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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3890/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 12/06/2025, da:
, nato a [...] il [...], Pt_1 Parte_2 con il proc. dom. avv. CAMPAGNA FRANCESCO, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_3
LO PE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI per i ricorrenti: come da verbale d'udienza del 26 novembre 2025; per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 28/12/1995 a NO D'AD, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli nato a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno confermato l'intenzione di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come concordemente modificate
(v. verbale).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
alle condizioni enunciate in ricorso, e Parte_2 Parte_3
ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO
D'AD, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1995, atto n.81, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore est. dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 12/06/2025, da:
, nato a [...] il [...], Pt_1 Parte_2 con il proc. dom. avv. CAMPAGNA FRANCESCO, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_3
LO PE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI per i ricorrenti: come da verbale d'udienza del 26 novembre 2025; per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 28/12/1995 a NO D'AD, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli nato a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno confermato l'intenzione di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come concordemente modificate
(v. verbale).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
alle condizioni enunciate in ricorso, e Parte_2 Parte_3
ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO
D'AD, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1995, atto n.81, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore est. dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
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