Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TECNOPARK ITALIA S.R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso l'avvocato LAURA OPILIO e FEDERICO VECCHIO, la prima lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ASTONE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TRITONE 61 presso l'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROCCO DE GIROLAMO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3321/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato ASTONE che ha chiesto per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 novembre 2001, la Corte d'appello di Napoli respinse l'impugnazione, proposta il 3 - 5 giugno 2000 dalla RK Italia s.r.l. (in seguito, anche: società), in contraddittorio con la Regione Campania, contro il lodo arbitrale pronunciato il 7 giugno 1999. Con il predetto lodo rituale, gli arbitri avevano dichiarato consensualmente risolta per mutuo dissenso la convenzione in data 3 agosto 1983 stipulata tra le parti e il Consorzio ASI della Provincia di Napoli (in seguito: consorzio), avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione del complesso destinato a comprendere un "Parco a tema - Città del Tempo Libero" nonché una "Cittadella dello Sport"; essi inoltre, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società, avevano condannato il Presidente della Giunta regionale ella Campania, competente ex art. 4 della legge n. 80/1984, al pagamento a favore della RK della complessiva somma di L. 3.795.239.491, con gli interessi legali dal 30 settembre 1988 al soddisfo.
Nella motivazione, la corte territoriale premise di dover esaminare congiuntamente i primi due motivi d'impugnazione per la loro stretta interconnessione. Il primo motivo verteva su un error in procedendo, e precisamente sul travisamento di una circostanza di fatto: la produzione di un'ordinanza del Presidente della Giunta regionale (n. 240 del 25 maggio 1989) avente ad oggetto l'erogazione di otto miliardi di lire a favore del consorzio per l'avvio delle procedure ablatorie, incidente sulla questione controversa dell'adempimento, da parte della Regione, dell'obbligo di finanziamento delle operazioni di espropriazione. Il secondo motivo d'impugnazione della società verteva sulla violazione di norme di legge in materia di obbligazioni e contratti: secondo la società impugnante, una valutazione non parcellizzata delle clausole contrattuali avrebbe imposto di riconoscere che la convenzione non era un atto trilaterale, nel quale il consorzio rivestisse posizione, paritaria ed autonoma dalla Regione, di unico obbligato nei confronti della società RK, ma invece - unitamente alla Regione medesima - l'unica controparte della società concessionaria RK. Secondo quest'ultima, la Regione si era resa inadempiente all'obbligo di finanziamento, non avendo valenza probatoria il documento di cui al precedente motivo d'impugnazione, mera delibera inidonea ad integrare l'obbligazione dedotta, che era quella dell'effettiva erogazione del finanziamento. Il mancato conferimento, da parte della stazione appaltante, delle aree su cui realizzare l'opera pubblica, conseguito a tali inadempimenti della Regione, doveva comportare la risoluzione del contratto per inadempimento, come era stato richiesto dalla società, alla quale incombeva solo la prova dell'esistenza del titolo e non anche dell'inadempimento dell'obbligato, onere gravante invece a carico di quest'ultimo.
La corte di Napoli ricordò i limiti entro i quali è ammesso il sindacato di legittimità della motivazione nel giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale (rilevando la contraddittorietà, ex art. 823 c.p.c., solo se la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere la conclusione voluta, rendendo impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e traducendosi quindi in sostanziale assenza della motivazione), nonché l'incensurabilità dalla valutazione delle prove, in quanto tale, espressa dagli arbitri, e il modo in cui può trovare ingresso il sindacato sull'interpretazione del contratto;
osservò che l'unica censura formulata dalla società, che si lasciasse inquadrare nelle previsioni di legge quanto all'interpretazione del contratto, era quella dell'esame "parcellizzato" delle singole clausole, e negò che, nel merito, gli arbitri avessero omesso di valutare le singole clausole nel contesto dell'atto. Passò quindi all'esame del motivo vertente sull'utilizzazione del documento prodotto dalla Regione nel giudizio arbitrale, in relazione al quale la società denunciava i principi della disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.) e dalla valutazione del contegno dalle parti ad opera del giudice (art. 116 c.p.c.), nonché della regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. Secondo la corte partenopea, gli arbitri, dovendo accertare non già un inadempimento della Regione nei diretti confronti della società, ma solo un inadempimento all'obbligo di finanziamento nei confronti del consorzio, avevano svolto ampie considerazioni in marito all'approvazione del piano particellare, alle molteplici autorizzazioni e solleciti rivolti al consorzio perché provvedesse agli incombenti di sua competenza, alla corresponsione della somma di L. 370.000.000 e alle proroghe del vincolo di destinazione delle aree. In questo contesto gli arbitri avevano tenuto conto anche dell'ordinanza presidenziale prodotta ritualmente dalla Regione, e in merito alla quale la RK aveva controdedotto, attestante che la somma di otto miliardi era stata messa a disposizione del consorzio per il finanziamento degli espropri. Gli arbitri avevano aggiunto che l'ASI non risultava aver mai addotto l'insufficienza della provvista come causa di mancato compimento delle operazioni di cui era responsabile verso la società RK. Infatti, le ragioni poste dal consorzio a fondamento della revoca dell'assegnazione dell'area alla società, nell'ordinanza 24 giugno 1992 n. 208, non riguardavano la mancanza della provvista, come sostenuto dalla società, ma l'erronea supposizione dell'intervenuta scadenza del termine per l'esproprio (ordinanza poi a sua volta revocata proprio per l'intervento del Presidente della Giunta regionale); e l'inerzia del consorzio era altrimenti giustificata dal fatto che la convenzione tra il consorzio e la società - prevista nel contratto, e costituente essa stessa una condizione per la messa a disposizione delle aree da parte del consorzio, unica parte obbligata - non era mai stata stipulata, e neppure sollecitata dalla società. Pertanto, gli arbitri non avevano invertito l'onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni, ma aveva accertato che la Regione aveva adempiuto all'obbligo di stimolo e di finanziamento delle attività del consorzio, in modo tale da assicurargli la possibilità di adempiere la prestazione, alla quale solo il consorzio medesimo era tenuto nei confronti della società RK.
Per la cassazione della sentenza, la RK s.r.l. ricorre con atto notificato il 5 agosto 2002 nel domicilio eletto presso il difensore, avvocato Ugo Della Gatta, con un unico motivo. La Regione Campania resiste con controricorso notificato il 25 ottobre 2002. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si denunzia la violazione dell'articolo 2697, secondo comma c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, costituito dall'accertamento dell'avvenuta erogazione del finanziamento di otto miliardi dalla Regione Campania al consorzio per le espropriazioni, punto che costituiva l'oggetto del primo motivo d'impugnazione; premesso che la questione dell'interpretazione della natura trilaterale del contratto concerneva il secondo motivo d'impugnazione, e che le relative questioni non avevano a che fare con il punto in questione, si deduce che neppure gli argomenti trattati dagli arbitri e richiamati in sentenza (approvazione piano particellare, autorizzazioni e solleciti al consorzio perché provvedesse agli incombenti di sua competenza, concreta corresponsione della somma di L. 370.000.000, proroghe del vincolo di destinazione delle aree) riguardavano la prova del finanziamento di otto miliardi di lire, e che il passaggio relativo alla valorizzazione del documento in questione (l'ordinanza presidenziale prodotta dalla Regione nel giudizio arbitrale) era insufficiente, perché basato sulla premessa che gli arbitri l'avessero esaminato nel contesto dei ricordati argomenti, costituenti un contesto irrilevante;
l'ulteriore argomento a sostegno del supposto finanziamento, costituito dal mancato sollecito del consorzio, contraddiceva l'affermazione che quest'ultimo non avesse mai addotto l'insufficienza della provvista a giustificazione della sua inerzia verso la società, perché se il consorzio riteneva di non dover agire per ragioni diverse dalla mancata disponibilità della provvista, allora il mancato sollecito (del consorzio alla Regione) era del tutto irrilevante per la prova del finanziamento. Inoltre, si sostiene, nel seguito del ragionamento sembra che la corte territoriale sostenga che la questione del finanziamento non avesse condizionato la vicenda, e che il consorzio non avesse adempiuto per ragioni diverse dal mancato finanziamento, così implicitamente ammettendo quest'ultima circostanza in precedenza negata. Il motivo è infondato sia sotto il profilo della violazione della regola sull'onere della prova, e sia sotto quello del vizio di motivazione. Quanto alla denunciata violazione dell'articolo 2697, secondo comma c.c., la ricorrente si limita ad esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, la Regione Campania non aveva offerto, nel corso del giudizio arbitrale, la prova dell'adempimento della sua obbligazione, discendente dalla convenzione, di finanziare le espropriazioni delle aree occorrenti alla realizzazione del progetto. Tuttavia, la parte non indica le affermazioni dell'impugnata sentenza che si porrebbero in contrasto con il principio per il quale l'onere della prova dell'adempimento grava sul debitore, ne' affermazioni di quel tipo si rinvengono nella lettura della sentenza medesima. La corte territoriale, infatti, si è limitata a giudicare immune da censure la motivazione con la quale gli arbitri avevano giudicato che la ON avesse offerto quella prova.
Quanto ai vizi di motivazione, sui quali insiste in modo particolare la ricorrente, essi possono essere apprezzati solo in relazione al compito del quale la corte territoriale era onerata, che, come del resto è spiegato in sentenza, era solo di verificare che la motivazione contenuta nel lodo non fosse così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere la conclusione voluta, e da rendere impossibile l'identificazione della ratio decidendi, ferma rimanendo l'incensurabilità della valutazione delle prove espressa dagli arbitri. La supposta insufficienza o contraddittorietà degli argomenti usati agli arbitri, e richiamati dalla corte territoriale ad illustrazione dell'insussistenza di un così grave vizio, non può tradursi in insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata;
questa, infatti, non doveva accertare se il documento prodotto dalla Regione per dimostrare l'avvenuto finanziamento avesse o non valenza probatoria del thema demostrandum (finanziamento delle espropriazioni da parte del consorzio), considerato da solo o in collegamento con altri elementi presuntivi, ma invece, come si è già ricordato, soltanto se gli arbitri avessero offerto o non un'esposizione delle ragioni della loro decisione, sufficiente a dar conto del modo in cui erano pervenuti alla soluzione consacrata in dispositivo. Ora, la corte territoriale ha indicato le ragioni addotte, dagli arbitri, per giungere alla conclusione che la Regione non era inadempiente alla sua obbligazione di fornire al consorzio i mezzi finanziari occorrenti per le operazioni di espropriazione (la deliberazione del finanziamento, apprezzata in relazione alle circostanze che il consorzio non aveva mai allegato il mancato finanziamento della Regione a giustificazione del mancato espletamento delle operazioni di espropriazione, che la società non aveva messo le aree a disposizione della società per ragioni diverse dal mancato finanziamento necessario alle espropriazioni, e che la ragione di ciò era piuttosto da ravvisare nella mancata stipulazione della convenzione tra consorzio e società RK prevista nel contratto).
Ne deriva che le censure formulate nel ricorso, che attengono propriamente all'intrinseca sufficienza e logicità della motivazione arbitrale, non possono essere trasferite direttamente dal lodo arbitrale alla sentenza che ha respinto l'impugnazione del lodo medesimo. Non aver colto l'essenziale differenza tra il giudizio arbitrale e il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale, e conseguentemente il diverso oggetto dalla motivazione del lodo e di quella della sentenza della corte d'appello, costituisce il vizio di fondo che inficia il ricorso, e che ne determina il rigetto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate a favore della parte controricorrente (che non ha partecipato alla discussione orale, e dunque limitatamente a tre voci di onorario) come in dispositivo, in applicazione della tariffa per le cause di valore indeterminato di straordinaria importanza, in difetto degli elementi necessari, per la precisa determinazione del valore della causa, negli atti dei quali la corte può esaminare legittimamente il contenuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.100,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004