellate hanno replicato:
- che la conduttrice non ha dimostrato di aver pagato il canone per l'immobile a uso foresteria. Dato che i pagamenti sono privi di causale,
pag. 7/16 la locatrice aveva imputato parte dei pagamenti al contratto di locazione a uso foresteria;
- che il debito della conduttrice tiene debitamente conto anche degli aumenti ISTAT nel frattempo maturati conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del contratto e che, anche senza considerare la rivalutazione, il canone giornaliero è calcolabile in euro 55,55. La richiesta di aggiornamento del canone può essere formulata anche verbalmente nonché implicitamente o per fatti concludenti;
- che fino al 21.1.2021 l'immobile non era stato sgomberato da materiali e arredi;
- che a nulla rileva che il pagamento dei ripristini sia stato eseguito da una società terza in favore della locatrice.
4. L'eccezione pregiudiziale sulla tempestività dell'impugnazione deve essere respinta. Il termine lungo ex art. 327 c.p.c. per impugnare la sentenza di sei mesi decorre dalla pubblicazione. Per stabilire la data della pubblicazione occorre riferirsi allo storico del fascicolo informatico n. 8129/2021 RG Trib di Venezia e dallo storico risulta (le date sono chiaramente leggibili a monitor con lo zoom 200%):
pag. 8/16 La sentenza è stata pubblicata il 18 aprile 2024 e non in data 8 aprile
2024 (“trasmesso fascicolo all'ufficio sentenze”) o il 3 aprile 2024 (data riportata nel fermo immagine prodotto dall'appellante con la dicitura
“data di deposito”), sicché il ricorso in appello depositato l'11 novembre
2024 deve considerarsi tempestivo. La procedura si è svolta in modo irregolare, ad incominciare dalla mancata lettura in udienza del dispositivo al termine della discussione o, in alternativa, al deposito del dispositivo entro il giorno successivo alla scadenza del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione (nel verbale si è riportato: “Oggi 2 novembre 2023, tramite note scritte, innanzi al dott
Maria Carla Quota, sono comparsi … Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 127 ter e 429 c.p.c. senza darne previa lettura alle parti”) e dalla stampigliatura sulla sentenza “Sentenza n. 2616/2013 pubbl il
2/11/2023 …” ma lo storico consente di ricostruire quando la sentenza sia stata resa ostensibile mediante la pubblicazione alle parti.
5. Il primo motivo dell'appello sulla nullità del ricorso monitorio per indeterminatezza dell'oggetto è infondato. Con il ricorso monitorio la locatrice aveva allegato di essere creditrice:
➢ di euro 6.238,06 a titolo di canoni e indennità di occupazione in quanto l'immobile, oggetto di un contratto con scadenza 15.11.2020 e che prevedeva canoni trimestrali di euro 5.000,00 da rivalutarsi in base agli indici istat, era stato rilasciato solo il 21.1.2021, come risultava da una comunicazione sottoscritta in pari data dalla debitrice;
➢ di euro 427,00 per spese di rimozione d'insegne e vetrofanie, come risultava da un preventivo di un'impresa specializzata.
La locatrice aveva documentato il titolo della pretesa costituito dal canone di locazione e allegato di aver provato anche l'ulteriore credito per danni. Non era indispensabile che il ricorso precisasse i canoni pag. 9/16 ancora dovuti (da intendersi in mancanza di specificazione come i più recenti) mentre l'indennità di occupazione era determinabile. Il ricorso indicava l'importo del canone e l'art. 1591 c.c. prescrive che il conduttore in mora è tenuto al pagamento del corrispettivo sino alla riconsegna. Che il credito per danni fosse stato provato attiene al merito della pretesa e non incide sull'individuazione della causa petendi.
6. Il secondo motivo sull'imputazione del pagamento è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto di conto corrente depositato (doc. 4 ric.) si desume che il
15.5.2015 vi fosse stato un pagamento di euro 5.490,00 in favore della conduttrice. Non risulta la causale.
La locatrice aveva provato l'esistenza di un secondo contratto di locazione (doc. 2 e 3 res.) ma non che il pagamento di euro 5.000,00 avvenuto in 15 maggio 2015 fosse stato imputato al pagamento del canone di questo secondo contratto.
La parte finale della “raccomandata a mano” sottoscritta dal legale rappresentante della società in data 21 gennaio Controparte_4
2021, in occasione della restituzione delle chiavi, presenta un contenuto troppo generico – non vi è menzione dell'eventuale debito - per essere considerata prova di un riconoscimento di debito per canoni di locazione arretrati: “… Infine dichiara di impegnarsi a verificare e corrispondere entro sette giorni gli importi ancora non pagati relativi ai canoni della cessata locazione” (doc. 4 res.).
Non essendovi stata un'imputazione del debitore al momento del pagamento né il rilascio da parte del creditore di una quietanza con una particolare causale, trovano applicazione i criteri legali. Il pagamento doveva essere imputato ex art. 1193 c.c. all'unico debito scaduto. Il contratto di locazione 13 maggio 2015 per l'ambulatorio con decorrenza pag. 10/16 14 maggio prevede all'art. 14 un deposito cauzionale di euro 5.000,00
(doc. 1 ric.). Il contratto di locazione 13 maggio 2015 a uso abitativo di natura transitoria per il periodo 1° giugno -30 settembre 2015 prevede un canone di euro 5.000,00 da pagarsi entro il 15 di ogni mese (doc 2. res.). All'epoca del pagamento il debito scaduto doveva ritenersi quello del deposito cauzionale del contratto relativo all'ambulatorio.
7. Il terzo motivo di appello sull'indennità di occupazione non può essere accolto.
7.1 La “raccomandata a mano” 21 gennaio 2021 sottoscritta dal legale rappresentante della società conferma che Controparte_4
l'effettiva liberazione era avvenuta solo in quella occasione con la consegna delle chiavi. L'amministratore della società dichiarò “… di aver consegnato in data odierna 21.01.21 tutte le chiavi in suo possesso relative all'immobile di proprietà sito in Controparte_1
Jesolo via Goffredo Mameli n. 11 già condotto in locazione dalla rappresentata società. Dichiara inoltre di aver liberato detto immobile di ogni bene … e documentazione di proprietà o di pertinenza della società …” (doc. 4 res.: il Controparte_4 grassetto è dell'estensore della presente motivazione). Qualora la società avesse completato la liberazione dell'immobile in data precedente non avrebbe avuto alcun motivo di continuare a disporre di copie delle chiavi dei locali e di rilasciare la dichiarazione solo il 21 gennaio. Il controllo in contraddittorio delle condizioni dell'immobile non necessitava che la conduttrice continuasse a conservare sino alla data della verifica le chiavi dei locali.
pag. 11/16 7.2 L'art. 1591 c.c. prescrive che «il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno». La prima parte della norma prevede un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto, assicurando una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. Considerando il canone trimestrale a regime di euro 5.000,00 e che sino al rilascio era dovuto il corrispettivo ai sensi dell'art. 1591 c.c., l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione è facilmente quantificabile nella somma di euro 3.772,00 (euro 5.000,00 /
90 gg X 67 gg = euro 3.722,00).
8. Il quarto motivo di appello sull'aggiornamento ISTAT è fondato. Per l'art. 32 l. n. 392 del 1978 la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati. La richiesta di aggiornamento deve essere specifica: non è prevista una richiesta indeterminata di aggiornamento. L'aggiornamento scatta, dunque, se e in quanto richiesto e, conseguentemente, nella misura richiesta (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 14673 del 2003 e Cass., sez. 3, sent. n. 27287 del 2021). La locatrice non aveva provato di aver chiesto l'aggiornamento del canone. È vero che la giurisprudenza ha riconosciuto che in materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso di abitazione, la richiesta di aggiornamento del canone ex art. 32 l. n. 392 del 1978 può essere formulata, in mancanza della pag. 12/16 previsione di una forma determinata, anche verbalmente nonché implicitamente o per fatti concludenti (Cass., sez. 3, sent. n. 25645 del
2010) ma nel caso specifico manca la prova che la richiesta fosse stata formulata eventualmente non per iscritto.
9. Anche il quinto motivo di appello sui costi di ripristino è fondato.
9.1 La sentenza ritiene provato il danno sulla base del preventivo n.
157 dell'1.6.2021 intestato a “ Controparte_6
(cfr. motivazione pag. 5 e doc. 5 res.). Il preventivo, anche se proveniente da una terza impresa, non prova né che il costo sia stato effettivamente sostenuto né che a sostenerlo sia stata la locatrice
La locatrice e la società, che nella denominazione Controparte_1 contiene il suo nome, sono incontrovertibilmente soggetti diversi.
9.2 Nell'atto di appello la difesa della società fa riferimento a una fattura che dovrebbe essere stata prodotta in sede monitoria su richiesta del giudice d'integrare la documentazione. Nel fascicolo telematico, anche del giudizio di primo grado, questo documento, che a dire di entrambe le parti (v. ricorso in appello, pag 17 e comparsa di costituzione e risposta, pag. 11) è sempre intestato alla società, non è stato rinvenuto. È stato rinvenuto nella cartella “2-fascicolo 6511-2021
Tribunale ordinario di Venezia” unicamente il decreto 6 settembre 2021 con cui il giudice del monitorio invita la parte a provare l'avvenuto esborso di euro 427,00. Dato atto che le parti concordano sul fatto che in fase monitoria fosse stata depositata la fattura, nulla cambia.
L'esborso rimane riferibile a un soggetto terzo sicché, in mancanza della pag. 13/16 prova che la locatrice abbia rimborsato il soggetto terzo o anche solo assunto l'impegno di farlo, manca la prova del danno patrimoniale.
10. Per effetto dell'accoglimento del secondo, del quarto e del quinto motivo di appello il decreto ingiuntivo deve essere revocato e dalla somma di euro 6.665,06 chiesta e ottenuta con ricorso monitorio devono essere detratte:
➢ la somma di euro 5.000,00 pacificamente pagata e imputabile per quanto si è detto al contratto di locazione relativo all'ambulatorio e non al contratto relativo all'immobile a uso foresteria;
➢ la somma di euro 146,06 (euro 6.238,06 – euro 6.092,00) per aggiornamento ISTAT dei canoni, non spettante perché non richiesta dalla locatrice;
➢ la somma di euro 427,00 per costi di ripristino che la locatrice non ha provato di aver sostenuto.
Il credito della locatrice si riduce da euro 6.665,06 a euro 1.092,00.
Nel rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo che riporta “interessi come da domanda”, il Tribunale ha riconosciuto gli
“interessi moratori dal dovuto” richiesti nel ricorso monitorio.
A seguito dell'accoglimento di tre motivi di gravame e della riduzione del credito, alla locatrice è stata riconosciuta solo parte dell'indennità di occupazione richiesta (euro 1.092,00 anziché euro 3.722,00), calcolata facendo riferimento, come previsto dall'art. 1591 c.c., al “corrispettivo convenuto”. In assenza di specifiche allegazioni, gli interessi devono intendersi quelli dell'art. 1284, comma 1, c.c. e non quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dato che la somma riconosciuta costituisce parte dell'indennità di occupazione, gli interessi sono dovuti dalla scadenza in cui avrebbe dovuto essere pagata l'indennità.
pag. 14/16 11. Parte soccombente rimane la conduttrice perché una riduzione quantitativa, anche consistente, del credito della parte locatrice, non determina una soccombenza reciproca (v. Cass., s.u., sent. n. 32061 del 2022). L'appellante non può essere condannata per responsabilità aggravata perché l'appello è stato parzialmente accolto. Non sono dovute le spese della fase monitoria in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo. I compensi del doppio grado di giudizio vengono liquidati nel rispetto dei parametri medi del nuovo scaglione applicabile
(cause sino a euro 1.100,00):
➢ per il giudizio avanti al Tribunale, nella somma di euro 662,00
(euro 131,00 + euro 131,00 + euro 200,00 + euro 662,00);
➢ per il giudizio di appello, nella somma di euro 494,00 (euro
142,00 + euro 142,00 + euro 210,00)
12. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_4 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 18.4.2024 n.
[...]
2516/2023 e proseguito nei confronti di e , CP_2 CP_3 eredi di così provvede: Controparte_1
1) in riforma della sentenza, revocato il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Venezia n. 2185/2021, condanna
[...] al pagamento, in favore di e Controparte_4 CP_2 CP_3
, della somma di euro 1.092,00, oltre interessi al tasso dell'art.
[...]
pag. 15/16 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza dell'indennità di occupazione al saldo, e delle spese del giudizio di primo grado, liquidate nella somma di euro 662,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna al pagamento, in Controparte_4 favore di e , delle spese del presente grado CP_2 CP_3 di giudizio, liquidate nella somma di euro 494,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 2 aprile 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1872/2024 R.G. promossa da
), assistita PartitaIVA_1
e difesa dall'Avvocato domiciliatario MARIAROSA BALLADORE, con studio in VIA GIUSEPPE VERDI n. 14, ROVIGO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e proseguita contro Controparte_1 C.F._1
) e CP_2 C.F._2 CP_3
), eredi di assistite e difese C.F._3 Controparte_1 dall'Avvocato domiciliatario LUIGI SCLEBIN, con studio in VIA ALEARDI
n. 18, JESOLO-LIDO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
18.4.2024, n. 2516
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in accoglimento del proposto gravame ed in totale riforma della sentenza n. 2516/2023 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Venezia dr.ssa Quota e pubblicata il 18.4.2024: In via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva sentenza impugnata n. 2516/2023 ed altresì del procedimento esecutivo n. 624/2024 Tribunale di Rovigo. Nel merito: I -
In via principale, dichiararsi nullo e/o revocarsi il D.I. n. 2185/2021 R.g.
Ing. emesso il 23.9.2021 dal G. M. del Tribunale di Venezia per indeterminatezza della pretesa creditoria azionata. II - In via subordinata, dichiararsi illegittimo e/o inefficace e/o revocarsi il D.I. n.
2185/2021 R.g. Ing. emesso il 23.9.2021 dal G. M. del Tribunale di
Venezia per infondatezza della pretesa creditoria azionata. III – In via riconvenzionale, condannarsi al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 2.630,00, maggiorata Controparte_4 degli interessi legali dalla data della domanda al saldo. IV – In via riconvenzionale subordinata, operarsi la compensazione, in tutto o in parte, fra la somma di € 2.630,00, versata in eccedenza dall'opponente, con le eventuali somme che si accertassero dovute in favore di CP_1
e condannarsi la stessa al pagamento della somma che
[...] residuerà eventualmente dovuta all'appellante. V – In ogni caso con condanna di al rimborso delle somme percepite in Controparte_1 forza del D.I. n. 2185/2021 R.g. e della sentenza n. 2516/2023 del
Tribunale di Venezia e con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, In via pregiudiziale di rito: dichiarare il presente appello inammissibile per avvenuta decorrenza dei termini di impugnazione In via principale, nel merito: respingere l'appello, in una ad ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare pag. 2/16 integralmente la sentenza impugnata.- condannare l'opponente- appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'opposta da liquidarsi secondo l'equo apprezzamento della Corte. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e/o di annullamento o revoca del decreto opposto, condannare l'opponente-appellante al pagamento della somma di € 6.665,06, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in premessa. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del doppio grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2516/2023 il Tribunale di Venezia ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2185/21, con cui Controparte_4 era stata condannata al pagamento “della somma di euro 6.665,08, a titolo di canoni di locazione, indennità di occupazione e spese di ripristino, oltre agli interessi moratori dal dovuto, spese e compensi della procedura monitoria” (v. sentenza appellata, pag. 1) quale debito residuo connesso al contratto locazione 13 maggio 2015 di un immobile adibito ad ambulatorio medico. La domanda riconvenzionale formulata con la comparsa di costituzione e risposta dalla locatrice CP_1 di pagamento anche di una penale è stata ritenuta
[...] inammissibile per la sua tardività, non dipendendo dalle domande della ricorrente.
1.1 La locatrice aveva sostenuto che la società conduttrice aveva rilasciato i locali il 21 gennaio 2021, in ritardo rispetto alla scadenza del
15 novembre 2020 comunicata con la lettera di recesso 15 maggio
2020, come risultava dalla dichiarazione sottoscritta di riconsegna delle pag. 3/16 chiavi, e di essere a creditrice della somma di euro 6.238,06 a titolo di canoni di locazione ed indennità di occupazione e di euro 427,00 per spese di rimozione delle insegne e delle vetrofanie. L'art. 1 del contratto prevedeva l'obbligo per il conduttore di restituire l'immobile nello stesso stato in cui si trovava all'inizio della locazione, salvo il normale deperimento d'uso. La società conduttrice aveva omesso di rimuovere le insegne installate all'esterno dei locali e le vetrofanie applicate sulle vetrate. Le somme dovute erano sostanzialmente confermate anche dai conteggi della società conduttrice al netto del fatto che quest'ultima pretendeva di imputare ai canoni di locazione commerciale la somma di euro 5.000,00, versata, invece, nel 2015, per una distinta locazione di un appartamento ad uso foresteria per il periodo 1.06.2015 –
30.09.2015. Detraendo euro 5.000,00 dalla somma indicata come corrisposta di euro 109.630,00, la conduttrice aveva versato euro
104.630,00. Dato che la conduttrice riconosceva come importo complessivamente dovuto la somma di euro 107.000,00 sino al
15.11.2020, residuava un debito della conduttrice per canoni di euro
2.370,00 (euro 107.000,00 – euro 104.630,00 = euro 2.370,00). Al debito per canoni, doveva aggiungersi l'indennizzo per 67 giorni di occupazione dal 15.11.2020 al 21.1.2021, indennizzo che, calcolato in proporzione al canone trimestrale, ammontava a euro 3.722,00.
1.2 Secondo il Tribunale la locatrice aveva provato documentalmente
(cfr. docc. 2 e 3 – contratto di locazione sottoscritto dalle parti e ricevuta di registrazione) il titolo in base al quale aveva correttamente imputato una parte dei pagamenti ricevuti nel 2015 dalla conduttrice all'estinzione di un credito diverso, relativo all'immobile a uso foresteria.
I conteggi della conduttrice, provati dai suoi doc. da 4 a 9, corrispondevano esattamente a quelli posti dalla locatrice a fondamento pag. 4/16 del proprio credito, una volta tenuto conto della corretta imputazione.
Le chiavi dell'immobile erano state restituite solo il 21.1.2021. All'atto della riconsegna, inoltre, il legale rappresentante della società, Parte_1
, aveva riconosciuto un debito residuo della conduttrice a titolo
[...] di canoni di locazione, da saldare entro 7 giorni. L'obbligo di risarcire i costi di ripristino risultava dall'art. 1 del contratto e dal preventivo emesso per i lavori da parte di una terza impresa.
2. L'appellante chiede che, in riforma Controparte_4 della sentenza, sia revocato il decreto ingiuntivo e la condanna della locatrice al pagamento della somma di euro 2.630,00. Con ordinanza
23.12.2024 la causa è stata interrotta per morte della parte appellata. È stata riassunta dalla società appellante con ricorso 27.1.2025, notificato il 13.2.2025 impersonalmente e collettivamente agli eredi di CP_1
premette che l'udienza di
[...] Controparte_4 discussione risale al 2.11.2023 ma che “la sentenza a verbale … è stata inserita a PCT il 18.4.2024 e in pari data è stata inviata all'Agenzia delle
Entrate per la registrazione, come si evince dallo storico del fascicolo …
Ed in effetti la sentenza veniva comunicata il 18.4.2024”. L'appellante lamenta:
2.1 l'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della somma ingiunta, non risultando indicati né le mensilità pretese per canoni locativi né i criteri di calcolo della richiesta indennità di occupazione. La specificazione delle somme richieste era avvenuta solo con la comparsa di costituzione e risposta, che non sanava a ritroso la nullità, con la conseguenza della revoca del decreto e il venir meno delle spese del procedimento monitorio;
pag. 5/16 2.2 che non è stato considerato, da un lato, che la conduttrice aveva provato il pagamento della “cauzione” di euro 5.000,00 per la clausola
14 del contratto (doc. 1 e 4 ric.) e che, dall'altro, la locatrice si era limitata a provare la conclusione di un altro contratto di locazione a uso foresteria e la relativa registrazione (doc. 2 e 3 res.) e non che il pagamento del 15.5.2015 si riferisse al canone del secondo immobile.
Dalla clausola sul corrispettivo di questo secondo contratto si desume che il pagamento del complessivo canone locativo di euro 5.000,00 dovesse avvenire in misura frazionata entro il giorno 15 di ogni mese e, dunque, con scadenza il 15/06, il 15/07, il 15/08 ed il 15/09. Posto che il bonifico 15.5.2015 non riporta una causale, il giudice avrebbe dovuto far applicazione dell'art. 1193 c.c. e rilevare che il pagamento della cauzione del contratto ad uso ambulatorio era scaduto il 13.5.2015 (alla firma del contratto) e che quello relativo al pagamento del contratto di locazione di immobile ad uso foresteria avrebbe avuto scadenza frazionata a partire dal 15.06.2015 e che, per l'effetto, la rimessa della somma di euro 5.000,00 si riferiva al contratto di locazione dell'ambulatorio. Nella dichiarazione rilasciata il 21.1.2021 il legale rappresentante della società si era impegnato solo a verificare eventuali canoni scaduti e non pagati;
2.3 l'omessa motivazione sulle somme dovute a titolo d'indennità di occupazione in quanto con l'opposizione la conduttrice aveva allegato che la locatrice aveva la disponibilità dell'immobile sin dalla data di cessazione del contratto (15.11.2020) e nel mese di gennaio
(21.1.2021) era avvenuta solo la ricognizione dell'immobile. Anche ipotizzando che la dichiarazione a firma di Controparte_4 in data 21.1.2021 attesti il godimento dell'immobile sino ad allora (si tratta in realtà di un'attestazione a posteriori di avvenuta consegna di pag. 6/16 tutte le chiavi dell'immobile e di avvenuta liberazione), il giudice non aveva valutato correttamente la fonte dell'obbligazione;
2.4 l'indebita applicazione della rivalutazione monetaria. Nel giudizio di opposizione la locatrice aveva precisato che era dovuta la somma di euro 2.370,00 a titolo di canoni di locazione e la somma di euro
3.722,00 a titolo di indennità di occupazione per un totale di euro
6.092,00. Detto importo era però stato aumentato sino a euro 6.238,06 per effetto degli aumenti ISTAT nel frattempo intervenuti, nonostante fosse stato eccepito che la locatrice non avesse chiesto il relativo aggiornamento;
2.5 che non erano dovuti danni per costi di ripristino. Con riferimento ai costi di ripristino il doc. 5 avversario costituiva un mero preventivo che non provava né l'esecuzione del lavoro né l'esborso sostenuto. La fattura n. 473/PA del 15.9.2021 di era stata emessa a CP_5 nome di un soggetto diverso Controparte_6 dalla locatrice e per un immobile sito in Piazza Marconi e non in via
Mameli n. 13-15.
3. Le eredi di e hanno chiesto Controparte_1 CP_2 CP_3 la conferma della sentenza impugnata. Hanno eccepito pregiudizialmente che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il
3.4.2024 alle ore 18:48, con la conseguenza che il termine semestrale è decorso il 4.11.2024 e che il ricorso in appello dell'11.4.2024 è tardivo.
Oltre a richiamare le argomentazioni del primo giudice, le appellate hanno replicato:
- che la conduttrice non ha dimostrato di aver pagato il canone per l'immobile a uso foresteria. Dato che i pagamenti sono privi di causale,
pag. 7/16 la locatrice aveva imputato parte dei pagamenti al contratto di locazione a uso foresteria;
- che il debito della conduttrice tiene debitamente conto anche degli aumenti ISTAT nel frattempo maturati conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del contratto e che, anche senza considerare la rivalutazione, il canone giornaliero è calcolabile in euro 55,55. La richiesta di aggiornamento del canone può essere formulata anche verbalmente nonché implicitamente o per fatti concludenti;
- che fino al 21.1.2021 l'immobile non era stato sgomberato da materiali e arredi;
- che a nulla rileva che il pagamento dei ripristini sia stato eseguito da una società terza in favore della locatrice.
4. L'eccezione pregiudiziale sulla tempestività dell'impugnazione deve essere respinta. Il termine lungo ex art. 327 c.p.c. per impugnare la sentenza di sei mesi decorre dalla pubblicazione. Per stabilire la data della pubblicazione occorre riferirsi allo storico del fascicolo informatico n. 8129/2021 RG Trib di Venezia e dallo storico risulta (le date sono chiaramente leggibili a monitor con lo zoom 200%):
pag. 8/16 La sentenza è stata pubblicata il 18 aprile 2024 e non in data 8 aprile
2024 (“trasmesso fascicolo all'ufficio sentenze”) o il 3 aprile 2024 (data riportata nel fermo immagine prodotto dall'appellante con la dicitura
“data di deposito”), sicché il ricorso in appello depositato l'11 novembre
2024 deve considerarsi tempestivo. La procedura si è svolta in modo irregolare, ad incominciare dalla mancata lettura in udienza del dispositivo al termine della discussione o, in alternativa, al deposito del dispositivo entro il giorno successivo alla scadenza del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione (nel verbale si è riportato: “Oggi 2 novembre 2023, tramite note scritte, innanzi al dott
Maria Carla Quota, sono comparsi … Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 127 ter e 429 c.p.c. senza darne previa lettura alle parti”) e dalla stampigliatura sulla sentenza “Sentenza n. 2616/2013 pubbl il
2/11/2023 …” ma lo storico consente di ricostruire quando la sentenza sia stata resa ostensibile mediante la pubblicazione alle parti.
5. Il primo motivo dell'appello sulla nullità del ricorso monitorio per indeterminatezza dell'oggetto è infondato. Con il ricorso monitorio la locatrice aveva allegato di essere creditrice:
➢ di euro 6.238,06 a titolo di canoni e indennità di occupazione in quanto l'immobile, oggetto di un contratto con scadenza 15.11.2020 e che prevedeva canoni trimestrali di euro 5.000,00 da rivalutarsi in base agli indici istat, era stato rilasciato solo il 21.1.2021, come risultava da una comunicazione sottoscritta in pari data dalla debitrice;
➢ di euro 427,00 per spese di rimozione d'insegne e vetrofanie, come risultava da un preventivo di un'impresa specializzata.
La locatrice aveva documentato il titolo della pretesa costituito dal canone di locazione e allegato di aver provato anche l'ulteriore credito per danni. Non era indispensabile che il ricorso precisasse i canoni pag. 9/16 ancora dovuti (da intendersi in mancanza di specificazione come i più recenti) mentre l'indennità di occupazione era determinabile. Il ricorso indicava l'importo del canone e l'art. 1591 c.c. prescrive che il conduttore in mora è tenuto al pagamento del corrispettivo sino alla riconsegna. Che il credito per danni fosse stato provato attiene al merito della pretesa e non incide sull'individuazione della causa petendi.
6. Il secondo motivo sull'imputazione del pagamento è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto di conto corrente depositato (doc. 4 ric.) si desume che il
15.5.2015 vi fosse stato un pagamento di euro 5.490,00 in favore della conduttrice. Non risulta la causale.
La locatrice aveva provato l'esistenza di un secondo contratto di locazione (doc. 2 e 3 res.) ma non che il pagamento di euro 5.000,00 avvenuto in 15 maggio 2015 fosse stato imputato al pagamento del canone di questo secondo contratto.
La parte finale della “raccomandata a mano” sottoscritta dal legale rappresentante della società in data 21 gennaio Controparte_4
2021, in occasione della restituzione delle chiavi, presenta un contenuto troppo generico – non vi è menzione dell'eventuale debito - per essere considerata prova di un riconoscimento di debito per canoni di locazione arretrati: “… Infine dichiara di impegnarsi a verificare e corrispondere entro sette giorni gli importi ancora non pagati relativi ai canoni della cessata locazione” (doc. 4 res.).
Non essendovi stata un'imputazione del debitore al momento del pagamento né il rilascio da parte del creditore di una quietanza con una particolare causale, trovano applicazione i criteri legali. Il pagamento doveva essere imputato ex art. 1193 c.c. all'unico debito scaduto. Il contratto di locazione 13 maggio 2015 per l'ambulatorio con decorrenza pag. 10/16 14 maggio prevede all'art. 14 un deposito cauzionale di euro 5.000,00
(doc. 1 ric.). Il contratto di locazione 13 maggio 2015 a uso abitativo di natura transitoria per il periodo 1° giugno -30 settembre 2015 prevede un canone di euro 5.000,00 da pagarsi entro il 15 di ogni mese (doc 2. res.). All'epoca del pagamento il debito scaduto doveva ritenersi quello del deposito cauzionale del contratto relativo all'ambulatorio.
7. Il terzo motivo di appello sull'indennità di occupazione non può essere accolto.
7.1 La “raccomandata a mano” 21 gennaio 2021 sottoscritta dal legale rappresentante della società conferma che Controparte_4
l'effettiva liberazione era avvenuta solo in quella occasione con la consegna delle chiavi. L'amministratore della società dichiarò “… di aver consegnato in data odierna 21.01.21 tutte le chiavi in suo possesso relative all'immobile di proprietà sito in Controparte_1
Jesolo via Goffredo Mameli n. 11 già condotto in locazione dalla rappresentata società. Dichiara inoltre di aver liberato detto immobile di ogni bene … e documentazione di proprietà o di pertinenza della società …” (doc. 4 res.: il Controparte_4 grassetto è dell'estensore della presente motivazione). Qualora la società avesse completato la liberazione dell'immobile in data precedente non avrebbe avuto alcun motivo di continuare a disporre di copie delle chiavi dei locali e di rilasciare la dichiarazione solo il 21 gennaio. Il controllo in contraddittorio delle condizioni dell'immobile non necessitava che la conduttrice continuasse a conservare sino alla data della verifica le chiavi dei locali.
pag. 11/16 7.2 L'art. 1591 c.c. prescrive che «il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno». La prima parte della norma prevede un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto, assicurando una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. Considerando il canone trimestrale a regime di euro 5.000,00 e che sino al rilascio era dovuto il corrispettivo ai sensi dell'art. 1591 c.c., l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione è facilmente quantificabile nella somma di euro 3.772,00 (euro 5.000,00 /
90 gg X 67 gg = euro 3.722,00).
8. Il quarto motivo di appello sull'aggiornamento ISTAT è fondato. Per l'art. 32 l. n. 392 del 1978 la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati. La richiesta di aggiornamento deve essere specifica: non è prevista una richiesta indeterminata di aggiornamento. L'aggiornamento scatta, dunque, se e in quanto richiesto e, conseguentemente, nella misura richiesta (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 14673 del 2003 e Cass., sez. 3, sent. n. 27287 del 2021). La locatrice non aveva provato di aver chiesto l'aggiornamento del canone. È vero che la giurisprudenza ha riconosciuto che in materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso di abitazione, la richiesta di aggiornamento del canone ex art. 32 l. n. 392 del 1978 può essere formulata, in mancanza della pag. 12/16 previsione di una forma determinata, anche verbalmente nonché implicitamente o per fatti concludenti (Cass., sez. 3, sent. n. 25645 del
2010) ma nel caso specifico manca la prova che la richiesta fosse stata formulata eventualmente non per iscritto.
9. Anche il quinto motivo di appello sui costi di ripristino è fondato.
9.1 La sentenza ritiene provato il danno sulla base del preventivo n.
157 dell'1.6.2021 intestato a “ Controparte_6
(cfr. motivazione pag. 5 e doc. 5 res.). Il preventivo, anche se proveniente da una terza impresa, non prova né che il costo sia stato effettivamente sostenuto né che a sostenerlo sia stata la locatrice
La locatrice e la società, che nella denominazione Controparte_1 contiene il suo nome, sono incontrovertibilmente soggetti diversi.
9.2 Nell'atto di appello la difesa della società fa riferimento a una fattura che dovrebbe essere stata prodotta in sede monitoria su richiesta del giudice d'integrare la documentazione. Nel fascicolo telematico, anche del giudizio di primo grado, questo documento, che a dire di entrambe le parti (v. ricorso in appello, pag 17 e comparsa di costituzione e risposta, pag. 11) è sempre intestato alla società, non è stato rinvenuto. È stato rinvenuto nella cartella “2-fascicolo 6511-2021
Tribunale ordinario di Venezia” unicamente il decreto 6 settembre 2021 con cui il giudice del monitorio invita la parte a provare l'avvenuto esborso di euro 427,00. Dato atto che le parti concordano sul fatto che in fase monitoria fosse stata depositata la fattura, nulla cambia.
L'esborso rimane riferibile a un soggetto terzo sicché, in mancanza della pag. 13/16 prova che la locatrice abbia rimborsato il soggetto terzo o anche solo assunto l'impegno di farlo, manca la prova del danno patrimoniale.
10. Per effetto dell'accoglimento del secondo, del quarto e del quinto motivo di appello il decreto ingiuntivo deve essere revocato e dalla somma di euro 6.665,06 chiesta e ottenuta con ricorso monitorio devono essere detratte:
➢ la somma di euro 5.000,00 pacificamente pagata e imputabile per quanto si è detto al contratto di locazione relativo all'ambulatorio e non al contratto relativo all'immobile a uso foresteria;
➢ la somma di euro 146,06 (euro 6.238,06 – euro 6.092,00) per aggiornamento ISTAT dei canoni, non spettante perché non richiesta dalla locatrice;
➢ la somma di euro 427,00 per costi di ripristino che la locatrice non ha provato di aver sostenuto.
Il credito della locatrice si riduce da euro 6.665,06 a euro 1.092,00.
Nel rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo che riporta “interessi come da domanda”, il Tribunale ha riconosciuto gli
“interessi moratori dal dovuto” richiesti nel ricorso monitorio.
A seguito dell'accoglimento di tre motivi di gravame e della riduzione del credito, alla locatrice è stata riconosciuta solo parte dell'indennità di occupazione richiesta (euro 1.092,00 anziché euro 3.722,00), calcolata facendo riferimento, come previsto dall'art. 1591 c.c., al “corrispettivo convenuto”. In assenza di specifiche allegazioni, gli interessi devono intendersi quelli dell'art. 1284, comma 1, c.c. e non quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dato che la somma riconosciuta costituisce parte dell'indennità di occupazione, gli interessi sono dovuti dalla scadenza in cui avrebbe dovuto essere pagata l'indennità.
pag. 14/16 11. Parte soccombente rimane la conduttrice perché una riduzione quantitativa, anche consistente, del credito della parte locatrice, non determina una soccombenza reciproca (v. Cass., s.u., sent. n. 32061 del 2022). L'appellante non può essere condannata per responsabilità aggravata perché l'appello è stato parzialmente accolto. Non sono dovute le spese della fase monitoria in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo. I compensi del doppio grado di giudizio vengono liquidati nel rispetto dei parametri medi del nuovo scaglione applicabile
(cause sino a euro 1.100,00):
➢ per il giudizio avanti al Tribunale, nella somma di euro 662,00
(euro 131,00 + euro 131,00 + euro 200,00 + euro 662,00);
➢ per il giudizio di appello, nella somma di euro 494,00 (euro
142,00 + euro 142,00 + euro 210,00)
12. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_4 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 18.4.2024 n.
[...]
2516/2023 e proseguito nei confronti di e , CP_2 CP_3 eredi di così provvede: Controparte_1
1) in riforma della sentenza, revocato il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Venezia n. 2185/2021, condanna
[...] al pagamento, in favore di e Controparte_4 CP_2 CP_3
, della somma di euro 1.092,00, oltre interessi al tasso dell'art.
[...]
pag. 15/16 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza dell'indennità di occupazione al saldo, e delle spese del giudizio di primo grado, liquidate nella somma di euro 662,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna al pagamento, in Controparte_4 favore di e , delle spese del presente grado CP_2 CP_3 di giudizio, liquidate nella somma di euro 494,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 2 aprile 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 16/16