Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Rossi
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/05/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/05/1990 in RN (atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del Comune, anno 1990, n. 24, parte II, serie A) e che dall'unione sono nati i figli (14/08/1991) e (6/03/2003, maggiorenne Per_1 Per_2 ma non ancora economicamente autosufficiente), hanno riferito che con provvedimento del 15/11/2012 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare rimane assegnata alla moglie, che ivi continuerà ad abitare unitamente alla figlia;
Per_2
2. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento della figlia – Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente – in misura
3. I coniugi rinunciano l'uno verso l'altro, al mantenimento ed agli alimenti, essendo allo stato dotati di adeguati mezzi di sostentamento.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 26/05/1990 in RN (atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del Comune, anno 1990, n. 24, parte
II, serie A) e che dall'unione sono nati i figli (14/08/1991) e (6/03/2003, Per_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente), hanno riferito che con provvedimento del 15/11/2012 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio. contratto da in data Parte_3
26/05/1990 in RN (atto trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del Comune, anno 1990,
n. 24, parte II, serie A) alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare rimane assegnata alla moglie, che ivi continuerà ad abitare unitamente alla figlia;
Per_2
2. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento della figlia – Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente – in misura proporzionale alle proprie capacità economiche ed al proprio reddito. Con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale della figlia, maggiorenne non ancora autosufficiente che continuerà a vivere prevalentemente con la madre la quale dovrà sostenere tutte le necessarie per le cure, istruzione ed educazione, le parti stabiliscono ed accettano che il padre sig. versi periodicamente alla madre sig. Parte_2 un assegno mensile di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat a titolo di concorso al mantenimento della figlia, fatta salva la partecipazione alle spese straordinarie , nella misura paritaria del 50%;
3. I coniugi rinunciano l'uno verso l'altro, al mantenimento ed agli alimenti, essendo allo stato dotati di adeguati mezzi di sostentamento.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola