Sentenza breve 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 24/02/2022, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00329/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2022, proposto da
Linkem S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Merusi e Graziella Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tuglie, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio assenso formatosi in ordine alla S.C.I.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 87- bis del D. Lgs. n. 259/2003, presentata al Comune di Tuglia da LINKEM S.p.A. in data 24.9.2021 (SCIA prot.TECH-RO/21/000003782 - codice impianto LE0173B-TUGLIE), avente a oggetto la realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche di proprietà della stessa a servizio della rete F.W.A., da installarsi sulla preesistente infrastruttura di proprietà di Cellnex presso il depuratore comunale, nel tratto di terreno censito al foglio 15, part. 252, del Comune di Tuglie,
e per l’annullamento
- della nota c-I462-001-0011190 del 2.11.2021 del Sindaco del Comune di Tuglie, con cui LINKEM S.p.A. è stata diffidata “a non procedere con l’inizio dei relativi lavori” di cui alla S.C.I.A. in riferimento, ed è stata richiesta dall’Amministrazione la “prestazione di formale garanzia circa la certa assenza … di tecnologie di comunicazione che utilizzano le frequenze c.d. 5G”;
- per quanto di interesse, del Regolamento comunale di disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici con particolare riferimento all’art. 9 comma 9, secondo cui “è in ogni caso vietato a chiunque, in tutto il territorio del Comune di Tuglie, la sperimentazione e/o l’installazione di tecnologie di comunicazione 5G”, nonché della delibera di Consiglio Comunale n.6 del 28.5.2020 di approvazione della richiamata disposizione di cui all’art. 9 comma 9 del Regolamento;
- di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente a quelli come sopra impugnati, ancorché non conosciuto ivi compresa, nei limiti di interesse, la consulenza redatta dal tecnico di fiducia dell’Amministrazione, non conosciuta da LINKEM S.p.A..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente - che opera nel mercato della fornitura di reti e servizi di accesso a internet ad abitazioni e aziende - chiede, con ricorso notificato il 03/01/2022 e depositato in giudizio il 01/02/2022, l’accertamento del silenzio-assenso formatosi in ordine alla S.C.I.A., ex art. 87-bis D. Lgs. n. 259/2003, presentata al Comune di Tuglie in data 24.9.2021, avente a oggetto la realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche di proprietà della stessa a servizio della rete F.W.A., da installarsi sulla preesistente infrastruttura di proprietà di Cellnex presso il depuratore comunale, nel tratto di terreno censito al foglio 15, part. 252, del Comune di Tuglie, e l’annullamento della nota c-I462-001-0011190 del 2.11.2021 del Sindaco del Comune di Tuglie, con cui LINKEM S.p.A. è stata diffidata “ a non procedere con l’inizio dei relativi lavori ” di cui alla SCIA in riferimento, ed è stata richiesta dall’Amministrazione la “ prestazione di formale garanzia circa la certa assenza … di tecnologie di comunicazione che utilizzano le frequenze c.d. 5G ”, per quanto di interesse, del Regolamento comunale di disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici con particolare riferimento all’art.9 comma 9, secondo cui “ è in ogni caso vietato a chiunque, in tutto il territorio del Comune di Tuglie, la sperimentazione e/o l’installazione dei tecnologie di comunicazione 5G ”, nonché della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28.5.2020 di approvazione della richiamata disposizione di cui all’art. 9 comma 9 del Regolamento e di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente a quelli come sopra impugnati, ivi compresa, nei limiti di interesse, la consulenza redatta dal tecnico di fiducia dell’Amministrazione.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
A. Domanda di accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso.
1. Accertamento dell’intervenuta formazione del titolo per silenzio-assenso ai sensi e per gli effetti dell’art.87-bis del D. Lgs. n. 259/2003 come da S.C.I.A. del 24 settembre 2021.
B. Illegittimità della nota del 2.11.2021 e dell’art.9 del Regolamento comunale di disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici e relativa delibera consiliare di approvazione.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art.10-bis, L.7 agosto 1990 n.241. - Violazione e falsa applicazione, in combinato disposto, degli artt.87, comma 5, 87-bis D. Lgs. n. 259/2003 e 21-nonies, L.7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per sviamento.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt.4, e 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 come modificato dall’art.38, d.l. 16 luglio 2020 n.76, convertito nella legge 11 settembre 2020 n.112. Incompetenza assoluta e/o relativa dell’Autorità Sindacale.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 18/02/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione/richiesta di cessata materia del contendere, in cui i suoi difensori “ rilevato che l’Amministrazione resistente, con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 1.2.2022 [All.8], ha abrogato la disposizione di cui all’art.9, comma 9 del Regolamento comunale di disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici e, con nota prot. 1964 del 17 febbraio 2022 [All.9], ha parimenti annullato la comunicazione prot.11190 del 2.11.2021, DICHIARANO per quanto sopra, che è cessata la materia del contendere e dunque l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso R.G.119/2022, la cui discussione, ai fini della concessione della misura cautelare, era prevista per la camera di consiglio del 22 febbraio 2022 ”.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Tuglie.
Nella Camera di Consiglio del 22/02/2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, la causa è stata trattenuta in decisione per l’eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semplificata.
2. - Il ricorso è divenuto manifestamente improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, infatti, il Tribunale che, dalla documentazione esibita agli atti del processo, risulta “ per tabulas ” che il Comune di Tuglie, a valle della notifica e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con provvedimento prot. n. 1964 del 17 febbraio 2022, ha annullato (in autotutela) la nota sindacale prot.11190 del 2.11.2021 impugnata nel presente giudizio (dopo aver abrogato, con delibera consiliare n. 3/2022, anche il predetto art. 9 comma 9 del Regolamento comunale in materia).
Non resta, quindi, al Tribunale - essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa sostanziale azionata dalla parte ricorrente - che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere, come richiesto anche dalla difesa di parte ricorrente nella dichiarazione di cessata materia del contendere versata in atti il 18/02/2022.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Tuglie e liquidate come da dispositivo.
4. - La richiesta di rifusione del contributo unificato - che, secondo il principio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., deve essere posto a carico del Comune intimato - va disattesa, allo stato, in quanto subordinata ex lege al passaggio in giudicato della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Tuglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO