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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Specializzata in materia d'impresa
così composta:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1497/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'odierna udienza collegiale del 4.2.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 30.12.2024, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 , C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. , tutti in qualità di Parte_4 C.F._4
fideiussori della società dichiarata Controparte_1
fallita con Sentenza del Tribunale di Velletri, n. 30 del 22/3/2016
rappresentati e difesi, per procura allegata all'appello, dagli Avv.ti
Angelo Ciolina e Carlo Maltese ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Francesco Siacci, n. 39., i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni agli indirizzi p.e.c. in atti
Appellanti
E con socio unico, con sede legale Controparte_2
in Milano al Viale Brenta n. 18/B, codice fiscale P.IVA_1
R.E.A.: MI-2124851 e per essa, la sua mandataria CP_3
(nuova denominazione di già CP_4 [...]
, con sede legale in Verona, Viale Controparte_5
dell'Agricoltura n. 7, P.IVA ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per OT
[...]
in Velletri, rep. 65.175 e racc. 19.979 Persona_1
dell'11.12.2013 - dall'Avv. Domenico Nolè, con studio in Roma, via Caio Mario n. 7, con domicilio digitale EC
, presso il quale ha chiesto Email_1
di ricevere le notificazioni e comunicazioni, a tutti i sensi di legge.
Appellata
Appellante incidentale
E
CF ], con sede sociale e Controparte_5 P.IVA_3
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A,
474096/2018, in persona del suo legale rapp.te rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti , prof. Christian Romeo,
Luciana Cipolla , Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Persona_2
Racc. 14918), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio legale La Scala, in Roma (RM), in Via Po
n.12 e dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in comparsa
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.11988/2020. Conclusioni: gli appellanti come da atto d'appello; come da comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta con appello incidentale;
come da note depositate il 10.1.2025. Controparte_6
Svolgimento del Processo
nonché i sig. Controparte_7 Parte_1
e la prima Parte_2 Parte_4 Parte_3
quale debitrice principale e gli altri quali fideiussori, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando Controparte_5
la nullità delle clausole contenute nei due contratti di conto corrente di cui in seguito, aperti dalla presso la banca convenuta;
la CP_1
conseguente illegittimità degli addebiti eseguiti nel corso del rapporto a titolo di interessi usurari, anatocistici e non pattuiti in conformità con la normativa vigente, nonché di commissioni di massimo scoperto, spese e valute.
Chiesero quindi, che, ricalcolato il saldo effettivo, la banca convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno, con liberazione dei fideiussori.
Si costitui in giudizio, quale mandataria di la Controparte_5
(successivamente denominata Controparte_5
e ora , eccependo l'inammissibilità CP_4 CP_3 delle domande proposte dagli attori, per difetto delle condizioni dell'azione e per essere i contratti dedotti in giudizio ancora in essere, con conseguente inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, nonché la carenza di prova della domanda.
Interrotto il giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società correntista, esso è stato riassunto dai fideiussori nei confronti della sola in persona della mandataria. Controparte_5
Esso è stato in seguito riunito con il giudizio n. 72954/16 con il quale i medesimi fideiussori avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 104062/16 del 29/08/16, ottenuto dalla per il pagamento degli importi risultanti dai saldi degli CP_5
stessi conti correnti, nelle more estinti.
La causa è stata istruita con c.t.u., nonché con la sua integrazione.
E' intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_8
in persona della mandataria ora ,
[...] CP_4 CP_3
quale cessionaria del credito della chiedendo il Controparte_5
rigetto delle domande e dell'opposizione proposta dagli attori, con condanna degli stessi al pagamento in proprio favore delle somme che sarebbero risultate dovute.
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale,
definendo il giudizio in primo grado, ha così provveduto:
1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n.
104062/16 del 29/08/16; 2) condanna Parte_1 Parte_2 [...]
e , in solido, al pagamento in favore Parte_3 Parte_4
della quale mandataria della CP_3 Controparte_8
della somma di € 121.210,63 oltre interessi al tasso legale
[...]
dal 3/3/14;
3) dichiara compensate in ragione della metà fra le parti le spese dei due giudizi riuniti, che liquida per l'intero in € 16.000,00, per compensi, e € 897,50, per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, e condanna la al CP_3
pagamento in favore degli attori della restante metà;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura della metà per ciascuna.
Il Tribunale: ha premesso che i due giudizi riuniti erano suscettibili di essere decisi in quanto erano in atti i due contratti litigiosi -il conto corrente n. 400629353 stipulato il 31/3/05 e il conto anticipi su fatture affidato n. 400637120 stipulato il 16/5/05 - nonché gli estratti conto relativi ad entrambi i rapporti, dalla loro accensione alla chiusura;
ha svolto alcune osservazioni in ordine alla posizione di
[...]
la quale – pur essendo cessionaria in blocco dei Controparte_2
crediti e società veicolo e quindi non destinataria dell'azione di ripetizione del correntista della cedente - poteva essere destinataria delle eccezioni di compensazione o domande giudiziali da parte del debitore ceduto, fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
Inoltre, per quanto ancora rileva in appello, il Tribunale ha osservato che entrambi i conti correnti presentavano l'indicazione dei tassi di interesse specificamente pattuiti e tutte le condizioni economiche che avrebbero regolato il rapporto, ivi compresa la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità e le commissioni di massimo scoperto. “Con riferimento al tasso di interesse previsto nei detti contratti, si deve rilevare che la circostanza che gli stessi fossero assistiti da affidamenti a condizioni non pattuite in forma scritta, con la conseguenza che, prevedendo essi solo un tasso debitore extrafido, gli interessi maturati sulle somme utilizzate entro i limiti dell'affidamento sarebbero dovuti essere conteggiati ai sensi dell'art. 117 TUB, non
è stata tempestivamente allegata dagli attori opponenti e devono, pertanto, recepirsi i conteggi effettuati dal CTU applicando i tassi rilevati dagli estratti conto, non avendo il CTU riscontrato alcuna variazione apportata dalla banca nell'esercizio dello ius variandi in contrasto con la normativa vigente. Negli stessi contratti, inoltre,
il tasso degli interessi passivi originariamente pattuiti a carico della correntista non superava il tasso soglia all'epoca previsto e, come rilevato dal CTU, alcun superamento del tasso soglia si è verificato in conseguenza delle variazioni intervenute nel corso del rapporto”, ha specificato il primo Giudice.
Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, il Tribunale ha rilevato che:
i contratti litigiosi contenevano la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, a condizioni di reciprocità, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della stipula;
il c.t.u. aveva correttamente calcolato la capitalizzazione adottata dalla banca, fino al 31/12/13, escludendone invece l'applicazione per il periodo successivo.
Riguardo agli addebiti eseguiti a titolo di commissione di massimo scoperto, la cui pattuizione era stata espressamente indicata nei contratti in questione, il Tribunale ne ha ritenuto l'illegittimità, in quanto essa era stata prevista sull'utilizzato, né risultava che la banca avesse stipulato, successivamente al 2009, clausole conformi alle previsioni dell'art. 2 bis del d.l. n. 185/08 o, successivamente al 2012, all'art. 117 bis del TUB.
Sono stati quindi epurati gli addebiti illegittimi per commissioni di massimo scoperto.
Nel valido contraddittorio delle parti, i fideiussori originari attori ed opponenti nei rispettivi giudizi riuniti in primo grado, hanno impugnato la predetta sentenza ed hanno affidato l'appello ai seguenti motivi:
contraddittorietà ed erroneità della sentenza avuto riguardo al computo del dare/avere tra le parti, in ragione della natura usuraria, indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto dei contratti di conto corrente: violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,
1346, 1350, 1815, 2697 c.c., art. 2 l. 108/96, 644 c.p., 115, 116
c.p.c., 116, 117 T.U.B.; in particolare il contratto n. 400629352, ex
32007/52, aveva previsto solo il tasso di interesse extra fido e non quello intra fido;
mentre il secondo contratto prevedeva tassi usurari. Ciò nonostante, il Tribunale non aveva applicato né i tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b., né dichiarato la gratuità del rapporto al quale erano stati applicati i tassi usurari.
In appello hanno pertanto concluso come segue: previo integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'ambito dei procedimenti di primo grado, aventi n. R.G.
72954/2016 (Tribunale di Roma, sez. III Civile, dinanzi all'Ill.mo
G.I. Dott.ssa Bernardo), riunito in data 26/09/2017 al procedimento avente n. R.G. 11899/2015 (Tribunale di Roma, sez.
XVI Civile, dinanzi all'Ill.mo G.I. Dott. Cardinali), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte: 1) ACCERTARE E
DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado … per violazione degli artt. 1325, 1346, 1350, 1815, 2697 c.c., art. 2 L. 108/96, 644 c.p., 115, 116 C.P.C., 116, 117 TUB, per tutto quanto esposto in narrativa E, PER L'EFFETTO, RIFORMARE parzialmente
l'impugnata sentenza;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado oggi impugnata, nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale non abbia valutato i fatti e/o statuito conformemente sulla valutazione di tutta la documentazione contabile e contrattuale prodotta, nonché sulle circostanze da cui deriva la violazione della legge, ai sensi degli artt. artt. 1325, 1346, 1350, 1815, 2697 c.c., art. 2 L. 108/96, 644 c.p., 115, 116 C.P.C., 116, 117, VI TUB, come dedotto in narrativa E, PER L'EFFETTO, RIFORMARE parzialmente l'impugnata sentenza;
3) RIFORMARE parzialmente la sentenza di primo grado primo grado … e accogliere le domande di parte attrice inerenti agli impugnati rapporti di conto corrente
n. 400629352 (ex 32007/52) e conto corrente anticipi n. 400637120
(ex n. 33339/90), nonché avanzate con il giudizio di primo grado, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
4)
ACCERTARE E DICHIARARE – come da perizia econometrica allegata, ed alla luce delle osservazioni del CTP attoreo, eseguite nel corso delle operazioni peritali della CTU, espletata nel
primitivo grado di giudizio – con riferimento al c/c n. 400629352
l'indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o la mancanza di forma scritta del tasso debitore intrafido e degli interessi debitori e voci di costo indeterminati e/o indeterminabili, come esposto in
narrativa, nonché apposti in violazione della forma scritta, E, PER
L'EFFETTO, ricalcolare le competenze, ai sensi dell'art. 117, VII comma TUB, ai tassi minimi BOT. 5) ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni di cui al punto precedente, in violazione dell'art. 1346
c.c. e 116, 117 TUB;
6) ACCERTARE E DICHIARARE – come da perizia econometrica allegata, ed alla luce delle osservazioni del
CTP attoreo, eseguite nel corso delle operazioni peritali della CTU, espletata nel primitivo grado di giudizio – l'usurarietà originaria del contratto di conto anticipi n. 400637120, sia avuto del tasso di mora, sia del tasso corrispettivo E, PER L'EFFETTO, ricalcolare le competenze, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c. o, in alternativa al tasso legale 7) RIDETERMINARE il “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, sulla base di tutta la documentazione contabile e contrattuale prodotta in atti ed in ragione degli studi peritali del CTP di parte attrice, ed alla luce delle osservazioni del CTP attoreo, eseguite nel corso delle operazioni peritali della CTU, espletata nel primitivo grado di giudizio, ovvero, in alternativa come ritenuto più idoneo dall'Ecc.ma Corte e ordinando il ricalcolo dei contestati rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi usurari, delle commissioni di massimo scoperto, delle civ e delle dif, dei
tassi debitori non pattuiti e/o unilateralmente variati e delle illegittime condizioni, come dedotto in narrativa;
Conseguentemente e per l'effetto: 8) ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto dell'appellante di richiedere la compensazione legale e/o giudiziale delle somme pagate in eccesso dall'obbligato principale a titolo di interessi, spese, commissioni, voci di costo ed oneri non dovuti, usurari, illegittimi, indeterminati
e/o indeterminabili, come esposto in narrativa. 9) CONDANNARE
l'istituto di credito appellato alla soccombenza ed a corrispondere all'appellante gli interessi di legge sulla somma come sopra rivalutata, dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, 10)IN OGNI
CASO, alla luce dell'illegittima contabilizzazione delle condizioni di cui sopra come da perizia econometrica allegata, alla luce della rideterminazione delle poste attive e passive, procedere alla compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca. si è costituita, contestando diffusamente Controparte_2
l'appello, con particolare riguardo alla lamentata usura ed al preteso diritto dei fideiussori di far valere la compensazione o le restituzioni spettanti invece alla sola debitrice principale e proponendo a propria volta appello incidentale, per i seguenti motivi:
a)laddove era stata ammessa la c.t.u. pur non avendo gli attori, opponenti nel giudizio riunito, assolto al loro onere probatorio nel deposito dei contratti litigiosi;
b)laddove il primo Giudice aveva ritenuto inapplicabile l'anatocismo dopo il 1^.1.2014, erroneamente interpretando l'art. 120 T.U.B.;
c) laddove il Tribunale aveva ritenuto invalidi gli addebiti effettuati a titolo di “spese” (ivi comprese le civ e dif) e le
“commissioni” applicate ai rapporti:
d) laddove la sentenza aveva posto le spese processuali a proprio carico, nonostante la propria pretesa fosse stata in gran parte accolta ed il credito fosse stato altresì ammesso al passivo fallimentare della società correntista dichiarata fallita.
Ha pertanto concluso “ per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto per infondatezza dell'appello principale, per le motivazioni di cui al presente atto;
- per l'accoglimento dell'appello incidentale, disattesi, per l'accoglimento dei diversi motivi proposti, i risultati delle CTU erroneamente disposta in primo grado;
- per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di in merito a tutte le Controparte_2
domande risarcitorie, ripetitorie e di compensazione, concernenti atti e fatti antecedenti all'operazione di cartolarizzazione e cessione, essendosi la stessa estranei a tali atti e fatti ed essendosi resa cessionaria delle sole posizioni attive dei rapporti ceduti, di per sé insuscettibili a generare, ad alcun titolo, neanche di spese di causa, passività a suo carico;
- per la condanna degli appellanti
principali alla corresponsione in favore di Controparte_2
dei compensi e delle spese di entrambi i gradi giudizio”.
[...]
Si è costituita in giudizio altresì a propria volta Controparte_5
contestando diffusamente l'appello principale e chiedendone il rigetto.
In seguito, è stata fissata l'udienza odierna per precisare le conclusioni e per provvedere con sentenza con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con lo scambio anticipato di memorie tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c.
Solo ha depositato memoria conclusionale, Controparte_5
insistendo per il rigetto dell'appello in rito e nel merito e per la conferma della sentenza appellata.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
Motivi della decisione
1. L'appello principale è infondato.
1.1.Gli odierni appellanti lamentano – avuto riguardo al contratto di conto corrente n.400629352 (ex 32007/52) - l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il Tribunale non aveva rilevato la mancata indicazione del tasso debitore intra-fido, con conseguente violazione del principio di trasparenza ex art. 117 TUB.
Aggiungono di aver sollevato tale censura sin dagli atti introduttivi del primo grado. Tuttavia, come ha correttamente rilevato dal Tribunale, laddove ha sottolineato la tardività dell'allegazione, questa doglianza è stata esposta ben oltre la chiusura della fase processuale destinata all'allegazione completa delle domande e delle eccezioni.
In particolare, solo dopo le osservazioni alla c.t.u., il consulente d'ufficio aveva riassunto che il c.t.p. aveva rilevato l'omessa indicazione del tasso “ intra fido”; in replica alle stesse, il c.t.u. aveva osservato che” …in tal ipotesi il CTU non può che ritenere i tassi di interesse legittimi e validi, postulando l'assenza (in sede di stipula) di un'apertura di credito ed applicando conseguentemente il tasso di interesse “intra fido” ad ogni scoperto di conto, ovvero ad ogni saldo inferiore a zero. Pertanto anche questo rilievo non può essere accolto” (cfr. pag. 20-21 c.t.u. integrativa).
Ritiene la Corte che nella specie ci si trovi dinanzi ad una domanda nuova e cioè alla doglianza di nullità del contratto suindicato per assenza dell'indicazione del tasso di interesse “intra fido”, la quale non può genericamente ritenersi ricompresa nelle domande proposte dagli attori, per difetto di tempestiva allegazione sia della pretesa natura “affidata” del contratto, sia della parziale previsione del tasso di interesse;
e ciò non senza rilevare che, trattandosi di un conto corrente recante la previsione del tasso di interesse, quest'ultimo deve ritenersi previsto in ogni caso e per ogni ipotesi di debito del correntista. Ed invero, in base alla stessa allegazione degli appellanti, nel primo estratto conto era indicato il tasso, peraltro inferiore, dell'8.5% per scoperti entro euro 10.000.
La novità della domanda emerge anche dalla circostanza per cui gli attori, allorquando hanno introdotto la domanda di accertamento della illegittimità degli addebiti eseguiti dalla banca, prima di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, non hanno prodotto neppure i contratti ( cfr. la citazione degli attori e la produzione ivi indicata e le note di replica ex art. 183 c.p.c. depositate l'11.4.2016).
I contratti sono stati invero prodotti dalla banca
1.2. E' infondato anche il secondo motivo.
Questa Corte, al pari di quanto ritenuto dal primo Giudice, non può che riportarsi al calcolo della soglia usuraria svolto dal c.t.u. nominato in primo grado ( cfr. pag. 15 sgg. c.t.u. integrativa), il quale ha escluso ogni forma di usura originaria in entrambe i contratti.
L'esame del c.t.u. è infatti scevro da vizi logico-giuridici e non è peraltro criticato neppure in appello.
Sono in tal modo assorbiti i profili di contestazione dell'appello esposti da basati sulla propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva quale cessionaria del credito, in relazione alle domande restitutorie e/o volte alla compensazione proposte dagli appellanti e, comunque collegate a vicende anteriori alla cessione.
2. In ordine all'appello incidentale, si osserva quanto segue.
2.1.Il primo motivo è infondato.
Nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio….: Cass. S.U. del 2005 n. 28498.
La circostanza quindi che i contratti fossero stati prodotti dalla banca e che in tal modo fossero in ogni caso definitivamente in atti, non avrebbe esentato il Tribunale dall'esaminarli e dal disporre c.t.u., al fine di decidere le contrapposte domande delle parti, in esso compresa quella dei fideiussori.
Quindi, del tutto correttamente il Tribunale ha deciso, tenuto conto dei contratti in atti.
2.2.E' infondato anche il secondo motivo di appello incidentale.
L'art. 120 t.u.b. vigente alla data del primo gennaio 2014 è stato modificato dall'art. 1 comma 628 l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) come segue: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a)
nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La norma risulta aver eliminato l'anatocismo degli interessi contabilizzati.
Successivamente, all'art. 31 d.l. n. 91 del 24 giugno 2014 è previsto che il CICR stabilisse le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno;
tale modifica tuttavia fu soppressa in sede di conversione del predetto d.l., cosicché il testo dell'art. 120 II comma t.u.b. come novellato rimase invariato.
La delibera CICR ivi prevista non è mai stata emanata.
Per completezza, si aggiunge che l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente novellato con l'art. 17 bis d.l. n. 18/2016, convertito nella l. 49/2016
e che il 3.8.2016 fu emanata la delibera CICR attuativa di quest'ultima normativa, ma quest'ultima normativa non si applica al caso di specie. Dunque, l'anatocismo, sino all'ulteriore novella dell'art. 120 t.u.b. del 2016, ha continuato ad essere regolato dalla modifica introdotta dalla legge di stabilità 2014.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, è stato dibattuto se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla legge di stabilità 2014, l'anatocismo dovesse ritenersi legittimo nelle operazioni bancarie, nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo o se lo divenisse solo a seguito di una nuova delibera CICR.
Ritiene questa Corte, in ossequio alla gerarchia delle fonti del diritto, che la legge di stabilità è certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9/2/2000 ed anche rispetto al d.lgs. n. 341/1999, fonte sub-primaria, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Ne deriva che, a partire dal primo gennaio 2014, la legge di stabilità prevalga sul precedente assetto normativo e peraltro escluda dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c. Secondo questa interpretazione, sugli interessi calcolati a partire dal 1.1.2014, non sono più applicabili ulteriori interessi nei periodi successivi alla capitalizzazione.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013, ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dal primo gennaio
2014.
Questi ordini di concetti sono stati ribaditi anche molto di recente dalla Corte di Cassazione ( Cass. del 2024 n. 21344), che ha osservato come in tema di contratti bancari il divieto di anatocismo previsto nell'art. 120 t.u.b. come su sostituito “ è operante indipendentemente dall'adozione da parte del CICR della delibera ivi prevista circa le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
La precedente versione dell'art. 120 comma II t.u.b., sostituita, è stata espunta dall'ordinamento, ha ritenuto la S.C. ed ha perciò “ cessato di regolamentare la fattispecie” dalla stessa disciplinata, con conseguente integrale inoperatività della delibera CICR per il periodo successivo al 1.1.2014.
Quest'ultima sentenza, che riporta diffusamente la “ genesi” dell'art. 120 t.u.b. quale novellato dalla legge di stabilità del 2014
e che non si sottrae alla valutazione per cui il dettato normativo è “ involuto ed impreciso” laddove prevede che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
è tuttavia chiara laddove interpreta la norma nel senso che vieti “ in radice”
l'anatocismo e che gli interessi non possono divenire capitale.
Alla luce di quanto sin qui osservato, correttamente il Tribunale ha espunto l'anatocismo dal 1.1.2014.
2.3.E' infondato il terzo motivo di appello incidentale.
Esso si sostanzia nell'aver il primo Giudice recepito le osservazioni del consulente, secondo il quale la banca aveva applicato alcune commissioni, tra cui la commissione “dif”, sull'accordato.
Il motivo non censura il ragionamento del primo Giudice circa l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate per tutta la durata del rapporto sull'utilizzato, come d'altronde pattuito in entrambe i contratti.
Seppur quindi una volta entrata in vigore la l. 2/2009 siano state applicate commissioni sull'accordato, che peraltro non risultano espressamente pattuite, è incontestato che siano state applicate anche le c.m.s. ( cfr. anche pag. 27 della c.t.u. integrativa) divenute vietate alla luce della normativa di settore correttamente ricostruita nella sentenza appellata.
2.4.E' fondato il motivo di appello incidentale relativo alle spese processuali.
Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda degli attori, mentre rispetto al ricorso monitorio, con il quale la banca aveva richiesto il pagamento della somma di euro 199.516,72, oltre accessori di legge, ha liquidato il minor importo di euro 121.210,63, oltre accessori di legge, riconoscendo in ogni caso il maggior credito della banca e, per essa, della cessionaria.
La parziale soccombenza della creditrice, in relazione al credito per c.m.s., non avrebbe pertanto giustificato che le spese processuali dovessero porsi a suo carico, sebbene previa compensazione.
Una gran parte della sua domanda, fondata proprio sui contratti litigiosi, era stata invero accolta, risultando soccombenti sul punto gli attori, nonché opponenti nel giudizio riunito: cfr., su tali ordini di ragioni e di criteri per la liquidazione delle spese processuali
Cass. S.U. del 2022 n. 32061.
Le spese del primo grado, nella misura liquidata dal Tribunale, cioè già compensate per metà, devono pertanto porsi a carico solidale degli odierni appellanti.
Deve invece confermarsi la statuizione del primo Giudice circa le spese di c.t.u. Essi, poiché soccombenti in appello, devono altresì condannarsi in solido al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di Controparte_5
La soccombenza parziale di in ordine Controparte_2
all'appello incidentale suggerisce invece di compensare tra la stessa e gli appellanti le spese processuali dell'appello.
Tutte le spese processuali si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
11988/2020 proposto dagli appellanti in epigrafe indicati, nonché sull'appello incidentale proposto da in Controparte_2
persona della mandataria, in contraddittorio con Controparte_5
respinge l'appello principale;
accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: condanna in solido i sig.ri Parte_1 Parte_2
e al pagamento delle spese Parte_4 Parte_3 processuali del primo grado di giudizio in favore di
[...]
che, già compensate per metà, sono liquidate in Controparte_2
euro 8.000 per onorari, euro 448,75 per spese, oltre spese generali;
respinge nel resto l'appello incidentale;
compensa tra gli appellanti e le spese Controparte_2
processuali dell'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore di liquidate in Controparte_5
euro 16.000 per onorari oltre spese processuali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 4.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Specializzata in materia d'impresa
così composta:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1497/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'odierna udienza collegiale del 4.2.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 30.12.2024, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 , C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. , tutti in qualità di Parte_4 C.F._4
fideiussori della società dichiarata Controparte_1
fallita con Sentenza del Tribunale di Velletri, n. 30 del 22/3/2016
rappresentati e difesi, per procura allegata all'appello, dagli Avv.ti
Angelo Ciolina e Carlo Maltese ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Francesco Siacci, n. 39., i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni agli indirizzi p.e.c. in atti
Appellanti
E con socio unico, con sede legale Controparte_2
in Milano al Viale Brenta n. 18/B, codice fiscale P.IVA_1
R.E.A.: MI-2124851 e per essa, la sua mandataria CP_3
(nuova denominazione di già CP_4 [...]
, con sede legale in Verona, Viale Controparte_5
dell'Agricoltura n. 7, P.IVA ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per OT
[...]
in Velletri, rep. 65.175 e racc. 19.979 Persona_1
dell'11.12.2013 - dall'Avv. Domenico Nolè, con studio in Roma, via Caio Mario n. 7, con domicilio digitale EC
, presso il quale ha chiesto Email_1
di ricevere le notificazioni e comunicazioni, a tutti i sensi di legge.
Appellata
Appellante incidentale
E
CF ], con sede sociale e Controparte_5 P.IVA_3
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A,
474096/2018, in persona del suo legale rapp.te rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti , prof. Christian Romeo,
Luciana Cipolla , Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Persona_2
Racc. 14918), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio legale La Scala, in Roma (RM), in Via Po
n.12 e dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in comparsa
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.11988/2020. Conclusioni: gli appellanti come da atto d'appello; come da comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta con appello incidentale;
come da note depositate il 10.1.2025. Controparte_6
Svolgimento del Processo
nonché i sig. Controparte_7 Parte_1
e la prima Parte_2 Parte_4 Parte_3
quale debitrice principale e gli altri quali fideiussori, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando Controparte_5
la nullità delle clausole contenute nei due contratti di conto corrente di cui in seguito, aperti dalla presso la banca convenuta;
la CP_1
conseguente illegittimità degli addebiti eseguiti nel corso del rapporto a titolo di interessi usurari, anatocistici e non pattuiti in conformità con la normativa vigente, nonché di commissioni di massimo scoperto, spese e valute.
Chiesero quindi, che, ricalcolato il saldo effettivo, la banca convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno, con liberazione dei fideiussori.
Si costitui in giudizio, quale mandataria di la Controparte_5
(successivamente denominata Controparte_5
e ora , eccependo l'inammissibilità CP_4 CP_3 delle domande proposte dagli attori, per difetto delle condizioni dell'azione e per essere i contratti dedotti in giudizio ancora in essere, con conseguente inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, nonché la carenza di prova della domanda.
Interrotto il giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società correntista, esso è stato riassunto dai fideiussori nei confronti della sola in persona della mandataria. Controparte_5
Esso è stato in seguito riunito con il giudizio n. 72954/16 con il quale i medesimi fideiussori avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 104062/16 del 29/08/16, ottenuto dalla per il pagamento degli importi risultanti dai saldi degli CP_5
stessi conti correnti, nelle more estinti.
La causa è stata istruita con c.t.u., nonché con la sua integrazione.
E' intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_8
in persona della mandataria ora ,
[...] CP_4 CP_3
quale cessionaria del credito della chiedendo il Controparte_5
rigetto delle domande e dell'opposizione proposta dagli attori, con condanna degli stessi al pagamento in proprio favore delle somme che sarebbero risultate dovute.
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale,
definendo il giudizio in primo grado, ha così provveduto:
1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n.
104062/16 del 29/08/16; 2) condanna Parte_1 Parte_2 [...]
e , in solido, al pagamento in favore Parte_3 Parte_4
della quale mandataria della CP_3 Controparte_8
della somma di € 121.210,63 oltre interessi al tasso legale
[...]
dal 3/3/14;
3) dichiara compensate in ragione della metà fra le parti le spese dei due giudizi riuniti, che liquida per l'intero in € 16.000,00, per compensi, e € 897,50, per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, e condanna la al CP_3
pagamento in favore degli attori della restante metà;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura della metà per ciascuna.
Il Tribunale: ha premesso che i due giudizi riuniti erano suscettibili di essere decisi in quanto erano in atti i due contratti litigiosi -il conto corrente n. 400629353 stipulato il 31/3/05 e il conto anticipi su fatture affidato n. 400637120 stipulato il 16/5/05 - nonché gli estratti conto relativi ad entrambi i rapporti, dalla loro accensione alla chiusura;
ha svolto alcune osservazioni in ordine alla posizione di
[...]
la quale – pur essendo cessionaria in blocco dei Controparte_2
crediti e società veicolo e quindi non destinataria dell'azione di ripetizione del correntista della cedente - poteva essere destinataria delle eccezioni di compensazione o domande giudiziali da parte del debitore ceduto, fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
Inoltre, per quanto ancora rileva in appello, il Tribunale ha osservato che entrambi i conti correnti presentavano l'indicazione dei tassi di interesse specificamente pattuiti e tutte le condizioni economiche che avrebbero regolato il rapporto, ivi compresa la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità e le commissioni di massimo scoperto. “Con riferimento al tasso di interesse previsto nei detti contratti, si deve rilevare che la circostanza che gli stessi fossero assistiti da affidamenti a condizioni non pattuite in forma scritta, con la conseguenza che, prevedendo essi solo un tasso debitore extrafido, gli interessi maturati sulle somme utilizzate entro i limiti dell'affidamento sarebbero dovuti essere conteggiati ai sensi dell'art. 117 TUB, non
è stata tempestivamente allegata dagli attori opponenti e devono, pertanto, recepirsi i conteggi effettuati dal CTU applicando i tassi rilevati dagli estratti conto, non avendo il CTU riscontrato alcuna variazione apportata dalla banca nell'esercizio dello ius variandi in contrasto con la normativa vigente. Negli stessi contratti, inoltre,
il tasso degli interessi passivi originariamente pattuiti a carico della correntista non superava il tasso soglia all'epoca previsto e, come rilevato dal CTU, alcun superamento del tasso soglia si è verificato in conseguenza delle variazioni intervenute nel corso del rapporto”, ha specificato il primo Giudice.
Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, il Tribunale ha rilevato che:
i contratti litigiosi contenevano la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, a condizioni di reciprocità, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della stipula;
il c.t.u. aveva correttamente calcolato la capitalizzazione adottata dalla banca, fino al 31/12/13, escludendone invece l'applicazione per il periodo successivo.
Riguardo agli addebiti eseguiti a titolo di commissione di massimo scoperto, la cui pattuizione era stata espressamente indicata nei contratti in questione, il Tribunale ne ha ritenuto l'illegittimità, in quanto essa era stata prevista sull'utilizzato, né risultava che la banca avesse stipulato, successivamente al 2009, clausole conformi alle previsioni dell'art. 2 bis del d.l. n. 185/08 o, successivamente al 2012, all'art. 117 bis del TUB.
Sono stati quindi epurati gli addebiti illegittimi per commissioni di massimo scoperto.
Nel valido contraddittorio delle parti, i fideiussori originari attori ed opponenti nei rispettivi giudizi riuniti in primo grado, hanno impugnato la predetta sentenza ed hanno affidato l'appello ai seguenti motivi:
contraddittorietà ed erroneità della sentenza avuto riguardo al computo del dare/avere tra le parti, in ragione della natura usuraria, indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto dei contratti di conto corrente: violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,
1346, 1350, 1815, 2697 c.c., art. 2 l. 108/96, 644 c.p., 115, 116
c.p.c., 116, 117 T.U.B.; in particolare il contratto n. 400629352, ex
32007/52, aveva previsto solo il tasso di interesse extra fido e non quello intra fido;
mentre il secondo contratto prevedeva tassi usurari. Ciò nonostante, il Tribunale non aveva applicato né i tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b., né dichiarato la gratuità del rapporto al quale erano stati applicati i tassi usurari.
In appello hanno pertanto concluso come segue: previo integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'ambito dei procedimenti di primo grado, aventi n. R.G.
72954/2016 (Tribunale di Roma, sez. III Civile, dinanzi all'Ill.mo
G.I. Dott.ssa Bernardo), riunito in data 26/09/2017 al procedimento avente n. R.G. 11899/2015 (Tribunale di Roma, sez.
XVI Civile, dinanzi all'Ill.mo G.I. Dott. Cardinali), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte: 1) ACCERTARE E
DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado … per violazione degli artt. 1325, 1346, 1350, 1815, 2697 c.c., art. 2 L. 108/96, 644 c.p., 115, 116 C.P.C., 116, 117 TUB, per tutto quanto esposto in narrativa E, PER L'EFFETTO, RIFORMARE parzialmente
l'impugnata sentenza;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado oggi impugnata, nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale non abbia valutato i fatti e/o statuito conformemente sulla valutazione di tutta la documentazione contabile e contrattuale prodotta, nonché sulle circostanze da cui deriva la violazione della legge, ai sensi degli artt. artt. 1325, 1346, 1350, 1815, 2697 c.c., art. 2 L. 108/96, 644 c.p., 115, 116 C.P.C., 116, 117, VI TUB, come dedotto in narrativa E, PER L'EFFETTO, RIFORMARE parzialmente l'impugnata sentenza;
3) RIFORMARE parzialmente la sentenza di primo grado primo grado … e accogliere le domande di parte attrice inerenti agli impugnati rapporti di conto corrente
n. 400629352 (ex 32007/52) e conto corrente anticipi n. 400637120
(ex n. 33339/90), nonché avanzate con il giudizio di primo grado, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
4)
ACCERTARE E DICHIARARE – come da perizia econometrica allegata, ed alla luce delle osservazioni del CTP attoreo, eseguite nel corso delle operazioni peritali della CTU, espletata nel
primitivo grado di giudizio – con riferimento al c/c n. 400629352
l'indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o la mancanza di forma scritta del tasso debitore intrafido e degli interessi debitori e voci di costo indeterminati e/o indeterminabili, come esposto in
narrativa, nonché apposti in violazione della forma scritta, E, PER
L'EFFETTO, ricalcolare le competenze, ai sensi dell'art. 117, VII comma TUB, ai tassi minimi BOT. 5) ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni di cui al punto precedente, in violazione dell'art. 1346
c.c. e 116, 117 TUB;
6) ACCERTARE E DICHIARARE – come da perizia econometrica allegata, ed alla luce delle osservazioni del
CTP attoreo, eseguite nel corso delle operazioni peritali della CTU, espletata nel primitivo grado di giudizio – l'usurarietà originaria del contratto di conto anticipi n. 400637120, sia avuto del tasso di mora, sia del tasso corrispettivo E, PER L'EFFETTO, ricalcolare le competenze, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c. o, in alternativa al tasso legale 7) RIDETERMINARE il “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, sulla base di tutta la documentazione contabile e contrattuale prodotta in atti ed in ragione degli studi peritali del CTP di parte attrice, ed alla luce delle osservazioni del CTP attoreo, eseguite nel corso delle operazioni peritali della CTU, espletata nel primitivo grado di giudizio, ovvero, in alternativa come ritenuto più idoneo dall'Ecc.ma Corte e ordinando il ricalcolo dei contestati rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi usurari, delle commissioni di massimo scoperto, delle civ e delle dif, dei
tassi debitori non pattuiti e/o unilateralmente variati e delle illegittime condizioni, come dedotto in narrativa;
Conseguentemente e per l'effetto: 8) ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto dell'appellante di richiedere la compensazione legale e/o giudiziale delle somme pagate in eccesso dall'obbligato principale a titolo di interessi, spese, commissioni, voci di costo ed oneri non dovuti, usurari, illegittimi, indeterminati
e/o indeterminabili, come esposto in narrativa. 9) CONDANNARE
l'istituto di credito appellato alla soccombenza ed a corrispondere all'appellante gli interessi di legge sulla somma come sopra rivalutata, dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, 10)IN OGNI
CASO, alla luce dell'illegittima contabilizzazione delle condizioni di cui sopra come da perizia econometrica allegata, alla luce della rideterminazione delle poste attive e passive, procedere alla compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca. si è costituita, contestando diffusamente Controparte_2
l'appello, con particolare riguardo alla lamentata usura ed al preteso diritto dei fideiussori di far valere la compensazione o le restituzioni spettanti invece alla sola debitrice principale e proponendo a propria volta appello incidentale, per i seguenti motivi:
a)laddove era stata ammessa la c.t.u. pur non avendo gli attori, opponenti nel giudizio riunito, assolto al loro onere probatorio nel deposito dei contratti litigiosi;
b)laddove il primo Giudice aveva ritenuto inapplicabile l'anatocismo dopo il 1^.1.2014, erroneamente interpretando l'art. 120 T.U.B.;
c) laddove il Tribunale aveva ritenuto invalidi gli addebiti effettuati a titolo di “spese” (ivi comprese le civ e dif) e le
“commissioni” applicate ai rapporti:
d) laddove la sentenza aveva posto le spese processuali a proprio carico, nonostante la propria pretesa fosse stata in gran parte accolta ed il credito fosse stato altresì ammesso al passivo fallimentare della società correntista dichiarata fallita.
