Articolo 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 443
Articolo 1
Versione
7 maggio 1968
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla penultima clausola dello scambio di note stesso.

Entrata in vigore il 7 maggio 1968