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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6316/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6316/2017 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Francesco Accolla 29 rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZA GIAMBATTISTA, giusta procura in atti;
- attore contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. SCHIAVONE FABIO , giusta procura in atti pagina 1 di 6 - convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 24/10/2024, con concessione dei termini di legge;
sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 21/11/2017, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito Controparte_1
sposato a il 09/03/2009 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune CP_2
di anno 2009, n. 5, Parte 1), con addebito allo stesso, di affidare in via CP_2 esclusiva il figlio (nato l'[...]) alla madre e di porre a carico del padre Persona_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura mensile di € 600,00.
In particolare, a sostegno della domanda esponeva che il , durante la vita CP_1
matrimoniale, aveva assunto comportamenti violenti e maltrattanti ai suoi danni, tenendola
“segregata in camera da letto”; inoltre, si era mostrato del tutto insofferente ai bisogni del figlio;
aggiungeva che il marito, bisognoso di cure psichiatriche, così come prescrittogli dal medico di famiglia, non si curava e che lei in data 7.07.2017 era stata costretta ad allontanarsi da casa e, su indicazione dei funzionari della Questura, a rifugiarsi presso un centro antiviolenza.
Nel corso dell'udienza del 26.04.2018, il Presidente, rimasto vano il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. rilevato il disinteressamento del padre nei confronti del figlio, sia sotto il profilo processuale (attesa la mancata comparizione) che sostanziale (non avendo più avuto contatti con il figlio da due anni), autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affidamento esclusivo del piccolo alla madre, collocandolo presso di lei, e Per_1
presumendosi che il reddito del fosse abbastanza esiguo in considerazione del fatto CP_1 che egli svolgeva in passato l'attività di pizzaiolo e che in seguito con lo stato di detenzione non avrebbe potuto accedere al mondo del lavoro e, comunque, in mancanza di pagina 2 di 6 prova dei redditi, fissava in euro 150,00 euro l'obbligo a suo carico per il mantenimento del figlio.
Radicatosi il contraddittorio anche per la fase di trattazione dinanzi al Giudice istruttore, con comparsa del 20.07.2018 si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1
preliminarmente, chiedeva di essere rimesso in termini per non aver avuto conoscenza del ricorso introduttivo e della celebrazione dell'udienza presidenziale in ragione del suo stato di detenzione e nel merito si associava alla domanda di separazione, tuttavia, chiedendone l'addebito alla moglie, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, si opponeva all'affidamento esclusivo del minore, chiedendone l'affido condiviso con collocamento presso il padre.
Con ordinanza del 16.12.2019 il Giudice istruttore, rilevato che in tema di separazione tra coniugi, alla natura fin dall'origine contenziosa del procedimento non si accompagna la configurabilità dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 c.p.c. sicché, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, deve intendersi quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell'art. 180 e degli art. 166 e 167 c.p.c., esclusivamente quella innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale (Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25558, Cass. 7 febbraio 2006 n. 2625; Cass. 10 marzo 2004 n.
4903), valutava tempestiva la costituzione del convenuto e disponeva la prosecuzione concedendo alle parti i termini 183, comma 6 c.p.c.
Istruita documentalmente la causa, anche a mezzo relazioni del Servizio Sociale di
Siracusa, chiamato a monitorare il nucleo familiare, all'udienza del 24.10.2024 il Giudice, sentite le conclusioni di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini 190 c.p.c.
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
pagina 3 di 6 Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. Va rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata da entrambe le parti, per insussistenza della prova degli elementi fondanti l'addebito.
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel caso di specie, è mancata del tutto la prova che la fine della relazione matrimoniale sia imputabile in via esclusiva, tanto alla ricorrente, quanto al resistente.
Ed invero, da un lato, parte ricorrente ha sostenuto in ricorso di essere stata costretta ad abbandonare la casa coniugale e a rifugiarsi in Casa protetta a causa di condotte maltrattanti del marito e, tuttavia, non ha documentato quanto affermato, né ha articolato richieste istruttorie.
Dall'altro lato, le dichiarazioni del resistente, secondo cui la moglie avrebbe lasciato il tetto coniugale senza alcuna giustificazione non risultano, allo stesso modo, provate.
4. Parimenti, non meritano accoglimento le domande di affidamento del minore e collocamento presso i genitori, ovvero, sia la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo di presso di sé, che quella del resistente di affidamento congiunto con Per_1
pagina 4 di 6 collocamento presso il padre.
Ed invero, con sentenza n. 83/2022 del 23/05/2022 (prodotta in atti) il Tribunale per i
Minorenni di Catania, nel dichiarare non luogo a procedere sulla dichiarazione di adottabilità del minore , ha disposto la decadenza di e Per_1 Parte_1 [...]
dalla responsabilità genitoriale sul figlio, non ritenendoli idonei a esercitare i CP_1
compiti di cura e accudimento del minore ed ha affidato il ragazzino alla coppia di coniugi
– Inoltre ha disposto il divieto di incontri genitori – figlio, considerando CP_3 CP_4
la nocività della ripresa di un rapporto con gli stessi.