Ha pertanto concluso “ per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto per infondatezza dell'appello principale, per le motivazioni di cui al presente atto;
- per l'accoglimento dell'appello incidentale, disattesi, per l'accoglimento dei diversi motivi proposti, i risultati delle CTU erroneamente disposta in primo grado;
- per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di in merito a tutte le Controparte_2
domande risarcitorie, ripetitorie e di compensazione, concernenti atti e fatti antecedenti all'operazione di cartolarizzazione e cessione, essendosi la stessa estranei a tali atti e fatti ed essendosi resa cessionaria delle sole posizioni attive dei rapporti ceduti, di per sé insuscettibili a generare, ad alcun titolo, neanche di spese di causa, passività a suo carico;
- per la condanna degli appellanti
principali alla corresponsione in favore di Controparte_2
dei compensi e delle spese di entrambi i gradi giudizio”.
[...]
Si è costituita in giudizio altresì a propria volta Controparte_5
contestando diffusamente l'appello principale e chiedendone il rigetto.
In seguito, è stata fissata l'udienza odierna per precisare le conclusioni e per provvedere con sentenza con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con lo scambio anticipato di memorie tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c.
Solo ha depositato memoria conclusionale, Controparte_5
insistendo per il rigetto dell'appello in rito e nel merito e per la conferma della sentenza appellata.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
Motivi della decisione
1. L'appello principale è infondato.
1.1.Gli odierni appellanti lamentano – avuto riguardo al contratto di conto corrente n.400629352 (ex 32007/52) - l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il Tribunale non aveva rilevato la mancata indicazione del tasso debitore intra-fido, con conseguente violazione del principio di trasparenza ex art. 117 TUB.
Aggiungono di aver sollevato tale censura sin dagli atti introduttivi del primo grado. Tuttavia, come ha correttamente rilevato dal Tribunale, laddove ha sottolineato la tardività dell'allegazione, questa doglianza è stata esposta ben oltre la chiusura della fase processuale destinata all'allegazione completa delle domande e delle eccezioni.
In particolare, solo dopo le osservazioni alla c.t.u., il consulente d'ufficio aveva riassunto che il c.t.p. aveva rilevato l'omessa indicazione del tasso “ intra fido”; in replica alle stesse, il c.t.u. aveva osservato che” …in tal ipotesi il CTU non può che ritenere i tassi di interesse legittimi e validi, postulando l'assenza (in sede di stipula) di un'apertura di credito ed applicando conseguentemente il tasso di interesse “intra fido” ad ogni scoperto di conto, ovvero ad ogni saldo inferiore a zero. Pertanto anche questo rilievo non può essere accolto” (cfr. pag. 20-21 c.t.u. integrativa).
Ritiene la Corte che nella specie ci si trovi dinanzi ad una domanda nuova e cioè alla doglianza di nullità del contratto suindicato per assenza dell'indicazione del tasso di interesse “intra fido”, la quale non può genericamente ritenersi ricompresa nelle domande proposte dagli attori, per difetto di tempestiva allegazione sia della pretesa natura “affidata” del contratto, sia della parziale previsione del tasso di interesse;
e ciò non senza rilevare che, trattandosi di un conto corrente recante la previsione del tasso di interesse, quest'ultimo deve ritenersi previsto in ogni caso e per ogni ipotesi di debito del correntista. Ed invero, in base alla stessa allegazione degli appellanti, nel primo estratto conto era indicato il tasso, peraltro inferiore, dell'8.5% per scoperti entro euro 10.000.
La novità della domanda emerge anche dalla circostanza per cui gli attori, allorquando hanno introdotto la domanda di accertamento della illegittimità degli addebiti eseguiti dalla banca, prima di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, non hanno prodotto neppure i contratti ( cfr. la citazione degli attori e la produzione ivi indicata e le note di replica ex art. 183 c.p.c. depositate l'11.4.2016).
I contratti sono stati invero prodotti dalla banca
1.2. E' infondato anche il secondo motivo.
Questa Corte, al pari di quanto ritenuto dal primo Giudice, non può che riportarsi al calcolo della soglia usuraria svolto dal c.t.u. nominato in primo grado ( cfr. pag. 15 sgg. c.t.u. integrativa), il quale ha escluso ogni forma di usura originaria in entrambe i contratti.
L'esame del c.t.u. è infatti scevro da vizi logico-giuridici e non è peraltro criticato neppure in appello.
Sono in tal modo assorbiti i profili di contestazione dell'appello esposti da basati sulla propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva quale cessionaria del credito, in relazione alle domande restitutorie e/o volte alla compensazione proposte dagli appellanti e, comunque collegate a vicende anteriori alla cessione.
2. In ordine all'appello incidentale, si osserva quanto segue.
2.1.Il primo motivo è infondato.
Nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio….: Cass. S.U. del 2005 n. 28498.
La circostanza quindi che i contratti fossero stati prodotti dalla banca e che in tal modo fossero in ogni caso definitivamente in atti, non avrebbe esentato il Tribunale dall'esaminarli e dal disporre c.t.u., al fine di decidere le contrapposte domande delle parti, in esso compresa quella dei fideiussori.
