TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22385/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22385/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11.20 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. PAPPOLLA FRANCESCA conclude come da atto di citazione in Parte_1 opposizione Si riporta alle difese spese in atto di citazione insistente nell'eccezione di decadenza degli opposti in relazione alla domanda di ripetizione delle spese del primo grado del giudizio
Per e 'avv. VARISCO MIRIAM conclude Controparte_1 Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta Evidenzia che il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo è stata effettuata in favore della in forza di un titolo esecutivo, la sentenza di Pt_1 primo grado, che è caducato per effetto della sentenza di appello. Si rientra pertanto nell'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e la signora non ha alcuna ragione giuridica per trattenere Pt_1 le somme. La richiesta di restituzione da parte degli opposti può essere esercitata anche successivamente con un monitorio per costante giurisprudenza, come nel caso de quo, e dunque nessuna decadenza è intervenuta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22385/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ANDREA ANGELO e dell'avv. PAPPOLLA FRANCESCA, con elezione di domicilio in PIAZZA TRENTO E TRIESTE 13 20900 MONZA presso l'avvocato suddetto
Opponente contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VARISCO
[...] C.F._3
MIRIAM e con elezione di domicilio in VIA PIETRO TOSELLI 20812 LIMBIATE presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, rispettivamente, l'opponente, come da atto di citazione in opposizione, e l'opposto, come da comparsa di costituzione
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dai signori e ha emesso in Controparte_1 Controparte_1 data 16.4.2024 decreto ingiuntivo n. 5429/2024 con il quale ha ingiunto a il Parte_1 pagamento della somma di euro 15.052,20 a titolo di indebito.
Tale somma corrisponde a quanto versato dai ricorrenti alla parte ingiunta a titolo di spese di lite in forza della sentenza n. 1667/2021, emessa dal Tribunale di Monza il 15.9.2021, sentenza riformata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 3383/2022 pubblicata il 27.10.2022 con la quale la Corte accoglieva le domande proposte dai ricorrenti in primo grado e condannava la signora alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Pt_1
Ha proposto opposizione chiedendo di respingere la richiesta di concessione Parte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di dichiarare l'intervenuta decadenza degli opposti dalla richiesta di restituzione delle somme versate in ossequio della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Monza con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle spese del giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Hanno resistito i signori e chiedendo, in via preliminare, di concedere la CP_1 CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e, nel merito, di respingere l'opposizione e di dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria confermando il decreto e, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto di euro 15.052,20, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1° dal pagamento dei singoli ratei ed ex art. 1284 comma 4° fino al saldo, ed al pagamento delle spese del monitorio;
in via subordinata, hanno chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie, considerato che uno dei pagamenti pari ad euro 1.500,00 è stato effettuato il 13.1.2022, successivamente alla proposizione dell'appello incidentale da parte degli opposti , condannare l'opponente al pagamento della somma indicata, maggiorata degli interessi come sopra, o a quella diversa di giustizia, con vittoria delle spese del giudizio.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per trattarsi di causa di pronta soluzione e rinviata la causa per la decisione tramite discussione orale a norma dell'art
281 sexies c.p.c. , all'udienza del 17.4.2025 la causa è stata decisa all'esito della discussione orale con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione. pagina 3 di 6 Risulta provato il pagamento da parte degli opponenti in favore dell'opposta della somma di euro 15.052,00 a titolo di spese processuali dovute in forza della sentenza n. n. 1667/2021 pronunciata dal Tribunale di Monza ( cfr sentenza di primo grado sub. doc. 1 del fascicolo monitorio e pagamenti sub doc. 7 dello stesso fascicolo ).
La Corte d'Appello di Milano adita con appello principale presentato dall'opposta ed Pt_1 appello incidentale degli opponenti e con sentenza n. 3383/2022 ha CP_1 CP_1 condannato l'opposta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio ( cfr doc. 9 del fascicolo monitorio ) ma non ha pronunciato condanna alla restituzione delle somme corrisposte dagli opposti a titolo di spese di lite in esecuzione delle sentenza gravata in assenza di domanda.
Sostiene l'opponente che, non avendo gli opposti proposto domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese processuali in forza della sentenza di primo grado ( domanda certamente proponibile in appello non trattandosi di domanda nuova , essendo bensì conseguente alla richiesta di modifica della sentenza impugnata ) sarebbero decaduti dal diritto di chiedere la restituzione di quanto pagato in forza della sentenza gravata.
L'assunto difensivo è infondato.
Il diritto degli opposti alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado riformata con la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello sorge dal disposto di cui all'art. 336 c.pc.. e può essere chiesto anche con il procedimento monitorio, ( cfr Cass. n. 26171/2013 “ È principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio restituito ante omnia (Cass. ord.
3.10.2005 n. 19296 ) “; cfr anche massima Cass.
13.4.2007 n. 8829 “Chi ha provveduto a pagare somme di denaro in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva e successivamente riformata in appello, ha diritto a chiederne la ripetizione. Tale diritto compete soltanto a chi abbia effettivamente provveduto al pagamento.”; Cass. ordinanza n. 24171 del 30.10.2020 “ Il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere, ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un
pagina 4 di 6 ampliamento del "thema decidendum", di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché - come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. - tali effetti non discendono "ipso facto" dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio.” ).
Dunque il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado discende dalla rimozione di quella sentenza ad opera di quella di appello e si connota come un diritto soggettivo autonomo che può essere azionato in altro giudizio. In sostanza, venuto meno, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, il titolo sulla base del quale gli opposti hanno corrisposto all'opponente le spese relative al primo grado del giudizio, tale pagamento rimane privo di titolo con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate ( cfr
Cassazione civile n. 26926/2018 pronunciata il 24/10/2018; Cass. civile n. 2946 del 2017, Cass.
Civ. n. 3706/ 2018 del 15.2.2018, e in precedenza Cass. Civ. Sent. n. 10124 del 2009 ).
La mancato proposizione della domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado non comporta acquiescenza alla sentenza – essendo oggetto dell'appello incidentale proprio la condanna alle spese del primo grado del giudizio - e non preclude la proposizione della domanda di restituzione in altro giudizio e ciò con indipendenza dal passaggio in giudicato della sentenza.
La giurisprudenza richiamata dall'opponente ( cfr Cass. n. 18611 del 5.8.2013 ) è inconferente in quanto riguarda la questione dell'ammissibilità della proposizione in appello della domanda restitutoria di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Per tutte le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5429/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 16.4.2024.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte opponente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi corrispondenti al valore della controversia ( 5.200/26.000) per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale, trattandosi di appello ed essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
pagina 5 di 6 respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5429/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 16.4.2024, condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese del giudizio che liquida in euro
3.387,00 per compensi , oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed Iva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22385/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11.20 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. PAPPOLLA FRANCESCA conclude come da atto di citazione in Parte_1 opposizione Si riporta alle difese spese in atto di citazione insistente nell'eccezione di decadenza degli opposti in relazione alla domanda di ripetizione delle spese del primo grado del giudizio
Per e 'avv. VARISCO MIRIAM conclude Controparte_1 Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta Evidenzia che il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo è stata effettuata in favore della in forza di un titolo esecutivo, la sentenza di Pt_1 primo grado, che è caducato per effetto della sentenza di appello. Si rientra pertanto nell'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e la signora non ha alcuna ragione giuridica per trattenere Pt_1 le somme. La richiesta di restituzione da parte degli opposti può essere esercitata anche successivamente con un monitorio per costante giurisprudenza, come nel caso de quo, e dunque nessuna decadenza è intervenuta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22385/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ANDREA ANGELO e dell'avv. PAPPOLLA FRANCESCA, con elezione di domicilio in PIAZZA TRENTO E TRIESTE 13 20900 MONZA presso l'avvocato suddetto
Opponente contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VARISCO
[...] C.F._3
MIRIAM e con elezione di domicilio in VIA PIETRO TOSELLI 20812 LIMBIATE presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, rispettivamente, l'opponente, come da atto di citazione in opposizione, e l'opposto, come da comparsa di costituzione
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dai signori e ha emesso in Controparte_1 Controparte_1 data 16.4.2024 decreto ingiuntivo n. 5429/2024 con il quale ha ingiunto a il Parte_1 pagamento della somma di euro 15.052,20 a titolo di indebito.
Tale somma corrisponde a quanto versato dai ricorrenti alla parte ingiunta a titolo di spese di lite in forza della sentenza n. 1667/2021, emessa dal Tribunale di Monza il 15.9.2021, sentenza riformata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 3383/2022 pubblicata il 27.10.2022 con la quale la Corte accoglieva le domande proposte dai ricorrenti in primo grado e condannava la signora alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Pt_1
Ha proposto opposizione chiedendo di respingere la richiesta di concessione Parte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di dichiarare l'intervenuta decadenza degli opposti dalla richiesta di restituzione delle somme versate in ossequio della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Monza con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle spese del giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Hanno resistito i signori e chiedendo, in via preliminare, di concedere la CP_1 CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e, nel merito, di respingere l'opposizione e di dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria confermando il decreto e, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto di euro 15.052,20, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1° dal pagamento dei singoli ratei ed ex art. 1284 comma 4° fino al saldo, ed al pagamento delle spese del monitorio;
in via subordinata, hanno chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie, considerato che uno dei pagamenti pari ad euro 1.500,00 è stato effettuato il 13.1.2022, successivamente alla proposizione dell'appello incidentale da parte degli opposti , condannare l'opponente al pagamento della somma indicata, maggiorata degli interessi come sopra, o a quella diversa di giustizia, con vittoria delle spese del giudizio.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per trattarsi di causa di pronta soluzione e rinviata la causa per la decisione tramite discussione orale a norma dell'art
281 sexies c.p.c. , all'udienza del 17.4.2025 la causa è stata decisa all'esito della discussione orale con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione. pagina 3 di 6 Risulta provato il pagamento da parte degli opponenti in favore dell'opposta della somma di euro 15.052,00 a titolo di spese processuali dovute in forza della sentenza n. n. 1667/2021 pronunciata dal Tribunale di Monza ( cfr sentenza di primo grado sub. doc. 1 del fascicolo monitorio e pagamenti sub doc. 7 dello stesso fascicolo ).
La Corte d'Appello di Milano adita con appello principale presentato dall'opposta ed Pt_1 appello incidentale degli opponenti e con sentenza n. 3383/2022 ha CP_1 CP_1 condannato l'opposta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio ( cfr doc. 9 del fascicolo monitorio ) ma non ha pronunciato condanna alla restituzione delle somme corrisposte dagli opposti a titolo di spese di lite in esecuzione delle sentenza gravata in assenza di domanda.
Sostiene l'opponente che, non avendo gli opposti proposto domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese processuali in forza della sentenza di primo grado ( domanda certamente proponibile in appello non trattandosi di domanda nuova , essendo bensì conseguente alla richiesta di modifica della sentenza impugnata ) sarebbero decaduti dal diritto di chiedere la restituzione di quanto pagato in forza della sentenza gravata.
L'assunto difensivo è infondato.
Il diritto degli opposti alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado riformata con la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello sorge dal disposto di cui all'art. 336 c.pc.. e può essere chiesto anche con il procedimento monitorio, ( cfr Cass. n. 26171/2013 “ È principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio restituito ante omnia (Cass. ord.
3.10.2005 n. 19296 ) “; cfr anche massima Cass.
13.4.2007 n. 8829 “Chi ha provveduto a pagare somme di denaro in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva e successivamente riformata in appello, ha diritto a chiederne la ripetizione. Tale diritto compete soltanto a chi abbia effettivamente provveduto al pagamento.”; Cass. ordinanza n. 24171 del 30.10.2020 “ Il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere, ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un
pagina 4 di 6 ampliamento del "thema decidendum", di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché - come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. - tali effetti non discendono "ipso facto" dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio.” ).
Dunque il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado discende dalla rimozione di quella sentenza ad opera di quella di appello e si connota come un diritto soggettivo autonomo che può essere azionato in altro giudizio. In sostanza, venuto meno, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, il titolo sulla base del quale gli opposti hanno corrisposto all'opponente le spese relative al primo grado del giudizio, tale pagamento rimane privo di titolo con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate ( cfr
Cassazione civile n. 26926/2018 pronunciata il 24/10/2018; Cass. civile n. 2946 del 2017, Cass.
Civ. n. 3706/ 2018 del 15.2.2018, e in precedenza Cass. Civ. Sent. n. 10124 del 2009 ).
La mancato proposizione della domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado non comporta acquiescenza alla sentenza – essendo oggetto dell'appello incidentale proprio la condanna alle spese del primo grado del giudizio - e non preclude la proposizione della domanda di restituzione in altro giudizio e ciò con indipendenza dal passaggio in giudicato della sentenza.
La giurisprudenza richiamata dall'opponente ( cfr Cass. n. 18611 del 5.8.2013 ) è inconferente in quanto riguarda la questione dell'ammissibilità della proposizione in appello della domanda restitutoria di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Per tutte le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5429/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 16.4.2024.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte opponente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi corrispondenti al valore della controversia ( 5.200/26.000) per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale, trattandosi di appello ed essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
pagina 5 di 6 respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5429/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 16.4.2024, condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese del giudizio che liquida in euro
3.387,00 per compensi , oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed Iva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6