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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 6112/2017
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione civile, in persona del giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6112 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad
OGGETTO: riconoscimento quota ereditaria e restituzione immobile tra
(c.f. ), assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lazzaro Alessandra, attore contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), in qualità di eredi del de cuius
[...] C.F._3
, assistite e difese dall'Avv. Giuseppe Pascuzzi Persona_1
Convenute
NONCHE'
(c.f. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_3 C.F._4
Franco Leone, interventrice volontaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione depositato il 7 dicembre 2017, premettendo di Parte_1
essere proprietario di un immobile sito in Catanzaro lido in via Progresso n. 42 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio 102, particella 78, sub 3, in virtù di acquisto per successione legittima dalle cugine e Per_2 [...]
a seguito di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c., deduceva che Per_3
l'immobile fosse detenuto illegittimamente da e pertanto ne Persona_1
chiedeva la restituzione.
Precisava, che l'immobile per cui è causa, in origine era di proprietà di
[...]
, il quale, aveva due sorelle, e e tre figlie, due delle quali CP_4 CP_5 CP_6
disabili, e che alla sua dipartita l'eredità fu devoluta alle figlie e CP_1 Per_2
(essendo a lui premorta la terza figlia), per le quali, dato lo status, venne nominato come tutore dapprima la zia e, successivamente alla morte di quest'ultima, CP_5
la cugina in madre dell'odierno ricorrente. Controparte_7 Pt_1
Adduceva, ancora, che l'eredità, alla morte di figlia del de cuius, Persona_4
venne devoluta interamente a i cui immobili, a causa del suo status Persona_3
demenziale, vennero sempre gestiti dalla famiglia dapprima da Pt_1 CP_7
in sua tutrice e successivamente, a seguito della morte della stessa
[...] Pt_1
dal marito di quest'ultima, Persona_5
Venuto a mancare anche il possesso degli immobili facente parte Persona_5
dell'asse ereditario venne trasferito a odierno attore ed unico erede, Parte_1
il quale curava la gestione ordinaria e straordinaria dei beni, incassando i relativi canoni di locazione e rilasciando quietanze di pagamento, attuando un comportamento compatibile con l'accettazione tacita dell'eredità.
Precisava, ancora, che l'immobile per cui è causa venne diviso in due appartamenti, al fine di consentirne la locazione ai fratelli e i quali Per_6 Persona_7
pagavano il canone di locazione a prima e a dopo. Persona_5 Pt_1
pag. 2/13 Dopo il decesso di avvenuto in data 5 febbraio 2016, l'odierno attore Persona_8
al fine di domandare il rilascio dell'immobile locato, inviava lettera raccomandata all'unico erede rinvenuto, il quale rimaneva inerte anche ad un Persona_1
secondo sollecito di rilascio, trattenendo illegittimamente l'immobile, senza aderire all'invito alla mediazione formulato.
Tutto ciò premesso, l'attore così concludeva: “Voglia l'Onorevole Tribunale di
Catanzaro - contraris reiectis - In via principale: accertare e dichiarare la qualità di erede legittimo dell'Avv. per Parte_1 Controparte_8
accettazione tacita dell' eredità e, conseguentemente, riconoscere in capo all' attuale attore il diritto di proprietà sull' immobile per cui è causa;
quindi ordinare al convenuto l'immediata cessazione della turbativa del godimento pieno ed esclusivo del medesimo bene immobile da parte del legittimo proprietario, ordinando l' immediata restituzione allo stesso delle chiavi detenute abusivamente e sine titulo;
in subordine: accertare e dichiarare l' avvenuta usucapione dell' immobile per cui è causa in capo all'attuale attore, il quale lo ha posseduto con continuità per oltre vent' anni, pacificamente e in buona fede;
conseguentemente dichiarare l'acquisto a titolo originario per usucapione in capo all' Avv. ordinando pertanto al Parte_1
convenuto l'immediata cessazione della turbativa del godimento pieno ed esclusivo del medesimo bene immobile da parte del legittimo proprietario, nonché l' immediata restituzione delle chiavi detenute abusivamente e sine titulo. In ogni caso;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni cagionati a parte attrice per il mancato godimento del bene immobile, nonché al pagamento di un'indennità per
l'occupazione abusiva, tenendo conto dei frutti percepibili nel corso degli anni in cui
l'immobile è rimasto illegittimamente nella disponibilità dell'attuale convenuto, sulla base dei valori di mercato corrente, come meglio espresso in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pag. 3/13 Sebbene regolarmente citato in giudizio, sceglieva la contumacia, Persona_1
e concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, si ammetteva la prova per testi ivi formulata.
Nelle more dell'odierna causa, il incardinava giudizio cautelare di sequestro Pt_1
conservativo dell'immobile di causa, al fine di preservare il bene da atti di disposizione altrui, sul presupposto del periculum in mora ravvisabile nell'alterazione dello stato dei luoghi e dall'installazione di una nuova serratura, nonché da una perdita di acqua fuoriuscente dallo stesso immobile.
Il Giudice del giudizio cautelare, non rinvenendone i presupposti dedotti, rigettava il ricorso, rimettendo al merito la determinazione delle spese di lite.
Con comparsa del 2 ottobre 2019 interveniva nel giudizio , la quale CP_3
dopo aver dichiarato il decesso del convenuto, dichiarava di essere la conduttrice dell'immobile per cui è causa in forza di un contratto di locazione con diritto di riscatto di acquisto, stipulato con dichiaratosi possessore Persona_1
ultratrentennale. Nel merito contestava la domanda attorea di restituzione dell'immobile.
Interrotto il giudizio a causa della morte del e riassunto nei confronti degli Per_1
eredi, si costituivano in giudizio con comparsa del 3 giugno 2020 CP_2
e , le quali, premettendo di essere all'oscuro dei fatti di
[...] Controparte_1
causa, avendo contezza del solo contratto di locazione stipulato da Persona_8
in qualità di conduttore, dichiaravano di aver stipulato con l'odierno attore atto di transazione, con cui congiuntamente prevedevano per quanto di interesse nell'odierno giudizio “Le sopra generalizzate eredi legittime di riconoscono e Persona_1
dichiarano che in effetti l'immobile per cui è causa NON è di proprietà del loro dante causa, tant'è che il bene non veniva inserito neppure nell'asse ereditario, ed altresì che il de cuius ne ha mai avuto il possesso, ma solo la detenzione in vista di un contratto di locazione in essere tra il genitore e l'avv. Persona_8 Pt_1
pag. 4/13 come infra. Le eredi riconoscono e confermano che l'immobile Pt_1 Per_1
per cui è causa era stato concesso in locazione al padre di , Persona_1
ovvero il quale versava regolarmente il dovuto canone di locazione Persona_8
all'avv. e che, pertanto, non è un immobile su cui né il dante causa, Parte_1
né le stesse possono vantare diritti, riconoscendo la proprietà e il possesso uti dominus in capo all' avv. ; pertanto, l'immobile era detenuto dal loro Parte_1
dante causa in forza del descritto rapporto locativo.”
Con la propria comparsa e alla luce di tale atto transattivo, le convenute così concludevano “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza: a) preliminarmente accertare l'avvenuto componimento del presente giudizio tra l'attore, Avv. e le convenute e Parte_1 Controparte_2
, alle condizioni espresse nell'allegato atto di transazione, che Controparte_1
forma parte integrante della presente comparsa di costituzione e risposta;
b) per
l'effetto pronunciare l'estromissione dal giudizio delle odierne convenute con compensazione delle spese di lite;
c) dichiarare illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto, le doglianze e le spiegate domande dell'intervenuta volontaria, Sig. CP_3
, con tutto quanto ne consegue.”
[...]
L'odierno attore, a fronte dell'intervento esperito dalla e alla luce CP_3
dell'intervenuto componimento nei confronti degli eredi di Persona_1
precisava le conclusioni in tali termini “l avv. si è formalmente impegnato a Pt_1
rinunciare COME IN EFFETTI RINUNCIA E SOLO NEI CONFRONTI DI
alla domanda di risarcimento Controparte_9
danni avanzata e alla richiesta di indennità per occupazione abusiva, non intendendo infierire nei confronti delle eredi, rimaste estranee al comportamento del congiunto.
A tal fine si chiede che, nella decisione del giudizio, sia disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti . […] Per Controparte_10 Persona_1
quanto concerne il contenuto dell' atto di intervento della sig.ra CP_3
pag. 5/13 questa difesa eccepisce l'inammissibilità dello spiegato intervento, atteso che trattasi di persona estranea ai fatti di causa e che il contratto di locazione prodotto, alla luce delle emergenze processuali, è da ritenersi nullo o, quantomeno, inefficace. Si chiede pertanto che l'On.le Giudice Voglia dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato, con condanna dell'intervenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Ad ogni buon fine, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice non volesse dichiarare la nullità del contratto di locazione, dovrà certamente dichiararne
l'inefficacia e l'inopponibilità all'effettivo proprietario, come da giurisprudenza consolidata. Per tale ragione, si chiede che l'On.le Giudice Voglia condannare
l'intervenuta all'immediata restituzione dell'immobile, oltre che al CP_3
pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
Escussi i testi di parte attrice, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione con la concessione dei termini di legge, con ordinanza del 23 maggio 2024.
* * *
La domanda formulata da è parzialmente fondata e deve essere Parte_1
accolta per le ragioni di seguito indicate.
Sull'accertamento della qualità di erede dell'attore e la conseguente domanda di restituzione dell'immobile nei confronti del convenuto
Il ricorrente con l'atto introduttivo chiedeva accertarsi la propria qualità di erede della cugina per aver accettato tacitamente l'eredità devoluta dalla stessa, Persona_3
essendo rimasto unico erede e per l'effetto chiedeva ordinare al convenuto la restituzione dell'immobile occupato sine titulo.
Ebbene, per verificare se nel caso in esame il ricorrente è proprietario del bene per cui è causa , occorre dapprima verificare se lo stesso riveste la qualifica di chiamato pag. 6/13 all'eredità di e in caso di esito positivo accertare se lo stesso abbia Persona_3
posto in essere comportamenti diretti all'accettazione anche tacita dell'eredità.
Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che è erede entro il sesto grado Parte_1
di erede di , in quanto così come già accertato con la Persona_3 Controparte_4
sentenza resa da codesto Tribunale all'esito di altro giudizio, risulta evidente che al fine di individuare il grado di parentela, intercorrente tra e Parte_1 [...]
occorre ricordare che all'interno della linea collaterale si computano le Per_3
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, restando escluso lo stipite;
per cui, nel caso di specie,
è evidente che è parente di quinto grado di essendo Parte_1 Persona_3
figlio della cugina di quest'ultima.
Accertato, pertanto con sentenza passata in giudicato la circostanza che l'odierno ricorrente è erede di in quanto parente entro il sesto grado, ed Persona_3
accertato, sulla base della documentazione versata in atti che l'immobile per cui è causa rientra nell'asse ereditario di (cfr sul punto visure catastali), Persona_3
occorre verificare in concreto se l'odierno attore, chiamato all'eredità abbia accettato la stessa in maniera tacita.
Ebbene, sul puntoparte attrice deduce di avere la gestione ordinaria e straordinaria dei beni dell'asse ereditario del de cuius congiuntamente al padre Controparte_4
sin dal 1982, provvedendo ad incassare i canoni di locazione dell'immobile ed emettere quietanze di pagamento, avendo incluso nella propria dichiarazione dei redditi i proventi percepiti da tale gestione e pagando le tasse di proprietà relative al suddetto immobile.
Il carteggio allegato al proprio fascicolo assurge a riprova del proprio assunto, confermato, altresì, dai testi escussi in corso di causa.
Difatti, il teste , all'udienza del 8 febbraio 2021 dichiarava Testimone_1
“l'immobile per cui è causa era abitato da e , che Persona_7 Persona_8
pag. 7/13 io ricordi da almeno trent'anni; l'appartamento è stato suddiviso in due parti, in uno ci abitava nell'altro ; io frequentavo la casa di , avevamo buoni Per_7 Per_6 Per_7
rapporti; entrambi, e erano in locazione presso l'immobile in oggetto e Per_6 Per_7
una quindicina di anni fa è capitato che mi ha chiesto di aiutarlo ad eseguire Per_7
per mio conto i bollettini postali per il pagamento del canone;
per questa ragione conosco in quanto era destinatario dei pagamenti del canone;
sul capitolo Pt_1
3: io ho pagato per conto di i canoni a non so Per_7 Parte_1 CP_11
dire nulla in quanto non l'ho conosciuto;
mi ha passato un bollettino vecchio e Per_7
io l'ho copiato, sono subentrato in un sistema già avviato […] Parlando con , Per_6
mi sembrava che si riferisse a come il titolare dell'appartamento, tanto è Pt_1
vero che era a lui che dovevo inviare i bollettini per pagare il canone per conto di
”. Persona_7
Durante la medesima udienza, altro teste di parte attrice, rendeva Testimone_2
medesime dichiarazioni, confermando il pagamento del canone di locazione a
[...]
da parte dei conduttori (cfr. verbale di udienza 09/02/2021 cinque/sei anni fa Pt_1
mi è capitato, quattro o cinque volte, di accompagnare su sua richiesta
[...]
a Catanzaro Lido per ritirare i canoni di locazione dei locali che aveva;
Pt_1
ricordo EN perché aveva il negozio, e poi un signore più giovane, Persona_1
che talvolta è venuto anche col padre, ricordo che una volta siamo anche
[...]
andati al bar con;
sul capitolo 12: ho visto che consegnava a Per_1 Per_1
i contanti e gli consegnava la ricevuta già preparata;
ho assistito Pt_1 Pt_1
allo scambio almeno due volte).
Alla successiva udienza del 12 novembre 2021, altro teste, Testimone_3
confermava di essersi sempre interfacciato col in ordine ai lavori da Pt_1
realizzare sull'immobile di causa (ricordo bene che è stato rifatto nell'anno 1996 o
1995 il solaio in comune tra il mio appartamento e quello del mio ex suocero;
abbiamo chiesto l'autorizzazione al per fare i lavori;
[…] sul capitolo 9: si Pt_1
pag. 8/13 confermo, mi sono rivolto a lui io il mio ex suocero quando c'erano da fare i lavori di rifacimento del solaio, in quell'occasione EN, affittuario del magazzino, ci ha detto di rivolgerci a perché era tutto suo.) Pt_1
Alle risultanze processuali si aggiunge il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sè sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 7075 del 07/07/1999; nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
Ancora, è stata ravvisata un'accettazione tacita nella riscossione dei canoni di locazione di un immobile ereditario (v. tra tutte, C. 2743/2014, secondo cui “la riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituire accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.: la riscossione dei crediti ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa”) e nella stipula di un contratto di locazione” (v. Tribunale Roma,
15/02/2014).
Alla luce dei menzionati arresti giurisprudenziali, risulta pertanto documentalmente provato nella fattispecie in esame che in qualità di chiamato Parte_1
pag. 9/13 all'eredità, ha posto in essere comportamenti idonei ad integrare l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità della cugina devoluta per legge in suo Persona_3
favore; nel menzionato asse ereditario rientra l'appartamento sito in Catanzaro lido in via Progresso n. 42 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio
102, particella 78, sub 3.
Le considerazioni esposte conducono pertanto all'accoglimento della domanda formulata dall'attore, con conseguente declaratoria dell'accertamento della sua qualità di erede, anche alla luce della sentenza resa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 1089/2016.
Difatti, il provvedimento reso dall'intestato Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di usucapione esperita da sul bene sito in Catanzaro via Parte_2
Progresso n. 40/42 e censito in Catasto al foglio n. 102, particella n. 78, sub. 1 e 2, fondandosi sul medesimo presupposto relativo alla riscossione dei canoni di locazione, recepiti dall'allora intervenuto ha accertato la qualità di Parte_1
erede dell'odierno ricorrente avendo accettato tacitamente l'eredità di . Persona_3
In merito alla richiesta di restituzione dell'immobile occupato sine titulo dal convenuto, occorre precisare che nelle more del giudizio l'attore, appresa la notizia del decesso del convenuto, stipulava con gli eredi di quest'ultimo, atto di transazione con il quale rinunciava nei confronti di Controparte_9
, eredi del convenuto, alla domanda di risarcimento danni avanzata e
[...]
alla richiesta di indennità per occupazione abusiva con compensazione delle spese di lite.
Sulla ammissibilità dell'intervento del terzo
Parte ricorrente chiedeva accertarsi l'inammissibilità dell'intervento del terzo in quanto soggetto estraneo al giudizio.
La domanda dell'attore è fondata per le ragioni di seguito indicate.
pag. 10/13 Ebbene, occorre precisare che con comparsa del 2 ottobre 2019 interveniva in giudizio la quale opponendosi alla domanda di restituzione CP_3
dell'immobile formulata dall'attore nei confronti del convenuto, dichiarava di occupare l'immobile per cui è causa in virtù di un contratto stipulato con il convenuto.
Dalla difesa esplicata dalla stessa risulta evidente che l'intervento della deve CP_3
essere qualificato come intervento di natura volontaria ai sensi dell'art.105 cpc, volendo la stessa far valere con il suo intervento un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra parte originaria, relativo all'oggetto della controversia originaria, da individuarsi con riferimento al petitum e alla causa petendi di questa causa ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda originaria(Cass. 22233/2014).
Ebbene, nel caso in esame l'intervento della avvenuto solo successivamente CP_3
all'udienza in cui erano stati concessi i termini di cui all'art.183 co.6 cpc, deve essere dichiarato inammissibile in quanto contrastante con quanto previsto dall'art.268 cpc.
Invero, sebbene il co.1 della presente norma dispone che l'intervento del terzo può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni, è pur vero che il comma
2 statuisce che il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per
l'integrazione necessaria del contraddittorio”. Attraverso tale ultima previsione è stato ribadito il principio secondo cui il terzo che intervenga in un giudizio già pendente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può sottrarsi quindi agli effetti delle preclusioni già verificatesi a carico delle parti. Secondo
l'interpretazione seguita da una parte della giurisprudenza, meritevole di essere condivisa, la norma fa riferimento agli atti preclusi ad almeno una delle parti, con la conseguenza che l'attività dell'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che per prima incorre nelle preclusioni;
di conseguenza gli interventi pag. 11/13 “principale” e “litisconsortile” devono ritenersi ammissibili solo nel termine stabilito per la costituzione del convenuto . La ratio di tale limitazione nasce dalla necessità di ridurre al minimo la possibilità che il processo assuma un carattere “cumulativo” che potrebbe essere di ostacolo ad una pronta definizione.
Soltanto l'intervento adesivo deve ritenersi ammissibile oltre il termine ex art.166 cpc poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte coadiuvata, non è soggetta al regime di preclusione delineato dagli artt. 166 e 167, pur dovendo sottostare alle preclusioni istruttorie. Nello stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito :
“l'art.268 co.2 cpc - secondo cui l'interventore volontario non può compiere atti processuali che sono ormai preclusi alle parti del processo al momento dell'intervento- va letto nel senso che esso preclude non soltanto lo svolgimento delle richieste istruttorie, ma anche quello di attività meramente assertive, talchè non è permesso all'interveniente proporre domande nuove non consentire alle parti originarie. Pertanto, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto,
è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente(caratterizzato dall'assenza di domande giudiziali) e non quello principale che introduce una nuova domanda quando alle parti ciò è già precluso. (Trib. Palermo 2007, Tribunale Salerno 2006,
Trib. Napoli 23 luglio 2001).
Alla luce di quanto sopra richiamato, risulta inammissibile la domanda del terzo ed altresì la domanda proposta dall'attore nei confronti della interventrice essendo ormai preclusa alle parti il potere di proporre domande nuove oltre i termini di legge.
Attese le risultanze di causa, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto proposto da
[...]
, così dispone: Pt_1
pag. 12/13 • Accoglie parzialmente la domanda attorea, e per l'effetto dichiara
[...]
erede legittimo di e e proprietario Pt_1 Per_2 Persona_3
dell'immobile sito in Catanzaro, via del Progresso, n. 42 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio 102, particella 78, sub 3,
• ordina al Conservatore dei RRII competente per territorio di provvedere alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità qui dichiarata in favore di
[...]
Pt_1
• Dichiara cessata la materia del contendere tra l'attore e le convenute in virtù dell'atto di transazione stipulato dalle parti con compensazione integrale delle spese;
• Dichiara inammissibile l'intervento del terzo per le ragioni di cui in parte motiva;
• Dichiara inammissibili le domande formulate dall'attore nei confronti di parte intervenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente le spese del giudizio.