Quindi, del tutto correttamente il Tribunale ha deciso, tenuto conto dei contratti in atti.
2.2.E' infondato anche il secondo motivo di appello incidentale.
L'art. 120 t.u.b. vigente alla data del primo gennaio 2014 è stato modificato dall'art. 1 comma 628 l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) come segue: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a)
nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La norma risulta aver eliminato l'anatocismo degli interessi contabilizzati.
Successivamente, all'art. 31 d.l. n. 91 del 24 giugno 2014 è previsto che il CICR stabilisse le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno;
tale modifica tuttavia fu soppressa in sede di conversione del predetto d.l., cosicché il testo dell'art. 120 II comma t.u.b. come novellato rimase invariato.
La delibera CICR ivi prevista non è mai stata emanata.
Per completezza, si aggiunge che l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente novellato con l'art. 17 bis d.l. n. 18/2016, convertito nella l. 49/2016
e che il 3.8.2016 fu emanata la delibera CICR attuativa di quest'ultima normativa, ma quest'ultima normativa non si applica al caso di specie. Dunque, l'anatocismo, sino all'ulteriore novella dell'art. 120 t.u.b. del 2016, ha continuato ad essere regolato dalla modifica introdotta dalla legge di stabilità 2014.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, è stato dibattuto se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla legge di stabilità 2014, l'anatocismo dovesse ritenersi legittimo nelle operazioni bancarie, nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo o se lo divenisse solo a seguito di una nuova delibera CICR.
Ritiene questa Corte, in ossequio alla gerarchia delle fonti del diritto, che la legge di stabilità è certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9/2/2000 ed anche rispetto al d.lgs. n. 341/1999, fonte sub-primaria, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Ne deriva che, a partire dal primo gennaio 2014, la legge di stabilità prevalga sul precedente assetto normativo e peraltro escluda dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c. Secondo questa interpretazione, sugli interessi calcolati a partire dal 1.1.2014, non sono più applicabili ulteriori interessi nei periodi successivi alla capitalizzazione.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013, ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dal primo gennaio
2014.
Questi ordini di concetti sono stati ribaditi anche molto di recente dalla Corte di Cassazione ( Cass. del 2024 n. 21344), che ha osservato come in tema di contratti bancari il divieto di anatocismo previsto nell'art. 120 t.u.b. come su sostituito “ è operante indipendentemente dall'adozione da parte del CICR della delibera ivi prevista circa le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
La precedente versione dell'art. 120 comma II t.u.b., sostituita, è stata espunta dall'ordinamento, ha ritenuto la S.C. ed ha perciò “ cessato di regolamentare la fattispecie” dalla stessa disciplinata, con conseguente integrale inoperatività della delibera CICR per il periodo successivo al 1.1.2014.
Quest'ultima sentenza, che riporta diffusamente la “ genesi” dell'art. 120 t.u.b. quale novellato dalla legge di stabilità del 2014
e che non si sottrae alla valutazione per cui il dettato normativo è “ involuto ed impreciso” laddove prevede che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
è tuttavia chiara laddove interpreta la norma nel senso che vieti “ in radice”
l'anatocismo e che gli interessi non possono divenire capitale.
Alla luce di quanto sin qui osservato, correttamente il Tribunale ha espunto l'anatocismo dal 1.1.2014.
2.3.E' infondato il terzo motivo di appello incidentale.
Esso si sostanzia nell'aver il primo Giudice recepito le osservazioni del consulente, secondo il quale la banca aveva applicato alcune commissioni, tra cui la commissione “dif”, sull'accordato.
Il motivo non censura il ragionamento del primo Giudice circa l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate per tutta la durata del rapporto sull'utilizzato, come d'altronde pattuito in entrambe i contratti.
Seppur quindi una volta entrata in vigore la l. 2/2009 siano state applicate commissioni sull'accordato, che peraltro non risultano espressamente pattuite, è incontestato che siano state applicate anche le c.m.s. ( cfr. anche pag. 27 della c.t.u. integrativa) divenute vietate alla luce della normativa di settore correttamente ricostruita nella sentenza appellata.
2.4.E' fondato il motivo di appello incidentale relativo alle spese processuali.
Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda degli attori, mentre rispetto al ricorso monitorio, con il quale la banca aveva richiesto il pagamento della somma di euro 199.516,72, oltre accessori di legge, ha liquidato il minor importo di euro 121.210,63, oltre accessori di legge, riconoscendo in ogni caso il maggior credito della banca e, per essa, della cessionaria.
La parziale soccombenza della creditrice, in relazione al credito per c.m.s., non avrebbe pertanto giustificato che le spese processuali dovessero porsi a suo carico, sebbene previa compensazione.
Una gran parte della sua domanda, fondata proprio sui contratti litigiosi, era stata invero accolta, risultando soccombenti sul punto gli attori, nonché opponenti nel giudizio riunito: cfr., su tali ordini di ragioni e di criteri per la liquidazione delle spese processuali
Cass. S.U. del 2022 n. 32061.
Le spese del primo grado, nella misura liquidata dal Tribunale, cioè già compensate per metà, devono pertanto porsi a carico solidale degli odierni appellanti.
Deve invece confermarsi la statuizione del primo Giudice circa le spese di c.t.u. Essi, poiché soccombenti in appello, devono altresì condannarsi in solido al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di Controparte_5
La soccombenza parziale di in ordine Controparte_2
all'appello incidentale suggerisce invece di compensare tra la stessa e gli appellanti le spese processuali dell'appello.
Tutte le spese processuali si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
11988/2020 proposto dagli appellanti in epigrafe indicati, nonché sull'appello incidentale proposto da in Controparte_2
persona della mandataria, in contraddittorio con Controparte_5
respinge l'appello principale;
accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: condanna in solido i sig.ri Parte_1 Parte_2
e al pagamento delle spese Parte_4 Parte_3 processuali del primo grado di giudizio in favore di
[...]
che, già compensate per metà, sono liquidate in Controparte_2
euro 8.000 per onorari, euro 448,75 per spese, oltre spese generali;
respinge nel resto l'appello incidentale;
compensa tra gli appellanti e le spese Controparte_2
processuali dell'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore di liquidate in Controparte_5
euro 16.000 per onorari oltre spese processuali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 4.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella