Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4648/2023 Ruolo Gen., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta decisione alla udienza di cui all'art. 352 cod. proc. civ. del 17-12-2024 svolta dinanzi all'istruttore mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10-10-2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
in proprio e rispettivamente quale ex rappresentante legale e ex socio della
( ), con sede in Pompei, alla via Astolelle 13, CP_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Patrizia Gentile
( ), presso il cui studio elettivamente domiciliamo in C.F._3
Terzigno, alla via Panoramica 84 appellante
1
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Roma, al viale Regina Margherita 125, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, ( ), Controparte_3 P.IVA_3
con sede in Roma alla via Adolfo Ravà 75, rappresentata e difesa, giusta procura per Notaio del 30-5-2022, rep. 26279, dall'avv. Luigi Per_1
Coluccino ( ), presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia in Roma, alla via Adolfo Ravà 75 appellata
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E CONLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 17-10-2023 e Parte_1 [...]
in proprio e rispettivamente quale ex rappresentante legale e ex Parte_2
socio della hanno proposto appello avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, 787/2023, pubblicata il 17-3-2023, non notificata, di rigetto della opposizione, proposta dalla con citazione notificata il 19-11-2019, al decreto CP_1
ingiuntivo 1196/2019, notificato il 10-10-2019, dichiarato in sentenza definitivamente esecutivo, in forza del quale era stato ingiunto alla Pt_3
il pagamento in solido in favore della ricorrente
[...] Controparte_2
della somma di € 5.143,80, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle singole scadenza al soddisfo e spese della procedura, liquidate in €
88,50 per esborsi e € 650,00 per compensi, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica (credito documentato dalle fatture dettagliate nell'estratto autentico notarile del Giornale dei crediti in contenzioso tenuto dalla ricorrente in monitorio).
Ha ritenuto il primo giudice “pacifica l'esistenza del rapporto di somministrazione sotteso all'emissione delle fatture oggetto del presente giudizio, in mancanza di specifiche contestazioni da parte della CP_1
che, anzi, ha ammesso di aver pagato l'ultima fattura relativa alla fornitura
2 di energia, seppur contestando l'ammontare del debito a suo carico”. Ha aggiunto il primo giudice come, a fronte della avversa produzione documentale, integrata nel giudizio di opposizione, la “opponente non ha fornito alcuna prova della dedotta disdetta del contratto di fornitura, rimanendo assolutamente priva di rilevanza la dedotta disdetta telefonica, peraltro contestata dalla società opposta”, nonché smentita dalla certificazione dei consumi. Relativamente al quantum, ha rilevato il primo giudice, in relazione al presunto controcredito opposto dalla CP_1
come “la nota di variazione iva, definita nota di credito in caso di rettifica in diminuzione, incide esclusivamente sul debito verso l'Erario, consentendo al cedente del bene o al prestatore del servizio di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25 del d.p.r. 633/72”.
Gli appellanti in epigrafe hanno affidato l'appello a 2 motivi, concludendo, previa ammissione della prova orale articolata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., per l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per la quantificazione del debito dell'opponente in € 634,13, con il favore delle spese e attribuzione.
L'appellata ha concluso per la declaratoria di Controparte_2
illegittimità e comunque per il rigetto dell'appello, chiedendone il rigetto, in uno alla conferma della impugnata sentenza, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 18-12-2023 l'istruttore, ritenuta la non ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 348 bis e 350, comma 3, cod. proc. civ., ha fissato l'udienza dinanzi a sé di rimessione della causa in decisione assegnando i prescritti termini perentori;
indi all'udienza del 1-10-2024, svolta con le modalità in epigrafe a seguito del decreto del 11-9-2024 di sostituzione dell'udienza, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 352, comma 2, cod. proc. civ. l'istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservando la decisione al Collegio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con il primo motivo lamentano gli appellanti come il primo giudice abbia ritenuto non provata la disdetta del contratto di fornitura, giacché valutata priva di rilevanza la dedotta disdetta telefonica, tuttavia “senza tenere conto che la richiesta di cessazione della fornitura è stata dimostrata e provata attraverso vari elementi, non solo la richiamata disdetta telefonica”.
