Articolo 6 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 marzo 1992
Art. 6. Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore 1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992
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