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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 464/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 46/2024 pubblicata in data 25 gennaio 2024 promossa con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Teramo via Mancini Sbraccia n. 1 presso e nello studio degli avv. Fabio Caprioni e Amedeo Di Odoardo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del liquidatore elettivamente domiciliata a Caserta Cso Trieste n. 146 presso e nello studio dell'avv. Adolfo Russo che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
CP_ Bologna via Gramsci n.6 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 rep del 22 marzo Persona_1
2024
APPELLATO
1 OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13 marzo 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società la condannava a Controparte_1
corrispondere a favore dello stesso la somma di Euro 7.625,00 a titolo di retribuzione ordinaria in relazione alla mensilità di gennaio 2018, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute nonché T.F.R., oltre accessori di legge e alla regolarizzazione della posizione contributiva dello stesso presso l' e alla rifusione delle spese processuali previa compensazione della CP_3
metà.
In particolare in tale ricorso deduceva di aver lavorato Parte_1
alle dipendenze della società operante nel settore Controparte_1
degli autotrasporti dal 19/04/2016 al 19/01/2018 con inquadramento al III livello
Super del CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizioni” con la mansione di
“trasportatore-camionista”.
Sosteneva di essere stato retribuito con bonifico bancario sino a dicembre 2017
e che, invece, la società aveva omesso di corrispondergli le somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria in relazione alla mensilità di gennaio 2018, tredicesima e quattordicesima mensilità e T.F.R..
Affermava, inoltre, che la società non gli avesse pagato le giornate di trasferta in
Italia e all'estero, lo straordinario diurno, il lavoro prestato nelle giornate di sabato, domenica e festivi, le ferie non godute e i rol non goduti, come emergente dal raffronto delle busta paga dello stesso con i calendari di presenza giornalieri e le stampe del tachigrafo digitale relativi all'intero periodo lavorativo, che, pertanto, in relazione alla quantità del lavoro svolto alle dipendenze della lo stesso avesse maturato un credito complessivo Controparte_1 nei confronti di quest'ultima, a titolo di differenze retributive pari ad Euro
26.117,84 e, in particolare, un credito di Euro 1.368,64 a titolo di retribuzione
2 per la mensilità di gennaio 2018, di Euro 4.698,72 per differenze sulle trasferte in Italia, di Euro 8.938,83 per differenze sulle trasferte all'estero, di Euro
5.274,23 per differenze sul lavoro straordinario diurno, di Euro 2.164,94 a titolo di ferie non godute, di Euro 548,14 a titolo di festività non godute, di Euro 303,06
a titolo di rol non goduto e di Euro 2.821,28 a titolo di T.F.R., oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità per l'anno 2018.
Si costituiva la società rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità e irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti dal lavoratore e contestando, nel merito, la fondatezza delle sue pretese di cui chiedeva la reiezione. CP_ In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con stante la richiesta di pagamento della contribuzione sulle differenze retributive.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra.
2 Proponeva appello Parte_1
Con il primo ed unico motivo di appello deduceva la violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 115 e 116 cpc, omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, violazione degli articoli 36 della
Costituzione e dell'art. 2099 c.c.
Sosteneva che il tribunale avesse sbagliato nel non riconoscere il diritto all'erogazione dell'indennità di trasferta interna ed esterna e il lavoro straordinario diurno in quanto a suo avviso tali diritti erano stati provati nell'an dalla documentazione dallo stesso prodotta e censurava anche la ctu che non aveva esaminato dette voci.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 febbraio 2025 CP_1
eccependo che parte appellante non aveva reiterato le proprie
[...]
istanze istruttorie chiedendo solo un supplemento di ctu.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello evidenziando che parte appellante non aveva prodotto le buste paga, che la copia dell'agenda prodotta dalla stessa non aveva alcun valore probatorio e di aver disconosciuto le stampe del cronotachigrafo e sosteneva che non vi fosse prova di quanto richiesto dall'appellante
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 22 febbraio 2025 rimettendosi in relazione alla decisione sull'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, di consulenza
3 tecnica d'ufficio e dell'istruttoria orale svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo
3 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di condanna al pagamento degli straordinari e delle indennità di trasferta Italia ed
ST come quantificate dal lavoratore.
Innanzitutto il ricorso di primo grado è carente da un punto di vista di allegazione in quanto non sono neppure indicate le dedotte trasferte, le tratte percorse, le modalità di svolgimento del lavoro e lo straordinario è stato parimenti indicato in maniera generica senza specifiche indicazioni né sulla sua collocazione temporale né sulla sua debenza.
La deduzione per entrambe le voci avrebbe, invece, dovuto essere specifica e ciò tanto più in considerazione della speciale disciplina dell'orario di lavoro del personale viaggiante prevista dagli artt. 11 e art. 11 bis CCNL che si interseca con quella relativa alla trasferta di cui all'art. 62 CCNL.
L'art. 11 CCNL, infatti, prevede che: “
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
• il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regola-mentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
• i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro nor-male, occupato in compiti connessi all'attività di
4 servizio.
2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida
o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del
D.LGVO 234/2007.
I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfettizzazione di cui al successivo comma 8.
4. Le norme previste dal regolamento CE 561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli pre- visti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
5 - il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore.
8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:
a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal Libro unico del lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 234/07 e dalle registrazioni del tachigrafo;
le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;
b) secondo quanto previsto da:
- Accordi aziendali per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario…”
L'articolo. 11 bis – Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, poi, prevede che:
1.In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e
165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali…
8. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a) D.LGVO.234/2007.
9. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente articolo 11.”
Orbene come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 16150/2018) “Sul
6 lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.”
Si evidenzia, poi, che a differenza di quanto indicato da parte appellante in primo grado non sono state prodotte dalla stessa le buste paga, ma solo delle pagine di agenda prive di alcun valore probatorio.
In particolare le suddette buste paga non sono state prodotte né con il ricorso introduttivo né nel corso del giudizio.
Né la prova delle dedotte spettanze può trarsi solo sulla base delle stampe dei cronotachigrafi.
Si osserva, infatti, che, anche a prescindere dal disconoscimento effettuato dall'appellata, dagli stessi non può desumersi alcuna sicura indicazione in merito alle trasferte effettuate né, a rigore, in relazione agli straordinari asseritamente non pagati stante la mancata produzione delle buste paga e la disciplina dell'orario di lavoro previsto dal CCNL.
Né stanti le carenze di allegazione di cui sopra il giudice di primo grado avrebbe potuto disporre l'acquisizione delle stesse ex art. 421 cpc.
Parte appellata costituendosi nel giudizio di primo grado ha, peraltro, prodotto alcune buste paga da cui risulta, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante nel suo ricorso introduttivo, il pagamento delle trasferte Italia ed estero ed è ovvio che vertendosi in materia di differenze retributive è necessario partire dal raffronto tra quanto riconosciuto al lavoratore in busta paga e le eventuali maggiori pretese e tenere conto delle modalità di svolgimento del lavoro su cui nulla è stato specificamente dedotto e tantomeno provato.
Inoltre il teste ha confermato i capitoli di prova della società Testimone_1 appellata e ciò costituisce un ulteriore elemento da cui inferire l'infondatezza della pretesa di parte appellante in relazione alle suddette differenze retributive.
Non risulta, infine, fondata la censura di parte appellante relativa alla consulenza tecnica d'ufficio in quanto il consulente si è correttamente attenuto al quesito posto dal giudice sulla base delle deduzioni e produzioni in atti.
Si evidenzia, infine, che nel presente giudizio parte appellante non ha reiterato le proprie prove orali peraltro correttamente non ammesse dal giudice di primo grado.
7 Parte appellante non ha, pertanto, provato le suddette differenze retributive come sarebbe stato suo onere.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 4076/2018) “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.”
Da quanto sopra esposto deriva che il motivo di appello è infondato e l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza appellata.
