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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3444/2024 R.G. sul ricorso depositato il 03/07/2024 proposto da (difesa dall'avv. Francesco Posterino ) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Angelo Cavallo) Controparte_1
e nei confronti di ( Controparte_2 difeso da avv. Ettore Triolo) , viste le note di trattazione scritta delle parti,
così definitivamente provvedendo:
“Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 4000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_1
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare, riconoscere e dichiarare che i l provvedimento opposto è nullo, illegittimo ed inefficaci e per l'effetto annullarlo limitatamente alla parte impugnata il tutto per i motivi esposti, anche singolarmente considerati, dichiarando non dovute le somme indicate;
Voglia altresì emettere ogni altro atto conseguenziale e connesso.
1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio ivi compreso l'importo forfettario di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
l'odierno giudizio era proposto avverso e per l'annullamento della INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 09420249007710710000 notificata via pec il 21.05.2024 nella parte in cui viene richiesto il pagamento dei: contributi IVS anno 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Somme in precedenza richieste per mezzo degli avvisi di addebito riportanti rispettivamente il n.:
39420170002007106000, notificato il 10.10.2017;
39420180001973828000; notificato il 12.07.2018;
39420180004555079000; notificato il 24.12.2018;
39420190001803070000; notificato il 8.07.2019;
39420190004290622000; notificato il 04.12.2019;
39420210001939203000; notificato il06.12.2021;
39420220001871856000; notificato il 6.08.2022;
39420220004628805000, notificato il 13.01.2023.
Si costituiva l' e contestava la domanda. Controparte_1
Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, deduceva quanto segue: CP_2 che gli avvisi di addebito impugnati, con specificazione dei periodi oggetto di riscossione e delle date di notifica:
1. 39420170002007106000 – periodo 1/2016 – avviso notificato il 10.10.2017 – credito non ceduto
2. 39420180001973828000 – periodi 2-3-4/2016, 1-2-3/2017 – avviso notificato il 12.07.2018 – credito non ceduto
3. 39420180004555079000 – periodi 4/2017, 1/2018 – avviso notificato il
24.12.2018 – credito non ceduto
4. 39420190001803070000 – periodi 2-3/2018 – avviso notificato il 08.07.2019
– credito non ceduto
5. 39420190004290622000 – periodi 4/2018, 1/2019 -avviso notificato il
04.12.2019 – credito non ceduto
6. 39420210001939203000 – periodi 2-3-4/2019 – avviso notificato il
06.12.2021 – credito non ceduto
7. 39420220001871856000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il
06.08.2022 – credito non ceduto
2 8. 39420220004628805000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il
13.01.2023 – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
La domanda concerne la contestazione ad intimazione di pagamento nella parte relativa agli avvisi seguenti :
39420170002007106000, notificato il 10.10.2017;
39420180001973828000; notificato il 12.07.2018;
39420180004555079000; notificato il 24.12.2018;
39420190001803070000 notificato il 8.07.2019;
39420190004290622000 notificato il 04.12.2019;
39420210001939203000 notificato il06.12.2021;
39420220001871856000 notificato il 6.08.2022;
39420220004628805000 notificato il 13.01.2023
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il primo motivo della omessa notifica degli ava , riferito all'intimazione, è di tipo formale e soggiace alla disciplina dell'art. 617 cpc per cui è tardivo perché oltre i 20 giorni dalla notifica della intimazione. CP_ L' comunque prova con consegna telematica tutti gli avvisi presso l'indirizzo di posta elettronica " che corrisponde a quello ove consegnata l'intimazione Email_1 impugnata ed attestato dall'estratto del registro delle imprese , nè la parte ricorrente prova una visura camerale diversa .
Il motivo va , dunque, respinto.
PRESCRIZIONE CP_ Il legittimato passivo è solo l' quale soggetto creditore impositore e non l' ( v. Cass CP_1
7514/2022 )
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per
3 proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Parte ricorrente limita la l'eccezione di maturata prescrizione agli avvisi seguenti :
39420170002007106000, notificato il 10.10.2017;
39420180001973828000; notificato il 12.07.2018;
39420180004555079000; notificato il 24.12.2018
CP_ Orbene l' quanto alla notifica degli avvisi prova la notifica come sopra detto .
L a sua volta sostiene : CP_1
1) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09420199009341636000 (doc. ) notificato a mezzo
PEC in data 25/09/2019, alla casella PEC della ricorrente come risulta Email_1 dalla ricevute pec di consegna ed invio che si depositano in originale file EML e PDF (doc. 8,9 e
10)
2) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09420239002879272000 (doc. 11) notificato a mezzo
PEC in data 23/06/2023, alla casella PEC della ricorrente come risulta Email_1 dalla ricevute pec di consegna ed invio che si depositano in originale file EML e PDF (doc. 11, 12 e
13)
3) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09420249007710710000 (doc. 14) NOTIFICATO A
MEZZO PEC IN DATA 21/05/2024, alla casella PEC della ricorrente Email_1 come risulta dalla ricevute pec di consegna ed invio che si depositano in originale file EML e PDF
(doc. 15, 16 e 17);
4) ATTO DI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI, PIGNORAMENTI EX. ART.72BIS N.
09484202400004510001 (doc. 18) notificato a mezzo PEC in data 10/09/2024, alla casella PEC della ricorrente come risulta dalla ricevute pec di consegna ed invio che si Email_1 depositano in originale file EML e PDF (doc. 19, 20 e 21);
4 5) ATTO DI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI, PIGNORAMENTI EX. ART.72BIS N.
09484202400004511001 (doc. 22) NOTIFICATO A MEZZO PEC IN DATA 10/09/2024, alla casella PEC della ricorrente come risulta dalla ricevute pec di consegna ed Email_1 invio che si depositano in originale file EML e PDF (doc. 23, 24 e 25);
L prova l'intimazione notificata il 25.9.2019per i tre avvisi di addebito e prova anche CP_1
l'intimazione del giugno 2023
Inoltre va applicata la sospensione della prescrizione per 311 giorni per emergenza CO -19 ( art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.).
Pertanto ciò è sufficiente a interrompere la prescrizione dei tre avvisi di addebito contestati.
In merito alle contestazioni di parte ricorrente sono del tutto generiche . La prova della notifica a mezzo di consegna telematica con il deposito dei vari file è prova valida . La visura camerale che attesta l'indirizzo della ricorrente fa fede fino a querela di falso né la ricorrente produce visura camerale storica diversa.
La contestazione dell'indirizzo di provenienza delle notifiche è priva di pregio. Non solo è generica ma è infondata poiché non è condizione di validità l'indirizzo di provenienza una volta che giunge a destinazione.
La pretesa contributiva non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 14.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3444/2024 R.G. sul ricorso depositato il 03/07/2024 proposto da (difesa dall'avv. Francesco Posterino ) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Angelo Cavallo) Controparte_1
e nei confronti di ( Controparte_2 difeso da avv. Ettore Triolo) , viste le note di trattazione scritta delle parti,
così definitivamente provvedendo:
“Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 4000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte CP_1
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare, riconoscere e dichiarare che i l provvedimento opposto è nullo, illegittimo ed inefficaci e per l'effetto annullarlo limitatamente alla parte impugnata il tutto per i motivi esposti, anche singolarmente considerati, dichiarando non dovute le somme indicate;
Voglia altresì emettere ogni altro atto conseguenziale e connesso.
1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio ivi compreso l'importo forfettario di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
l'odierno giudizio era proposto avverso e per l'annullamento della INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 09420249007710710000 notificata via pec il 21.05.2024 nella parte in cui viene richiesto il pagamento dei: contributi IVS anno 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Somme in precedenza richieste per mezzo degli avvisi di addebito riportanti rispettivamente il n.:
39420170002007106000, notificato il 10.10.2017;
39420180001973828000; notificato il 12.07.2018;
39420180004555079000; notificato il 24.12.2018;
39420190001803070000; notificato il 8.07.2019;
39420190004290622000; notificato il 04.12.2019;
39420210001939203000; notificato il06.12.2021;
39420220001871856000; notificato il 6.08.2022;
39420220004628805000, notificato il 13.01.2023.
Si costituiva l' e contestava la domanda. Controparte_1
Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, deduceva quanto segue: CP_2 che gli avvisi di addebito impugnati, con specificazione dei periodi oggetto di riscossione e delle date di notifica:
1. 39420170002007106000 – periodo 1/2016 – avviso notificato il 10.10.2017 – credito non ceduto
2. 39420180001973828000 – periodi 2-3-4/2016, 1-2-3/2017 – avviso notificato il 12.07.2018 – credito non ceduto
3. 39420180004555079000 – periodi 4/2017, 1/2018 – avviso notificato il
24.12.2018 – credito non ceduto
4. 39420190001803070000 – periodi 2-3/2018 – avviso notificato il 08.07.2019
– credito non ceduto
5. 39420190004290622000 – periodi 4/2018, 1/2019 -avviso notificato il
04.12.2019 – credito non ceduto
6. 39420210001939203000 – periodi 2-3-4/2019 – avviso notificato il
06.12.2021 – credito non ceduto
7. 39420220001871856000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il
06.08.2022 – credito non ceduto
2 8. 39420220004628805000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il
13.01.2023 – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
La domanda concerne la contestazione ad intimazione di pagamento nella parte relativa agli avvisi seguenti :
39420170002007106000, notificato il 10.10.2017;
39420180001973828000; notificato il 12.07.2018;
39420180004555079000; notificato il 24.12.2018;
39420190001803070000 notificato il 8.07.2019;
39420190004290622000 notificato il 04.12.2019;
39420210001939203000 notificato il06.12.2021;
39420220001871856000 notificato il 6.08.2022;
39420220004628805000 notificato il 13.01.2023
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il primo motivo della omessa notifica degli ava , riferito all'intimazione, è di tipo formale e soggiace alla disciplina dell'art. 617 cpc per cui è tardivo perché oltre i 20 giorni dalla notifica della intimazione. CP_ L' comunque prova con consegna telematica tutti gli avvisi presso l'indirizzo di posta elettronica " che corrisponde a quello ove consegnata l'intimazione Email_1 impugnata ed attestato dall'estratto del registro delle imprese , nè la parte ricorrente prova una visura camerale diversa .
Il motivo va , dunque, respinto.
PRESCRIZIONE CP_ Il legittimato passivo è solo l' quale soggetto creditore impositore e non l' ( v. Cass CP_1
7514/2022 )
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per
3 proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Parte ricorrente limita la l'eccezione di maturata prescrizione agli avvisi seguenti :
39420170002007106000, notificato il 10.10.2017;
39420180001973828000; notificato il 12.07.2018;
39420180004555079000; notificato il 24.12.2018
CP_ Orbene l' quanto alla notifica degli avvisi prova la notifica come sopra detto .
L a sua volta sostiene : CP_1
1) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09420199009341636000 (doc. ) notificato a mezzo
PEC in data 25/09/2019, alla casella PEC della ricorrente come risulta Email_1 dalla ricevute pec di consegna ed invio che si depositano in originale file EML e PDF (doc. 8,9 e
10)
2) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09420239002879272000 (doc. 11) notificato a mezzo
PEC in data 23/06/2023, alla casella PEC della ricorrente come risulta Email_1 dalla ricevute pec di consegna ed invio che si depositano in originale file EML e PDF (doc. 11, 12 e
13)
3) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09420249007710710000 (doc. 14) NOTIFICATO A
MEZZO PEC IN DATA 21/05/2024, alla casella PEC della ricorrente Email_1 come risulta dalla ricevute pec di consegna ed invio che si depositano in originale file EML e PDF
(doc. 15, 16 e 17);
4) ATTO DI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI, PIGNORAMENTI EX. ART.72BIS N.
09484202400004510001 (doc. 18) notificato a mezzo PEC in data 10/09/2024, alla casella PEC della ricorrente come risulta dalla ricevute pec di consegna ed invio che si Email_1 depositano in originale file EML e PDF (doc. 19, 20 e 21);
4 5) ATTO DI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI, PIGNORAMENTI EX. ART.72BIS N.
09484202400004511001 (doc. 22) NOTIFICATO A MEZZO PEC IN DATA 10/09/2024, alla casella PEC della ricorrente come risulta dalla ricevute pec di consegna ed Email_1 invio che si depositano in originale file EML e PDF (doc. 23, 24 e 25);
L prova l'intimazione notificata il 25.9.2019per i tre avvisi di addebito e prova anche CP_1
l'intimazione del giugno 2023
Inoltre va applicata la sospensione della prescrizione per 311 giorni per emergenza CO -19 ( art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.).
Pertanto ciò è sufficiente a interrompere la prescrizione dei tre avvisi di addebito contestati.
In merito alle contestazioni di parte ricorrente sono del tutto generiche . La prova della notifica a mezzo di consegna telematica con il deposito dei vari file è prova valida . La visura camerale che attesta l'indirizzo della ricorrente fa fede fino a querela di falso né la ricorrente produce visura camerale storica diversa.
La contestazione dell'indirizzo di provenienza delle notifiche è priva di pregio. Non solo è generica ma è infondata poiché non è condizione di validità l'indirizzo di provenienza una volta che giunge a destinazione.
La pretesa contributiva non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 14.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5