TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3202/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace
oggetto: assegno di invalidità civile, esenzione ticket – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4 giugno 2020 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa il 9 ottobre 2019, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile o in subordine dell'esenzione parziale dal ticket, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n.
2443/2020 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto e nella contumacia dell' veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del 68% dalla data della domanda, utile per il beneficio minore. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il
15 giugno 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento della prestazione. Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' , sostituita l'udienza del 10 giugno CP_1 CP_2
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. n. 78/2009 (conv. con l. n. CP_1
102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di CP_3
invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n.
2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha accertato che la ricorrente è affetta da “• CEREBROVASCULOPATIA CRONICA (rilievo strumentale - Tac Encefalo del 11/11/2017 e 27/11/2018 - di ipodensità della sostanza bianca periventricolare, dei centri semiovali nei due lati e in sede nucleo-capsulare), con ENCEFALOPATIA
CON LEUCOARAIOSI E MULTIPLE SOTTOCORTICALI associati a CP_4 CP_5
COGNITIVO. • MARCATA SPONDILODISCOARTROSI IN SEDE CERVICALE, DORSALE E LOMBO
SACRALE CON ANTEROLISTESI DI L4-L5 E L5-S1. • ARTROPATIA SACRO-ILIACA BILATERALE. •
EPILESSIA caratterizzata da frequenti episodi di assenza. • CEFALEA Parte_2
PULSANTE. • PSICOSI con DISTURBO D'ANSIA GENERALIZZATO. • ESITI Controparte_6
OP) e CARDIOPATIA IN II CLASSE NYHA.”, precisando che “• La
[...] CP_7
Cerebrovasculopatia Cronica associata a Encefalopatia (con Leucoaraiosi e lacune multiple sottocorticali) e a Deterioramento Cognitivo, data l'obiettività clinica e la valutazione emersa dalla visione della documentazione sanitaria specialistica di riferimento presente agli atti, sotto il profilo valutativo ai fini della invalidità, sono inquadrabili, ai sensi del DMS del 05/02/1992, in concorrenza tra loro e per analogia, nel codice tabellare n. 1102, e sono quantificabili nella misura del 30%. • La marcata
Spondilodiscoartrosi in sede cervicale, dorsale e lombo-sacrale con Anterolistesi di L4-L5 e L5-S1, data
l'obiettività clinica e la valutazione emersa dalla visione della documentazione sanitaria specialistica di riferimento ortopedica e radiologica, è inquadrabile, per analogia, nel codice tabellare n. 7008 e quantificabile nella misura del 12%. • L'Artropatia Sacro-Iliaca bilaterale, data l'obiettività clinica e la valutazione emersa dalla visione della documentazione sanitaria specialistica di riferimento di tipo radiologico, è inquadrabile, a parere di questo CTU, per analogia, nel codice tabellare n. 7202 e quantificabile nella misura del 41%. • L'Epilessia Parziale Complessa caratterizzata da frequenti episodi settimanali di assenza, data l'obiettività clinica e, soprattutto, sulla base della valutazione emersa dalla visione della consistente e continuativa documentazione sanitaria specialistica di riferimento di tipo strumentale (EEG) e specialistico neurologico, è inquadrabile nel codice tabellare n. 2002 e quantificabile nella misura del 46%. • La Cefalea Pulsante, quasi quotidiana, è patologia che non risulta riportata nella tabella allegata al D.M. del 05/02/1992, ma a parere di questo CTU, incide sulla invalidità della perizianda, nella misura del 10%. • La Psicosi con Disturbo d'Ansia Generalizzato, data l'obiettività clinica e, soprattutto, sulla base della valutazione emersa dalla visione della documentazione sanitaria specialistica di riferimento di tipo neuropsichiatrico e la valutazione del trattamento terapeutico specifico in atto eseguito, sono inquadrabili nel codice tabellare n. 2207 e quantificabile nella misura del 15%. •
Agli esiti di chiusura di FOP e alla Cardiopatia Ipertensiva in II Classe NYHA, data l'obiettività clinica
e la valutazione emersa dalla visione della documentazione sanitaria specialistica di riferimento
(cardiologica + ECG) presente agli atti, è applicabile, a parere di questo CTU, il codice tabellare n. 6442,
e l'invalidità è quantificabile nella misura del 47%. Complessivamente, quindi, le infermità riportate in diagnosi, tutte a carattere permanente, applicato il calcolo riduzionistico di , determinano Per_1
una condizione di invalidità in misura del 87%, a parere di questo CTU, a far data dalla prima istanza amministrativa (09/10/2019), epoca antecedente alla presente relazione medico-legale, ma giustificata dal fatto che gran parte della documentazione sanitaria agli atti e la valutazione clinico-anamnestica eseguita in sede di CTU, fanno risalire, quantomeno, a suddetta data, la presenza delle coesistenti patologie sopra meglio specificate.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Pt_3
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non è stato contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario in questione fin dall'istanza.
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per un terzo delle spese del giudizio di opposizione che per il resto, unitamente a quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in (1.168,5 ATP + 1.797 opp. =) 2.965,5 euro oltre accessori, con distrazione ex art. 93
c.p.c.. Vanno poste, inoltre, a definitivo carico dell' le spese della consulenza d'ufficio, liquidate CP_1
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'esenzione Parte_1
parziale dal ticket e dell'assegno di invalidità civile (quale invalido in misura pari all'87%) dal 9 ottobre
2019;
3) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente le spese dell'ATP e 2/3 di CP_1
quelle dell'opposizione, liquidati complessivamente in 2.965,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati;
compensa il resto.
Messina, 11.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro