Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 40454/2024 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. FORNELLI Parte_1 C.F._1
EMANUELE ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore
INTIMANTE-RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
INTIMATO-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI DI PARTE INTIMANTE-RICORRENTE: NEL MERITO
- ACCERTARE e DICHIARARE l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 3.2.2023, regolarmente registrato, come meglio identificato e per tutte le ragioni esposte nel presente atto, relativamente al posto auto sopra descritto sito in Milano alla via Plinio n. 39 per inadempimento di importante rilevanza del sig. persistendo alla data odierna la Controparte_1 morosità in capo al medesimo soggetto per canoni di locazione a far data dal mese di maggio 2024 in poi;
per l'effetto:
- CONDANNARE il conduttore, sig. al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 450,00 oltre rivalutazione ISTAT sui canoni di locazione scaduti e non pagati dal mese di maggio 2024 al mese di gennaio 2025 compreso, oltre interessi legali/moratori ex art. 1284
c.c. e maggiori occorrende, oltre ai canoni di locazione a scadere sino all'effettivo rilascio del posto auto de quo, o a quella maggiore o minore somma nei limiti del contributo unificato versato che
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- CONDANNARE, altresì, il conduttore sig. all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1 oggetto di causa sito in Milano alla via Plinio n. 39, posto auto come meglio descritto ed identificato catastalmente in premessa al paragrafo n. 1), lasciandolo libero da cose e/o persone, fissando a breve la data dell'esecuzione, per tutte le ragioni esposte e documentate nel presente atto;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
1. Con atto di citazione ha intimato a o sfratto per Parte_1 Controparte_1 morosità relativamente all'immobile sito in Milano, via Plinio n. 39, condotto in locazione dalla parte intimata ad uso posto auto in forza di contratto di locazione sottoscritto il 3 febbraio 2023, esponendo che erano impagati canoni ed oneri accessori a partire dal mese di maggio 2024 a quello di settembre
2024, per complessivi € 300,00. Ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento.
L'intimato non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di convalida.
Il giudice, stante la irreperibilità del conduttore, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, fissando l'odierna udienza per la discussione. Solo l'intimante depositava memoria integrativa, nella quale ribadiva le originarie domande e precisava l'ammontare del credito, comprensivo del corrispettivo nelle more maturato, in complessivi € 500,30 al mese di febbraio 2025 compreso.
Previa declaratoria di contumacia del resistente, all'odierna udienza la causa, istruita documentalmente,
è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande di risoluzione contrattuale e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento del corrispettivo negoziale meritano accoglimento.
La parte intimante-ricorrente ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione in data 3 febbraio 2023, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato (doc. 1).
L'intimante ha così assolto l'onere probatorio di cui è gravato in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda
Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
2 sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la controparte non ha allegato né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in lite.
Tenuto conto della durata dell'inadempimento, che si protrae sin da maggio 2024, e dell'ammontare complessivo del debito sino ad oggi maturato, in relazione a quello del canone e delle spese forfetarie mensili, l'inadempimento della parte conduttrice alla principale obbligazione derivante dal contratto di locazione – quella di pagamento del corrispettivo negoziale - è senz'altro grave, avendo provocato un evidente e considerevole squilibrio del sinallagma contrattuale: a fronte del godimento dell'immobile e quindi del pieno adempimento dell'obbligazione da parte della locatrice, il conduttore non ha effettuato la principale prestazione cui si era obbligato, versare il corrispettivo nell'ammontare ed alle scadenze pattuite.
Il contratto deve perciò essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La parte conduttrice va altresì condannata alla restituzione dell'immobile in favore della ricorrente, essendo venuto meno il titolo della detenzione. Tenuto conto della durata dell'inadempimento e dell'ammontare del debito, come pure della irreperibilità del conduttore presso l'immobile locato e pure presso la diversa residenza anagrafica, l'ordine di rilascio viene pronunciato con decorrenza immediata.
Il resistente deve, infine, essere condannato al pagamento del corrispettivo negoziale non versato, che ammonta a complessivi € 300,00 per canoni e oneri accessori forfetari, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre canoni e spese accessorie maturandi sino all'effettivo rilascio.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, della natura documentale del giudizio e della contumacia della parte resistente, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento di l contratto di locazione sottoscritto in Controparte_1
data 3 marzo 2023, relativo all'immobile adibito a posto auto, sito in Milano, via Plinio n. 39;
2) condanna a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, nella Controparte_1
disponibilità della parte intimante, l'immobile suddetto;
3) condanna, inoltre, pagare alla parte intimante la somma di € 300,00, oltre al Controparte_1
corrispettivo negoziale maturato e maturando sino all'effettivo rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3 5) condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, se dovute, ed € 102,52 per esborsi.
Milano, 20/02/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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