Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla penultima clausola dello scambio di note stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla penultima clausola dello scambio di note stesso.