Conseguentemente, alla luce di tale sentenza, non possono trovare accoglimento le domande di affidamento, collocamento e mantenimento del minore presentate da entrambe le parti.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della reciproca soccombenza, sussistono ragioni per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1690/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e sposati a il 09/03/2009 Parte_1 Controparte_1 CP_2
(atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di anno 2009, n. 5, CP_2
Parte 1); rigetta la domanda reciproca di addebito della separazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000. rigetta tutte le altre domande;
compensa interamente le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, 16.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6316/2017 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Francesco Accolla 29 rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZA GIAMBATTISTA, giusta procura in atti;
- attore contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. SCHIAVONE FABIO , giusta procura in atti pagina 1 di 6 - convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 24/10/2024, con concessione dei termini di legge;
sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 21/11/2017, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito Controparte_1
sposato a il 09/03/2009 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune CP_2
di anno 2009, n. 5, Parte 1), con addebito allo stesso, di affidare in via CP_2 esclusiva il figlio (nato l'[...]) alla madre e di porre a carico del padre Persona_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura mensile di € 600,00.
In particolare, a sostegno della domanda esponeva che il , durante la vita CP_1
matrimoniale, aveva assunto comportamenti violenti e maltrattanti ai suoi danni, tenendola
“segregata in camera da letto”; inoltre, si era mostrato del tutto insofferente ai bisogni del figlio;
aggiungeva che il marito, bisognoso di cure psichiatriche, così come prescrittogli dal medico di famiglia, non si curava e che lei in data 7.07.2017 era stata costretta ad allontanarsi da casa e, su indicazione dei funzionari della Questura, a rifugiarsi presso un centro antiviolenza.
Nel corso dell'udienza del 26.04.2018, il Presidente, rimasto vano il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. rilevato il disinteressamento del padre nei confronti del figlio, sia sotto il profilo processuale (attesa la mancata comparizione) che sostanziale (non avendo più avuto contatti con il figlio da due anni), autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affidamento esclusivo del piccolo alla madre, collocandolo presso di lei, e Per_1
presumendosi che il reddito del fosse abbastanza esiguo in considerazione del fatto CP_1 che egli svolgeva in passato l'attività di pizzaiolo e che in seguito con lo stato di detenzione non avrebbe potuto accedere al mondo del lavoro e, comunque, in mancanza di pagina 2 di 6 prova dei redditi, fissava in euro 150,00 euro l'obbligo a suo carico per il mantenimento del figlio.
Radicatosi il contraddittorio anche per la fase di trattazione dinanzi al Giudice istruttore, con comparsa del 20.07.2018 si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1
preliminarmente, chiedeva di essere rimesso in termini per non aver avuto conoscenza del ricorso introduttivo e della celebrazione dell'udienza presidenziale in ragione del suo stato di detenzione e nel merito si associava alla domanda di separazione, tuttavia, chiedendone l'addebito alla moglie, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, si opponeva all'affidamento esclusivo del minore, chiedendone l'affido condiviso con collocamento presso il padre.
Con ordinanza del 16.12.2019 il Giudice istruttore, rilevato che in tema di separazione tra coniugi, alla natura fin dall'origine contenziosa del procedimento non si accompagna la configurabilità dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 c.p.c. sicché, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, deve intendersi quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell'art. 180 e degli art. 166 e 167 c.p.c., esclusivamente quella innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale (Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25558, Cass. 7 febbraio 2006 n. 2625; Cass. 10 marzo 2004 n.
4903), valutava tempestiva la costituzione del convenuto e disponeva la prosecuzione concedendo alle parti i termini 183, comma 6 c.p.c.
Istruita documentalmente la causa, anche a mezzo relazioni del Servizio Sociale di
Siracusa, chiamato a monitorare il nucleo familiare, all'udienza del 24.10.2024 il Giudice, sentite le conclusioni di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini 190 c.p.c.
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
pagina 3 di 6 Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. Va rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata da entrambe le parti, per insussistenza della prova degli elementi fondanti l'addebito.
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel caso di specie, è mancata del tutto la prova che la fine della relazione matrimoniale sia imputabile in via esclusiva, tanto alla ricorrente, quanto al resistente.
Ed invero, da un lato, parte ricorrente ha sostenuto in ricorso di essere stata costretta ad abbandonare la casa coniugale e a rifugiarsi in Casa protetta a causa di condotte maltrattanti del marito e, tuttavia, non ha documentato quanto affermato, né ha articolato richieste istruttorie.
Dall'altro lato, le dichiarazioni del resistente, secondo cui la moglie avrebbe lasciato il tetto coniugale senza alcuna giustificazione non risultano, allo stesso modo, provate.
4. Parimenti, non meritano accoglimento le domande di affidamento del minore e collocamento presso i genitori, ovvero, sia la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo di presso di sé, che quella del resistente di affidamento congiunto con Per_1
pagina 4 di 6 collocamento presso il padre.
Ed invero, con sentenza n. 83/2022 del 23/05/2022 (prodotta in atti) il Tribunale per i
Minorenni di Catania, nel dichiarare non luogo a procedere sulla dichiarazione di adottabilità del minore , ha disposto la decadenza di e Per_1 Parte_1 [...]
dalla responsabilità genitoriale sul figlio, non ritenendoli idonei a esercitare i CP_1
compiti di cura e accudimento del minore ed ha affidato il ragazzino alla coppia di coniugi
– Inoltre ha disposto il divieto di incontri genitori – figlio, considerando CP_3 CP_4
la nocività della ripresa di un rapporto con gli stessi.
Conseguentemente, alla luce di tale sentenza, non possono trovare accoglimento le domande di affidamento, collocamento e mantenimento del minore presentate da entrambe le parti.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della reciproca soccombenza, sussistono ragioni per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1690/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e sposati a il 09/03/2009 Parte_1 Controparte_1 CP_2
(atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di anno 2009, n. 5, CP_2
Parte 1); rigetta la domanda reciproca di addebito della separazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000. rigetta tutte le altre domande;
compensa interamente le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, 16.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6