Cosi deciso in Catanzaro, 27/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 6112/2017
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione civile, in persona del giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6112 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad
OGGETTO: riconoscimento quota ereditaria e restituzione immobile tra
(c.f. ), assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lazzaro Alessandra, attore contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), in qualità di eredi del de cuius
[...] C.F._3
, assistite e difese dall'Avv. Giuseppe Pascuzzi Persona_1
Convenute
NONCHE'
(c.f. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_3 C.F._4
Franco Leone, interventrice volontaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione depositato il 7 dicembre 2017, premettendo di Parte_1
essere proprietario di un immobile sito in Catanzaro lido in via Progresso n. 42 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio 102, particella 78, sub 3, in virtù di acquisto per successione legittima dalle cugine e Per_2 [...]
a seguito di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c., deduceva che Per_3
l'immobile fosse detenuto illegittimamente da e pertanto ne Persona_1
chiedeva la restituzione.
Precisava, che l'immobile per cui è causa, in origine era di proprietà di
[...]
, il quale, aveva due sorelle, e e tre figlie, due delle quali CP_4 CP_5 CP_6
disabili, e che alla sua dipartita l'eredità fu devoluta alle figlie e CP_1 Per_2
(essendo a lui premorta la terza figlia), per le quali, dato lo status, venne nominato come tutore dapprima la zia e, successivamente alla morte di quest'ultima, CP_5
la cugina in madre dell'odierno ricorrente. Controparte_7 Pt_1
Adduceva, ancora, che l'eredità, alla morte di figlia del de cuius, Persona_4
venne devoluta interamente a i cui immobili, a causa del suo status Persona_3
demenziale, vennero sempre gestiti dalla famiglia dapprima da Pt_1 CP_7
in sua tutrice e successivamente, a seguito della morte della stessa
[...] Pt_1
dal marito di quest'ultima, Persona_5
Venuto a mancare anche il possesso degli immobili facente parte Persona_5
dell'asse ereditario venne trasferito a odierno attore ed unico erede, Parte_1
il quale curava la gestione ordinaria e straordinaria dei beni, incassando i relativi canoni di locazione e rilasciando quietanze di pagamento, attuando un comportamento compatibile con l'accettazione tacita dell'eredità.
Precisava, ancora, che l'immobile per cui è causa venne diviso in due appartamenti, al fine di consentirne la locazione ai fratelli e i quali Per_6 Persona_7
pagavano il canone di locazione a prima e a dopo. Persona_5 Pt_1
pag. 2/13 Dopo il decesso di avvenuto in data 5 febbraio 2016, l'odierno attore Persona_8
al fine di domandare il rilascio dell'immobile locato, inviava lettera raccomandata all'unico erede rinvenuto, il quale rimaneva inerte anche ad un Persona_1
secondo sollecito di rilascio, trattenendo illegittimamente l'immobile, senza aderire all'invito alla mediazione formulato.
Tutto ciò premesso, l'attore così concludeva: “Voglia l'Onorevole Tribunale di
Catanzaro - contraris reiectis - In via principale: accertare e dichiarare la qualità di erede legittimo dell'Avv. per Parte_1 Controparte_8
accettazione tacita dell' eredità e, conseguentemente, riconoscere in capo all' attuale attore il diritto di proprietà sull' immobile per cui è causa;
quindi ordinare al convenuto l'immediata cessazione della turbativa del godimento pieno ed esclusivo del medesimo bene immobile da parte del legittimo proprietario, ordinando l' immediata restituzione allo stesso delle chiavi detenute abusivamente e sine titulo;
in subordine: accertare e dichiarare l' avvenuta usucapione dell' immobile per cui è causa in capo all'attuale attore, il quale lo ha posseduto con continuità per oltre vent' anni, pacificamente e in buona fede;
conseguentemente dichiarare l'acquisto a titolo originario per usucapione in capo all' Avv. ordinando pertanto al Parte_1
convenuto l'immediata cessazione della turbativa del godimento pieno ed esclusivo del medesimo bene immobile da parte del legittimo proprietario, nonché l' immediata restituzione delle chiavi detenute abusivamente e sine titulo. In ogni caso;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni cagionati a parte attrice per il mancato godimento del bene immobile, nonché al pagamento di un'indennità per
l'occupazione abusiva, tenendo conto dei frutti percepibili nel corso degli anni in cui
l'immobile è rimasto illegittimamente nella disponibilità dell'attuale convenuto, sulla base dei valori di mercato corrente, come meglio espresso in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pag. 3/13 Sebbene regolarmente citato in giudizio, sceglieva la contumacia, Persona_1
e concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, si ammetteva la prova per testi ivi formulata.
Nelle more dell'odierna causa, il incardinava giudizio cautelare di sequestro Pt_1
conservativo dell'immobile di causa, al fine di preservare il bene da atti di disposizione altrui, sul presupposto del periculum in mora ravvisabile nell'alterazione dello stato dei luoghi e dall'installazione di una nuova serratura, nonché da una perdita di acqua fuoriuscente dallo stesso immobile.
Il Giudice del giudizio cautelare, non rinvenendone i presupposti dedotti, rigettava il ricorso, rimettendo al merito la determinazione delle spese di lite.
Con comparsa del 2 ottobre 2019 interveniva nel giudizio , la quale CP_3
dopo aver dichiarato il decesso del convenuto, dichiarava di essere la conduttrice dell'immobile per cui è causa in forza di un contratto di locazione con diritto di riscatto di acquisto, stipulato con dichiaratosi possessore Persona_1
ultratrentennale. Nel merito contestava la domanda attorea di restituzione dell'immobile.
Interrotto il giudizio a causa della morte del e riassunto nei confronti degli Per_1
eredi, si costituivano in giudizio con comparsa del 3 giugno 2020 CP_2
e , le quali, premettendo di essere all'oscuro dei fatti di
[...] Controparte_1
causa, avendo contezza del solo contratto di locazione stipulato da Persona_8
in qualità di conduttore, dichiaravano di aver stipulato con l'odierno attore atto di transazione, con cui congiuntamente prevedevano per quanto di interesse nell'odierno giudizio “Le sopra generalizzate eredi legittime di riconoscono e Persona_1
dichiarano che in effetti l'immobile per cui è causa NON è di proprietà del loro dante causa, tant'è che il bene non veniva inserito neppure nell'asse ereditario, ed altresì che il de cuius ne ha mai avuto il possesso, ma solo la detenzione in vista di un contratto di locazione in essere tra il genitore e l'avv. Persona_8 Pt_1
pag. 4/13 come infra. Le eredi riconoscono e confermano che l'immobile Pt_1 Per_1
per cui è causa era stato concesso in locazione al padre di , Persona_1
ovvero il quale versava regolarmente il dovuto canone di locazione Persona_8
all'avv. e che, pertanto, non è un immobile su cui né il dante causa, Parte_1
né le stesse possono vantare diritti, riconoscendo la proprietà e il possesso uti dominus in capo all' avv. ; pertanto, l'immobile era detenuto dal loro Parte_1
dante causa in forza del descritto rapporto locativo.”
Con la propria comparsa e alla luce di tale atto transattivo, le convenute così concludevano “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza: a) preliminarmente accertare l'avvenuto componimento del presente giudizio tra l'attore, Avv. e le convenute e Parte_1 Controparte_2
, alle condizioni espresse nell'allegato atto di transazione, che Controparte_1
forma parte integrante della presente comparsa di costituzione e risposta;
b) per
l'effetto pronunciare l'estromissione dal giudizio delle odierne convenute con compensazione delle spese di lite;
c) dichiarare illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto, le doglianze e le spiegate domande dell'intervenuta volontaria, Sig. CP_3
, con tutto quanto ne consegue.”
[...]
L'odierno attore, a fronte dell'intervento esperito dalla e alla luce CP_3
dell'intervenuto componimento nei confronti degli eredi di Persona_1
precisava le conclusioni in tali termini “l avv. si è formalmente impegnato a Pt_1
rinunciare COME IN EFFETTI RINUNCIA E SOLO NEI CONFRONTI DI
alla domanda di risarcimento Controparte_9
danni avanzata e alla richiesta di indennità per occupazione abusiva, non intendendo infierire nei confronti delle eredi, rimaste estranee al comportamento del congiunto.
A tal fine si chiede che, nella decisione del giudizio, sia disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti . […] Per Controparte_10 Persona_1
quanto concerne il contenuto dell' atto di intervento della sig.ra CP_3
pag. 5/13 questa difesa eccepisce l'inammissibilità dello spiegato intervento, atteso che trattasi di persona estranea ai fatti di causa e che il contratto di locazione prodotto, alla luce delle emergenze processuali, è da ritenersi nullo o, quantomeno, inefficace. Si chiede pertanto che l'On.le Giudice Voglia dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato, con condanna dell'intervenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Ad ogni buon fine, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice non volesse dichiarare la nullità del contratto di locazione, dovrà certamente dichiararne
l'inefficacia e l'inopponibilità all'effettivo proprietario, come da giurisprudenza consolidata. Per tale ragione, si chiede che l'On.le Giudice Voglia condannare
l'intervenuta all'immediata restituzione dell'immobile, oltre che al CP_3
pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
Escussi i testi di parte attrice, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione con la concessione dei termini di legge, con ordinanza del 23 maggio 2024.
* * *
La domanda formulata da è parzialmente fondata e deve essere Parte_1
accolta per le ragioni di seguito indicate.
Sull'accertamento della qualità di erede dell'attore e la conseguente domanda di restituzione dell'immobile nei confronti del convenuto
Il ricorrente con l'atto introduttivo chiedeva accertarsi la propria qualità di erede della cugina per aver accettato tacitamente l'eredità devoluta dalla stessa, Persona_3
essendo rimasto unico erede e per l'effetto chiedeva ordinare al convenuto la restituzione dell'immobile occupato sine titulo.
Ebbene, per verificare se nel caso in esame il ricorrente è proprietario del bene per cui è causa , occorre dapprima verificare se lo stesso riveste la qualifica di chiamato pag. 6/13 all'eredità di e in caso di esito positivo accertare se lo stesso abbia Persona_3
posto in essere comportamenti diretti all'accettazione anche tacita dell'eredità.
Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che è erede entro il sesto grado Parte_1
di erede di , in quanto così come già accertato con la Persona_3 Controparte_4
sentenza resa da codesto Tribunale all'esito di altro giudizio, risulta evidente che al fine di individuare il grado di parentela, intercorrente tra e Parte_1 [...]
occorre ricordare che all'interno della linea collaterale si computano le Per_3
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, restando escluso lo stipite;
per cui, nel caso di specie,
è evidente che è parente di quinto grado di essendo Parte_1 Persona_3
figlio della cugina di quest'ultima.
Accertato, pertanto con sentenza passata in giudicato la circostanza che l'odierno ricorrente è erede di in quanto parente entro il sesto grado, ed Persona_3
accertato, sulla base della documentazione versata in atti che l'immobile per cui è causa rientra nell'asse ereditario di (cfr sul punto visure catastali), Persona_3
occorre verificare in concreto se l'odierno attore, chiamato all'eredità abbia accettato la stessa in maniera tacita.
Ebbene, sul puntoparte attrice deduce di avere la gestione ordinaria e straordinaria dei beni dell'asse ereditario del de cuius congiuntamente al padre Controparte_4
sin dal 1982, provvedendo ad incassare i canoni di locazione dell'immobile ed emettere quietanze di pagamento, avendo incluso nella propria dichiarazione dei redditi i proventi percepiti da tale gestione e pagando le tasse di proprietà relative al suddetto immobile.
Il carteggio allegato al proprio fascicolo assurge a riprova del proprio assunto, confermato, altresì, dai testi escussi in corso di causa.
Difatti, il teste , all'udienza del 8 febbraio 2021 dichiarava Testimone_1
“l'immobile per cui è causa era abitato da e , che Persona_7 Persona_8
pag. 7/13 io ricordi da almeno trent'anni; l'appartamento è stato suddiviso in due parti, in uno ci abitava nell'altro ; io frequentavo la casa di , avevamo buoni Per_7 Per_6 Per_7
rapporti; entrambi, e erano in locazione presso l'immobile in oggetto e Per_6 Per_7
una quindicina di anni fa è capitato che mi ha chiesto di aiutarlo ad eseguire Per_7
per mio conto i bollettini postali per il pagamento del canone;
per questa ragione conosco in quanto era destinatario dei pagamenti del canone;
sul capitolo Pt_1
3: io ho pagato per conto di i canoni a non so Per_7 Parte_1 CP_11
dire nulla in quanto non l'ho conosciuto;
mi ha passato un bollettino vecchio e Per_7
io l'ho copiato, sono subentrato in un sistema già avviato […] Parlando con , Per_6
mi sembrava che si riferisse a come il titolare dell'appartamento, tanto è Pt_1
vero che era a lui che dovevo inviare i bollettini per pagare il canone per conto di
”. Persona_7
Durante la medesima udienza, altro teste di parte attrice, rendeva Testimone_2
medesime dichiarazioni, confermando il pagamento del canone di locazione a
[...]
da parte dei conduttori (cfr. verbale di udienza 09/02/2021 cinque/sei anni fa Pt_1
mi è capitato, quattro o cinque volte, di accompagnare su sua richiesta
[...]
a Catanzaro Lido per ritirare i canoni di locazione dei locali che aveva;
Pt_1
ricordo EN perché aveva il negozio, e poi un signore più giovane, Persona_1
che talvolta è venuto anche col padre, ricordo che una volta siamo anche
[...]
andati al bar con;
sul capitolo 12: ho visto che consegnava a Per_1 Per_1
i contanti e gli consegnava la ricevuta già preparata;
ho assistito Pt_1 Pt_1
allo scambio almeno due volte).
Alla successiva udienza del 12 novembre 2021, altro teste, Testimone_3
confermava di essersi sempre interfacciato col in ordine ai lavori da Pt_1
realizzare sull'immobile di causa (ricordo bene che è stato rifatto nell'anno 1996 o
1995 il solaio in comune tra il mio appartamento e quello del mio ex suocero;
abbiamo chiesto l'autorizzazione al per fare i lavori;
[…] sul capitolo 9: si Pt_1
pag. 8/13 confermo, mi sono rivolto a lui io il mio ex suocero quando c'erano da fare i lavori di rifacimento del solaio, in quell'occasione EN, affittuario del magazzino, ci ha detto di rivolgerci a perché era tutto suo.) Pt_1
Alle risultanze processuali si aggiunge il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sè sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 7075 del 07/07/1999; nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
Ancora, è stata ravvisata un'accettazione tacita nella riscossione dei canoni di locazione di un immobile ereditario (v. tra tutte, C. 2743/2014, secondo cui “la riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituire accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.: la riscossione dei crediti ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa”) e nella stipula di un contratto di locazione” (v. Tribunale Roma,
15/02/2014).
Alla luce dei menzionati arresti giurisprudenziali, risulta pertanto documentalmente provato nella fattispecie in esame che in qualità di chiamato Parte_1
pag. 9/13 all'eredità, ha posto in essere comportamenti idonei ad integrare l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità della cugina devoluta per legge in suo Persona_3
favore; nel menzionato asse ereditario rientra l'appartamento sito in Catanzaro lido in via Progresso n. 42 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio
102, particella 78, sub 3.
Le considerazioni esposte conducono pertanto all'accoglimento della domanda formulata dall'attore, con conseguente declaratoria dell'accertamento della sua qualità di erede, anche alla luce della sentenza resa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 1089/2016.
Difatti, il provvedimento reso dall'intestato Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di usucapione esperita da sul bene sito in Catanzaro via Parte_2
Progresso n. 40/42 e censito in Catasto al foglio n. 102, particella n. 78, sub. 1 e 2, fondandosi sul medesimo presupposto relativo alla riscossione dei canoni di locazione, recepiti dall'allora intervenuto ha accertato la qualità di Parte_1
erede dell'odierno ricorrente avendo accettato tacitamente l'eredità di . Persona_3
In merito alla richiesta di restituzione dell'immobile occupato sine titulo dal convenuto, occorre precisare che nelle more del giudizio l'attore, appresa la notizia del decesso del convenuto, stipulava con gli eredi di quest'ultimo, atto di transazione con il quale rinunciava nei confronti di Controparte_9
, eredi del convenuto, alla domanda di risarcimento danni avanzata e
[...]
alla richiesta di indennità per occupazione abusiva con compensazione delle spese di lite.
Sulla ammissibilità dell'intervento del terzo
Parte ricorrente chiedeva accertarsi l'inammissibilità dell'intervento del terzo in quanto soggetto estraneo al giudizio.
La domanda dell'attore è fondata per le ragioni di seguito indicate.
pag. 10/13 Ebbene, occorre precisare che con comparsa del 2 ottobre 2019 interveniva in giudizio la quale opponendosi alla domanda di restituzione CP_3
dell'immobile formulata dall'attore nei confronti del convenuto, dichiarava di occupare l'immobile per cui è causa in virtù di un contratto stipulato con il convenuto.
Dalla difesa esplicata dalla stessa risulta evidente che l'intervento della deve CP_3
essere qualificato come intervento di natura volontaria ai sensi dell'art.105 cpc, volendo la stessa far valere con il suo intervento un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra parte originaria, relativo all'oggetto della controversia originaria, da individuarsi con riferimento al petitum e alla causa petendi di questa causa ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda originaria(Cass. 22233/2014).
Ebbene, nel caso in esame l'intervento della avvenuto solo successivamente CP_3
all'udienza in cui erano stati concessi i termini di cui all'art.183 co.6 cpc, deve essere dichiarato inammissibile in quanto contrastante con quanto previsto dall'art.268 cpc.
Invero, sebbene il co.1 della presente norma dispone che l'intervento del terzo può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni, è pur vero che il comma
2 statuisce che il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per
l'integrazione necessaria del contraddittorio”. Attraverso tale ultima previsione è stato ribadito il principio secondo cui il terzo che intervenga in un giudizio già pendente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può sottrarsi quindi agli effetti delle preclusioni già verificatesi a carico delle parti. Secondo
l'interpretazione seguita da una parte della giurisprudenza, meritevole di essere condivisa, la norma fa riferimento agli atti preclusi ad almeno una delle parti, con la conseguenza che l'attività dell'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che per prima incorre nelle preclusioni;
di conseguenza gli interventi pag. 11/13 “principale” e “litisconsortile” devono ritenersi ammissibili solo nel termine stabilito per la costituzione del convenuto . La ratio di tale limitazione nasce dalla necessità di ridurre al minimo la possibilità che il processo assuma un carattere “cumulativo” che potrebbe essere di ostacolo ad una pronta definizione.
Soltanto l'intervento adesivo deve ritenersi ammissibile oltre il termine ex art.166 cpc poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte coadiuvata, non è soggetta al regime di preclusione delineato dagli artt. 166 e 167, pur dovendo sottostare alle preclusioni istruttorie. Nello stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito :
“l'art.268 co.2 cpc - secondo cui l'interventore volontario non può compiere atti processuali che sono ormai preclusi alle parti del processo al momento dell'intervento- va letto nel senso che esso preclude non soltanto lo svolgimento delle richieste istruttorie, ma anche quello di attività meramente assertive, talchè non è permesso all'interveniente proporre domande nuove non consentire alle parti originarie. Pertanto, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto,
è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente(caratterizzato dall'assenza di domande giudiziali) e non quello principale che introduce una nuova domanda quando alle parti ciò è già precluso. (Trib. Palermo 2007, Tribunale Salerno 2006,
Trib. Napoli 23 luglio 2001).
Alla luce di quanto sopra richiamato, risulta inammissibile la domanda del terzo ed altresì la domanda proposta dall'attore nei confronti della interventrice essendo ormai preclusa alle parti il potere di proporre domande nuove oltre i termini di legge.
Attese le risultanze di causa, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto proposto da
[...]
, così dispone: Pt_1
pag. 12/13 • Accoglie parzialmente la domanda attorea, e per l'effetto dichiara
[...]
erede legittimo di e e proprietario Pt_1 Per_2 Persona_3
dell'immobile sito in Catanzaro, via del Progresso, n. 42 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio 102, particella 78, sub 3,
• ordina al Conservatore dei RRII competente per territorio di provvedere alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità qui dichiarata in favore di
[...]
Pt_1
• Dichiara cessata la materia del contendere tra l'attore e le convenute in virtù dell'atto di transazione stipulato dalle parti con compensazione integrale delle spese;
• Dichiara inammissibile l'intervento del terzo per le ragioni di cui in parte motiva;
• Dichiara inammissibili le domande formulate dall'attore nei confronti di parte intervenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente le spese del giudizio.
Cosi deciso in Catanzaro, 27/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 13/13