Art. 1. (( 1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , nonche' di quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all' articolo 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalita' esclusivamente pacifiche, gia' approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attivita' indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 )) 2. Per le finalita' del comma 1, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, riserva annualmente una quota, non superiore al 10 per cento, delle disponibilita' complessive del "Fondo speciale per la ricerca applicata".
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 FEBBRAIO 1987, N.22))
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 FEBBRAIO 1987, N.22))