B) Il motivo è infondato.
Gli elementi di prova prodotti dall'appellante a fondamento della proposta opposizione non sono idonei a dimostrare la cessazione del rapporto di somministrazione “prima dell'ottobre del 2017”, come precisato dalla società appellata;
che infatti fondatamente deduce la propria estraneità alle
“dinamiche sottese al rapporto di locazione”, laddove alcuna informazione circa il subentro di un nuovo soggetto nel contratto di fornitura è stata comunicata da a , “la quale, dunque, ha correttamente CP_1 CP_2
continuato a fatturare i consumi nei confronti del legittimo e unico titolare del contratto di fornitura e cioè la (pagina 5 della comparsa di CP_1
costituzione). In disparte della (non giustificata) produzione solo nel giudizio di impugnazione, ad onta delle preclusioni di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., della documentazione richiamata alla pagina 21 dell'atto di appello (visura camera di commercio, certificato cessazione partita iva, attestazione chiusura posizione Inps, estratto anagrafe tributaria relativa alla risoluzione del contratto di locazione avvenuta il 26-5-2017), certa è in via dirimente la ininfluenza, ai fini della individuazione del soggetto obbligato al pagamento dei consumi, titolare dal lato passivo del rapporto, della documentazione, del resto già delibata dal primo giudice, indicata alla pagina 7 dell'appello, ovvero “la disdetta del contratto di locazione e il verbale di rilascio, con consegna delle chiavi, dell'immobile in Pompei, al viale Mazzini 53, in quanto la società opponente CP_1
4 dal mese di maggio 2017 aveva cessato la propria attività”; ciò, tanto più che “la non ha mai negato il contratto di fornitura” (pagina 6 CP_1
dell'appello), laddove non spiega rilievo che la fornitrice fosse asseritamente a conoscenza del contratto di locazione, tanto meno che la
“non aveva alcun interesse a tenere in vita un contratto di fornitura CP_1
energetica che gli portava solo costi inutili”. Lo stesso dicasi quanto al preteso andamento anomalo dei consumi, asseritamente non compatibile
(senza allegare oltretutto l'eventuale malfunzionamento del misuratore) con l'attività di ristorazione già svolta dalla società CP_1
Tutte circostanze, si osserva, non opponibili al fornitore, attuale appellata, cui non è pacificamente pervenuta alcuna valida disdetta nel maggio del
2017, in modo da consentire lo storno invocato dagli appellanti della fatturazione relativa al periodo luglio – ottobre 2017, posta la titolarità della fornitura in capo alla società indipendentemente dal soggetto CP_1
utilizzatore in concreto della stessa;
fornitura in realtà cessata il 3-11-2017 per morosità della opponente, che peraltro allega la cessazione dal registro delle imprese solo dal 7-3-2023. Consegue l'ininfluenza della prova orale per la cui ammissione insistono gli appellanti, poiché vertente sulla cessazione non già della fornitura, ma del contratto di locazione dei locali interessati dalla stessa.
C) Con il secondo motivo lamentano gli appellanti come il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta dell'opponente di riduzione del credito a seguito della emissione della nota di credito, attraverso la quale
“in concreto recepisce la disdetta del contratto di Controparte_2
fornitura dal mese di maggio 2017, annullando le fatture emesse dal periodo giugno – ottobre 2017”; in particolare, assumono gli appellanti, dal credito di € 5.143,80 di cui alle fatture indicate come non pagate, va detratta la nota di credito di € 4.509,67.
D) Il motivo è infondato.