Stante la complessità della fattispecie derivante dagli oneri probatori incombenti sul lavoratore sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 464/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 13 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 464/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 46/2024 pubblicata in data 25 gennaio 2024 promossa con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Teramo via Mancini Sbraccia n. 1 presso e nello studio degli avv. Fabio Caprioni e Amedeo Di Odoardo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del liquidatore elettivamente domiciliata a Caserta Cso Trieste n. 146 presso e nello studio dell'avv. Adolfo Russo che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
CP_ Bologna via Gramsci n.6 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 rep del 22 marzo Persona_1
2024
APPELLATO
1 OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13 marzo 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società la condannava a Controparte_1
corrispondere a favore dello stesso la somma di Euro 7.625,00 a titolo di retribuzione ordinaria in relazione alla mensilità di gennaio 2018, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute nonché T.F.R., oltre accessori di legge e alla regolarizzazione della posizione contributiva dello stesso presso l' e alla rifusione delle spese processuali previa compensazione della CP_3
metà.
In particolare in tale ricorso deduceva di aver lavorato Parte_1
alle dipendenze della società operante nel settore Controparte_1
degli autotrasporti dal 19/04/2016 al 19/01/2018 con inquadramento al III livello
Super del CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizioni” con la mansione di
“trasportatore-camionista”.
Sosteneva di essere stato retribuito con bonifico bancario sino a dicembre 2017
e che, invece, la società aveva omesso di corrispondergli le somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria in relazione alla mensilità di gennaio 2018, tredicesima e quattordicesima mensilità e T.F.R..
Affermava, inoltre, che la società non gli avesse pagato le giornate di trasferta in
Italia e all'estero, lo straordinario diurno, il lavoro prestato nelle giornate di sabato, domenica e festivi, le ferie non godute e i rol non goduti, come emergente dal raffronto delle busta paga dello stesso con i calendari di presenza giornalieri e le stampe del tachigrafo digitale relativi all'intero periodo lavorativo, che, pertanto, in relazione alla quantità del lavoro svolto alle dipendenze della lo stesso avesse maturato un credito complessivo Controparte_1 nei confronti di quest'ultima, a titolo di differenze retributive pari ad Euro
26.117,84 e, in particolare, un credito di Euro 1.368,64 a titolo di retribuzione
2 per la mensilità di gennaio 2018, di Euro 4.698,72 per differenze sulle trasferte in Italia, di Euro 8.938,83 per differenze sulle trasferte all'estero, di Euro
5.274,23 per differenze sul lavoro straordinario diurno, di Euro 2.164,94 a titolo di ferie non godute, di Euro 548,14 a titolo di festività non godute, di Euro 303,06
a titolo di rol non goduto e di Euro 2.821,28 a titolo di T.F.R., oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità per l'anno 2018.
Si costituiva la società rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità e irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti dal lavoratore e contestando, nel merito, la fondatezza delle sue pretese di cui chiedeva la reiezione. CP_ In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con stante la richiesta di pagamento della contribuzione sulle differenze retributive.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra.
2 Proponeva appello Parte_1
Con il primo ed unico motivo di appello deduceva la violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 115 e 116 cpc, omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, violazione degli articoli 36 della
Costituzione e dell'art. 2099 c.c.
Sosteneva che il tribunale avesse sbagliato nel non riconoscere il diritto all'erogazione dell'indennità di trasferta interna ed esterna e il lavoro straordinario diurno in quanto a suo avviso tali diritti erano stati provati nell'an dalla documentazione dallo stesso prodotta e censurava anche la ctu che non aveva esaminato dette voci.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 febbraio 2025 CP_1
eccependo che parte appellante non aveva reiterato le proprie
[...]
istanze istruttorie chiedendo solo un supplemento di ctu.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello evidenziando che parte appellante non aveva prodotto le buste paga, che la copia dell'agenda prodotta dalla stessa non aveva alcun valore probatorio e di aver disconosciuto le stampe del cronotachigrafo e sosteneva che non vi fosse prova di quanto richiesto dall'appellante
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 22 febbraio 2025 rimettendosi in relazione alla decisione sull'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, di consulenza
3 tecnica d'ufficio e dell'istruttoria orale svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo
3 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di condanna al pagamento degli straordinari e delle indennità di trasferta Italia ed
ST come quantificate dal lavoratore.
Innanzitutto il ricorso di primo grado è carente da un punto di vista di allegazione in quanto non sono neppure indicate le dedotte trasferte, le tratte percorse, le modalità di svolgimento del lavoro e lo straordinario è stato parimenti indicato in maniera generica senza specifiche indicazioni né sulla sua collocazione temporale né sulla sua debenza.
La deduzione per entrambe le voci avrebbe, invece, dovuto essere specifica e ciò tanto più in considerazione della speciale disciplina dell'orario di lavoro del personale viaggiante prevista dagli artt. 11 e art. 11 bis CCNL che si interseca con quella relativa alla trasferta di cui all'art. 62 CCNL.
L'art. 11 CCNL, infatti, prevede che: “
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
• il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regola-mentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
• i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro nor-male, occupato in compiti connessi all'attività di
4 servizio.
2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida
o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del
D.LGVO 234/2007.
I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfettizzazione di cui al successivo comma 8.
4. Le norme previste dal regolamento CE 561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli pre- visti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
5 - il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore.
8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:
a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal Libro unico del lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 234/07 e dalle registrazioni del tachigrafo;
le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;
b) secondo quanto previsto da:
- Accordi aziendali per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario…”
L'articolo. 11 bis – Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, poi, prevede che:
1.In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e
165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali…
8. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a) D.LGVO.234/2007.
9. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente articolo 11.”
Orbene come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 16150/2018) “Sul
6 lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.”
Si evidenzia, poi, che a differenza di quanto indicato da parte appellante in primo grado non sono state prodotte dalla stessa le buste paga, ma solo delle pagine di agenda prive di alcun valore probatorio.
In particolare le suddette buste paga non sono state prodotte né con il ricorso introduttivo né nel corso del giudizio.
Né la prova delle dedotte spettanze può trarsi solo sulla base delle stampe dei cronotachigrafi.
Si osserva, infatti, che, anche a prescindere dal disconoscimento effettuato dall'appellata, dagli stessi non può desumersi alcuna sicura indicazione in merito alle trasferte effettuate né, a rigore, in relazione agli straordinari asseritamente non pagati stante la mancata produzione delle buste paga e la disciplina dell'orario di lavoro previsto dal CCNL.
Né stanti le carenze di allegazione di cui sopra il giudice di primo grado avrebbe potuto disporre l'acquisizione delle stesse ex art. 421 cpc.
Parte appellata costituendosi nel giudizio di primo grado ha, peraltro, prodotto alcune buste paga da cui risulta, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante nel suo ricorso introduttivo, il pagamento delle trasferte Italia ed estero ed è ovvio che vertendosi in materia di differenze retributive è necessario partire dal raffronto tra quanto riconosciuto al lavoratore in busta paga e le eventuali maggiori pretese e tenere conto delle modalità di svolgimento del lavoro su cui nulla è stato specificamente dedotto e tantomeno provato.
Inoltre il teste ha confermato i capitoli di prova della società Testimone_1 appellata e ciò costituisce un ulteriore elemento da cui inferire l'infondatezza della pretesa di parte appellante in relazione alle suddette differenze retributive.
Non risulta, infine, fondata la censura di parte appellante relativa alla consulenza tecnica d'ufficio in quanto il consulente si è correttamente attenuto al quesito posto dal giudice sulla base delle deduzioni e produzioni in atti.
Si evidenzia, infine, che nel presente giudizio parte appellante non ha reiterato le proprie prove orali peraltro correttamente non ammesse dal giudice di primo grado.
7 Parte appellante non ha, pertanto, provato le suddette differenze retributive come sarebbe stato suo onere.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 4076/2018) “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.”
Da quanto sopra esposto deriva che il motivo di appello è infondato e l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza appellata.
Stante la complessità della fattispecie derivante dagli oneri probatori incombenti sul lavoratore sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 464/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 13 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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