5 Lungi dal dare conto della ricognizione da parte del fornitore della disdetta del contratto di somministrazione dal maggio del 2017, si rileva come la nota di credito sia stata emessa in realtà a fronte della insolvenza del cliente, giammai determinando, contrariamente all'assunto degli appellanti, la rinuncia al credito di cui alle fatture azionate in monitorio, relative al periodo da maggio a ottobre del 2017; nella specie la emissione della nota di credito non ha comportato variazioni di sorta della posizione del cliente nei riguardi del fornitore, come del resto chiaramente emerge dal contenuto del documento riprodotto alla pagina 13 della comparsa di costituzione, in particolare nella pate in cui si chiarisce “che la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, consentita al creditore dalle disposizioni iva di cui all'art. 26, commi 2 e 4, del d.p.r. 633/72, deve intendersi effettuata ai soli fini fiscali e non implica in alcun modo la rinuncia al credito non soddisfatto”. La diminuzione dell'imponibile è correlata al mancato pagamento delle fatture successive al maggio del 2017, cui la era CP_1
obbligata per la ragioni esposte in sede di discussione del primo motivo, non certo a inesistenza o minore consistenza dei relativi consumi;
intento del fornitore, come chiarito alla pagina 12 della comparsa di costituzione, era infatti quello di “portare in detrazione il credito iva relativo ai crediti non soddisfatti”.
Sicché non coglie nel segno la pretesa degli appellanti di conseguire una decurtazione del quantum nella misura della nota di credito per “errata interpretazione” dell'art. 26 del d.p.r. cit., la cui formulazione, precisano,
“individua tassativamente i casi di emissione di una nota di credito”, senza includere “i fini fiscali”. Posto che la nota di credito di € 4.509,67 ha ad oggetto la somma di € 813.22 quale aliquota iva al 22% e l'imponibile di €
3.696,45 quale corrispettivo per l'energia elettrica erogata, si osserva come le fatture azionate in monitorio comunque includano correttamente l'iva, indipendentemente dalla ricorrenza o meno delle condizioni di cui all'art. 6 26 del d.p.r. cit. Infatti, pur avendo l'appellata precisato anche alle pagine 7
e seguenti dell'originaria comparsa di costituzione che il documento abbia lo scopo di “stornare totalmente o parzialmente importi precedenti fatturati”, non v'è chi non scorga come dal dovuto non possa detrarsi anche la somma
(tabelle alle pagine 18 e 19 dell'appello) di € 813,33, ancorché inclusa per iva nella domanda monitoria. Lo storno dell'iva in forza della nota di credito del 9-12-2017, pur incidente sul solo debito vero l'Erario, non elide l'obbligo del contribuente, cioè del soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo della fornitura, di pagare l'iva, attesa la ricorrenza del requisito oggettivo dell'avvenuta prestazione del servizio. È appena il caso di rammentare come l'emissione di fatture prima di aver ricevuto il relativo pagamento esponga il contribuente all'obbligo di versare la relativa iva, indipendentemente dall'incasso delle somme per le prestazioni rese;
né gli appellanti possono ascrivere al fornitore la sopravvenuta impossibilità per la debitrice – oltretutto cessata dal registro delle imprese solo il 7-3- CP_1
2023, a fronte della cessazione dell'attività asseritamente risalente al 31-12-
2026 – di avvalersi del beneficio fiscale di portare in detrazione le fatture.
E) Pertanto, rigettato l'appello, va confermata l'impugnata sentenza.
F) Segue alla soccombenza la condanna in solido degli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore della appellata, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022, in ragione dei parametri minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate, per lo più dipanate in primo grado, nonché al valore fino a € 26.000,00.
G) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
7 impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal
31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
in proprio e rispettivamente quale ex rappresentante Parte_2
legale e ex socio della avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Torre Annunziata, in composizione monocratica, 787/2023, pubblicata il
17-3-2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna in solido gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 2.904,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, iva e ca.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma
1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 9-1-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
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